Art. 11.
Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinate al trasporto di prodotti agrari ed industriali.
Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinate al trasporto di prodotti agrari ed industriali.