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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8948 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22523/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22523/2023
Oggi 9 ottobre 2025 innanzi al dott. Alessia Notaro, sono comparsi:
È presente, per l' e per delega dell'Avv. Eugenio Gargiulo, l'Avv. Gianpiero Esposito Parte_1 il quale si riporta integralmente a tutti gli atti di causa ed alla documentazione depositata. Conclude per il rigetto della proposta opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo., con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al procuratore anticipatario. Impugna le avverse deduzioni e conclusioni e chiede che la causa venga decisa.
E' altresì presente, per il Condominio e per delega dell'Avv.Carlo Carbone, l'Avv. Paola Carbone la quale, nel riportarsi a tutti i propri atti e alle conclusioni in essi rassegnati, si oppone a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte, conclude come da propri atti, insiste per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione e chiede assegnarsi la causa a sentenza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono come sopra.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Alessia Notaro
pagina 1 di 5 N.22523/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile pendente
TRA
(C.F. ) in Parte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, Rag. (C.F. ), Parte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Carbone (C.F. ) con studio in al C.F._2 Pt_1
Vico Belledonne a Chiaia n. 25, presso il quale elegge domicilio.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del procuratore speciale, Controparte_1
Ing. giusta procura conferita per atto Notar del 20.05.2021, rep. n. Persona_1 Persona_2
38579, racc. 18027, con sede in alla Via Argine n. 929, P.IVA rappresentata e Pt_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Eugenio Gargiulo (C.F. , presso il cui studio in alla Via C.F._3 Pt_1
Luca IO n. 23 elettivamente domicilia.
OPPOSTO
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni: come da scritti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.10.2023 il sito in alla Parte_2 Pt_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, Rag. , Parte_2 Parte_3 conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli proponendo opposizione Controparte_1 avverso il D.I. n. 5761/2023, reso in data 02.10.2023 e notificato a mezzo pec il 18.10.2023, con il quale la predetta Azienda ingiungeva al condominio odierno opponente il pagamento della complessiva somma di € 31.897,61, oltre interessi di mora previsti ex art. 14 del Regolamento di Distribuzione, nonché spese di procedimento liquidate in € 286,00 per spese non imponibili ed € 1.370,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, dovuti a seguito del mancato pagamento di fatture emesse negli anni dal 2019 al 2023 in virtù della somministrazione idrica effettuata.
pagina 2 di 5 L'opponente eccepiva la mancata notifica delle bollette insolute, l'omessa lettura dei contatori per la verifica dei consumi, nonché la malafede dell'opposta per il mancato previo atto di messa in mora. Inoltre, rilevava la carenza dei requisiti ex art 633 c.p.c. per l'emissione del d.i. Pertanto, il condominio concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo ed, in subordine, per l'accertamento della somma realmente dovuta ad il tutto con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Parte_1
Si costituiva l' che, prendendo posizione sulle contestazioni di controparte, evidenziava Parte_1 che il credito era dotato dei requisiti necessari per l'emissione del decreto monitorio, in quanto certo liquido ed esigibile. Sull'omessa notifica, l'opposta, rifacendosi al regolamento di distribuzione, Parte chiariva che la mancata o ritardata ricezione delle fatture non poteva essere imputabile ad e non Parte esimeva l'utente dal pagamento. Inoltre, deduceva di aver svolto la rilevazione dei consumi regolarmente, fatta eccezione per il periodo covid, in data 25.06.2019, 30.12.2020, 28.06.2021,
30.11.2021, 21.04.20220, 01.06.2022, 30.11.2022 e 29.05.2023, applicando in caso di mancata lettura i consumi stimati, determinati tenendo conto delle medie storiche rilevate, in osservanza di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento di Distribuzione. Infine, sulla malafede nell'omessa previa messa in mora, l'opposta evidenziava di aver contestato inadempimenti al in maniera reiterata nel Parte_2 Parte tempo. Pertanto, concludeva per la concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e conferma del d.i., il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 16.05.2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
5761/2023 e rinviava ex art.281 sexies c.p.c. al 09.10.2025.
All'udienza del 09.10.2025 le parti concludevano come da verbale che precede.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'opposizione è infondata e merita rigetto. Come già rilevato da questo Giudice con l'ordinanza del 17.05.2024, il ha presentato Parte_2 un'opposizione del tutto generica, che non mette in discussione l'esistenza del rapporto tra le parti né la fornitura idrica, ma si limita a contestazioni relative al calcolo dei consumi e alla inesigibilità dei pagamenti per omessa notificazione delle fatture.
In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II,
30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999,
n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
pagina 3 di 5 Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n.
11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass. civile, SS.UU.,
30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre
2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Tanto esposto appare del tutto infondata l'opposizione, stante la genericità delle contestazioni non sorrette da alcun valido elemento probatorio. Ugualmente privo di pregio è l'argomento relativo all'omessa notifica delle fatture insolute stante l'espresso riferimento, contenuto nel contratto di somministrazione, al Regolamento di Distribuzione che all'art.14 prevede: “l'ABC invia la fattura all'indirizzo comunicato dall'utente e, in mancanza, a quello dell'utenza. La mancata o ritardata ricezione della fattura non può essere imputata all'ABC e non esonera l'utente dall'obbligo di effettuarne il pagamento entro la data di scadenza, che decorre nel termine di tre mesi successivi alla fattura precedente.”
Peraltro, tale orientamento è sedimentato nella giurisprudenza di questo Tribunale che con sentenza n.
3465/2024 resa in data 28.03.2024, in ordine alla medesima eccezione di mancato recapito delle fatture, ha ritenuto “Non condivisibile, inoltre, è l'argomento della mancata ricezione delle fatture da parte del
Orbene, anche qualora le fatture non fossero state recapitate - per qualche ragione - al Parte_2
Cliente, ciò non vale ad esimerlo dall'attivarsi presso gli sportelli o registrandosi sul sito internet dell'Azienda per richiederne i duplicati. Difatti, il principio espresso dall'art.1176 c.c. avrebbe dovuto indurre il debitore (cosciente dell'esistenza del contratto e della periodicità delle fatture), nel denegato caso di mancata ricezione delle stesse, a porre in essere un idoneo comportamento atto a segnalare al creditore tale inconveniente”.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 5761/2023.
2) Condanna il in Parte_2 persona dell'amministratore pro tempore, Rag. alla rifusione delle spese di lite che Parte_3 liquida in € 3.809,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22523/2023
Oggi 9 ottobre 2025 innanzi al dott. Alessia Notaro, sono comparsi:
È presente, per l' e per delega dell'Avv. Eugenio Gargiulo, l'Avv. Gianpiero Esposito Parte_1 il quale si riporta integralmente a tutti gli atti di causa ed alla documentazione depositata. Conclude per il rigetto della proposta opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo., con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al procuratore anticipatario. Impugna le avverse deduzioni e conclusioni e chiede che la causa venga decisa.
E' altresì presente, per il Condominio e per delega dell'Avv.Carlo Carbone, l'Avv. Paola Carbone la quale, nel riportarsi a tutti i propri atti e alle conclusioni in essi rassegnati, si oppone a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte, conclude come da propri atti, insiste per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione e chiede assegnarsi la causa a sentenza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono come sopra.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Alessia Notaro
pagina 1 di 5 N.22523/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile pendente
TRA
(C.F. ) in Parte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, Rag. (C.F. ), Parte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Carbone (C.F. ) con studio in al C.F._2 Pt_1
Vico Belledonne a Chiaia n. 25, presso il quale elegge domicilio.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del procuratore speciale, Controparte_1
Ing. giusta procura conferita per atto Notar del 20.05.2021, rep. n. Persona_1 Persona_2
38579, racc. 18027, con sede in alla Via Argine n. 929, P.IVA rappresentata e Pt_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Eugenio Gargiulo (C.F. , presso il cui studio in alla Via C.F._3 Pt_1
Luca IO n. 23 elettivamente domicilia.
OPPOSTO
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni: come da scritti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.10.2023 il sito in alla Parte_2 Pt_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, Rag. , Parte_2 Parte_3 conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli proponendo opposizione Controparte_1 avverso il D.I. n. 5761/2023, reso in data 02.10.2023 e notificato a mezzo pec il 18.10.2023, con il quale la predetta Azienda ingiungeva al condominio odierno opponente il pagamento della complessiva somma di € 31.897,61, oltre interessi di mora previsti ex art. 14 del Regolamento di Distribuzione, nonché spese di procedimento liquidate in € 286,00 per spese non imponibili ed € 1.370,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, dovuti a seguito del mancato pagamento di fatture emesse negli anni dal 2019 al 2023 in virtù della somministrazione idrica effettuata.
pagina 2 di 5 L'opponente eccepiva la mancata notifica delle bollette insolute, l'omessa lettura dei contatori per la verifica dei consumi, nonché la malafede dell'opposta per il mancato previo atto di messa in mora. Inoltre, rilevava la carenza dei requisiti ex art 633 c.p.c. per l'emissione del d.i. Pertanto, il condominio concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo ed, in subordine, per l'accertamento della somma realmente dovuta ad il tutto con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Parte_1
Si costituiva l' che, prendendo posizione sulle contestazioni di controparte, evidenziava Parte_1 che il credito era dotato dei requisiti necessari per l'emissione del decreto monitorio, in quanto certo liquido ed esigibile. Sull'omessa notifica, l'opposta, rifacendosi al regolamento di distribuzione, Parte chiariva che la mancata o ritardata ricezione delle fatture non poteva essere imputabile ad e non Parte esimeva l'utente dal pagamento. Inoltre, deduceva di aver svolto la rilevazione dei consumi regolarmente, fatta eccezione per il periodo covid, in data 25.06.2019, 30.12.2020, 28.06.2021,
30.11.2021, 21.04.20220, 01.06.2022, 30.11.2022 e 29.05.2023, applicando in caso di mancata lettura i consumi stimati, determinati tenendo conto delle medie storiche rilevate, in osservanza di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento di Distribuzione. Infine, sulla malafede nell'omessa previa messa in mora, l'opposta evidenziava di aver contestato inadempimenti al in maniera reiterata nel Parte_2 Parte tempo. Pertanto, concludeva per la concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e conferma del d.i., il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 16.05.2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
5761/2023 e rinviava ex art.281 sexies c.p.c. al 09.10.2025.
All'udienza del 09.10.2025 le parti concludevano come da verbale che precede.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'opposizione è infondata e merita rigetto. Come già rilevato da questo Giudice con l'ordinanza del 17.05.2024, il ha presentato Parte_2 un'opposizione del tutto generica, che non mette in discussione l'esistenza del rapporto tra le parti né la fornitura idrica, ma si limita a contestazioni relative al calcolo dei consumi e alla inesigibilità dei pagamenti per omessa notificazione delle fatture.
In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II,
30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999,
n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
pagina 3 di 5 Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n.
11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass. civile, SS.UU.,
30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre
2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Tanto esposto appare del tutto infondata l'opposizione, stante la genericità delle contestazioni non sorrette da alcun valido elemento probatorio. Ugualmente privo di pregio è l'argomento relativo all'omessa notifica delle fatture insolute stante l'espresso riferimento, contenuto nel contratto di somministrazione, al Regolamento di Distribuzione che all'art.14 prevede: “l'ABC invia la fattura all'indirizzo comunicato dall'utente e, in mancanza, a quello dell'utenza. La mancata o ritardata ricezione della fattura non può essere imputata all'ABC e non esonera l'utente dall'obbligo di effettuarne il pagamento entro la data di scadenza, che decorre nel termine di tre mesi successivi alla fattura precedente.”
Peraltro, tale orientamento è sedimentato nella giurisprudenza di questo Tribunale che con sentenza n.
3465/2024 resa in data 28.03.2024, in ordine alla medesima eccezione di mancato recapito delle fatture, ha ritenuto “Non condivisibile, inoltre, è l'argomento della mancata ricezione delle fatture da parte del
Orbene, anche qualora le fatture non fossero state recapitate - per qualche ragione - al Parte_2
Cliente, ciò non vale ad esimerlo dall'attivarsi presso gli sportelli o registrandosi sul sito internet dell'Azienda per richiederne i duplicati. Difatti, il principio espresso dall'art.1176 c.c. avrebbe dovuto indurre il debitore (cosciente dell'esistenza del contratto e della periodicità delle fatture), nel denegato caso di mancata ricezione delle stesse, a porre in essere un idoneo comportamento atto a segnalare al creditore tale inconveniente”.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 5761/2023.
2) Condanna il in Parte_2 persona dell'amministratore pro tempore, Rag. alla rifusione delle spese di lite che Parte_3 liquida in € 3.809,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 5 di 5