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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2024, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 14 marzo 2024, dinanzi alla dott.ssa Emanuela Lo Presti, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa iscritta al n. 4269/2020 R.G., promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. F. Pt_1 P.IVA_1
Gambadauro, giusta procura in atti, attore contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
T. Monterosso, giusta procura in atti,
convenuto avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). Sono comparsi l'avv. Gambadauro e l'avv. Campo in sostituzione dell'avv.
T. Monterosso i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domanne difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione. L'avv. Gambadauro precisa in particolare che vi è prova della notifica dell'istanza di mediazione alla pec della società, allegata alla memoria n.
2. L'avv. Campo si riporta in particolare alle note del 28 febbraio 2024. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13/10/2020 Parte_1
(già in liquidazione in concordato preventivo, in persona del Parte_2 liquidatore pro tempore, ha convenuto in giudizio il , esponendo CP_1 di aver intrattenuto il rapporto di conto corrente n.157434 (già n.238504) e quelli in conto anticipi n.202702 (già n.328834) e n.185221 (già n.305289). Ha lamentato, in particolare, l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, illegittimamente capitalizzati, commissioni di massimo scoperto e commissioni e spese non pattuite. Ha convenuto, pertanto, in giudizio il chiedendo l'accertamento e dichiarazione delle Controparte_1 predette illegittimità nonché la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse a tale titolo.
Il costituendosi, ha contestato le domande avversarie Controparte_1 chiedendone il rigetto eccependo, in via preliminare, la prescrizione d ogni pretesa. Con atto di intervento volontario, si è costituita, altresì, nell'interesse della con socio unico la deducendo di Controparte_2 Controparte_3 essere subentrata a titolo particolare nei rapporti oggetto di causa a seguito di atti di cessione ed aderendo alle difese spiegate dalla convenuta. E' fondata e va accolta la preliminare eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Il rapporto di conto corrente 2354/157434 e quelli di conto anticipi n.2354/202702 e n. 2354/185221 sono stati tutti chiusi in data 29/10/2009, come ammesso dalla società attrice e circostanza incontestata
Il primo atto con il quale parte attrice ha inteso agire per la ripetizione delle somme ritenute illegittimamente riscosse è il ricorso per atp dichiarato da questo Tribunale inammissibile, il cui atto introduttivo è stato notificato in data 9 giugno 2020, come da produzione documentale in atti offerta da parte convenuta, oltre dunque il termine di prescrizione decennale decorrente dalla chiusura dei rapporti. Né può invero riconoscersi efficacia interruttiva del decorso del predetto termine prescrizionale alla procedura di mediazione tenuto conto che non vi è in atti alcuna prova delle regolarità della notifica al Controparte_1 dell'invito a partecipare alla mediazione, che lo stesso non è non comparso in mediazione e che ha contestato la ricezione della predetta notifica nel presente giudizio. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza pronunciatasi in argomento, dal combinato disposto degli artt. 5, comma 6 e 8 del d.lgs. n. 28/2010, si evince che la domanda di mediazione produce l'effetto di impedire il decorso del termine prescrizionale solo dal momento della comunicazione della stessa: “'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera presentazione dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lo stesso istante (Tribunale Roma sez. V, 04/06/2019,
n.11790; Corte appello Milano sez. III, 27/01/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 27/01/2020), n.253). E' granitico d'altronde il principio per cui, infatti, un atto può assumere valenza di richiesta di adempimento idonea a realizzare la costituzione in mora richiamata dall'art. 2943, comma 4, c.c. ai fini dell'interruzione della prescrizione, soltanto se sussista la prova dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (Cassazione civile sez. II,
14/08/1997, n.7617). Nel caso di specie, non vi è invero in atti la prova che il predetto invito in mediazione sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario avendo parte attrice prodotto in atti solo la stampa della pec e non anche il messaggio in formato .eml. Ai sensi della l. n. 53 del 1994, la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta solo in modalità telematica, ossia mediante il deposito nel fascicolo telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e di consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml". L'inosservanza di tali regole
(ad esempio il deposito dell'atto notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato '.pdf') comporta che non può ritenersi raggiunta la prova della notifica. (Tribunale Agrigento sez. I, 14/09/2023, n.1223; Cassazione civile sez. III, 04/09/2023, n.25686).
Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice ed in favore di e liquidate, tenuto conto del valore Controparte_1 della controversia e dell'attività difensiva svolta applicando i parametri i minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie id valore indeterminabile di bassa difficoltà.
Tenuto conto della circostanza che parte interveniente ha meramente aderito alle difese di parte convenuta, spiegando difesa col medesimo procuratore, e considerata la non necessità dell'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. secondo cui “la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione” le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4269/2020 così provvede:
1)accerta e dichiara la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste da parte attrice e per l'effetto rigetta la domanda azionata dalla stessa;
2) condanna in concordato preventivo, in persona Parte_3 del liquidatore pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] liquidate in € 3809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per CP_1 legge;
3) compensa le spese tra parte attrice e parte interveniente.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti