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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6377/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.D'ARCO IVAN giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 5.5.2025, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento e allo status di handicap grave;
chiedeva il riconoscimento del beneficio.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento
Le critiche mosse, si risolvono in una diversa valutazione delle conclusioni cui è giunto il ctu esclusivamente in relazione ad un'asserita valutazione globale del quadro clinico del ricorrente (sebbene con conclusioni diverse da quelle auspicate dall'istante).
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
CTU attraverso un accurato esame clinico, atteso le non condivisibili contestazioni mosse da parte dell'istante e specificatamente confutate dal ctu nella risposta alle osservazioni critiche mosse dal ctp. E difatti il ctu sulla base dell'esame obiettivo, della anamnesi e della documentazione prodotta dalla parte ha ritenuto in modo esente da errori e con valutazione condivisibile che il ricorrente non fosse un soggetto che si trovasse in condizioni tali da vantare un'autonomia deambulatoria.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp.
Spese irripetibili;
le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daPROCACCIO
, nei confronti , così provvede: Parte_1 CP_2
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'Atp (positivo per riconoscimento di necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 l.n.104/92)
2. Spese irripetibili.
Bari,07/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6377/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.D'ARCO IVAN giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 5.5.2025, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento e allo status di handicap grave;
chiedeva il riconoscimento del beneficio.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento
Le critiche mosse, si risolvono in una diversa valutazione delle conclusioni cui è giunto il ctu esclusivamente in relazione ad un'asserita valutazione globale del quadro clinico del ricorrente (sebbene con conclusioni diverse da quelle auspicate dall'istante).
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
CTU attraverso un accurato esame clinico, atteso le non condivisibili contestazioni mosse da parte dell'istante e specificatamente confutate dal ctu nella risposta alle osservazioni critiche mosse dal ctp. E difatti il ctu sulla base dell'esame obiettivo, della anamnesi e della documentazione prodotta dalla parte ha ritenuto in modo esente da errori e con valutazione condivisibile che il ricorrente non fosse un soggetto che si trovasse in condizioni tali da vantare un'autonomia deambulatoria.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp.
Spese irripetibili;
le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daPROCACCIO
, nei confronti , così provvede: Parte_1 CP_2
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'Atp (positivo per riconoscimento di necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 l.n.104/92)
2. Spese irripetibili.
Bari,07/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi