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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 972/2023 depositato il 18/02/2023 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di EL GN
elettivamente domiciliato presso Comune Di EL GN Comune 90031 EL GN PA Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF.Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200091404283000 IMU 2012 A seguito di discussione in camera di consiglio Svolgimento del processo
Ricorrente_1La sig.ra ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e nei confronti del Comune di
EL GN in persona del Sindaco pro tempore, avverso la cartella di pagamento n. 296 2020 00914042 83 000, notificata in data 7 settembre 2022
Con la cartella di pagamento oggetto di opposizione, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, ha intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 261,32 - di cui € 248,00 per imposta - quale mancato pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'Anno 2012 dovuta al Comune di EL GN, come da avviso di accertamento n. 3456 del 2017 assunto notificato in data 16 novembre 2017.
Con il presente ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Nel merito, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
AD, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva.
Motivi della decisione
Preliminarmente va respinta la eccezione di carenza di legittimazione passiva di
Riscossione Sicilia in quanto la parte si duole della cartella di pagamento, emessa da quest'ultima e dell'atto prodromico asseritamente notificato dal
Comune di EL GN. La ricorrente, in primis, lamenta la mancata notifica degli atti propedeutici.
IL Comune di EL GN avrebbe dovuto fornire utili elementi di informazione, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica dell'avviso propedeutico alla cartella impugnata: ciò non è avvenuto.
Il Comune è rimasto contumace.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Non v'è prova, infatti, della notifica dell'avviso di accertamento, senza il cui effetto interruttivo è anche spirato il termine quinquennale di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, condanna il Comune di EL
GN a pagare, in favore della ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre IVA e CPA;
somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Compensa con AD.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la avverso la cartella di pagamento n. 296 2020 00914042 83 000, notificata in data 7 settembre 2022.
Condanna il Comune di EL GN a pagare, in favore del ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre accessori di legge. Compensa con AD.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente -est.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 972/2023 depositato il 18/02/2023 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di EL GN
elettivamente domiciliato presso Comune Di EL GN Comune 90031 EL GN PA Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF.Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200091404283000 IMU 2012 A seguito di discussione in camera di consiglio Svolgimento del processo
Ricorrente_1La sig.ra ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e nei confronti del Comune di
EL GN in persona del Sindaco pro tempore, avverso la cartella di pagamento n. 296 2020 00914042 83 000, notificata in data 7 settembre 2022
Con la cartella di pagamento oggetto di opposizione, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, ha intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 261,32 - di cui € 248,00 per imposta - quale mancato pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'Anno 2012 dovuta al Comune di EL GN, come da avviso di accertamento n. 3456 del 2017 assunto notificato in data 16 novembre 2017.
Con il presente ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Nel merito, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
AD, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva.
Motivi della decisione
Preliminarmente va respinta la eccezione di carenza di legittimazione passiva di
Riscossione Sicilia in quanto la parte si duole della cartella di pagamento, emessa da quest'ultima e dell'atto prodromico asseritamente notificato dal
Comune di EL GN. La ricorrente, in primis, lamenta la mancata notifica degli atti propedeutici.
IL Comune di EL GN avrebbe dovuto fornire utili elementi di informazione, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica dell'avviso propedeutico alla cartella impugnata: ciò non è avvenuto.
Il Comune è rimasto contumace.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Non v'è prova, infatti, della notifica dell'avviso di accertamento, senza il cui effetto interruttivo è anche spirato il termine quinquennale di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, condanna il Comune di EL
GN a pagare, in favore della ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre IVA e CPA;
somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Compensa con AD.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la avverso la cartella di pagamento n. 296 2020 00914042 83 000, notificata in data 7 settembre 2022.
Condanna il Comune di EL GN a pagare, in favore del ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre accessori di legge. Compensa con AD.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente -est.