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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13998/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13998/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIAMBRONE Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. GRAVANTE ALESSANDRO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
( ) Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._3 Parte_3 ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._4 Telematicopresso il difensore avv. GIAMBRONE GABRIELE
ATTORE APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione.
- In riforma della sentenza impugnata n. 2004/2023, resa dal Giudice di Pace di Firenze, depositata il 19/09/2023, ed in accoglimento dei motivi di appello sopra formulati,
- in via principale, nel merito: accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali applicate da
[...] all'attore, accertando il pieno diritto di quest'ultimo ad ottenere la restituzione integrale CP_2 dell'acconto versato e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 4.920,00 oltre interessi, in ogni caso entro i limiti di competenza di valore del Giudice di Pace;
- in ogni caso: dichiarare il contratto intercorso tra le parti risolto per inadempimento addebitabile ad e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 CP_2 restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 4.920,00;
- in subordine: dichiarare il contratto intercorso tra le parti risolto per vizio della volontà, nello specifico per errore, non imputabile all'attore e per l'effetto condannare in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 4.920,00;
- in via di ulteriore subordine: dichiarare il contratto intercorso tra le parti risolto per impossibilità sopravvenuta e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 4.920,00; pagina 1 di 3
- in via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'avvenuto arricchimento senza causa di
[...] in danno dell'attore e di conseguenza dichiarare tenuta e condannare la società convenuta ad CP_2 indennizzare il sig. della correlativa diminuzione patrimoniale pari ad € 4.920,00. Pt_1 Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, ed oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Salvo ogni altro dritto.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. Parte_1 2004/2023 emessa in data 16.1.2023, con la quale veniva rigettata la domanda dallo stesso proposta introduttiva del giudizio di primo grado.
Nello specifico, la sentenza di primo grado è stata impugnata: 1) nella parte in cui, travisando quanto emerso nel giudizio di primo grado, ha affermato che il sig. ottenuto un visto turistico anziché Pt_1 un visto per motivi di studio, è giunto in Italia ed ha avuto la possibilità di frequentare il corso accademico a decorrere dal gennaio 2020, con ciò manifestando la volontà e l'accettazione di partecipare al corso, nonostante le problematiche insorte in precedenza, con la conseguenza (errata) che la somma corrisposta ad troverebbe la sua giustificazione nella effettiva partecipazione al corso, CP_2 che in realtà ha avuto una durata limitata a pochissimi giorni;
2) nella parte in cui ha ritenuto che la frequentazione del corso per pochi giorni non sia imputabile alla parte convenuta, quando, in realtà, risulta per tabulas che la stessa è dipesa dalla inesistenza della partnership con l'Istituto Repin e dalla scoperta che, a fine corso non avrebbe conseguito un diploma di laurea;
3) nella parte in cui ha CP_2 erroneamente ritenuto che la partnership tra ed Istituto Repin sarebbe stata in essere al momento CP_2 dell'iscrizione di al corso e che sia venuta meno successivamente, mentre, al contrario, risulta Pt_1 per tabulas che non sia mai esistita;
4) nella parte in cui afferma che, comunque, la suddetta partnership non fosse un elemento determinante per la frequentazione del corso, mentre l'iscrizione dello studente al corso era motivata dal fatto che aveva millantato la collaborazione con detto istituto;
5) nella CP_2 parte in cui ha stabilito che fosse onere dell'attore accertare che i requisiti del corso non fossero mutati nel momento in cui accettava di parteciparvi nell'anno 2020; 6) nella parte in cui ha omesso di pronunciare su numerose domande dell'attore; 7) nella parte cin cui ha condannato il sig. al Pt_1 pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta.
Ha concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata.
Non si è costituita in giudizio la parte appellata, che è stata dichiarata contumace.
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Dall'esame dei documenti prodotti in giudizio, non può ritenersi responsabile del mancato buon CP_2 fine degli adempimenti formali (in particolare, il diniego del permesso di soggiorno dello studente) e della decisione del sig. di interrompere unilateralmente il rapporto contrattuale, non Pt_1 proseguendo nella frequentazione dei corsi.
A giustificazione della propria scelta, il sig. allega che non “si sarebbe iscritto ai corsi se Pt_1 CP_2 avesse saputo che alla fine del corso non avrebbe ottenuto un titolo di studio parificabile ad una laurea”, domandando l'accertamento della nullità del contratto per errore essenziale. Inoltre, secondo l'appellante, la convenuta avrebbe volutamente sottaciuto l'interruzione della partnership con l'Istituto Repin.
In realtà, come emerge dai documenti prodotti in giudizio, tale partnership era pienamente vigente alla data del pagamento eseguito da per la partecipazione ai corsi nonché al 14.6.2019, Pt_1 CP_2 quando la Scuola stessa inviava al Consolato Generale d'Italia in Brasile apposita dichiarazione sulla pagina 2 di 3 natura della propria struttura e dei propri corsi;
la partnership, infatti, si è interrotta solo successivamente alla iscrizione dello studente, ancora prima del periodo in cui lo stesso avrebbe frequentato la scuola, come riconosciuto da parte appellante nella lettera di messa in mora del 3.3.2020.
In ogni caso, non può ritenersi che la scuola avesse un obbligo di far conseguire il visto allo studente, che non è stato poi rilasciato dal Consolato a causa di una oggettiva mancanza di documentazione e garanzie da parte del Pt_1
Inoltre, nessuna responsabilità può imputarsi alla convenuta per il fatto che l'appellante non sapesse che la frequentazione del corso non avrebbe comportato il rilascio di un diploma di laurea: era, infatti, onere dello studente accertarsi delle caratteristiche del corso medesimo. Non risulta, inoltre, che la Scuola abbia colposamente indotto in errore il sig. su tale circostanza. Pt_1
Nessuna responsabilità può, quindi, imputarsi ad con la conseguenza che nessun obbligo di CP_2 restituzione grava sulla stessa.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere integralmente confermata.
Nulla sulle spese, vista la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2004/2023 emessa in data 16.1.2023.
Nulla sulle spese.
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13998/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIAMBRONE Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. GRAVANTE ALESSANDRO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
( ) Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._3 Parte_3 ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._4 Telematicopresso il difensore avv. GIAMBRONE GABRIELE
ATTORE APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione.
- In riforma della sentenza impugnata n. 2004/2023, resa dal Giudice di Pace di Firenze, depositata il 19/09/2023, ed in accoglimento dei motivi di appello sopra formulati,
- in via principale, nel merito: accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali applicate da
[...] all'attore, accertando il pieno diritto di quest'ultimo ad ottenere la restituzione integrale CP_2 dell'acconto versato e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 4.920,00 oltre interessi, in ogni caso entro i limiti di competenza di valore del Giudice di Pace;
- in ogni caso: dichiarare il contratto intercorso tra le parti risolto per inadempimento addebitabile ad e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 CP_2 restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 4.920,00;
- in subordine: dichiarare il contratto intercorso tra le parti risolto per vizio della volontà, nello specifico per errore, non imputabile all'attore e per l'effetto condannare in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 4.920,00;
- in via di ulteriore subordine: dichiarare il contratto intercorso tra le parti risolto per impossibilità sopravvenuta e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 4.920,00; pagina 1 di 3
- in via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'avvenuto arricchimento senza causa di
[...] in danno dell'attore e di conseguenza dichiarare tenuta e condannare la società convenuta ad CP_2 indennizzare il sig. della correlativa diminuzione patrimoniale pari ad € 4.920,00. Pt_1 Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, ed oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Salvo ogni altro dritto.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. Parte_1 2004/2023 emessa in data 16.1.2023, con la quale veniva rigettata la domanda dallo stesso proposta introduttiva del giudizio di primo grado.
Nello specifico, la sentenza di primo grado è stata impugnata: 1) nella parte in cui, travisando quanto emerso nel giudizio di primo grado, ha affermato che il sig. ottenuto un visto turistico anziché Pt_1 un visto per motivi di studio, è giunto in Italia ed ha avuto la possibilità di frequentare il corso accademico a decorrere dal gennaio 2020, con ciò manifestando la volontà e l'accettazione di partecipare al corso, nonostante le problematiche insorte in precedenza, con la conseguenza (errata) che la somma corrisposta ad troverebbe la sua giustificazione nella effettiva partecipazione al corso, CP_2 che in realtà ha avuto una durata limitata a pochissimi giorni;
2) nella parte in cui ha ritenuto che la frequentazione del corso per pochi giorni non sia imputabile alla parte convenuta, quando, in realtà, risulta per tabulas che la stessa è dipesa dalla inesistenza della partnership con l'Istituto Repin e dalla scoperta che, a fine corso non avrebbe conseguito un diploma di laurea;
3) nella parte in cui ha CP_2 erroneamente ritenuto che la partnership tra ed Istituto Repin sarebbe stata in essere al momento CP_2 dell'iscrizione di al corso e che sia venuta meno successivamente, mentre, al contrario, risulta Pt_1 per tabulas che non sia mai esistita;
4) nella parte in cui afferma che, comunque, la suddetta partnership non fosse un elemento determinante per la frequentazione del corso, mentre l'iscrizione dello studente al corso era motivata dal fatto che aveva millantato la collaborazione con detto istituto;
5) nella CP_2 parte in cui ha stabilito che fosse onere dell'attore accertare che i requisiti del corso non fossero mutati nel momento in cui accettava di parteciparvi nell'anno 2020; 6) nella parte in cui ha omesso di pronunciare su numerose domande dell'attore; 7) nella parte cin cui ha condannato il sig. al Pt_1 pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta.
Ha concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata.
Non si è costituita in giudizio la parte appellata, che è stata dichiarata contumace.
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Dall'esame dei documenti prodotti in giudizio, non può ritenersi responsabile del mancato buon CP_2 fine degli adempimenti formali (in particolare, il diniego del permesso di soggiorno dello studente) e della decisione del sig. di interrompere unilateralmente il rapporto contrattuale, non Pt_1 proseguendo nella frequentazione dei corsi.
A giustificazione della propria scelta, il sig. allega che non “si sarebbe iscritto ai corsi se Pt_1 CP_2 avesse saputo che alla fine del corso non avrebbe ottenuto un titolo di studio parificabile ad una laurea”, domandando l'accertamento della nullità del contratto per errore essenziale. Inoltre, secondo l'appellante, la convenuta avrebbe volutamente sottaciuto l'interruzione della partnership con l'Istituto Repin.
In realtà, come emerge dai documenti prodotti in giudizio, tale partnership era pienamente vigente alla data del pagamento eseguito da per la partecipazione ai corsi nonché al 14.6.2019, Pt_1 CP_2 quando la Scuola stessa inviava al Consolato Generale d'Italia in Brasile apposita dichiarazione sulla pagina 2 di 3 natura della propria struttura e dei propri corsi;
la partnership, infatti, si è interrotta solo successivamente alla iscrizione dello studente, ancora prima del periodo in cui lo stesso avrebbe frequentato la scuola, come riconosciuto da parte appellante nella lettera di messa in mora del 3.3.2020.
In ogni caso, non può ritenersi che la scuola avesse un obbligo di far conseguire il visto allo studente, che non è stato poi rilasciato dal Consolato a causa di una oggettiva mancanza di documentazione e garanzie da parte del Pt_1
Inoltre, nessuna responsabilità può imputarsi alla convenuta per il fatto che l'appellante non sapesse che la frequentazione del corso non avrebbe comportato il rilascio di un diploma di laurea: era, infatti, onere dello studente accertarsi delle caratteristiche del corso medesimo. Non risulta, inoltre, che la Scuola abbia colposamente indotto in errore il sig. su tale circostanza. Pt_1
Nessuna responsabilità può, quindi, imputarsi ad con la conseguenza che nessun obbligo di CP_2 restituzione grava sulla stessa.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere integralmente confermata.
Nulla sulle spese, vista la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2004/2023 emessa in data 16.1.2023.
Nulla sulle spese.
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3