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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice dr.ssa Eleonora Bruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13273 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. RAFFADALE ALBERTO parte attrice
CONTRO
(C.F. ), con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. COSTANZO GIUSEPPE parte convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/05/2025, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio proponendo querela Controparte_1
di falso avverso le relate di notifica ex art. 143 c.p.c. dell'intimazione di finita locazione e contestuale citazione per la convalida effettuata in data 30 luglio 2018 e della successiva notifica, sempre con le mo- dalità di cui all'art. 143 c.p.c., dell'ordinanza di mutamento di rito emessa da Tribunale di Palermo ad esito del proc. R. G. n.
15939/2018 effettuata in data 7 novembre 2018.
In particolare, parte attrice ha dedotto la falsità delle dichiara- zioni rese dalla all'Ufficiale giudiziario, circa CP_1
l'irreperibilità assoluta del destinatario, sulla base delle quali sono state effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.: “La dichiara- zione della che il sig. in data 30.07.2018, ripe- CP_1 Parte_1
tuta in data 7 11 2018, era irreperibile in modo assoluto è falsa per stessa ammissione di parte querelata. Non corrisponde al vero la dichiarazione della affermata per due volte nella relata di notifica, meglio sopra CP_1
descritta, “dichiarando di avere espletato tutte le ulteriori possibili ricerche correlate al caso concreto e di non essere a conoscenza di altri luoghi ove effettuare la notificazione. Chiede che la stessa venga espletata con le for- malità dell'art 143 c.p.c” Tale dichiarazione ha indotto il Pubblico ufficiale
a compiere la notifica ex art. 143 c.p.c. attestando il falso” (vedi atto di ci- tazione).
Parte attrice ha evidenziato, al riguardo, la falsità delle suddette dichiarazioni, essendo la convenuta a conoscenza del luogo di lavo- ro del , in considerazione del contratto di locazione Pt_1
dell'immobile di sua stessa proprietà e avendo notificato a tale indi-
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rizzo, in data 10 agosto 2018 e in data 12 settembre 2018, l'atto di di- sdetta del contratto di locazione.
In definitiva, nella prospettazione offerta dall'attore, l'Ufficiale giudiziario sarebbe stato indotto in errore da una falsa dichiarazio- ne proveniente dalla notificante, con conseguente formazione di un atto pubblico contenente una falsa attestazione su circostanze deci- sive ai fini della notificazione.
citata, si è costituita nell'ambito del presente Controparte_1
procedimento, sollecitando il rigetto della domanda.
Ciò posto, in via preliminare, si osserva che la querela di fal- so ha il fine di togliere ad un atto pubblico, o ad una scrittura priva- ta riconosciuta, l'idoneità a far fede, a servire come prova di atti o rapporti ed è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsifi- cazione (Cass. 7.4.1975, n.1252).
In linea generale la querela di falso è strumento preordinato a conseguire una declaratoria giudiziale che privi in radice di efficacia probatoria un documento (atto pubblico o scrittura privata autenti- cata o riconosciuta) in relazione ad una parte del suo contenuto ri- spetto alla quale lo stesso sia munito di efficacia fidefaciente.
Va rilevato, poi, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di fal- so, ai sensi dell' art. 2700 c.c. , della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua
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presenza o da lui compiuti.
Efficacia di piena prova è, dunque, riconosciuta ai fatti che il pub- blico ufficiale dichiara di avere compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza, alla provenienza delle di- chiarazioni rese dalle parti e alla firma di queste ultime, ma non an- che alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti.
Va precisato, poi, che nel giudizio di falsità proposto in via principale non vi è spazio per alcuna valutazione sulla rilevanza dei documenti impugnati.
Tanto premesso, nel caso di specie, la parte del documento oggetto di contestazione è costituita dalle dichiarazioni rese dalla parte pri- vata.
Invero, l'atto impugnato, nella parte oggetto di contestazione, non fa pubblica fede, non ricorrendo alcuna delle ipotesi normativamen- te previste ossia la provenienza del documento dal pubblico ufficia- le che lo ha formato, le dichiarazioni rese al medesimo e altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza.
Invero, “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della prove- nienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle di- chiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso” (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'attestazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, dell'avvenuto pagamento del
- 4 -
prezzo nelle mani della parte venditrice contestualmente alla stipu- la, fosse dotata di fede privilegiata - e superabile, pertanto, solo con la proposizione di querela di falso - in difetto di indicazione, nel medesimo atto, della presenza del notaio al momento del pagamen- to, nonché delle modalità di sua esecuzione (Cass. 22903-2017).
Ed ancora, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto in- trinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' per- tanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fossero munite di fede privilegiata le dichiarazioni dei contraenti, riportate nell'atto pubblico di "finanziamento ipotecario", relative all'esigibilità del credito garantito) ( Cass. n. 20214-2019).
In generale, dunque, la querela è ammissibile solo per censurare la discrasia tra registrazione effettiva e dichiarazione resa, mentre non
è ammissibile, perché si esula dalla materia del falso, per dedurre la difformità tra dichiarazione resa e verità.
La querela di falso formulata da parte attrice, nel caso in esame, non ha ad oggetto l'attività compiuta dall'Ufficiale giudiziario ed atte- stata nella relata, bensì la dichiarazione resa dall'odierna convenuta e la veridicità della stessa.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va dichia- rata inammissibile.
- 5 -
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo.
Non appare meritevole di accoglimento, invece, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. sollecitata da parte convenuta, non essen- dovi elementi per affermare che parte attrice abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara inammissibile la domanda.
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
• rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
Così deciso in Palermo, il 16/7/2025
Il Giudice
Eleonora Bruno
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice dr.ssa Eleonora Bruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13273 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. RAFFADALE ALBERTO parte attrice
CONTRO
(C.F. ), con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. COSTANZO GIUSEPPE parte convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/05/2025, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio proponendo querela Controparte_1
di falso avverso le relate di notifica ex art. 143 c.p.c. dell'intimazione di finita locazione e contestuale citazione per la convalida effettuata in data 30 luglio 2018 e della successiva notifica, sempre con le mo- dalità di cui all'art. 143 c.p.c., dell'ordinanza di mutamento di rito emessa da Tribunale di Palermo ad esito del proc. R. G. n.
15939/2018 effettuata in data 7 novembre 2018.
In particolare, parte attrice ha dedotto la falsità delle dichiara- zioni rese dalla all'Ufficiale giudiziario, circa CP_1
l'irreperibilità assoluta del destinatario, sulla base delle quali sono state effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.: “La dichiara- zione della che il sig. in data 30.07.2018, ripe- CP_1 Parte_1
tuta in data 7 11 2018, era irreperibile in modo assoluto è falsa per stessa ammissione di parte querelata. Non corrisponde al vero la dichiarazione della affermata per due volte nella relata di notifica, meglio sopra CP_1
descritta, “dichiarando di avere espletato tutte le ulteriori possibili ricerche correlate al caso concreto e di non essere a conoscenza di altri luoghi ove effettuare la notificazione. Chiede che la stessa venga espletata con le for- malità dell'art 143 c.p.c” Tale dichiarazione ha indotto il Pubblico ufficiale
a compiere la notifica ex art. 143 c.p.c. attestando il falso” (vedi atto di ci- tazione).
Parte attrice ha evidenziato, al riguardo, la falsità delle suddette dichiarazioni, essendo la convenuta a conoscenza del luogo di lavo- ro del , in considerazione del contratto di locazione Pt_1
dell'immobile di sua stessa proprietà e avendo notificato a tale indi-
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rizzo, in data 10 agosto 2018 e in data 12 settembre 2018, l'atto di di- sdetta del contratto di locazione.
In definitiva, nella prospettazione offerta dall'attore, l'Ufficiale giudiziario sarebbe stato indotto in errore da una falsa dichiarazio- ne proveniente dalla notificante, con conseguente formazione di un atto pubblico contenente una falsa attestazione su circostanze deci- sive ai fini della notificazione.
citata, si è costituita nell'ambito del presente Controparte_1
procedimento, sollecitando il rigetto della domanda.
Ciò posto, in via preliminare, si osserva che la querela di fal- so ha il fine di togliere ad un atto pubblico, o ad una scrittura priva- ta riconosciuta, l'idoneità a far fede, a servire come prova di atti o rapporti ed è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsifi- cazione (Cass. 7.4.1975, n.1252).
In linea generale la querela di falso è strumento preordinato a conseguire una declaratoria giudiziale che privi in radice di efficacia probatoria un documento (atto pubblico o scrittura privata autenti- cata o riconosciuta) in relazione ad una parte del suo contenuto ri- spetto alla quale lo stesso sia munito di efficacia fidefaciente.
Va rilevato, poi, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di fal- so, ai sensi dell' art. 2700 c.c. , della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua
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presenza o da lui compiuti.
Efficacia di piena prova è, dunque, riconosciuta ai fatti che il pub- blico ufficiale dichiara di avere compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza, alla provenienza delle di- chiarazioni rese dalle parti e alla firma di queste ultime, ma non an- che alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti.
Va precisato, poi, che nel giudizio di falsità proposto in via principale non vi è spazio per alcuna valutazione sulla rilevanza dei documenti impugnati.
Tanto premesso, nel caso di specie, la parte del documento oggetto di contestazione è costituita dalle dichiarazioni rese dalla parte pri- vata.
Invero, l'atto impugnato, nella parte oggetto di contestazione, non fa pubblica fede, non ricorrendo alcuna delle ipotesi normativamen- te previste ossia la provenienza del documento dal pubblico ufficia- le che lo ha formato, le dichiarazioni rese al medesimo e altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza.
Invero, “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della prove- nienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle di- chiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso” (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'attestazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, dell'avvenuto pagamento del
- 4 -
prezzo nelle mani della parte venditrice contestualmente alla stipu- la, fosse dotata di fede privilegiata - e superabile, pertanto, solo con la proposizione di querela di falso - in difetto di indicazione, nel medesimo atto, della presenza del notaio al momento del pagamen- to, nonché delle modalità di sua esecuzione (Cass. 22903-2017).
Ed ancora, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto in- trinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' per- tanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fossero munite di fede privilegiata le dichiarazioni dei contraenti, riportate nell'atto pubblico di "finanziamento ipotecario", relative all'esigibilità del credito garantito) ( Cass. n. 20214-2019).
In generale, dunque, la querela è ammissibile solo per censurare la discrasia tra registrazione effettiva e dichiarazione resa, mentre non
è ammissibile, perché si esula dalla materia del falso, per dedurre la difformità tra dichiarazione resa e verità.
La querela di falso formulata da parte attrice, nel caso in esame, non ha ad oggetto l'attività compiuta dall'Ufficiale giudiziario ed atte- stata nella relata, bensì la dichiarazione resa dall'odierna convenuta e la veridicità della stessa.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va dichia- rata inammissibile.
- 5 -
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo.
Non appare meritevole di accoglimento, invece, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. sollecitata da parte convenuta, non essen- dovi elementi per affermare che parte attrice abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara inammissibile la domanda.
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
• rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
Così deciso in Palermo, il 16/7/2025
Il Giudice
Eleonora Bruno
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