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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1468/2023 promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 85 c.p.c. da Avv. DI CENSO VINCENZO
GIUSEPPE presso cui è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_2
e difeso da Avv. LATELLA MARCO GUERRINO presso cui è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4218/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 27.10.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante come da nota del 16.09.2024:
Voglia il la Corte di Appello di Torino
In riforma della sentenza del Tribunale di Torino Sezione prima Civile n. 4218/2023
N.10074/2023 CP_1
Accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo 3636 del 2022 emesso dal Tribunale di Torino creditore è inesistente per difetto di legitimatio ad processum. Con Parte_3
vittoria di spese di lite del doppio grado.
In subordine si conclude affinché' il Tribunale di Torino (così riportato nella suddetta nota n.d.r.) voglia dichiarare l'inammissibilità del citato Decreto Ingiuntivo per i seguenti motivi:
Inammissibilità' per mancata produzione di documenti giustificativi il monitorio e per inammissibilità'/illecita' della produzione di una prova scritta- assegni- già sequestrati in sede penale.
Con vittoria di spese del doppio grado.
In subordine nel merito:
Accertare e dichiarare in riforma della sentenza citata che il giusto credito vantato dalla parte creditrice ammonta, per quanto affermato dall'ATP, ad euro Parte_4
zero. Relativamente alle spese del giudizio di entrambi i gradi, vista la differenza tra la richiesta del monitorio e quella effettivamente esistente alla luce dell'elaborato peritale, si chiede che la rifusione delle stesse sia a carico della in favore della , Parte_3 Parte_1
almeno per il 70%.
Per parte appellata:
ritenuto l'atto d'appello del tutto dilatorio, voglia la Corte d'Appello di Torino, reiectis contrariis
NEL MERITO
rigettare l'appello proposto dalla ditta e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 4218/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino in ogni sua statuizione, ed, in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento della somma di € 23.302,00= oltre interessi moratori dalla domanda al saldo. In ogni caso, confermando la condanna alle spese di lite come pronunciata dal Tribunale di Torino in odio della Parte_1 e a favore della società condannare la
[...] Parte_3 Parte_1
al pagamento delle spese ed onorari di giudizio del presente giudizio.
[...]
Ci si oppone ad eventuali domande nuove e/o diversamente formulate rispetto all'atto introduttivo di parte attrice, dichiarando sin da ora di non accettare il contraddittorio sulle dette.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.12.2021 e titolare della ditta Parte_3 Parte_1
individuale Tabaccheria Minutiello, sottoscrivevano un contratto di vendita di arredi e attrezzature, per il prezzo complessivo di € 46.000,00 oltre Iva, da corrispondersi in tre tranches: € 20.000,00 alla sottoscrizione dell'ordine, € 20.000,00 alla consegna ed € 6.000,00 entro trenta giorni dall'ultima consegna.
L'acquirente versava la prima tranche di € 20.000,00, a cui non seguivano ulteriori pagamenti e in data 01.04.2022 notificava alla controparte ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696
c.p.c. (n.6238/2022 R.G.), la cui relazione veniva acquisita nel presente giudizio, dopo aver inviato in data 15/03/2022 lettera di contestazione con intimazione a restituire i titoli in possesso della controparte e/o a versare le somme richieste a titolo risarcimento danni entro l'11/03/2022.
Nelle more dell'ATP, la venditrice depositava ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di
Torino per il pagamento della somma a saldo di € 28.800,00 (IVA inclusa), portata dalla fattura n. 17 del 7.2.2022 (doc. 6 fasc. 1°).
Avverso il decreto ingiuntivo n. 3636/2022, concesso con clausola di provvisoria esecutività per la prova scritta qualificata (assegni bancari), e ritualmente notificato in data 6.6.2022 a mani di un
“collaboratore incaricato ritiro atti”, proponeva opposizione con citazione notificata il Parte_1
7.7.2022, con cui chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di prova scritta del credito, recando il contratto una firma diversa da quella della parte processuale, l'inesistenza e l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto mai notificato, l'illegittimità della prova scritta portata dagli assegni, trattandosi di titoli sequestrati dalla Guardia di Finanza.
La convenuta opposta si costituiva, resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma del decreto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ivi indicata.
Confermata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per memorie, la causa veniva istruita anche mediante acquisizione dell'ATP svolto nell'ambito del procedimento n. 6238/2022 RG.
Nel verbale di udienza del 9.5.2023 le parti davano concordemente atto che “la merce per € 6.900,00 di cui all'ATP (pag. 9 per l'elenco) non era stata consegnata”. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la tratteneva a sentenza, con la concessione dei termini di legge.
Con sentenza del 27.10.2023 il Tribunale di Torino dichiarava tenuta e condannava Parte_1
titolare della ditta individuale , a corrispondere a
[...] Parte_1 [...] la somma di € 23.302,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo e revocava Parte_3 conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 3636/2022; condannava altresì l'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese liquidate nel decreto ingiuntivo e le spese di opposizione.
Avverso la suddetta pronuncia la proponeva appello, ritualmente notificato Parte_1 in data 29.11.23, con cui chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del decreto ingiuntivo per difetto di legitimatio ad processum, l'inammissibilità del titolo azionato, in quanto fondato su assegni sequestrati in sede penale e dunque carente di prova scritta, ovvero, in subordine nel merito, di accertare e dichiarare, per quanto affermato dall'ATP, che il giusto credito vantato dalla Parte_3
fosse pari a zero, con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, almeno per il 70%.
Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, l'integrale conferma della sentenza n. 4218/2023 del Tribunale di Torino, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 23.302,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, nonché delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ed opponendosi ad eventuali domande nuove e/o diversamente formulate rispetto all'atto introduttivo di parte attrice.
Alla prima udienza del 14.03.24 l'appellante non compariva, chiedendo, tramite il difensore di parte appellata, di procedere in sua assenza;
la causa veniva, quindi, rinviata ex art. 348, 2° comma, cpc, all'udienza del 04.04.24, nella quale le parti chiedevano concordemente fissarsi discussione orale ex art. 350 bis cpc.
Precisate le conclusioni all'udienza del 19.09.2024 nelle forme della trattazione scritta, all'udienza del 26.03.25, dedicata alla discussione orale, nessuno compariva per l'appellante, a seguito della dismissione di mandato depositata dall'avv. Di Censo in data 21.03.25, notificata alla parte il
14.03.25.
La Corte, sentita la discussione della parte appellata, visto il disp. dell'art 281 sexies cpc., riservava la decisione ed il deposito della sentenza entro il termine di 30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino affermava in primo luogo l'infondatezza della mancata notifica del titolo, asserita dall'opponente, avendo la convenuta prodotto il decreto ingiuntivo ritualmente notificato;
in secondo luogo riteneva sfornita di basi logiche la negazione, sempre da parte della Parte_5
, dell'imputabilità del contratto alla venditrice per la divergenza di firme rispetto
[...] Parte_3
alla procura processuale de quo, in quanto il documento contrattuale recava il timbro della società ed entrambe le parti vi avevano dato pacifica parziale esecuzione, attraverso, rispettivamente, la consegna di parte delle attrezzature e arredi previsti ed il pagamento della prima tranche di prezzo, rilasciando, altresì, assegni bancari per il pagamento del saldo. Come acclarato in sede di ATP, il contratto era stato eseguito per il minor valore di € 39.100,00 oltre IVA, stante la mancata consegna, congiuntamente ammessa dalle parti, di una parte di arredi e attrezzature quantificata in € 6.900,00 oltre IVA.
In ordine alla difformità del banco frigo, riscontrata in sede peritale, osservava il giudice di primo grado, l'attrice in opposizione, nella sua qualità di parte convenuta in senso sostanziale, non aveva proposto in citazione alcuna domanda o eccezione riconvenzionale, mentre la domanda di risarcimento danni per il ritardo nell'apertura della tabaccheria (€ 8.000,00) e per il rifacimento del bancone bar (€ 4.000,00) erano state dedotte tardivamente in comparsa conclusionale.
Conseguentemente, dedotta la prima tranche di prezzo di € 20.000,00, il Tribunale individuava il residuo corrispettivo dovuto in € 23.302,00 comprensivo di IVA e revocava il decreto ingiuntivo n.
3636/2022, mantenendo ferme a carico dell'opponente le spese già liquidate nel decreto opposto e ponendo altresì in capo alla medesima le spese dell'opposizione, in virtù del principio della soccombenza, non incidendo la parziale riduzione della domanda per una modesta frazione.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante chiedeva l'accertamento e la declaratoria di inesistenza del decreto ingiuntivo n. 3636/2022 per difetto di legitimatio ad processum, in subordine l'inammissibilità del decreto medesimo per carenza di documenti giustificativi e di prova scritta e, in subordine nel merito, la determinazione del giusto credito vantato dalla creditrice Parte_3
in euro zero, con rifusione, da parte di quest'ultima, delle spese di lite di entrambi i gradi, almeno
[...]
per il 70%, sollevando le seguenti censure.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'ammissibilità del decreto ingiuntivo, in quanto la stessa provvisoria esecuzione sarebbe motivata dagli assegni sequestrati dalla Guardia di Finanza su ordine del GIP, senza che nessun provvedimento di archiviazione sia mai stato prodotto.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame la sentenza impugnata viene censurata per non essere pervenuta alla declaratoria di inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per la divergenza di sottoscrizione del contratto e della procura alle liti, giacché il primo sarebbe stato firmato da persona diversa da
[...]
, la quale ha invece sottoscritto la procura alle liti, senza specificare quale tipo di rapporto Parte_6
giuridico di delega o procura speciale sussistesse in capo al contraente. Ne deriverebbe, pertanto,
l'inesistenza della procura, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e il difetto di legitimatio ad processum.
Terzo motivo
Con un terzo motivo di gravame la pronuncia di primo grado viene contestata dall'appellante per non avere fatto proprie le risultanze dell'ATP, che pure era stata acquisita nel giudizio, premettendo di non essere tenuta, in qualità di opponente e dunque di parte attrice, a proporre alcuna domanda o eccezione riconvenzionale. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nella quantificazione del residuo dovuto, non avendo dedotto dalla somma di € 13.500 oltre IVA, il risarcimento del danno di €
8.000,00 per ritardata apertura e di € 4.000,00 per ritardo causato dal rifacimento del bancone del bar, giungendo a un conto tra le parti pari a zero.
3) La difesa di Parte_3
Parte appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, opponendosi alle domande nuove e/o diversamente formulate.
4) Nel merito
L'appello deve essere integralmente rigettato.
4.1) La contestazione relativa al sequestro degli assegni nell'ambito del procedimento penale di cui al primo motivo di impugnazione è, in particolare, infondata e irrilevante. Occorre preliminarmente rilevare come l'asserita mancata produzione del provvedimento di archiviazione non corrisponda al vero, stante l'allegazione, in sede di 1^ memoria ex art. 183, comma 6, cpc, da parte dell'odierna appellata, della richiesta di archiviazione del PM e pedissequo provvedimento di archiviazione in calce allo stesso (cfr. doc. 10 fasc 1°), datato 15.10.2022 ed emesso dal Tribunale ordinario di Torino
– Sezione Giudici Indagini Preliminari – Giudice Dott. Claudio Ferrero, il quale “vista la richiesta del PM, che appare condivisibile,
PQM
dispone l'archiviazione del procedimento”.
Per quanto riguarda i titoli, si osserva che il sequestro preventivo dei titoli, effettuato in seguito alla denuncia penale dell'opponente, è avvenuto in data 11.05.22, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo, risalente al 20.04.22, è anteriore al sequestro medesimo, denotando la buona fede di parte creditrice. Si rileva, inoltre, come la prova scritta fondante il procedimento monitorio sia rappresentata dalla fattura n. 17 del 7.02.2022 (doc. 6 conv. Fasc. 1°), per la somma complessiva di € 28.800 (IVA inclusa), di per sé già titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, per quanto “nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (cfr. Cass., ord. 19944/2023).
Ne deriva l'ammissibilità e validità dell'atto monitorio.
4.2) Analogamente appare infondata la censura relativa alla contraddittorietà e/o difetto del potere di rappresentanza, stante la presunta diversa sottoscrizione del contratto del 16.12.2021 da parte della mediante timbro e firma non perfettamente leggibile (cfr. doc. 2 conv. fasc. Parte_3
1°), rispetto alla chiara sottoscrizione da parte della legale rappresentante della procura Parte_6
alle liti. Al netto della presunta sufficienza del timbro della società, tale questione risulta ampiamente superabile e superata, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, dall'esecuzione, seppur parziale, del contratto medesimo, attraverso la consegna, mai smentita, da parte della venditrice di arredi e attrezzature ed il pagamento da parte dell'acquirente della prima Parte_1
tranche del prezzo con consegna di assegni bancari a garanzia della corresponsione del saldo. Tale esecuzione delle rispettive obbligazioni integrante l'adempimento, seppur parziale, del contratto in oggetto costituisce una ratifica del medesimo ai sensi dell'art. 1327 c.c., con conseguente validità del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo emesso, nonché evidente e pacifica sussistenza della legitimatio ad processum in capo alla Parte_3
Afferma, infatti la Suprema Corte che “in tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa” (Cass.ord. 14253/2024), nonché che “il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal
"falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto” (Cass. ord. 26871/2022)
Non solo, la disposizione della revoca del decreto ingiuntivo da parte della Tribunale, quale conseguenza della diversa determinazione del quantum residuo dovuto dall'opponente, conduce alla decadenza e rende ultronea ogni contestazione relativa alla validità del provvedimento monitorio.
4.3) Le articolazioni del terzo motivo sono tutte parimenti confutabili in fatto e in diritto. La stessa doglianza in virtù della quale ogni risultanza dell'ATP avrebbe dovuto essere recepita integralmente nella decisione, andando a costituire il dispositivo “preconfezionato” della emananda sentenza, è priva di pregio, in quanto contraria ai principi regolatori del processo decisionale e della redazione della sentenza: “l'atteggiamento dinamico” con cui si è proceduto all'acquisizione dell'ATP è stato legittimo, opportuno e doveroso nell'istruzione del procedimento di opposizione, ma comunque soggetto, nei suoi singoli passaggi e componenti, alla successiva valutazione del giudice nel complessivo quadro giuridico e probatorio del caso.
Ciò posto, parte appellante erra nel considerarsi attore in senso proprio, in qualità di opponente e, in quanto tale, non tenuta a presentare domande o eccezioni riconvenzionali, stante il notorio precetto processual-civilistico per cui parte attrice in opposizione riveste il ruolo di convenuto sostanziale (cfr. ex multis Cass., 25499/2021).
È, pertanto, pienamente condivisibile il giudizio di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per errata progettazione (€5.750,00), per mancato guadagno derivante dal ritardo nell'apertura della tabaccheria (€ 8.000,00) e dal ritardo per il rifacimento del bancone bar (€ 4.000,00), in quanto tardivamente dedotta dall'opponente in comparsa conclusionale. Quand'anche si volesse al riguardo prendere in considerazione le conclusioni rassegnate in sede di memoria istruttoria ex art. 183 cpc del
14/02/23, essa si limita ad assumere la relazione peritale redatta dal Geom a fonte di prova CP_2 per l'eventuale decurtazione, totale o parziale, del quantum dovuto in forza dei vizi dell'opera, ignorando, volutamente o meno, come la CTU, anche nella sua funzione percipiente, non sia mezzo di prova, ma strumento di valutazione, la cui ammissione o non ammissione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice (cfr. Cass., n. 25352/2022).
L'ulteriore deduzione dell'appellante, tale per cui “il conto tra le parti” sarebbe “in definitiva uguale a zero”, è smentita dalla puntuale esplicitazione dei conteggi attinti dall'ATP e riportati in sentenza di primo grado: il contratto è stato eseguito per il minor valore di € 39.100,00 oltre IVA, stante la mancata consegna, su cui le parti concordano, di una parte di arredi e attrezzature (parte dell'illuminazione, ripiani dei tavoli, nuovi vetri, completamento banco tabacchi..), che la consulenza ha valorizzato in € 6.900,00 (oltre IVA) e a ciò non possono aggiungersi le voci di danno per errata progettazione e mancato guadagno da ritardo dedotte dall'opponente per i motivi sovradedotti.
Conseguentemente, dedotta la prima tranche di prezzo di € 20.000,00, saldata in data 27.12.2021, il residuo corrispettivo dovuto ammonta a € 19.100,00 oltre IVA 22% e perciò a € 23.302,00.
Si rileva, infine, come l'appellante avrebbe potuto e dovuto chiedere il risarcimento dei danni e/o la riduzione del prezzo per i vizi dedotti fin dal proprio atto di citazione in opposizione del 28.06.2022, anche in considerazione del contenuto della lettera di contestazione lavori del 15.03.2022 in atti (cfr. doc. allegato all'atto di citazione in opposizione – fasc. 1°), recante l'enunciazione dei singoli vizi con relativa quantificazione: vetrinetta priva di mensole e antine, dimensioni errate dei vetri delimitanti il bancone, pianali del retro-banco in numero inferiore, frigoriferi da sottobanco in Parte eccedenza, ruvidezza del piano lavoro in contrasto con la normativa di Torino, omessa consegna di una serie di arredi, per un totale di circa 66mila euro, oltre mille euro al giorno per mancato incasso, con richiesta di restituzione dei titoli e diffida ad adempiere entro l'11.03.2022.
La tardività delle relative domande, che non si possono considerare svolte con il richiamo alle conclusioni della relazione di ATP effettuato con la memoria del 14.02.24 e che sarebbero state tardive anche se contenute nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., in quanto non si sarebbero potute considerare specificazione delle originarie domande, ha reso non conteggiabili le relative quantificazioni contenute nella relazione di ATP.
Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello proposto dalla ditta , con Parte_1
conferma integrale della sentenza n. 4218/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino in ogni sua statuizione.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato in base al decisum (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_8
avverso la sentenza n. 4218/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino;
[...]
respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna parte appellante a rifondere le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 26.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1468/2023 promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 85 c.p.c. da Avv. DI CENSO VINCENZO
GIUSEPPE presso cui è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_2
e difeso da Avv. LATELLA MARCO GUERRINO presso cui è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4218/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 27.10.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante come da nota del 16.09.2024:
Voglia il la Corte di Appello di Torino
In riforma della sentenza del Tribunale di Torino Sezione prima Civile n. 4218/2023
N.10074/2023 CP_1
Accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo 3636 del 2022 emesso dal Tribunale di Torino creditore è inesistente per difetto di legitimatio ad processum. Con Parte_3
vittoria di spese di lite del doppio grado.
In subordine si conclude affinché' il Tribunale di Torino (così riportato nella suddetta nota n.d.r.) voglia dichiarare l'inammissibilità del citato Decreto Ingiuntivo per i seguenti motivi:
Inammissibilità' per mancata produzione di documenti giustificativi il monitorio e per inammissibilità'/illecita' della produzione di una prova scritta- assegni- già sequestrati in sede penale.
Con vittoria di spese del doppio grado.
In subordine nel merito:
Accertare e dichiarare in riforma della sentenza citata che il giusto credito vantato dalla parte creditrice ammonta, per quanto affermato dall'ATP, ad euro Parte_4
zero. Relativamente alle spese del giudizio di entrambi i gradi, vista la differenza tra la richiesta del monitorio e quella effettivamente esistente alla luce dell'elaborato peritale, si chiede che la rifusione delle stesse sia a carico della in favore della , Parte_3 Parte_1
almeno per il 70%.
Per parte appellata:
ritenuto l'atto d'appello del tutto dilatorio, voglia la Corte d'Appello di Torino, reiectis contrariis
NEL MERITO
rigettare l'appello proposto dalla ditta e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 4218/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino in ogni sua statuizione, ed, in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento della somma di € 23.302,00= oltre interessi moratori dalla domanda al saldo. In ogni caso, confermando la condanna alle spese di lite come pronunciata dal Tribunale di Torino in odio della Parte_1 e a favore della società condannare la
[...] Parte_3 Parte_1
al pagamento delle spese ed onorari di giudizio del presente giudizio.
[...]
Ci si oppone ad eventuali domande nuove e/o diversamente formulate rispetto all'atto introduttivo di parte attrice, dichiarando sin da ora di non accettare il contraddittorio sulle dette.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.12.2021 e titolare della ditta Parte_3 Parte_1
individuale Tabaccheria Minutiello, sottoscrivevano un contratto di vendita di arredi e attrezzature, per il prezzo complessivo di € 46.000,00 oltre Iva, da corrispondersi in tre tranches: € 20.000,00 alla sottoscrizione dell'ordine, € 20.000,00 alla consegna ed € 6.000,00 entro trenta giorni dall'ultima consegna.
L'acquirente versava la prima tranche di € 20.000,00, a cui non seguivano ulteriori pagamenti e in data 01.04.2022 notificava alla controparte ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696
c.p.c. (n.6238/2022 R.G.), la cui relazione veniva acquisita nel presente giudizio, dopo aver inviato in data 15/03/2022 lettera di contestazione con intimazione a restituire i titoli in possesso della controparte e/o a versare le somme richieste a titolo risarcimento danni entro l'11/03/2022.
Nelle more dell'ATP, la venditrice depositava ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di
Torino per il pagamento della somma a saldo di € 28.800,00 (IVA inclusa), portata dalla fattura n. 17 del 7.2.2022 (doc. 6 fasc. 1°).
Avverso il decreto ingiuntivo n. 3636/2022, concesso con clausola di provvisoria esecutività per la prova scritta qualificata (assegni bancari), e ritualmente notificato in data 6.6.2022 a mani di un
“collaboratore incaricato ritiro atti”, proponeva opposizione con citazione notificata il Parte_1
7.7.2022, con cui chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di prova scritta del credito, recando il contratto una firma diversa da quella della parte processuale, l'inesistenza e l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto mai notificato, l'illegittimità della prova scritta portata dagli assegni, trattandosi di titoli sequestrati dalla Guardia di Finanza.
La convenuta opposta si costituiva, resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma del decreto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ivi indicata.
Confermata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per memorie, la causa veniva istruita anche mediante acquisizione dell'ATP svolto nell'ambito del procedimento n. 6238/2022 RG.
Nel verbale di udienza del 9.5.2023 le parti davano concordemente atto che “la merce per € 6.900,00 di cui all'ATP (pag. 9 per l'elenco) non era stata consegnata”. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la tratteneva a sentenza, con la concessione dei termini di legge.
Con sentenza del 27.10.2023 il Tribunale di Torino dichiarava tenuta e condannava Parte_1
titolare della ditta individuale , a corrispondere a
[...] Parte_1 [...] la somma di € 23.302,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo e revocava Parte_3 conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 3636/2022; condannava altresì l'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese liquidate nel decreto ingiuntivo e le spese di opposizione.
Avverso la suddetta pronuncia la proponeva appello, ritualmente notificato Parte_1 in data 29.11.23, con cui chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del decreto ingiuntivo per difetto di legitimatio ad processum, l'inammissibilità del titolo azionato, in quanto fondato su assegni sequestrati in sede penale e dunque carente di prova scritta, ovvero, in subordine nel merito, di accertare e dichiarare, per quanto affermato dall'ATP, che il giusto credito vantato dalla Parte_3
fosse pari a zero, con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, almeno per il 70%.
Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, l'integrale conferma della sentenza n. 4218/2023 del Tribunale di Torino, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 23.302,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, nonché delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ed opponendosi ad eventuali domande nuove e/o diversamente formulate rispetto all'atto introduttivo di parte attrice.
Alla prima udienza del 14.03.24 l'appellante non compariva, chiedendo, tramite il difensore di parte appellata, di procedere in sua assenza;
la causa veniva, quindi, rinviata ex art. 348, 2° comma, cpc, all'udienza del 04.04.24, nella quale le parti chiedevano concordemente fissarsi discussione orale ex art. 350 bis cpc.
Precisate le conclusioni all'udienza del 19.09.2024 nelle forme della trattazione scritta, all'udienza del 26.03.25, dedicata alla discussione orale, nessuno compariva per l'appellante, a seguito della dismissione di mandato depositata dall'avv. Di Censo in data 21.03.25, notificata alla parte il
14.03.25.
La Corte, sentita la discussione della parte appellata, visto il disp. dell'art 281 sexies cpc., riservava la decisione ed il deposito della sentenza entro il termine di 30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino affermava in primo luogo l'infondatezza della mancata notifica del titolo, asserita dall'opponente, avendo la convenuta prodotto il decreto ingiuntivo ritualmente notificato;
in secondo luogo riteneva sfornita di basi logiche la negazione, sempre da parte della Parte_5
, dell'imputabilità del contratto alla venditrice per la divergenza di firme rispetto
[...] Parte_3
alla procura processuale de quo, in quanto il documento contrattuale recava il timbro della società ed entrambe le parti vi avevano dato pacifica parziale esecuzione, attraverso, rispettivamente, la consegna di parte delle attrezzature e arredi previsti ed il pagamento della prima tranche di prezzo, rilasciando, altresì, assegni bancari per il pagamento del saldo. Come acclarato in sede di ATP, il contratto era stato eseguito per il minor valore di € 39.100,00 oltre IVA, stante la mancata consegna, congiuntamente ammessa dalle parti, di una parte di arredi e attrezzature quantificata in € 6.900,00 oltre IVA.
In ordine alla difformità del banco frigo, riscontrata in sede peritale, osservava il giudice di primo grado, l'attrice in opposizione, nella sua qualità di parte convenuta in senso sostanziale, non aveva proposto in citazione alcuna domanda o eccezione riconvenzionale, mentre la domanda di risarcimento danni per il ritardo nell'apertura della tabaccheria (€ 8.000,00) e per il rifacimento del bancone bar (€ 4.000,00) erano state dedotte tardivamente in comparsa conclusionale.
Conseguentemente, dedotta la prima tranche di prezzo di € 20.000,00, il Tribunale individuava il residuo corrispettivo dovuto in € 23.302,00 comprensivo di IVA e revocava il decreto ingiuntivo n.
3636/2022, mantenendo ferme a carico dell'opponente le spese già liquidate nel decreto opposto e ponendo altresì in capo alla medesima le spese dell'opposizione, in virtù del principio della soccombenza, non incidendo la parziale riduzione della domanda per una modesta frazione.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante chiedeva l'accertamento e la declaratoria di inesistenza del decreto ingiuntivo n. 3636/2022 per difetto di legitimatio ad processum, in subordine l'inammissibilità del decreto medesimo per carenza di documenti giustificativi e di prova scritta e, in subordine nel merito, la determinazione del giusto credito vantato dalla creditrice Parte_3
in euro zero, con rifusione, da parte di quest'ultima, delle spese di lite di entrambi i gradi, almeno
[...]
per il 70%, sollevando le seguenti censure.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'ammissibilità del decreto ingiuntivo, in quanto la stessa provvisoria esecuzione sarebbe motivata dagli assegni sequestrati dalla Guardia di Finanza su ordine del GIP, senza che nessun provvedimento di archiviazione sia mai stato prodotto.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame la sentenza impugnata viene censurata per non essere pervenuta alla declaratoria di inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per la divergenza di sottoscrizione del contratto e della procura alle liti, giacché il primo sarebbe stato firmato da persona diversa da
[...]
, la quale ha invece sottoscritto la procura alle liti, senza specificare quale tipo di rapporto Parte_6
giuridico di delega o procura speciale sussistesse in capo al contraente. Ne deriverebbe, pertanto,
l'inesistenza della procura, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e il difetto di legitimatio ad processum.
Terzo motivo
Con un terzo motivo di gravame la pronuncia di primo grado viene contestata dall'appellante per non avere fatto proprie le risultanze dell'ATP, che pure era stata acquisita nel giudizio, premettendo di non essere tenuta, in qualità di opponente e dunque di parte attrice, a proporre alcuna domanda o eccezione riconvenzionale. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nella quantificazione del residuo dovuto, non avendo dedotto dalla somma di € 13.500 oltre IVA, il risarcimento del danno di €
8.000,00 per ritardata apertura e di € 4.000,00 per ritardo causato dal rifacimento del bancone del bar, giungendo a un conto tra le parti pari a zero.
3) La difesa di Parte_3
Parte appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, opponendosi alle domande nuove e/o diversamente formulate.
4) Nel merito
L'appello deve essere integralmente rigettato.
4.1) La contestazione relativa al sequestro degli assegni nell'ambito del procedimento penale di cui al primo motivo di impugnazione è, in particolare, infondata e irrilevante. Occorre preliminarmente rilevare come l'asserita mancata produzione del provvedimento di archiviazione non corrisponda al vero, stante l'allegazione, in sede di 1^ memoria ex art. 183, comma 6, cpc, da parte dell'odierna appellata, della richiesta di archiviazione del PM e pedissequo provvedimento di archiviazione in calce allo stesso (cfr. doc. 10 fasc 1°), datato 15.10.2022 ed emesso dal Tribunale ordinario di Torino
– Sezione Giudici Indagini Preliminari – Giudice Dott. Claudio Ferrero, il quale “vista la richiesta del PM, che appare condivisibile,
PQM
dispone l'archiviazione del procedimento”.
Per quanto riguarda i titoli, si osserva che il sequestro preventivo dei titoli, effettuato in seguito alla denuncia penale dell'opponente, è avvenuto in data 11.05.22, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo, risalente al 20.04.22, è anteriore al sequestro medesimo, denotando la buona fede di parte creditrice. Si rileva, inoltre, come la prova scritta fondante il procedimento monitorio sia rappresentata dalla fattura n. 17 del 7.02.2022 (doc. 6 conv. Fasc. 1°), per la somma complessiva di € 28.800 (IVA inclusa), di per sé già titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, per quanto “nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (cfr. Cass., ord. 19944/2023).
Ne deriva l'ammissibilità e validità dell'atto monitorio.
4.2) Analogamente appare infondata la censura relativa alla contraddittorietà e/o difetto del potere di rappresentanza, stante la presunta diversa sottoscrizione del contratto del 16.12.2021 da parte della mediante timbro e firma non perfettamente leggibile (cfr. doc. 2 conv. fasc. Parte_3
1°), rispetto alla chiara sottoscrizione da parte della legale rappresentante della procura Parte_6
alle liti. Al netto della presunta sufficienza del timbro della società, tale questione risulta ampiamente superabile e superata, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, dall'esecuzione, seppur parziale, del contratto medesimo, attraverso la consegna, mai smentita, da parte della venditrice di arredi e attrezzature ed il pagamento da parte dell'acquirente della prima Parte_1
tranche del prezzo con consegna di assegni bancari a garanzia della corresponsione del saldo. Tale esecuzione delle rispettive obbligazioni integrante l'adempimento, seppur parziale, del contratto in oggetto costituisce una ratifica del medesimo ai sensi dell'art. 1327 c.c., con conseguente validità del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo emesso, nonché evidente e pacifica sussistenza della legitimatio ad processum in capo alla Parte_3
Afferma, infatti la Suprema Corte che “in tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa” (Cass.ord. 14253/2024), nonché che “il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal
"falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto” (Cass. ord. 26871/2022)
Non solo, la disposizione della revoca del decreto ingiuntivo da parte della Tribunale, quale conseguenza della diversa determinazione del quantum residuo dovuto dall'opponente, conduce alla decadenza e rende ultronea ogni contestazione relativa alla validità del provvedimento monitorio.
4.3) Le articolazioni del terzo motivo sono tutte parimenti confutabili in fatto e in diritto. La stessa doglianza in virtù della quale ogni risultanza dell'ATP avrebbe dovuto essere recepita integralmente nella decisione, andando a costituire il dispositivo “preconfezionato” della emananda sentenza, è priva di pregio, in quanto contraria ai principi regolatori del processo decisionale e della redazione della sentenza: “l'atteggiamento dinamico” con cui si è proceduto all'acquisizione dell'ATP è stato legittimo, opportuno e doveroso nell'istruzione del procedimento di opposizione, ma comunque soggetto, nei suoi singoli passaggi e componenti, alla successiva valutazione del giudice nel complessivo quadro giuridico e probatorio del caso.
Ciò posto, parte appellante erra nel considerarsi attore in senso proprio, in qualità di opponente e, in quanto tale, non tenuta a presentare domande o eccezioni riconvenzionali, stante il notorio precetto processual-civilistico per cui parte attrice in opposizione riveste il ruolo di convenuto sostanziale (cfr. ex multis Cass., 25499/2021).
È, pertanto, pienamente condivisibile il giudizio di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per errata progettazione (€5.750,00), per mancato guadagno derivante dal ritardo nell'apertura della tabaccheria (€ 8.000,00) e dal ritardo per il rifacimento del bancone bar (€ 4.000,00), in quanto tardivamente dedotta dall'opponente in comparsa conclusionale. Quand'anche si volesse al riguardo prendere in considerazione le conclusioni rassegnate in sede di memoria istruttoria ex art. 183 cpc del
14/02/23, essa si limita ad assumere la relazione peritale redatta dal Geom a fonte di prova CP_2 per l'eventuale decurtazione, totale o parziale, del quantum dovuto in forza dei vizi dell'opera, ignorando, volutamente o meno, come la CTU, anche nella sua funzione percipiente, non sia mezzo di prova, ma strumento di valutazione, la cui ammissione o non ammissione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice (cfr. Cass., n. 25352/2022).
L'ulteriore deduzione dell'appellante, tale per cui “il conto tra le parti” sarebbe “in definitiva uguale a zero”, è smentita dalla puntuale esplicitazione dei conteggi attinti dall'ATP e riportati in sentenza di primo grado: il contratto è stato eseguito per il minor valore di € 39.100,00 oltre IVA, stante la mancata consegna, su cui le parti concordano, di una parte di arredi e attrezzature (parte dell'illuminazione, ripiani dei tavoli, nuovi vetri, completamento banco tabacchi..), che la consulenza ha valorizzato in € 6.900,00 (oltre IVA) e a ciò non possono aggiungersi le voci di danno per errata progettazione e mancato guadagno da ritardo dedotte dall'opponente per i motivi sovradedotti.
Conseguentemente, dedotta la prima tranche di prezzo di € 20.000,00, saldata in data 27.12.2021, il residuo corrispettivo dovuto ammonta a € 19.100,00 oltre IVA 22% e perciò a € 23.302,00.
Si rileva, infine, come l'appellante avrebbe potuto e dovuto chiedere il risarcimento dei danni e/o la riduzione del prezzo per i vizi dedotti fin dal proprio atto di citazione in opposizione del 28.06.2022, anche in considerazione del contenuto della lettera di contestazione lavori del 15.03.2022 in atti (cfr. doc. allegato all'atto di citazione in opposizione – fasc. 1°), recante l'enunciazione dei singoli vizi con relativa quantificazione: vetrinetta priva di mensole e antine, dimensioni errate dei vetri delimitanti il bancone, pianali del retro-banco in numero inferiore, frigoriferi da sottobanco in Parte eccedenza, ruvidezza del piano lavoro in contrasto con la normativa di Torino, omessa consegna di una serie di arredi, per un totale di circa 66mila euro, oltre mille euro al giorno per mancato incasso, con richiesta di restituzione dei titoli e diffida ad adempiere entro l'11.03.2022.
La tardività delle relative domande, che non si possono considerare svolte con il richiamo alle conclusioni della relazione di ATP effettuato con la memoria del 14.02.24 e che sarebbero state tardive anche se contenute nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., in quanto non si sarebbero potute considerare specificazione delle originarie domande, ha reso non conteggiabili le relative quantificazioni contenute nella relazione di ATP.
Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello proposto dalla ditta , con Parte_1
conferma integrale della sentenza n. 4218/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino in ogni sua statuizione.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato in base al decisum (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_8
avverso la sentenza n. 4218/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino;
[...]
respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna parte appellante a rifondere le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 26.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino