Art. 15.
Il testo dell'art. 55 della legge 9 gennaio 1952, e' sostituito dal seguente:
"Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, e' fatta nella seguente misura:
70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti;
30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di eta'.
Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'art. 25 e' elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i 50 anni di eta'".
Il testo dell'art. 55 della legge 9 gennaio 1952, e' sostituito dal seguente:
"Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, e' fatta nella seguente misura:
70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti;
30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di eta'.
Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'art. 25 e' elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i 50 anni di eta'".