TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 02/12/2024, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SIg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2668 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSEO EMI, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. VADALA' GIUSEPPE, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed CP_1 Parte_1
in Savona in data 20.09.2003, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Savona al numero 80, parte II, serie A, anno 2003.
È stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa dal Tribunale di Savona
emessa il 30.12.2020, pubblicata in data 31.12.2020.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
All'udienza del 29.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate anche con riferimento all'affidamento, al collocamento ed alla sospensione delle visite in favore del genitore non collocatario relativamente alla figlia minore (nata il [...]), Persona_1
alla luce del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova in data 03.07.2023 ed all'andamento degli incontri protetti padre-figlia. Le
condizioni paiono adeguate anche con riferimento al contributo per il mantenimento di
[...]
e di (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente Per_1 Persona_2
autosufficiente. Le condizioni concordate vengono, quindi, confermate in questa sede e trascritte in dispositivo
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed CP_1
in Savona in data 20.09.2003, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Parte_1
Comune di Savona al numero 80, parte II, serie A, anno 2003, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Savona, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“confermare i vigenti provvedimenti presidenziali aventi ad oggetto affido e collocazione della figlia minore (nata a [...] il [...]) e contributo al mantenimento in Persona_1
favore delle due figlie, e (nata a [...] il [...]) non Persona_1 Persona_2
ancora economicamente autosufficiente e per l'effetto porre a carico del SI. di CP_1
corrispondere, entro i primi dieci giorni di ogni mese, alla RA , quale contributo Parte_1
per il mantenimento delle figlie e , economicamente non Persona_2 Persona_1
autosufficienti, la somma di €622,80 (seicentoventidue/00) (€ 311,40 – trecentoundici/40 - per ciascuna figlia) annualmente rivalutabili secondo gli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate e documentate.
2. Spese straordinarie come individuate dal Tribunale di Savona di cui al Verbale della Riunione
del 15.01.2024 che di seguito si riportano: * SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante
(es, fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h)
cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN. In relazione alle suddette spese straordinarie si precisa che: * il genitore proponente avanzerà richiesta scritta (anche via Wapp) alla quale l'altro genitore darà riscontro entro 10 gg;
** in caso di spesa rilevante o di ricorso a professionisti i genitori potranno indicare almeno due preventivi da esaminarsi con il criterio dell'entità dei costi ma anche dell'intuitu personae;
*** il genitore che affronta la spesa dovrà documentarla (es: con fattura) e documentare anche l'avvenuto pagamento (se affrontato interamente da un genitore); **** Il pagamento dovrà
essere effettuato dall'altro genitore entro 30 gg dal ricevimento della suddetta documentazione;
quest'ultima dovrà essere intestata al minore onde consentire ad entrambi i genitori di godere dei relativi benefici fiscali (es: detrazioni).o
3. Dato atto del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data
03/07/2023 integralmente ablativo della responsabilità genitoriale in capo al padre - disporre affido superesclusivo della figlia in capo alla madre, altresì confermando, allo stato, Persona_1
la sospensione degli incontri protetti tra il padre e la figlia . Persona_1
4. Disporre, per quanto occorrer possa e comunque fino all'acquisto di cui infra, l'assegnazione della casa coniugale e relative pertinenze alla madre che ivi risiede unitamente alle due figlie.
5. Dato atto che i coniugi predetti sono comproprietari in pari quota della casa coniugale corrente in Savona, Via Beato Formica 5/4 e relativa pertinenza (box sito in Savona, Via Mentana Piano S2,
NCEU Foglio 56, Part.652, sub.38), gli stessi convengono e promettono di addivenire allo scioglimento della comunione immobiliare alle seguenti condizioni: Il SI. si impegna a cedere alla SI.ra , che si impegna ad acquistare, CP_1 Parte_1
la propria quota pari a 50% della casa coniugale sita in Savona, Via Beato Formica 5/4 (NCEU
Foglio 63, Part.509, sub.14) e la propria quota pari al 50% del box sito in Savona, Via Mentana
Piano S2 (NCEU Foglio 56, Part.652, sub.38).
Il prezzo viene concordato in complessivi € 60.000,00 (sessantamila/00) che verranno pagati dalla SI.ra al SI. con le seguenti modalità: * contestualmente alla Parte_1 CP_1
stipula dell'atto pubblico di trasferimento la SI.ra verserà, la somma di € 40.000,00 Parte_1
(quarantamila/00); ** la restante somma di € 20.000,00 (ventimila/00) verrà versata mediante ratei mensili dell'importo di € 300,00 (trecento/00) ciascuno entro il giorno quindici di ogni mese.
A garanzia del prezzo residuo non versato contestualmente al rogito notarile la SI.ra Pt_1
acconsentirà alla iscrizione di ipoteca volontaria sull'appartamento sito in Savona, Via
[...]
Beato Formica 5/4 (NCEU Foglio 63, Part.509, sub.14). Una volta estinto il debito la suddetta ipoteca verrà cancellata ed a ciò presta fin d'ora acquiescenza il SI. . CP_1
L'atto notarile ed il contestuale versamento della somma di € 40.000 (quarantamila/00) dovrà
avvenire presso il notaio prescelto dalla SI.ra , che si indica nella persona del Notaio Parte_1
entro la data del 30/12/2024, o quella immediatamente successiva compatibile Persona_3
con gli impegni del notaio ed i tempi per redigere l'Attestazione di Prestazione Energetica.
Le spese relative all'acquisto, all'iscrizione ed alla cancellazione dell'ipoteca saranno a carico esclusivo della SI.ra . Le parti danno atto che nessuna difformità sussiste;
dovrà Parte_1
essere predisposta Attestazione di Prestazione Energetica i cui costi saranno a carico di entrambe le parti.
6. I coniugi precisano che la decisione di procedere allo scioglimento della comunione della casa coniugale, già assegnata alla madre, mediante cessione in favore di quest'ultima della quota di piena proprietà del SI, , è stata assunta esclusivamente al fine di risolvere la crisi CP_1
familiare in atto e che detti accordi costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
7. Le parti danno atto che con il corretto adempimento degli stessi essi dichiarano reciprocamente di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per le ragioni di cui alla presente causa fatte salve le reciproche obbligazioni anche future derivanti dalle condizioni in oggi concordate e che con il corretto adempimento della promessa di vendita da parte del SI. , la SI.ra CP_1 Pt_1
rinuncia ad ogni ulteriore pretesa economica relativa alle spese straordinarie di
[...]
mantenimento delle minori arretrate fino alla data della formalizzazione in giudizio dei presenti accordi e comunque fino alla data del 31/12/2024, e relativa alle somme prelevate dal SI.
[...]
Per_
dai libretti postali n. 24937392 e n. 40161974, rispettivamente intestati alle figlie e CP_1
detenuti dal padre, per un totale di € 4.600,00 (quattromilaseicento/00) ed altresì in CP_2
relazione a qualsivoglia ulteriore somma dovuta fino ad oggi dal conseguente a CP_1
procedimenti giudiziari di natura penale.
8. Contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile i suddetti libretti postali saranno consegnati alla SI. . Parte_1
9. Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate, con rinuncia reciproca da parte dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 02.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)