Articolo 11 della Legge 23 giugno 1927, n. 1110
Articolo 10Articolo 12
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24 luglio 1927
Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinate al trasporto di prodotti agrari ed industriali.

Entrata in vigore il 24 luglio 1927