Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 22.01.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Stefania Sposetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] entrambi CP_1 C.F._2 rappresentati dall'Avv. Cristiana Piasenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 12.02.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con ordine al CP_1 Parte_1 competente Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (anche ai fini dello scioglimento della comunione) ed omologare le condizioni di separazione che seguono;
2- I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro. La moglie risiederà presso la ex casa coniugale, di cui è unica proprietaria, sita in Via Silvio Pellico n. 2 a Concorezzo (MB) insieme
Per_ alla IA , sebbene l'affidamento della stessa sarà condiviso tra i genitori come sotto meglio specificato. Il IG. è proprietario dell'immobile ove risiede;
Pt_1
Per_ 3- , la IA minore dei coniugi viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di
I genitori concordano, considerando la giovane età della IA e le criticità che la caratterizzano, al fine di farle vivere con serenità, l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerla immediatamente, e quantomeno per il primo anno, in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale;
Per_ 4- , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto dell'interesse preminente della IA, trascorrerà con il padre i fine settimana alternati dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina o salvo diverso accordo tra i coniugi a seconda della turnistica di lavoro del IG. Pt_1
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il giorno in cui il IG. avrà il turno libero, ad Pt_1
oggi solitamente il lunedì, dalle quando esce da scuola sino alle ore 21,00, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- i ponti e le chiusure scolastiche, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che la IA possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, a titolo esemplificativo le giornate del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e così via;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 novembre di ogni anno, in particolare il periodo dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1. La Vigilia di Natale ed il giorno Per_ seguente verranno trascorsi da con i genitori in maniera alternata;
- il periodo pasquale verrà suddiviso equamente tra i genitori e verrà alternato di anno con anno, lasciando all'altro genitore la possibilità di trascorrere l'intero periodo fuori città con la minore;
Per_
- il periodo di vacanze scolastiche verrà trascorso con con ciascun genitore per due settimane anche non consecutivamente concordando il periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
Per_ 5- a titolo di concorso al mantenimento della IA , il padre verserà all'altro genitore una somma mensile pari ad Euro 250,00 fino a che la medesima non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a decorrere dal successivo mese in cui verrà siglato il presente accordo, con bonifico da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Nei mesi in cui cadono i ponti e/o vacanze scolastiche in cui il padre non dovesse tenere la minore nel proprio periodo di competenza, si impegna a versare alla madre la somma aggiuntiva pari ad Euro 100,00, e qualora il padre, nell'arco del mese, non riuscisse a tenere la IA per i pranzi/cene di sua spettanza per 4 o più, si impegna a versare la somma mensile di euro 50,00 aggiuntiva.
Inoltre il padre contribuirà, in ragione del 40%, alle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludico, sportive) sostenute nell'interesse della IA, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate e comunque nell'osservanza del Protocollo in vigore presso l'intestato
Tribunale e come di seguito riportato:
Spese straordinarie erogabili senza il preventivo accordo: spese mediche:
a) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari e non invasivi anche erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (esempio fisioterapia);
d) Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione:
e) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola, anche in corso d'anno;
h) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i) Partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
j) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta al consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche:
k) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
l) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
m) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
n) Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
o) Gite scolastiche e viaggi d'istruzione con pernottamento;
p) Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
q) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
r) Iscrizione, frequenza e materiale didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
s) Iscrizione, corsi, onere di frequenza e attrezzature per attività sportive;
t) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
u) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazioni, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione)
Ogni spesa per la quale si intende richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggi WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta in forma scritta anche con mezzo telematico (posta elettronica, SMS, messaggi WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. La detrazione d'imposta IRPEF per la IA sarà autonomamente regolamentata tra i genitori.
6- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la IA minore;
Per_ 7- Nella casa coniugale è rimasta ad abitare la IG.ra con la IA , con tutti gli CP_1
arredi che la compongono, avendo già le parti regolato le questioni patrimoniali;
8- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”, come da dichiarazioni dei redditi relativamente agli ultimi tre anni di imposta già sopra menzionate;
9 - Le parti sono attualmente intestatarie di conti correnti separati sui quali transitano i rispettivi emolumenti;
10- Per il resto, le parti hanno già provveduto a suddividersi i propri effetti personali nonché oggetti di famiglia senza più reciprocamente nulla rivendicare;
11 - La IG.ra è intestataria di un contratto di auto a noleggio che continuerà ad CP_1
essere intestato alla stessa, mentre il IG. è intestatario di una moto tg. DC73459 ed Parte_1
una vettura tg. FG327DC che continueranno ad essere di proprietà ed in uso allo stesso.
- di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di dispensarsi l'un l'altra della produzione della documentazione di cui all'art. 473.bis 51 terzo comma cpc richiamante quella prevista all'articolo 473.bis 12 terzo comma cpc;
- le parti dichiarano di aver già depositato la propria documentazione reddituale, di non essere titolari di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati diversi da quelli dichiarati nel ricorso introduttivo e di non essere titolari di quote sociali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella
Per_ presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della IA minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Concorezzo in data 25.02.2006;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Concorezzo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2006);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti