Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2026, proposto da
Condominio via Livorno n.10 Aci Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2231/2024 di questa Sezione, pubblicata in data 17.06.2024, non appellata e passata in giudicato, con cui sono stati accolti il ricorso introduttivi e i successivi motivi aggiunti promossi dal condominio, con conseguente annullamento degli atti gravati e obbligo dell’Amministrazione resistente di esitare, nuovamente, l’istanza di sdemanializzazione presentata dalla parte privata per l’area ricompresa nel Foglio 2, particelle 1085 e 1089;
nonché, per l’accertamento
ex artt. 21- septies , l.n. 241/90 e 114, co. 4, lett. b), c.p.a., della nullità per violazione e/o elusione del giudicato dei seguenti atti e/o provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione resistente:
1) del D.R.A. n. 1706 del 03.12.2025 (rep. n. 6836) di approvazione del Verbale della Commissione di delimitazione della dividente demaniale del 17.10.2024, entrambi redatti ed adottati a norma dell’art. 32 del Codice della Navigazione e dell’art. 58 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, notificato al Condominio odierno ricorrente con nota pec del 04.12.2025;
2) del medesimo verbale del 17.10.2024 della Commissione di delimitazione della dividente demaniale, notificato al Condominio odierno ricorrente con nota pec del 04.12.2025;
3) di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorra e nei limiti dell’interesse appresso spiegato: 3.1) della nota istruttoria della STA di Catania, prot. n.79146 del 27.10.2023, richiamata, condivisa e presupposta al verbale del 17.10.2024; 3.2) della nota istruttoria della STA di Catania, prot. n. 73954 del 21.10.2024, richiamata, condivisa e presupposta al D.R.A. n. 1706 del 03.12.2025 (rep. n. 6836), conosciuta all’esito di accesso agli atti, in data 13.01.2026; 3.3) della nota dell’Area 2 - Demanio Marittimo del Dipartimento regionale dell’Ambiente, prot. n. 83359 del 04.12.2025 di trasmissione del D.R.A. n. 1706 del 03.12.2025; 3.4) della nota della STA di Catania, prot. n.66812 del 24.09.2024 (di riconvocazione della Commissione ex art. 32 Cod. Nav.).
e, ove occorra, in via gradata, per l’annullamento
dei medesimi atti, previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32, co. 2, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e della Regione Siciliana Dipartimento Ambiente;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. AN IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con l’odierno ricorso in ottemperanza parte ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione della sentenza n. 2231/2024 di questa Sezione, passata in giudicato, con cui, in accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti nel precedente giudizio di legittimità tra le parti, è stato annullato il provvedimento di diniego dell’istanza di sdemanializzazione presentata dal condominio ricorrente per l’area ricompresa al Foglio 2, particelle 1085-1089, del Comune di Aci Castello (CT).
In particolare, anche mediante proposizione di domanda di accertamento della nullità, formulata ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a., parte ricorrente lamenta come l’Amministrazione resistente, in asserita esecuzione del giudicato, avrebbe posto in essere degli atti, relativi ad una nuova ricognizione della dividente demaniale situata sul Lungomare Scardamiano, ove insistono, tra le altre, le aree di interesse del condominio che, tuttavia, sarebbero elusivi, se non del tutto inconferenti, rispetto al precedente dictum giurisdizionale reso inter partes che, allo stato, sarebbe rimasto non eseguito, non avendo l’Amministrazione regionale ancora provveduto sull’istanza di sdemanializzazione presentata dal Condominio resistente dopo la caducazione del precedente diniego per effetto della sentenza di cognizione n. 2231/2024 di questo T.A.R. di cui si chiede l’esecuzione in questa sede processuale.
In subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande proposte nella sede di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti sopravvenuti adottati dall’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 29, del codice di rito amministrativo.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale resistente che ha, anzitutto, rilevato come tra il procedimento di delimitazione del sedime demaniale e quello di sdemanializzazione sussisterebbe un nesso di presupposizione logica, attesa la natura, relativamente alla prima procedura, di accertamento degli esatti confini tra la proprietà pubblica e quella privata, senza considerare che la sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza, avendo annullato il precedente provvedimento di diniego dell’istanza di sdemanializzazione delle aree di interesse del condominio, non potrebbe essere, comunque, interpretata nel senso che l’Amministrazione, in forza del giudicato, sia tenuta a riconoscere al privato il bene della vita anelato.
In tale ottica, la riconvocazione della Commissione ex art. 32, cod. nav., andrebbe intesa come atto necessario e prodromico alla soluzione definitiva di ogni contestazione sulla titolarità delle aree (partt. 1085 e 1089), tendendo a verificare se, alla luce della nuova linea dividente demaniale, le zone in commento avessero mantenuto, o meno, le caratteristiche della demanialità.
Non vi sarebbe, pertanto, alcuna elusione del giudicato, in quanto la delimitazione andrebbe intesa come strumento istruttorio attraverso cui l’Amministrazione si è voluta porre nelle migliori condizioni per motivare, in modo esaustivo e nel rispetto del dettato della sentenza ottemperanda, il successivo e finale provvedimento ex art. 35, cod. nav..
In tal senso, avendo l’Amministrazione pienamente ottemperato al giudicato, il ricorso andrebbe, anzitutto, dichiarato inammissibile e, comunque, in secondo luogo, respinto in quanto infondato.
3. Con memoria del 3 aprile 2026 il Condominio ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, a fortiori alla luce dello scritto difensivo di controparte, che confermerebbe, anziché smentire, la confusione dell’Ente resistente nell’individuazione delle corrette attività da porre in essere per l’esecuzione del giudicato (provvedimento finale a fronte dell’istanza di sdemanializzazione ex art. 35, cod. nav.), tanto che quelle finora effettuate sarebbero elusive, e non certo esecutive, della sentenza passata in giudicato di cui è stata chiesta l’ottemperanza.
4. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso di ottemperanza è fondato solo in parte per le ragioni di seguito precisate.
5. A non poter trovare accoglimento è la domanda di nullità degli atti posti in essere dall’Amministrazione resistente successivamente al giudicato, nell’ambito della procedura riconducibile alla ricognizione e delimitazione delle aree demaniali marittime di cui all’art. 32, co. 2, cod. nav..
Tale disposizione, in particolare e per quanto di interesse ai fini di causa, stabilisce come “ Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni ”.
A venire in rilievo, dunque, è una attività autonoma che l’Amministrazione è autorizzata ad effettuare dalla legge a monte, non ravvisandosi alcun profilo di nullità degli atti adottati per violazione e/o elusione del precedente giudicato.
Vero è che la stessa p.a., nell’epigrafe degli stessi, ha fatto riferimento alla esecuzione della precedente sentenza di questo T.A.R. ma, a prescindere di quanto ivi riportato, ciò che rileva è la sostanza, e non la forma, di tali atti che, si ripete, devono essere inquadrati quali determinazioni conclusive di una facoltà concessa all’Amministrazione che, invero, non affonda le sue radici nel precedente giudicato di questo Tribunale, che ha avuto ad oggetto la sola domanda di annullamento proposta dal condominio ricorrente avuto riguardo al diniego adottato dall’Amministrazione regionale a fronte di un’istanza di sdemanializzazione di aree ex art. 35, cod. nav..
Con la sentenza di cognizione in commento, in particolare, è stata rilevata l’illegittimità della determinazione di segno negativo gravata per difetto di motivazione, con ciò significando che, ai fini di una esaustiva esecuzione del giudicato, la p.a. avrebbe dovuto riesercitare il suo potere originario, esitando nuovamente l’istanza del condominio ricorrente, in senso positivo o meno, nel rispetto dell’effetto conformativo discendente dalla motivazione della sentenza.
La nuova attività di delimitazione del demanio marittimo nell’area del Lungomare Scardamiano deve ritenersi essere del tutto estranea all’esecuzione della decisione giudiziale in parola, trattandosi di attività che la p.a. ha senz’altro facoltà di effettuare, in forza dei dettami dell’art. 32, co. 2, cod. nav., ma tali adempimenti risultano essere del tutto neutri rispetto all’obbligo di dare esecuzione alla precedente sentenza di questo T.A.R., il quale può dirsi assolto, soltanto, con l’adozione di un nuovo provvedimento all’esito di una rivalutazione dell’istanza di sdemanializzazione presentata dal condominio che, allo stato, non risulta ancora essere stato adottato.
Né a diverse conclusioni è possibile giungere aderendo alla tesi difensiva prospettata dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui la prefata procedura di delimitazione sarebbe da intendersi quale attività prodromica alla decisione sull’istanza di sdemanializzazione presentata dalla parte ricorrente, tenuto conto che pur a voler aderire a tale prospettazione, alla data in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione, la sentenza ottemperanda, come lamentato dalla parte privata, non risulta ancora essere stata eseguita, mancando l’adozione del provvedimento finale all’uopo necessario (accoglimento o rigetto dell’istanza di sdemanializzazione).
6. In buona sostanza, gli atti gravati non possono essere dichiarati nulli, così come chiesto dalla parte privata resistente, in quanto si tratta di determinazioni prese in forza di un valido sostrato normativo (art. 32, co. 2) e sulla cui legittimità non può pronunciarsi il Collegio nell’odierna sede dell’ottemperanza, tenuto conto della loro estraneità rispetto al precedente giudicato.
Tale alterità o, se si preferisce, detta non piena conferenza ed esaustività rispetto all’integrale esecuzione del dictum giurisdizionale, è invece un aspetto che rileva ai fini dell’odierno giudizio di ottemperanza, atteso che a fronte di provvedimenti della p.a. neutri rispetto all’esecuzione della sentenza di cognizione di questo T.A.R., merita accoglimento la domanda di parte ricorrente intesa ad ottenere una pronuncia con cui si ordini alla p.a. di dare piena esecuzione alla decisione giudiziale non ancora eseguita.
7. Per le suesposte ragioni, la domanda di accertamento della nullità degli atti gravati va respinta, mentre, per il resto, il ricorso in ottemperanza è da accogliere, con conseguente necessità che l’Amministrazione dia esecuzione al giudicato promanante dalla sentenza n. 2231/2024 di questo T.A.R., adottando una nuova determinazione conclusiva sull’istanza di sdemanializzazione presentata dal condominio ricorrente nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa dell’odierna decisione ovvero dalla sua notificazione, se più breve.
8. In caso di perdurante inerzia, si nomina sin d’ora, in qualità di Commissario ad acta , il Segretario Generale presso la Regione Siciliana, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e previa richiesta di parte, entro centoventi giorni a dare compiuta esecuzione al titolo giudiziale in commento.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”. Sotto tale profilo, deve altresì precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
9. In considerazione del rigetto della domanda di nullità per violazione e/o elusione del giudicato presentata dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene di dover, altresì, disporre la conversione del rito in ordinario per la trattazione della subordinata domanda di annullamento formulata col gravame, con rinvio all’udienza indicata nel dispositivo.
10. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul solo ricorso proposto in sede di ottemperanza, come in epigrafe proposto:
1) respinge la domanda di accertamento della nullità per violazione e/o elusione del giudicato;
2) accoglie la domanda di esecuzione della sentenza n. 2231/2024 di questo T.A.R. e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione regionale di ottemperare a quanto ivi prescritto nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrava ovvero dalla notificazione della presente sentenza, se più breve;
3) nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana, il quale, anche con facoltà di delega, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dall’insediamento, previa istanza di parte;
4) dispone la conversione del rito in ordinario per la trattazione in sede di giudizio di legittimità della domanda di annullamento degli atti impugnati, con fissazione dell’udienza pubblica di discussione alla data del 18 novembre 2026, ore di rito.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente
AN IL, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN IL | OR NT |
IL SEGRETARIO