Articolo 6 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
Articolo 5
Versione
10 ottobre 1993
Art. 6. 1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , il numero 3 ) e' sostituito dal seguente:
"3) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;".
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , il numero 1 ) e' abrogato.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 settembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO

Note all'art. 6:

- L'art. 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi' dell'ordinamento giuridico dello Stato, e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle coop- erative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale".

- L'art. 5 del medesimo testo unico, cosi' come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 5. - La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) (abrogato);
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di reddito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale".
Entrata in vigore il 10 ottobre 1993
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