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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9087 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8691/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8691/2022 promossa da:
, con l'avv. GALASSO GIORGIO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con l'avv. CORDOLA VINCENZO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. – o in via subordinata, nella sola ipotesi in cui non dovesse essere ritenuta applicabile detta norma, ai sensi dell'art. 2043 c.c. – del nella causazione dell'evento dannoso subito dal signor in Controparte_1 Parte_1 data 29 febbraio 2020 così come descritto nel presente atto;
pagina 1 di 8 - per effetto, condannare il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore del signor dell'importo di €5.064,58, di cui €3.857,36 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale ed €1.207,22 a titolo di danno extrapatrimoniale, o di quella maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29 febbraio 2020 al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che nel pomeriggio del 29 febbraio 2020 mi trovavo, per motivi di lavoro, a bordo in qualità di passeggero dell'autovettura vettura Porsche Macan, targata FG932YV, di proprietà del signor
; Parte_1
2) Vero che alle ore 17,45 circa del 29 febbraio 2020 l'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV, con alla guida il signor e il sottoscritto come passeggero, ha imboccato la Via Parte_1
OV ST nel Comune di;
CP_1
3) Vero che durante la percorrenza di Via ST l'autovettura guidata dal signor procedeva Pt_1 ad una velocità moderata;
4) Vero che nel momento in cui l'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV ha percorso la Via
OV ST c'era la luce del tramonto e l'impianto di pubblica illuminazione della via era disattivato;
5) Vero che l'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV ha percorso la via ST nel tratto a senso unico con provenienza dal civico 32 e verso il civico 8 come da foto che mi si rammostrano
(docc. 19 e 20);
6) Vero che nel tratto di via ST compreso tra il civico 32 e il civico 8, di cui alle foto che mi si rammostrano (docc. 19 e 20), era assente la segnaletica stradale di avviso di manto dissestato;
7) Vero che l'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV, durante la percorrenza della via ST nel tratto a senso unico con provenienza dal civico 32 e verso il civico 8, come da foto che mi si rammostrano (docc. 19 e 20), ha provocato un rumore di impatto con l'asfalto stradale ed ha subito un sobbalzo;
8) Vero che il signor , al momento del contraccolpo di cui al sobbalzo causato dall'impatto col Pt_1 manto stradale, ha urtato con il gomito destro l'interno della propria autovettura;
9) Vero che il signor , subito dopo aver sentito il rumore dell'impatto della propria autovettura Pt_1 con l'asfalto e dopo il sobbalzo dell'autovettura stessa, ha fermato la marcia del veicolo a bordo carreggiata in prossimità del civico n. 8 di Via ST come da foto che mi si rammostra (doc.20);
pagina 2 di 8 11) Vero che, una volta arrestata la marcia dell'autoveicolo del signor e una volta sceso dallo Pt_1 stesso, ho visto che nel manto stradale davanti al civico 32 di Via ST, di cui alla foto che mi si rammostra (doc. 19), erano presenti depressioni, di cui una della profondità di circa 10 cm.;
12) Vero che, una volta arrestata la marcia dell'autoveicolo, il signor mi ha comunicato di Pt_1 accusare un dolore al gomito destro e una fitta di dolore in zona cervicale;
13) Vero che, una volta arrestata la marcia dell'autoveicolo del signor e una volta sceso dallo Pt_1 stesso, ho verificato che l'autoveicolo stesso presentava dei danni visibili a occhio nudo alle sospensioni e, in particolare, un abbassamento della sospensione pneumatica della ruota anteriore destra.
14) Vero che, il signor svolge la professione di titolare di un'impresa artigiana Parte_1 edile ed ha quindi la necessità di doversi spostare velocemente tra i diversi cantieri nei quali la stessa è impegnata oltre che presso gli edifici ove deve redigere dei preventivi;
Per i capitoli di prova dal n. 1) al n. 14) si indica quale teste il signor . Testimone_1
15) Vero che alle ore 17,45 circa del 29 febbraio 2020 stavo percorrendo a piedi la Via ST nel
Comune di nel tratto compreso tra il civico 6 e il civico 32, di cui alle foto che mi si CP_1 rammostrano (docc. 19 e 20);
16) Vero che mentre percorrevo a piedi la Via ST nel tratto compreso tra il civico 6 e il civico 32, di cui alle foto che mi si rammostrano (docc. 19 e 20), ho visto l'autovettura Porsche Macan, targata
FG932YV, percorrere detto tratto di carreggiata a velocità moderata;
17) Vero che nel momento in cui l'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV ha percorso la Via
OV ST c'era la luce del tramonto e l'impianto di pubblica illuminazione della via era disattivato;
18) Vero che nel tratto di via ST compreso tra il civico 32 e il civico 8, di cui alle foto che mi si rammostrano (docc. 19 e 20), era assente la segnaletica stradale di avviso di manto dissestato;
19) Vero che l'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV, durante la percorrenza della via ST nel tratto a senso unico con provenienza dal civico 32 e verso il civico 8, come da foto che mi si rammostrano (docc. 19 e 20), ha provocato un rumore di impatto con l'asfalto stradale ed ha subito un sobbalzo;
20) Vero che l'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV, dopo aver subito il sobbalzo sull'asfalto, ha fermato la propria marcia a bordo carreggiata in prossimità del civico n. 8 di Via ST come da foto che mi si rammostra (doc.20);
pagina 3 di 8 22) Vero che, dopo aver visto l'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV, subire il sobbalzo sull'asfalto, ho visto che nel manto stradale davanti al civico 32 di Via ST, di cui alla foto che mi si rammostra (doc. 19), erano presenti depressioni, di cui una della profondità di circa 10 cm.;
23) Vero che, una volta vista l'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV, subire il sobbalzo sull'asfalto e dopo che la stessa ha arrestato la marcia, mi sono avvicinata alla stessa dove ho trovato, al posto di guida, il signor;
Parte_1
24) Vero che una volta avvicinatami all'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV il signor mi ha comunicato di accusare un dolore al gomito destro e una fitta di dolore Parte_1 in zona cervicale;
25) Vero che, una volta avvicinatami all'autovettura Porsche Macan, targata FG932YV, ho verificato che l'autoveicolo stesso presentava dei danni visibili a occhio nudo alle sospensioni e, in particolare, un abbassamento della sospensione pneumatica della ruota anteriore destra.
Per i capitoli di prova dal n. 14) al n. 25) si indica quale teste la signora;
Testimone_2
26) Vero che in data 3 marzo 2020, su incarico del signor , mi sono recato Parte_1 presso la Via ST del Comune di , nel tratto stradale compreso tra il civico 8 e il civico 32 di CP_1 cui alle foto che mi si rammostrano (docc. 19 e 20), per effettuare un sopralluogo dello stato del manto stradale;
27) Vero che in occasione del sopralluogo di cui al precedente capitolo 25) ho redatto la relazione che mi si rammostra (doc.2) e scattato le fotografie nella stessa relazione contenute;
Per i capitoli di prova dal n. 26) al n. 27) si indica quale teste l'architetto ; Testimone_3
28) Vero che la MI s.n.c. di e ha effettuato sull'autovettura Porsche CP_2 CP_3
Macan, targata FG932YV, di proprietà del signor le riparazioni di cui alla Parte_1 fattura che mi si rammostra (doc. 3);
29) Vero che il signor ha saldato la fattura che mi si rammostra (doc. 3); Parte_1
Per i capitoli di prova dal n. 28) al n. 29) si indicano quali testi i signori e Testimone_4 CP_3
quali legali rappresentanti della MI s.n.c. di AV DA e PE MI;
[...]
30) Vero che la ha effettuato sull'autovettura Controparte_4
Porsche Macan, targata FG932YV, di proprietà del signor le riparazioni di cui Parte_1 alla fattura che mi si rammostra (doc. 4);
31) Vero che il signor ha saldato la fattura che mi si rammostra (doc. 4); Parte_1
32) Vero che la ha noleggiato, dal 29 febbraio 2020 CP_4 Controparte_4 al 10 marzo 2020, un autoveicolo sostitutivo al signor come da fattura che mi Parte_1 si rammostra (doc. 6); pagina 4 di 8 33) Vero che il signor ha saldato la fattura che mi si rammostra (doc. 6); Parte_1
Per i capitoli di prova dal n. 30) al n. 33) si indica quale teste la signora quale legale Controparte_4 rappresentante della Controparte_4
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi ex adverso dedotti si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testi indicati dal signor nella memoria ex Pt_1 art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi del presente Giudizio ivi compreso il rimborso delle spese di CTU e per il CTP.”
Per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale, contrariis rejectis
Nel merito:
Rigettare per quanto di ragione ogni avversaria domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso delle spese generali, CPA ed IVA.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il affermando: che Parte_1 Controparte_1 in data 29/2/2020 l'autovettura di proprietà dell'attore e condotta dallo stesso, era entrata in una buca mentre stava procedendo su una strada del convenuto;
e che in seguito all'impatto il veicolo CP_1 aveva riportato danni ed il conducente lesioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
Il costituitosi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. CP_1
Nel corso dell'istruttoria sono state assunte testimonianze ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- il teste sentito all'udienza del 5/3/2024, ha dichiarato di aver visto Testimone_5
l'autovettura dell'attore “affossata” in una “buca” e che lungo la strada vi erano “diverse buche”; il teste , sentito all'udienza del 6/5/2024, ha dichiarato di aver visto Testimone_1
“sobbalzare” l'autovettura dell'attore e che “il manto stradale era dissestato”;
- alla luce delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate deve ritenersi dimostrata sia la presenza della buca nel manto stradale sia la sussistenza del nesso causale tra l'accadimento occorso alla parte attorea e tale buca, in quanto la circostanza che l'autovettura dell'attore fosse “affossata” nella “buca” fa apparire plausibile che sia stata proprio questa a far “sobbalzare” il veicolo;
si pagina 5 di 8 consideri inoltre che secondo la consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- le lesioni dell'attore, “considerata la successione cronologica dei dati sintomatologici soggettivi, unitamente al riscontro degli elementi clinico-strumentali ed alle modalità di attuazione dell'evento lesivo, sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con” l'accadimento in oggetto “in base ai codificati criteri di riferimento della metodologia medico legale (criterio cronologico, topografico, di efficienza lesiva quali- quantitativa e di continuità fenomenica)”, e “l'assenza di altri fenomeni clinici menomativi preesistenti e successivi al traumatismo in esame pone in essere l'ultimo criterio definitorio della causalità materiale (esclusione di altri momenti eziologici)”; ciò posto, tenuto conto che l'evento dannoso si è verificato su suolo pubblico, in relazione alla cosa da cui è originato il danno il riveste la qualifica di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., con la conseguenza CP_1 che dell'evento dannoso deve rispondere la parte convenuta;
- sennonché, deve ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 50%, posto che, emergendo dalle dichiarazioni dei testi e che la strada percorsa Testimone_5 Testimone_1 dall'autovettura era “dissestata”, in quanto vi erano “diverse buche”, appare plausibile che lo stato del manto stradale fosse visibile dal conducente dell'autovettura e che perciò quest'ultimo al momento del fatto procedesse con un'andatura non adeguata alle circostanze del caso concreto;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata il CTU ha inoltre accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea “al
75%” di “giorni 5 ”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di “giorni 7” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di ulteriori “giorni 7”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura dello “0,5%”; e la sussistenza di “spese di cura” per complessivi “Euro 150,00”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva interiore patita nel caso concreto- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 683,50 per il danno permanente -di cui Euro 547,00 in relazione alla pagina 6 di 8 componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro 136,50 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in Euro 1.035,00 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 1.718,50, somma liquidata in moneta attuale;
- costituiscono voce di danno patrimoniale risarcibile in favore della parte attorea le spese di cura pari ad Euro 150,00; la somma di Euro 250,00 di cui al doc. 13 della parte attorea;
le spese per la riparazione dell'autovettura incidentata pari complessivamente ad Euro 2.486,36 (v. le fatture di cui ai documenti 3 e 4 delle produzioni della parte attorea); la spesa di Euro 732,00 per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, relativa alla fattura di cui al doc. 6 della parte attorea, posto che dalla “descrizione” di tale fattura emerge che il noleggio è avvenuto nel periodo ricompreso tra la data del fatto e le date di emissione delle fatture relative all'attività di riparazione del veicolo, apparendo perciò plausibile che l'autovettura sostitutiva sia stata presa a noleggio nel periodo in cui l'autovettura incidentata era in riparazione;
e la spesa pari ad Euro
239,00 relativa alla fattura di cui al doc. 12 della parte attorea;
il danno emergente risarcibile in favore di quest'ultima ammonta pertanto ad Euro 3.857,36 oltre rivalutazione;
- la sommatoria dell'importo di Euro 1.718,50 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 3.857,36 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 5.575,86;
- stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50%, dal summenzionato importo di Euro 5.575,86 va detratta la misura del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 2.787,93; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 2.787,93, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, pagina 7 di 8 oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 427,00.
Le spese della CTU espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
2.787,93, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 427,00;
3. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 26/11/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 8 di 8