Articolo 50 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
Articolo 49Articolo 51
Versione
13 agosto 1967
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Versione
6 giugno 2001
Art. 50. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187)) Salvo quanto previsto dall' articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 , e' vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima.))
Entrata in vigore il 6 giugno 2001
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