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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3473 del RACL dell'anno 2023, promossa da:
, C.F. , con sede in , Via San Lorenzo n.1, in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Ancona n. 11, presso lo Studio dell'avv. Massimiliano Marcialis, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso Parte ricorrente CONTRO
, C.F. residente in [...], CP_1 C.F._1 Parte_1
Parte convenuta contumace Conclusioni: Nell'interesse del : Parte_1
“1) Previa disapplicazione della diffida accertativa Prot. 28992 del 7 agosto 2023, notificata
[.. il 9.8.2023, e del Decreto 91/2023 del Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Cagliari
che l'ha dichiarata esecutiva, dichiarare che il non è CP_2 Pt_1 Parte_1 debitore di , C.F. né coobbligato in solido col datore di CP_1 C.F._1 lavoro di , C.F. per il pagamento delle retribuzioni di CP_1 C.F._1 quest'ultima; 2) Con compensazione delle spese del giudizio”.
Motivi della decisione
In data 28.7.2023 l'Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari ha notificato al Comune di
, unitamente a nota di accompagnamento prot. 27333 del 24.7.2023, una diffida Parte_1 accertativa per crediti patrimoniali asseritamente vantati nei suoi confronti da CP_1
In data 9.8.2023, unitamente a nota di accompagnamento prot. 28994 del 7.8.2023, è stata peraltro notificata al la diffida accertativa prot. 28988 del 7.8.2023, Parte_1 con quale è stata annullata e sostituita quella di cui al precedente punto. pagina 1 di 3 La diffida accertativa è stata emessa per crediti retributivi che aveva maturato CP_1 nei confronti del proprio datore di lavoro “Il Parco dei Progetti soc. Coop. sociale in Liquidazione” un credito pari a €. 5.839,59 lordi, così ripartiti: a) € 883,50 per il periodo 1.5.2022-31.5.2022; b) € 1568,95 per il periodo 1.6.2022-30.6.2022; c) € 1342,45 per il periodo 1.7.2022-31.7.2022; d) € 379,69 per il periodo 1.8.2022-10.8.2022; e) € 832,50 per competenze finali 13^ mensilità anno 2022 – n. 7 ratei maturati;
f) € 832,50 per competenze finali 14^ mensilità anno 2022 – n. 7 ratei maturati. In sostanza, l'Ispettorato ha notificato la diffida accertativa anche nei confronti dell'ente locale ricorrente, siccome ritenuto obbligato in solido sul mero presupposto che la lavoratrice in qualità di impiegato necroforo, era stata utilizzata esclusivamente CP_1 nell'appalto dei servizi cimiteriali presso il Comune di , che l'ente locale aveva Parte_1 affidato, appunto, alla Cooperativa. Proposta opposizione in via amministrativa, la diffida accertativa è stata confermata dal direttore dell'Ispettorato, avendo quest'ultimo ritenuto che il , pur Parte_1 avendo avuto conoscenza delle inadempienze del datore di lavoro sin dal 4.10.2022 non aveva provveduto al pagamento diretto delle retribuzioni alla lavoratrice. Tuttavia, proprio come emerge dalla diffida, solo a seguito della nota acquisita al protocollo n. 31763 in data 4.10.2023 il era venuto a conoscenza delle Parte_1 inadempienze del datore di lavoro, tanto che, tempestivamente, il Comune aveva interrotto i pagamenti alla Cooperativa e risolto il relativo contratto in data 2.12.2022. Mentre le somme di cui la era creditrice verso il in forza dell'esecuzione dell'appalto, Parte_2 Pt_1 erano state pagate all'Agenzia delle Entrate, che, nel frattempo, aveva azionato contro la cooperativa un pignoramento presso terzi (cfr documenti 14, 20 e 21). Tuttavia, l'art. 29 del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276, non trova applicazione nei rapporti con la P.A., come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs 276/2003 (“il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni ed il loro personale”) e desumibile dall'art. 29, comma primo, prima parte, secondo cui la disciplina dell'appalto è riferita al contratto d'appalto, come stipulato e disciplinato ai sensi dell'articolo 1655 c.c. Pertanto, il regime dettato dall'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, per le quali trovano invece applicazione le regole generali dettate dal D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, applicabile ratione temporis Per tali motivi, il , non essendo il datore di lavoro di Parte_1 CP_1 non è coobbligato in solido in ordine al credito retributivo vantato dalla convenuta nei confronti della per cui lavorava. Parte_2
Pertanto, previa disapplicazione della diffida accertativa Prot. 28992 del 7.8.2023, notificata il 9.8.2023, e del Decreto 91/2023 del Direttore dell' Controparte_3
che l'ha dichiarata esecutiva, deve essere dichiarato che il
[...] Parte_1 non è debitore di né è coobbligato in solido col datore di lavoro per il CP_1 pagamento delle retribuzioni maturate da nei confronti del suo datore di lavoro. CP_1
*** pagina 2 di 3 Come chiesto dal Comune di con la nota sostitutiva dell'udienza del 17.9.2025, Parte_1 le spese di lite debbono essere compensate integralmente, considerato che l'instaurazione della causa è causalmente dipesa dalla condotta dell'Ispettorato del Lavoro e non della convenuta, la quale è rimasta contumace, così non costringendo parte attrice a svolgere qualsivoglia attività istruttoria ulteriore rispetto a quella causalmente dipesa dall'accertamento dell'Ispettorato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Disapplica la diffida accertativa Prot. 28992 del 7.8.2023, notificata il 9.8.2023, e il Decreto 91/2023 del Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e che l'ha CP_2 dichiarata esecutiva;
2. Dichiara che il non è debitore di né è coobbligato in Parte_1 CP_1 solido nei suoi confronti con “Il Parco dei Progetti soc. Coop. sociale in Liquidazione”, per il pagamento delle retribuzioni maturate nei confronti di quest'ultima da CP_1
[...]
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari il 18.9.2025
Il giudice Riccardo Ariu
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