Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.5008/23 R.G. avente ad oggetto “querela di falso”
tra
- Parte_1 Parte_2
(rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Colella, come da procura in calce all'atto di citazione)
ATTORI
e
, in persona dell'Amm.re pro tempore Avv.Christian D'Ambrosio Controparte_1
(rappresentato e difeso dallo stesso Avvocato, ex art.86 cpc)
CONVENUTO
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All'udienza del 25.2.2025 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso origina dal giudizio ex art.645 cpc pendente inter partes dinanzi al Giudice di Pace di
Taranto in cui si controverte sul credito di euro 1607,03 ingiunto dal e Parte_3
1
riguardo, il condomino nega di aver ricevuto gli avvisi di convocazione ed i verbali delle riunioni Pt_1
assembleari e, unitamente alla condomina , ha dichiarato all'udienza del 14.6.23 di proporre querela Pt_2
di falso delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute di consegna dei documenti, non appartenenti ai condomini. Il giudice ha autorizzato la presentazione della querela, sospendendo il giudizio principale
(art.313 cpc).
Riassunta la querela dinanzi a questo Tribunale, si è costituito in giudizio il eccependo in primis CP_1
l'inammissibilità ed irrilevanza dell'impugnazione poiché non si è in presenza di un atto pubblico avente forza fidefaciente ma di un'attività dell'agente postale rispetto alla quale non rileva la firma del destinatario del plico raccomandato ma la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.
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I) Preliminarmente, in rito, si osserva che non è necessaria la partecipazione del P.M. in sede, richiesta solo in relazione alla fase deputata all'accertamento della falsificazione del documento (siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare) ma non in quella preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento (Cass.23/21232; Cass.00/12444), riesame spettante al Tribunale, in sede decisoria.
II) L'impugnazione è inammissibile.
I negano di aver apposto le loro firme sui tre avvisi di ricevimento degli atti di trasmissione Controparte_2
delle delibere assembleari (segnatamente gli A/R delle raccomandate n.7412100000026062, consegnata il
10.10.17, n.7412100000028922, consegnata il 16.3.18, e n.7412100000029722, consegnata il 10.4.18) e,
nel contestare la natura apocrifa delle sottoscrizioni, sostengono che l'addetto alla distribuzione postale avrebbe attestato il falso in merito alla consegna del plico.
2 L'assunto dei querelanti è viziato dall'errore prospettico di ritenere presunta la consegna degli atti condominiali a mani dei destinatari (in assenza di contrarie indicazioni) e, quindi falsa l'attestazione dell'agente postale sulla genuinità delle firme.
In realtà, l'agente postale non ha attestato che quelle firme si appartengono ai condomini ma ha attestato che gli atti di cui agli invii raccomandati sono stati recapitati a quell'indirizzo e consegnati a persona
“riferibile” al destinatario.
Al riguardo, va evidenziato che:
a) l'avviso di ricevimento ha natura fidefaciente.
L'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto redatto dall'agente postale (incaricato di pubblico servizio) che ha una forza certificatoria (probatoria) privilegiata ex art.2700 c.c. per le attività che risultano in esso compiute, con la conseguenza che ogni questione o contestazione relativa alla “riferibilità”
della firma al destinatario della notifica può essere fatta valere solo a mezzo querela di falso (Cass.18/2486;
Cass.17/29022).
b) la notifica eseguita a mezzo posta ordinaria mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a differenza della notifica degli atti giudiziari (art.149 cpc), si perfeziona, secondo la disciplina del
Regolamento postale (artt.32-39 d.m. 9.4.01; artt.20-26 d.m. 1.10.08), con la consegna del plico al domicilio del destinatario senz'altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità delle persone cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento da parte dell'ufficiale postale (ex multis, Cass.09/14327; Cass.11/11708; Cass.14/6395; Cass.18/4275; Cass.
23/1686).
3 L'invio raccomandato è comunque valido quando sia recapitato all'indirizzo del destinatario e rispetti l'iter procedimentale regolato ex lege.
L'efficacia probatoria di cui all'art.2700 non riguarda la presunzione che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come invece avviene con riguardo alla relata di notifica effettuata ai sensi dell'art.7
legge n.890/1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.
Il dato è però inconferente nell'odierna vicenda, ai fini della decisione, ovvero non rileva che la sottoscrizione dell'atto non sia riconducibile ai condomini, perché ciò non comporta la falsità degli A/R.
L'agente notificatore, si ribadisce, non ha certificato l'identità tra consegnatario e destinatario ma si è
limitato ad attestare che il plico raccomandato è stato consegnato all'indirizzo del destinatario
(Cass.23/1686; Cass.16/14501), con conseguente presunzione di conoscenza dell'atto ex art.1335 c.c.
Nella fattispecie, gli avvisi di ricevimento recano, invero, la sottoscrizione nello spazio dedicato alla firma del “ricevente” (non identificato), per cui si presume (non che gli atti siano stati consegnati ai destinatari ma) che le notifiche sono state fatte a persone abilitate a ricevere il plico raccomandato, il che rende valido ed efficace il recapito.
L'agente postale non attesta un falso - l'autenticità delle sottoscrizioni del condomino - ma dà atto del perfezionamento della notifica della raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel qual caso, l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, “attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti” menzionati dall'art.39 del Regolamento postale (in termini, Cass.23/1686).
La querela dei è, dunque, inammissibile perché non contesta tale presupposto ma la mera Persona_1
riferibilità delle firme ai condomini, il che non vale a infirmare la validità degli A/R e la loro efficacia probatoria.
4 Il regolare recapito dei verbali assembleari comporta l'applicazione della relativa presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., che naturalmente l'interessato può vincere dimostrando - con i mezzi ordinari - di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne conoscenza (ma ciò esula dal presente giudizio).
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Quanto alla ricevuta di consegna dell'avviso di convocazione della riunione assembleare del 19/20.9.2017,
non vi è prova che l'atto sia stato inviato a mezzo posta sicchè non valgono le considerazioni fatte in precedenza e, trattandosi di un atto ricettizio apparentemente consegnato a mani del condomino,
quest'ultimo potrebbe contestare la riferibilità della firma con la querela di falso.
La parte, però, non ha interesse concreto a farne dichiarare la nullità perché gli altri atti non sono falsi e,
stante la valida consegna (anche) del verbale assembleare del 20.9.17, sarebbe comunque spirato il termine dei 30 gg. ex art.1137 c.c. per far dichiarare invalido (per difetto di convocazione) quel deliberato.
In tal caso, quindi, la querela è inammissibile per difetto di rilevanza del documento impugnato.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta dai e, pertanto, condanna i querelanti Persona_1
a rifondere al le competenze giudiziali, che liquida in euro 5.716,00 oltre accessori di legge. CP_1
Taranto, 21.3.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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