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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/12/2025, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7427/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 23.12.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7427/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. , parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. SANFILIPPO CONCETTA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. per Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.7.2025, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, proponendo opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 29380202500023892000, emessa e notificata dall' Controparte_1
sede di Catania in data 30.06.2025, in danno dell'auto Fiat Panda targata FB624EP,
[...]
relativamente all'avviso di addebito n. 59320140005012127000 per contributi IVS e somme aggiuntive competenza anno 2013 per € 4.940,59.
Parte opponente ha dedotto: a) che, in data 30.6.2025, ha ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 29380202500023892000, relativamente all'avviso di addebito n. 59320140005012127000 per contributi IVS e somme aggiuntive competenza anno 2013 per €
4.940,59, il quale risultava già prescritto e annullato con sentenza n. 5184/2023 del Tribunale di
Catania, Sez. Lavoro;
b) che sotteso al preavviso di fermo impugnato vi è anche l'avviso di accertamento n. TYS01MG01566/2024, in relazione al quale ha espresso riserva di impugnazione innanzi al Giudice Tributario;
c) che, in data 21.7.2025 ha inviato richiesta di annullamento in
1 autotutela del preavviso di fermo che, in data 22.8.2025, è stata riscontrata da la quale ha CP_2
dichiarato di aver “provveduto ad aggiornare” il proprio “archivio informativo”, comunicando tuttavia la permanenza del “provvedimento cautelare” limitatamente all'avviso di accertamento tributario.
L'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Annullare e/o dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna ricorrente per il titolo sopra dedotto
e che non sussiste il diritto dell'Agente a procedere in via cautelare/esecutiva con l'iscrizione del fermo amministrativo, sulla base di un titolo giudizialmente annullato”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Sostituita l'udienza del 23.12.2025 dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1
evocata in giudizio e non costituitasi.
Parte opponente ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo n.
29380202500023892000, stante l'annullamento giudiziale del sottostante avviso di addebito INPS
n. 59320140005012127000 e, in subordine, nel caso di ritenuta sufficienza dell'aggiornamento dell'archivio informativo di a rimuovere gli effetti della comunicazione di fermo opposta, ha CP_2
chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla fondatezza originaria dell'opposizione e alla necessarietà dell'instaurazione del giudizio.
L'opposta comunicazione preventiva di fermo n. 29380202500023892000 è stata emessa (anche) in virtù dell'avviso di addebito INPS n. 59320140005012127000, il quale, nonostante fosse stato già oggetto di annullamento giudiziale, risultava ancora negli archivi informatici di Controparte_1
, archivi che, solo a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela e nel corso del
[...]
presente giudizio, la resistente ha provveduto ad aggiornare.
Dalla pacifica e documentata insussistenza del debito relativo all'avviso di addebito INPS n.
59320140005012127000 deriva la parziale inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo limitatamente al predetto debito, ma ciò non osta a che l'atto impugnato rimanga efficace relativamente al residuo debito relativo all'avviso di accertamento per debiti tributari, rispetto al quale non risulta alcun annullamento (né giudiziale, né in sede di autotutela), avendo il
2 ricorrente soltanto dichiarato di riservarsi di impugnare il predetto titolo innanzi al giudice tributario.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, nonché del pronto accoglimento - a distanza di circa un mese dalla presentazione, sebbene soltanto in corso di causa - dell'istanza avanzata dal ricorrente in sede di autotutela da parte di le spese processuali, come liquidate CP_2
in dispositivo, sono per due terzi compensate e per un terzo poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, di Controparte_1
[...]
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo n. 29380202500023892000 limitatamente al debito portato dall'avviso di addebito INPS n.
59320140005012127000; rigetta nel resto il ricorso;
condanna a pagare alla parte ricorrente 1/3 delle spese Controparte_1
processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per i restanti 2/3 del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 24/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 23.12.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7427/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. , parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. SANFILIPPO CONCETTA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. per Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.7.2025, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, proponendo opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 29380202500023892000, emessa e notificata dall' Controparte_1
sede di Catania in data 30.06.2025, in danno dell'auto Fiat Panda targata FB624EP,
[...]
relativamente all'avviso di addebito n. 59320140005012127000 per contributi IVS e somme aggiuntive competenza anno 2013 per € 4.940,59.
Parte opponente ha dedotto: a) che, in data 30.6.2025, ha ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 29380202500023892000, relativamente all'avviso di addebito n. 59320140005012127000 per contributi IVS e somme aggiuntive competenza anno 2013 per €
4.940,59, il quale risultava già prescritto e annullato con sentenza n. 5184/2023 del Tribunale di
Catania, Sez. Lavoro;
b) che sotteso al preavviso di fermo impugnato vi è anche l'avviso di accertamento n. TYS01MG01566/2024, in relazione al quale ha espresso riserva di impugnazione innanzi al Giudice Tributario;
c) che, in data 21.7.2025 ha inviato richiesta di annullamento in
1 autotutela del preavviso di fermo che, in data 22.8.2025, è stata riscontrata da la quale ha CP_2
dichiarato di aver “provveduto ad aggiornare” il proprio “archivio informativo”, comunicando tuttavia la permanenza del “provvedimento cautelare” limitatamente all'avviso di accertamento tributario.
L'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Annullare e/o dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna ricorrente per il titolo sopra dedotto
e che non sussiste il diritto dell'Agente a procedere in via cautelare/esecutiva con l'iscrizione del fermo amministrativo, sulla base di un titolo giudizialmente annullato”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Sostituita l'udienza del 23.12.2025 dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1
evocata in giudizio e non costituitasi.
Parte opponente ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo n.
29380202500023892000, stante l'annullamento giudiziale del sottostante avviso di addebito INPS
n. 59320140005012127000 e, in subordine, nel caso di ritenuta sufficienza dell'aggiornamento dell'archivio informativo di a rimuovere gli effetti della comunicazione di fermo opposta, ha CP_2
chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla fondatezza originaria dell'opposizione e alla necessarietà dell'instaurazione del giudizio.
L'opposta comunicazione preventiva di fermo n. 29380202500023892000 è stata emessa (anche) in virtù dell'avviso di addebito INPS n. 59320140005012127000, il quale, nonostante fosse stato già oggetto di annullamento giudiziale, risultava ancora negli archivi informatici di Controparte_1
, archivi che, solo a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela e nel corso del
[...]
presente giudizio, la resistente ha provveduto ad aggiornare.
Dalla pacifica e documentata insussistenza del debito relativo all'avviso di addebito INPS n.
59320140005012127000 deriva la parziale inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo limitatamente al predetto debito, ma ciò non osta a che l'atto impugnato rimanga efficace relativamente al residuo debito relativo all'avviso di accertamento per debiti tributari, rispetto al quale non risulta alcun annullamento (né giudiziale, né in sede di autotutela), avendo il
2 ricorrente soltanto dichiarato di riservarsi di impugnare il predetto titolo innanzi al giudice tributario.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, nonché del pronto accoglimento - a distanza di circa un mese dalla presentazione, sebbene soltanto in corso di causa - dell'istanza avanzata dal ricorrente in sede di autotutela da parte di le spese processuali, come liquidate CP_2
in dispositivo, sono per due terzi compensate e per un terzo poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, di Controparte_1
[...]
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo n. 29380202500023892000 limitatamente al debito portato dall'avviso di addebito INPS n.
59320140005012127000; rigetta nel resto il ricorso;
condanna a pagare alla parte ricorrente 1/3 delle spese Controparte_1
processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per i restanti 2/3 del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 24/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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