Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 12/06/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00841/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Annamaria Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno - Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento-OMISSIS-di ammonimento Orale con cui il Questore di Agrigento ha invitato il ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno - Questura di Agrigento;
Visto l’art.60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Annalisa Stefanelli;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, il difensore della parte resistente presente così come specificato nel verbale;
1.Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento-OMISSIS-di ammonimento orale con cui il Questore di Agrigento ha invitato il ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge.
2. Il provvedimento impugnato trae origine dall’accertamento di condotte vessatorie e moleste poste in essere dal ricorrente nei confronti della ex convivente-OMISSIS-; in particolare, dal fatto che, in data 09/01/2025, a seguito di richiesta di intervento, personale del Commissariato di P.S. di Licata si è recato in C.so Brasile per una lite in famiglia. La ex convivente del ricorrente ha riferito di aver subito il danneggiamento dell’autovettura con una spranga di ferro e minacce, il tutto in presenza dei testimoni. Da informazioni acquisite sarebbe emerso che anche in precedenza il ricorrente avrebbe posto in essere condotte vessatorie e violente nei confronti della ex compagna alla presenza delle due figlie di quattro e due anni.
3. Il predetto provvedimento è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi:
A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.L. N.93/2013, MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IMPOSTA DALL’ART.7L.241/1990 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI- INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA GARANTITO DALL’ART. 24 Costituzione – nonché LA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE CON CARATTERE ENDOPROCEDIMENTALI E IN PARTICOLARE L’OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
Nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per l’adozione dell’ammonimento, in quanto la Questura da un lato avrebbe mal considerato gli elementi posti a carico del ricorrente e dall’altro non avrebbe tenuto presenti gli elementi di fatto. L’ammonimento orale sarebbe affetto da deficit motivazionale per omessa instaurazione del contraddittorio in quanto il decreto di ammonimento si sarebbe fondato sulle sole dichiarazioni della denunciante, non opportunatamente vagliate, e su un generico richiamo ad accertamenti posti in essere dalla Questura.
4. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato; nel merito, l’infondatezza delle censure.
5. Alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 – fissata per l’esame della domanda cautelare - presente il difensore della parte resistente, come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile per mancata notifica del proposto gravame alla controinteressata-OMISSIS- e, comunque, nel merito, infondato.
Osserva in generale il collegio che, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., " qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso ", mentre, a norma dell'art. 27,comma 1, c.p.a. " il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressat i".
La qualifica di controinteressato, ai sensi delle suesposte disposizioni, che impongono la notifica del gravame a pena di inammissibilità, dev'essere riconosciuta a tutti quei soggetti che siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato (ex multis, Cons. St., Sez. V, 6 ottobre 2015, n. 4654).
È stato, inoltre, precisato in giurisprudenza che i controinteressati, per essere qualificati tali, non debbano essere necessariamente nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base dei contenuti dell'atto stesso ( ex multis , Cons. St., sez. V,17 giugno 2015, n. 3059)" (Consiglio di Stato, VI Sez., 1 dicembre 2023, n.10417).
Con particolare riferimento alla qualifica di controinteressato del soggetto vittima di stalking, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente osservato che: “ La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato rende, dunque, il ricorso inammissibile ” (Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053).
Rileva il Collegio che non è possibile dubitare della qualifica di controinteressato da attribuire alla signora AR, autrice della richiesta di intervento che ha poi portato all’adozione dell’ammonimento.
Come già in precedenza riportato da questa stessa Sezione (cfr. sent. TAR Palermo n. 2408 del 2024), non vi può essere dubbio, infatti, che chi è vittima degli atti persecutori vada qualificato come parte controinteressata nel giudizio instaurato per l’annullamento del provvedimento di ammonimento, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 9 agosto 2018, n. 4886; id. 19 luglio 2011, n.4365; Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 22 aprile 2024, n. 3588).
7. Alla luce delle superiori coordinate normative e giurisprudenziali, pertanto, il ricorso, oltre che infondato in quanto il Collegio non ritiene sussistenti i vizi del provvedimento lamentati dal ricorrente, va dichiarato inammissibile per mancata notifica dello stesso alla controinteressata sig.ra-OMISSIS-.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interesata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Luca Girardi, Primo Referendario
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.