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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1839/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. SOPRANZI STEFANO;
ricorrente contro
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. MAZZOCCONI AMEDEO e dall'avv. MAZZOCCONI SARA;
resistente con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate di cui al verbale di udienza del 21.1.2025.
Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26.8.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Montecosaro, atto n.
13, parte II, Serie A.
La ricorrente ha instaurato il giudizio di divorzio con modalità contenziosa, ma alla prima udienza odierna dinanzi al giudice relatore le parti hanno rapresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni divorzili, di cui hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale;
il giudice relatore ha quindi dispostro il mutamento del rito da giudiziale a congiunto ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 29.6.2022 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 10.9.2024, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalle stesse personalmente ribadita anche all'odierna udienza dinanzi al giudice relatore. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative al figlio minore rispondenti al suo superiore interesse.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e in conformità alle condizioni da loro Parte_1 CP_1 concordate di cui al verbale di udienza del 21.1.2025;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 21 gennaio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3