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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10321 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG 15134/2023 (ex-udienza del 10/11/25)
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, nonché l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, decide la causa, anche ex art. 281 sexies c.p.c. (v. amplius sentenza), come da contestuale sentenza che segue, formante tutt'uno integrato.
Si comunichi.
Napoli, 10/11/2025
Il GI
A. TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico dott.
AN TA pronuncia la seguente
SENTENZA (ex artt.436bis, 350terzo comma, 350bis, 281sexies cpc) nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale15134/2023, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e riservata in decisione all'udienza del 10.11.2025, vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'Avv. Paolo Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1 ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso il verbale di accertamento di violazioni di norme del CdS n. SCV0006324681, registro n. 4567046 notificato il 14.07.2020, emesso dalla Polizia Stradale, con cui veniva ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 184,48 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 comma 8 CdS. Non si era costituita la Controparte_1
Con la sentenza n. 44315/22 pubblicata in data 24.01.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto la non costituendosi non ha assolto al suo CP_1 onere probatorio, ma ha compensato le spese di lite pronunciando genericamente:
“Compensa le spese”. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Va dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non Controparte_1 costituitasi. L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, la decisione di compensare non è sorretta da alcuna motivazione che espliciti quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichino la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 24.01.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato il verbale di accertamento di violazioni di norme del CdS in quanto la PA non costituendosi non ha assolto al suo onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo Parte_1 all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 43,00. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria. In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata inter partes, tra le modalità ex art. 127ter cpc ed il rito-discussione del lavoro, arg. da ultimo da SSUU 17633/25. Viste anche le disposizioni in epigrafe,
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 44315/22 pubblicata in data 24.01.2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna la a Controparte_1 rimborsare ad le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate Parte_1 in € 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare ad le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Paolo Bianco dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 10.11.2025.
Il giudice unico
AN TA
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, nonché l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, decide la causa, anche ex art. 281 sexies c.p.c. (v. amplius sentenza), come da contestuale sentenza che segue, formante tutt'uno integrato.
Si comunichi.
Napoli, 10/11/2025
Il GI
A. TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico dott.
AN TA pronuncia la seguente
SENTENZA (ex artt.436bis, 350terzo comma, 350bis, 281sexies cpc) nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale15134/2023, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e riservata in decisione all'udienza del 10.11.2025, vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'Avv. Paolo Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1 ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso il verbale di accertamento di violazioni di norme del CdS n. SCV0006324681, registro n. 4567046 notificato il 14.07.2020, emesso dalla Polizia Stradale, con cui veniva ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 184,48 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 comma 8 CdS. Non si era costituita la Controparte_1
Con la sentenza n. 44315/22 pubblicata in data 24.01.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto la non costituendosi non ha assolto al suo CP_1 onere probatorio, ma ha compensato le spese di lite pronunciando genericamente:
“Compensa le spese”. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Va dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non Controparte_1 costituitasi. L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, la decisione di compensare non è sorretta da alcuna motivazione che espliciti quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichino la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 24.01.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato il verbale di accertamento di violazioni di norme del CdS in quanto la PA non costituendosi non ha assolto al suo onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo Parte_1 all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 43,00. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria. In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata inter partes, tra le modalità ex art. 127ter cpc ed il rito-discussione del lavoro, arg. da ultimo da SSUU 17633/25. Viste anche le disposizioni in epigrafe,
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 44315/22 pubblicata in data 24.01.2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna la a Controparte_1 rimborsare ad le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate Parte_1 in € 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare ad le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Paolo Bianco dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 10.11.2025.
Il giudice unico
AN TA