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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 260/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 22.05.2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ASSENNATO PIERLUIGI MARIA (C.F. ) con domicilio CodiceFiscale_2 eletto in via Malta, 10- 93100 -Caltanissetta ricorrente contro
(c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e CARMELO RUSSO (c.f. C.F._3
, con domicilio eletto ex ura distrettuale dell'Istituto C.F._4 in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: «Reietta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere e dichiarare che la Sig.ra era in possesso dei Parte_1 requisiti per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza a far data dalla domanda avanzata nel settembre 2021 e che la stessa ha il diritto a riottenere il predetto beneficio avendone i requisiti, non potendosi considerare il signor Pt_2 come componente del nucleo familiare della ricorrente ed essendo, conseguentemente, irrilevante il reddito
[...] CP_ percepito dal predetto , Conseguentemente condannare l' in persona del Presidente pro tempore e Parte_2 legale rappresentante, a liquidare e corrispondere alla stessa Sig.ra i benefici economici Parte_1 originariamente concessi con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2021 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente procedimento».
Per parte resistente: «Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, ritenere e dichiarare che la ricorrente CP non ha diritto al reddito di cittadinanza, per i motivi esposti in narrativa, con il conseguente diritto dell' di ripetere CP_ le somme indebitamente percepite dalla ricorrente;
di conseguenza, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa»
Ragioni della decisione
con ricorso depositato in data 23/02/2022, ha impugnato il Parte_1 provvedimento di revoca della prestazione del reddito di cittadinanza (RdC) del 10/03/2021 e la conseguente richiesta di restituzione delle somme nelle more erogate. La suddetta prestazione, riconosciuta dal mese di settembre 2021, è stata revocata a causa del superamento della soglia dei redditi del nucleo familiare previsti per legge.
Nel merito ha eccepito l'erroneità del calcolo che ha tenuto conto dei redditi prodotti dal marito,
, rilevando come quest'ultimo non faccia più parte del nucleo successivamente al Parte_2 luglio 2021 a causa della separazione. CP_ Nel merito l che si è ritualmente costituito, ha evidenziato come incomba su parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza dei requisiti. In particolare, nel caso di specie è pure mancata la certificazione da parte della polizia locale del cambio di residenza del coniuge come disposto dall'art. 2, co.5, d.l. n. 4/19.
Previo deposito di documentazione relativa al divorzio tra la ricorrente e , nonché Parte_2 di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 22.05.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°° Riassunti i termini del contendere - date le ragioni della contestazione alla percezione del reddito di cittadinanza - deve evidenziarsi come parte ricorrente abbia provato il requisito previsto cui all'art. 2, comma 5, dlgs del 28 gennaio 2019, n. 4, nei termini di seguito indicati.
Ai sensi del citato articolo: «Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche
a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione».
In effetti dal decreto del Tribunale per i Minori si desume che fino al 6.7.2021 i figli della ricorrente sono stati collocati in comunità e sono stati autorizzati al rientro presso l'abitazione familiare;
si desume pure che , marito separato della ricorrente, era genitore non Parte_2 collocatario che ha chiesto la precisazione degli orari di visita dei minori. Dalla relazione degli assistenti sociali del effettivamente si appura che Controparte_3 la ed il erano separati da almeno due anni in quanto anche la ricorrente Pt_1 Parte_2
è stata collocata in comunità con i figli (v. doc 1 allegato alla nota di deposito del 16.11.2024).
Inoltre la sentenza n. 49/2024 del Tribunale di Caltanissetta evidenzia che i figli della Pt_1 vivono stabilmente dal 30.9.2021 con il padre a cui sono stati affidati in via Controparte_4 esclusiva. Per tale ragione al padre è stata assegnata la casa coniugale (v. doc 3 allegato alla nota di deposito del 16.11.2024).
In altri termini parte ricorrente ha dimostrato, seppur indirettamente, la sussistenza dei presupposti sostanziali, in quanto il reddito del coniuge non poteva essere valutato per effetto CP_ della mancata convivenza. Quindi vengono meno le ragioni del disconoscimento addotte dall per revocare la prestazione.
Non è stata acclusa la domanda della di riconoscimento del reddito di cittadinanza, Pt_1 ma dalla certificazione ISEE prodotta unitamente al ricorso (doc. 10), in cui i figli vengono indicati come conviventi con la madre, si desume che la situazione personale rilevante per il riconoscimento dell'importo della prestazione è stata modificata dall'affidamento dei minori al padre nel settembre 2021.
Per tali ragioni la ricorrente aveva il diritto a mantenere il reddito di cittadinanza, seppur nei termini indicati nel paragrafo che precede, e per l'effetto il ricorso deve essere accolto. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e devono essere rifuse all'Erario antistatario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria, con distrazione in favore dell'Erario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di alla Parte_1 CP_ percezione del reddito di cittadinanza a decorrere dal dicembre 2021 e demanda all l'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto.
Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute dall'Erario che vengono liquidate CP_2 nella complessiva somma di € 1864, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione.
Caltanissetta, 13 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 22.05.2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ASSENNATO PIERLUIGI MARIA (C.F. ) con domicilio CodiceFiscale_2 eletto in via Malta, 10- 93100 -Caltanissetta ricorrente contro
(c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e CARMELO RUSSO (c.f. C.F._3
, con domicilio eletto ex ura distrettuale dell'Istituto C.F._4 in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: «Reietta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere e dichiarare che la Sig.ra era in possesso dei Parte_1 requisiti per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza a far data dalla domanda avanzata nel settembre 2021 e che la stessa ha il diritto a riottenere il predetto beneficio avendone i requisiti, non potendosi considerare il signor Pt_2 come componente del nucleo familiare della ricorrente ed essendo, conseguentemente, irrilevante il reddito
[...] CP_ percepito dal predetto , Conseguentemente condannare l' in persona del Presidente pro tempore e Parte_2 legale rappresentante, a liquidare e corrispondere alla stessa Sig.ra i benefici economici Parte_1 originariamente concessi con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2021 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente procedimento».
Per parte resistente: «Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, ritenere e dichiarare che la ricorrente CP non ha diritto al reddito di cittadinanza, per i motivi esposti in narrativa, con il conseguente diritto dell' di ripetere CP_ le somme indebitamente percepite dalla ricorrente;
di conseguenza, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa»
Ragioni della decisione
con ricorso depositato in data 23/02/2022, ha impugnato il Parte_1 provvedimento di revoca della prestazione del reddito di cittadinanza (RdC) del 10/03/2021 e la conseguente richiesta di restituzione delle somme nelle more erogate. La suddetta prestazione, riconosciuta dal mese di settembre 2021, è stata revocata a causa del superamento della soglia dei redditi del nucleo familiare previsti per legge.
Nel merito ha eccepito l'erroneità del calcolo che ha tenuto conto dei redditi prodotti dal marito,
, rilevando come quest'ultimo non faccia più parte del nucleo successivamente al Parte_2 luglio 2021 a causa della separazione. CP_ Nel merito l che si è ritualmente costituito, ha evidenziato come incomba su parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza dei requisiti. In particolare, nel caso di specie è pure mancata la certificazione da parte della polizia locale del cambio di residenza del coniuge come disposto dall'art. 2, co.5, d.l. n. 4/19.
Previo deposito di documentazione relativa al divorzio tra la ricorrente e , nonché Parte_2 di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 22.05.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°° Riassunti i termini del contendere - date le ragioni della contestazione alla percezione del reddito di cittadinanza - deve evidenziarsi come parte ricorrente abbia provato il requisito previsto cui all'art. 2, comma 5, dlgs del 28 gennaio 2019, n. 4, nei termini di seguito indicati.
Ai sensi del citato articolo: «Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche
a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione».
In effetti dal decreto del Tribunale per i Minori si desume che fino al 6.7.2021 i figli della ricorrente sono stati collocati in comunità e sono stati autorizzati al rientro presso l'abitazione familiare;
si desume pure che , marito separato della ricorrente, era genitore non Parte_2 collocatario che ha chiesto la precisazione degli orari di visita dei minori. Dalla relazione degli assistenti sociali del effettivamente si appura che Controparte_3 la ed il erano separati da almeno due anni in quanto anche la ricorrente Pt_1 Parte_2
è stata collocata in comunità con i figli (v. doc 1 allegato alla nota di deposito del 16.11.2024).
Inoltre la sentenza n. 49/2024 del Tribunale di Caltanissetta evidenzia che i figli della Pt_1 vivono stabilmente dal 30.9.2021 con il padre a cui sono stati affidati in via Controparte_4 esclusiva. Per tale ragione al padre è stata assegnata la casa coniugale (v. doc 3 allegato alla nota di deposito del 16.11.2024).
In altri termini parte ricorrente ha dimostrato, seppur indirettamente, la sussistenza dei presupposti sostanziali, in quanto il reddito del coniuge non poteva essere valutato per effetto CP_ della mancata convivenza. Quindi vengono meno le ragioni del disconoscimento addotte dall per revocare la prestazione.
Non è stata acclusa la domanda della di riconoscimento del reddito di cittadinanza, Pt_1 ma dalla certificazione ISEE prodotta unitamente al ricorso (doc. 10), in cui i figli vengono indicati come conviventi con la madre, si desume che la situazione personale rilevante per il riconoscimento dell'importo della prestazione è stata modificata dall'affidamento dei minori al padre nel settembre 2021.
Per tali ragioni la ricorrente aveva il diritto a mantenere il reddito di cittadinanza, seppur nei termini indicati nel paragrafo che precede, e per l'effetto il ricorso deve essere accolto. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e devono essere rifuse all'Erario antistatario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria, con distrazione in favore dell'Erario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di alla Parte_1 CP_ percezione del reddito di cittadinanza a decorrere dal dicembre 2021 e demanda all l'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto.
Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute dall'Erario che vengono liquidate CP_2 nella complessiva somma di € 1864, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione.
Caltanissetta, 13 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre