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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, RE
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 913/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014195078000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2177/2025 depositato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe con la quale l'AdE-R ha richiesto il pagamento di €. 11.718,95 riveniente dalla cartella esattoriale in essa richiamata, notificata il
3/7/2014, relativa ad ICI dovuta al Comune di Matino per gli anni d'imposta 2006 e 2007.
L'atto impugnato è stato censurato in relazione a: 1) asserita inesistenza giuridica della sua notificazione, per violazione dell'art.
7-sexies L. 212/2000 (mancata compilazione della relata di notificazione); 2) difetto di motivazione;
3) prescrizione quinquennale del credito;
4) violazione della sequenza procedimentale degli atti tributari, in quanto l'intimazione impugnata non sarebbe stata preceduta dalla rituale notifica della prodromica cartella esattoriale.
Il ricorso è stato notificato alla sola AdE-R il 25/03/2025, non anche all'ente impositore.
Si è ritualmente costituita l'AdE-R che ha resistito ed ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta per violazione del principio del "ne bis in idem" con riferimento alla sottesa cartella n. 05920130028043904000 in quanto la medesima ricorrente ha già precedentemente promosso opposizione avverso detta cartella esattoriale, ed il relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 3363/03/2016 versata in atti, su cui si è formato il giudicato. Ha controdedotto in merito alle restanti censure ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ovvero per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite, con condanna della parte ricorrente ex art. 96 c.p.c..
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile sotto plurimi profili oltre che infondato, sia in fatto che in diritto.
La novella in vigore dal 4 gennaio 2024, ai sensi del d.lgs 30.12.2023 n. 220, contempla una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario, ex art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale, nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La disposizione onera chiaramente il contribuente di costituire il contraddittorio sia nei confronti dell'Ente Impositore che del Concessionario. E' stato evidenziato (cfr Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15189 del 18/06/2013 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7840 del 27/03/2017) che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta, come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Tale fattispecie si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione.
La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva, ma anche rispetto alla situazione in cui sono più
d'uno i soggetti creditori del medesimo, in tal ultimo caso funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche e soprattutto a tutela delle posizioni del contribuente evocando in giudizio tutti i soggetti correlati alla pretesa tributaria. Pertanto la mancata notifica da parte del contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione, in quanto litisconsorti necessari. In tal senso non è neppure ravvisabile un onere dell'Ufficio -parte del processo- ad attivarsi sul punto, né è ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione in parola, notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente. Invero l'art. 102 cpc -che contempla la chiamata in causa su ordine del giudice- è prospettabile allorché "la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti" (si pensi al caso di divisione ereditaria ed al litisconsorzio necessario dei coeredi ex art. 784 cpc); mentre la fattispecie in oggetto è diversa, in quanto è la norma ad obbligare la ricorrente, nell'ambito della fase iniziale del processo, a notificare il ricorso ad entrambi, ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius, con un evidente nesso di inscindibilità.
Nella fattispecie in esame, in cui parte ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato -rilievi che vanno svolti appunto al Concessionario ADER- ha tuttavia svolto eccezione di merito circa la decadenza, la prescrizione e la mancata notifica degli atti prodromici (cartella esattoriale richiamata nell'impugnata intimazione di pagamento), ma ha evocato in giudizio solo ADE-R spa quale concessionario, e non l'Ente
Impositore, nei cui confronti andavano sollevate le eccezioni di merito della pretesa. Consegue che il ricorso, depositato in pieno nuovo regime, è inammissibile in relazione alle censure mosse nei confronti della prodromica cartella esattoriale.
Non sfugge a questa Corte che il secondo comma della normativa in oggetto prevede che se il ricorso non
è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza;
ciò nondimeno, a parere di questa Corte, detto ordine di integrazione del contraddittorio può essere svolto d'Ufficio allorché risulta individuato e precisato chi è l'Ente Creditore, non potendo essere rimessa al
Giudicante tale verifica, che tra l'altro attiene ad aspetti correlati alla legittimazione passiva che parte ricorrente ha appunto l'onere di individuare e chiamare in giudizio. Invero la situazione normativa processuale correlata alla novella, a differenza della situazione previgente, impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale il ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio attiene alla violazione del principio del "ne bis in idem", sempre con riferimento alla presupposta sottesa cartella esattoriale n.
05920130028043904000, atteso che, come documentato in atti dalla difesa dell'Ufficio convenuto, la medesima ricorrente ha già precedentemente promosso opposizione avverso la medesima cartella, come attestato dalla sentenza n. 3363/03/2016 emessa da questa stessa Corte ed ormai passata in giudicato.
Infondate sono le censure mosse nei confronti dell'intimazione di pagamento impugnata in relazione all'eccepita mancata compilazione della relata di notifica sulla copia consegnata alla contribuente. Invero è pacifico che la copia dell'impugnata intimazione di pagamento consegnata alla contribuente è priva dell'indicazione della data che, tuttavia, risulta apposta nell'originale della notificazione sottoscritta dalla destinataria e prodotta in giudizio. In particolare dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio resistente si rileva che l'atto impugnato è stato notificato in Indirizzo_in data 05/02/2025
a mezzo del sig. Nominativo_1 - messo notificatore- e consegnata alla Sig.ra Nominativo_2 qualificatasi "persona addetta alla casa"; dell'avvenuta notifica è stata data notizia alla destinataria a mezzo lettera raccomandata n. XXXXXXXXXXX inviata in data 19/02/2025. L'intimazione di pagamento è stata successivamente ritualmente impugnata ed il ricorso introduttivo del relativo giudizio è stato tempestivamente prodotto. Il procedimento notificatorio si è concluso, comunque, con il raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto.
Ciò posto, si sottolinea che i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la mancata indicazione della data nella relata di notifica non può comportare "ex se" l'annullamento dell'atto notificato, atteso che l'accertamento
(l'intimazione) correttamente notificato al contribuente, pervenendo nella sua sfera di conoscenza o conoscibilità legale, non può essere annullato per il solo fatto che la data di perfezionamento della notificazione sia indicata nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella inserita nella copia consegnata al destinatario. In tale ipotesi, infatti, l'Amministrazione finanziaria è in grado di provare l'esercizio dell'attività impositiva nei termini di legge e il contribuente, attraverso la conoscenza o conoscibilità dell'atto impositivo, può esercitare il proprio diritto di difesa, proponendo ricorso - ex articolo 19 del Dlgs n.
546/1992 (Cassazione, Ordinanza n. 21469 del 31 luglio 2024). Con l'indicata Ordinanza i Giudici hanno richiamato l'insegnamento della propria costante giurisprudenza, in base al quale "in caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull'atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l'inesattezza di una delle due date;
in mancanza, per stabilire se si sia verificata una decadenza, deve aversi riguardo all'originale restituito al notificante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo. (Cassazione, pronuncia n. 14781/2017). Dal principio contenuto nella massima appena richiamata, si evince la conferma che la divergenza sulle date apposte sulle relate di notifica di un medesimo atto non comporta alcuna nullità della notificazione, anche nell'ipotesi in cui la copia consegnata al destinatario sia priva dell'indicazione della data. Tanto più che nel caso all'attenzione della suprema Corte (come anche nel caso di specie) si è realizzata non tanto una situazione di conoscibilità (legale) del destinatario, ma una vera e propria conoscenza effettiva dell'atto, ritualmente e tempestivamente impugnato. Nessuna invalidità si verifica, quindi, nell'ipotesi in cui la relata di notificazione apposta sull'atto consegnato al destinatario non riporti la data di consegna che sia, invece, inserita sull'originale in possesso del notificante".
In ogni caso l'eventuale irregolarità del procedimento di notificazione sarebbe stato sanato dalla conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario che, ripetesi, ha ritualmente e tempestivamente impugnato l'atto notificato, senza alcuna limitazione del proprio diritto di difesa.
L'eccezione di prescrizione del credito è parimenti infondata: l'ufficio resistente ha documentato l'esistenza di atti interruttivi, non ultimo l'istanza di adesione alla Definizione Agevolata prodotta dalla stessa ricorrente il 27/12/2017 e la prova del pagamento delle relative rate in acconto, di cui l'ultima registrata in data
02/12/2019. Ma vi è di più, come innanzi evidenziato, il credito della presupposta cartella esattoriale è stato confermato dalla Sentenza n. 3363/03/2016 depositata il 20/12/2016, passata in giudicato;
l'art. 2953 del
Codice Civile sancisce che "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". Pertanto non si è verificata la prescrizione del credito per cui si procede.
L'atto di intimazione di pagamento è un atto a natura vincolata, in quanto esso, ai sensi dell'art. 50 del D.P. R. n. 602 del 1973, "è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze"; esso è atto prodromico all'esecuzione forzata e corrisponde, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico;
il relativo obbligo di motivazione è pertanto assolto con il mero richiamo al titolo esecutivo sottostante. Si ritiene dunque che l'atto impugnato sia adeguatamente motivato: esso indica con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, della quale sono riportati gli estremi, il contenuto e la data di notificazione.
È appena il caso di sottolineare, inoltre, che l'impugnato avviso riporta fedelmente l'importo dovuto, pari a quello risultante dalla pregressa cartella esattoriale, senza alcun incremento per diritti di notifica e spese successive, con la precisa indicazione che "a tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (Art. 30 D.P.R. n. 602/1973) maturati sino alla data di effettivo pagamento...". Orbene, il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, così come i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo, anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.;
l'onere di motivazione è pertanto stato assolto dall'Ufficio in quanto la contribuente è stata posta nella condizione di conoscere ii presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, anche in relazione alla richiesta di pagamento degli interessi di mora ex art. 30 Dpr 602/1973.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;
le spese di lite sono poste a carico del ricorrente in base al principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ufficio resistente, che liquida in €. 1.750,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, RE
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 913/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014195078000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2177/2025 depositato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe con la quale l'AdE-R ha richiesto il pagamento di €. 11.718,95 riveniente dalla cartella esattoriale in essa richiamata, notificata il
3/7/2014, relativa ad ICI dovuta al Comune di Matino per gli anni d'imposta 2006 e 2007.
L'atto impugnato è stato censurato in relazione a: 1) asserita inesistenza giuridica della sua notificazione, per violazione dell'art.
7-sexies L. 212/2000 (mancata compilazione della relata di notificazione); 2) difetto di motivazione;
3) prescrizione quinquennale del credito;
4) violazione della sequenza procedimentale degli atti tributari, in quanto l'intimazione impugnata non sarebbe stata preceduta dalla rituale notifica della prodromica cartella esattoriale.
Il ricorso è stato notificato alla sola AdE-R il 25/03/2025, non anche all'ente impositore.
Si è ritualmente costituita l'AdE-R che ha resistito ed ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta per violazione del principio del "ne bis in idem" con riferimento alla sottesa cartella n. 05920130028043904000 in quanto la medesima ricorrente ha già precedentemente promosso opposizione avverso detta cartella esattoriale, ed il relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 3363/03/2016 versata in atti, su cui si è formato il giudicato. Ha controdedotto in merito alle restanti censure ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ovvero per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite, con condanna della parte ricorrente ex art. 96 c.p.c..
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile sotto plurimi profili oltre che infondato, sia in fatto che in diritto.
La novella in vigore dal 4 gennaio 2024, ai sensi del d.lgs 30.12.2023 n. 220, contempla una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario, ex art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale, nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La disposizione onera chiaramente il contribuente di costituire il contraddittorio sia nei confronti dell'Ente Impositore che del Concessionario. E' stato evidenziato (cfr Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15189 del 18/06/2013 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7840 del 27/03/2017) che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta, come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Tale fattispecie si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione.
La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva, ma anche rispetto alla situazione in cui sono più
d'uno i soggetti creditori del medesimo, in tal ultimo caso funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche e soprattutto a tutela delle posizioni del contribuente evocando in giudizio tutti i soggetti correlati alla pretesa tributaria. Pertanto la mancata notifica da parte del contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione, in quanto litisconsorti necessari. In tal senso non è neppure ravvisabile un onere dell'Ufficio -parte del processo- ad attivarsi sul punto, né è ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione in parola, notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente. Invero l'art. 102 cpc -che contempla la chiamata in causa su ordine del giudice- è prospettabile allorché "la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti" (si pensi al caso di divisione ereditaria ed al litisconsorzio necessario dei coeredi ex art. 784 cpc); mentre la fattispecie in oggetto è diversa, in quanto è la norma ad obbligare la ricorrente, nell'ambito della fase iniziale del processo, a notificare il ricorso ad entrambi, ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius, con un evidente nesso di inscindibilità.
Nella fattispecie in esame, in cui parte ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato -rilievi che vanno svolti appunto al Concessionario ADER- ha tuttavia svolto eccezione di merito circa la decadenza, la prescrizione e la mancata notifica degli atti prodromici (cartella esattoriale richiamata nell'impugnata intimazione di pagamento), ma ha evocato in giudizio solo ADE-R spa quale concessionario, e non l'Ente
Impositore, nei cui confronti andavano sollevate le eccezioni di merito della pretesa. Consegue che il ricorso, depositato in pieno nuovo regime, è inammissibile in relazione alle censure mosse nei confronti della prodromica cartella esattoriale.
Non sfugge a questa Corte che il secondo comma della normativa in oggetto prevede che se il ricorso non
è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza;
ciò nondimeno, a parere di questa Corte, detto ordine di integrazione del contraddittorio può essere svolto d'Ufficio allorché risulta individuato e precisato chi è l'Ente Creditore, non potendo essere rimessa al
Giudicante tale verifica, che tra l'altro attiene ad aspetti correlati alla legittimazione passiva che parte ricorrente ha appunto l'onere di individuare e chiamare in giudizio. Invero la situazione normativa processuale correlata alla novella, a differenza della situazione previgente, impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale il ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio attiene alla violazione del principio del "ne bis in idem", sempre con riferimento alla presupposta sottesa cartella esattoriale n.
05920130028043904000, atteso che, come documentato in atti dalla difesa dell'Ufficio convenuto, la medesima ricorrente ha già precedentemente promosso opposizione avverso la medesima cartella, come attestato dalla sentenza n. 3363/03/2016 emessa da questa stessa Corte ed ormai passata in giudicato.
Infondate sono le censure mosse nei confronti dell'intimazione di pagamento impugnata in relazione all'eccepita mancata compilazione della relata di notifica sulla copia consegnata alla contribuente. Invero è pacifico che la copia dell'impugnata intimazione di pagamento consegnata alla contribuente è priva dell'indicazione della data che, tuttavia, risulta apposta nell'originale della notificazione sottoscritta dalla destinataria e prodotta in giudizio. In particolare dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio resistente si rileva che l'atto impugnato è stato notificato in Indirizzo_in data 05/02/2025
a mezzo del sig. Nominativo_1 - messo notificatore- e consegnata alla Sig.ra Nominativo_2 qualificatasi "persona addetta alla casa"; dell'avvenuta notifica è stata data notizia alla destinataria a mezzo lettera raccomandata n. XXXXXXXXXXX inviata in data 19/02/2025. L'intimazione di pagamento è stata successivamente ritualmente impugnata ed il ricorso introduttivo del relativo giudizio è stato tempestivamente prodotto. Il procedimento notificatorio si è concluso, comunque, con il raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto.
Ciò posto, si sottolinea che i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la mancata indicazione della data nella relata di notifica non può comportare "ex se" l'annullamento dell'atto notificato, atteso che l'accertamento
(l'intimazione) correttamente notificato al contribuente, pervenendo nella sua sfera di conoscenza o conoscibilità legale, non può essere annullato per il solo fatto che la data di perfezionamento della notificazione sia indicata nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella inserita nella copia consegnata al destinatario. In tale ipotesi, infatti, l'Amministrazione finanziaria è in grado di provare l'esercizio dell'attività impositiva nei termini di legge e il contribuente, attraverso la conoscenza o conoscibilità dell'atto impositivo, può esercitare il proprio diritto di difesa, proponendo ricorso - ex articolo 19 del Dlgs n.
546/1992 (Cassazione, Ordinanza n. 21469 del 31 luglio 2024). Con l'indicata Ordinanza i Giudici hanno richiamato l'insegnamento della propria costante giurisprudenza, in base al quale "in caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull'atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l'inesattezza di una delle due date;
in mancanza, per stabilire se si sia verificata una decadenza, deve aversi riguardo all'originale restituito al notificante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo. (Cassazione, pronuncia n. 14781/2017). Dal principio contenuto nella massima appena richiamata, si evince la conferma che la divergenza sulle date apposte sulle relate di notifica di un medesimo atto non comporta alcuna nullità della notificazione, anche nell'ipotesi in cui la copia consegnata al destinatario sia priva dell'indicazione della data. Tanto più che nel caso all'attenzione della suprema Corte (come anche nel caso di specie) si è realizzata non tanto una situazione di conoscibilità (legale) del destinatario, ma una vera e propria conoscenza effettiva dell'atto, ritualmente e tempestivamente impugnato. Nessuna invalidità si verifica, quindi, nell'ipotesi in cui la relata di notificazione apposta sull'atto consegnato al destinatario non riporti la data di consegna che sia, invece, inserita sull'originale in possesso del notificante".
In ogni caso l'eventuale irregolarità del procedimento di notificazione sarebbe stato sanato dalla conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario che, ripetesi, ha ritualmente e tempestivamente impugnato l'atto notificato, senza alcuna limitazione del proprio diritto di difesa.
L'eccezione di prescrizione del credito è parimenti infondata: l'ufficio resistente ha documentato l'esistenza di atti interruttivi, non ultimo l'istanza di adesione alla Definizione Agevolata prodotta dalla stessa ricorrente il 27/12/2017 e la prova del pagamento delle relative rate in acconto, di cui l'ultima registrata in data
02/12/2019. Ma vi è di più, come innanzi evidenziato, il credito della presupposta cartella esattoriale è stato confermato dalla Sentenza n. 3363/03/2016 depositata il 20/12/2016, passata in giudicato;
l'art. 2953 del
Codice Civile sancisce che "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". Pertanto non si è verificata la prescrizione del credito per cui si procede.
L'atto di intimazione di pagamento è un atto a natura vincolata, in quanto esso, ai sensi dell'art. 50 del D.P. R. n. 602 del 1973, "è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze"; esso è atto prodromico all'esecuzione forzata e corrisponde, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico;
il relativo obbligo di motivazione è pertanto assolto con il mero richiamo al titolo esecutivo sottostante. Si ritiene dunque che l'atto impugnato sia adeguatamente motivato: esso indica con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, della quale sono riportati gli estremi, il contenuto e la data di notificazione.
È appena il caso di sottolineare, inoltre, che l'impugnato avviso riporta fedelmente l'importo dovuto, pari a quello risultante dalla pregressa cartella esattoriale, senza alcun incremento per diritti di notifica e spese successive, con la precisa indicazione che "a tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (Art. 30 D.P.R. n. 602/1973) maturati sino alla data di effettivo pagamento...". Orbene, il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, così come i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo, anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.;
l'onere di motivazione è pertanto stato assolto dall'Ufficio in quanto la contribuente è stata posta nella condizione di conoscere ii presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, anche in relazione alla richiesta di pagamento degli interessi di mora ex art. 30 Dpr 602/1973.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;
le spese di lite sono poste a carico del ricorrente in base al principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ufficio resistente, che liquida in €. 1.750,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti