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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/10/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4046/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
, con il patrocinio IN PROPRIO, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in STR. FARINI 34 PARMA, presso lo studio dell'avv. Parte_1
- RICORRENTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. LUPOI MICHELE CP_1 C.F._2
ANGELO, domiciliata in CANCELLERIA
-RESISTENTE –
Causa Civile iscritta al 4046/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. ha proposto ricorso nei confronti di chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1
pagamento delle competenze professionali, quantificate nella somma di euro 480.000,00, oltre accessori di legge ed interessi fino al saldo, o nella minor somma ritenuta di giustizia.
In particolare, la ricorrente ha esposto: di avere assistito la cliente nell'introduzione del giudizio di separazione personale dal marito,
, pattuendo un compenso che la stessa le ha già corrisposto;
Persona_1
che, a seguito della notifica del ricorso introduttivo del suddetto giudizio, tra i coniugi è intervenuto un accordo transattivo (con il quale le parti, oltre a raggiungere un accordo sui rapporti di tipo economico, si sono impegnate a trasformare la separazione dal giudiziale a consensuale), redatto dai rispettivi legali e ritualmente depositato nel giudizio di separazione;
che, a seguito dell'attività professionale prestata, l'odierna ricorrente ha chiesto il pagamento delle proprie competenze, quantificate nella misura del 5% del valore della transazione, indicato in euro
3.000.000,00, d'accordo con il legale del solo per non gravare sui clienti con parcelle Per_1
Co eccessive, e ridotto il compenso chiesto alla ad euro 100.000,00, oltre accessori di legge, in considerazione della sua posizione di coniuge economicamente più debole;
che, stante il mancato pagamento del minor importo, chiesto in via meramente bonaria all'odierna resistente, il compenso deve essere calcolato, in applicazione del D.M n.147 del 13.08.2022, nella misura del 3% del valore effettivo della transazione, pari ad euro 16.000.000,00
Controparte si è costituita, eccependo che l'attività conciliativa o transattiva, svolta da un avvocato a margine di un procedimento giudiziale che consente di definire tale contenzioso, non va compensata come autonoma attività stragiudiziale, ma ex art. 4, comma 6, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, il quale prevede che il compenso, per tale attività, sia determinato nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale, aumentata di un quarto;
che, dunque, nel caso concreto, considerato il valore indeterminabile della causa (scaglione tra 52.000,00
e 260.000,00 €) e la riduzione del 50% (in mancanza di preventivo), nonché l'aumentato di un quarto ex art. 4, comma 6, D.M. cit., spetti alla ricorrente la somma di euro 2.637,06, oltre accessori di legge.
In subordine, parte resistente ha eccepito che le tabelle applicabili ad una attività stragiudiziale del valore di euro 3.000.000,00 (e non di euro 16.000.000,00, privo di riscontro nella realtà) prevedono una percentuale del 2,75 %, che corrisponde a un importo medio di euro 82.500,00 e che tale importo dovrebbe, comunque, essere ridotto, stante la mancata predisposizione del preventivo.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, parte resistente ha dato atto di aver provveduto al pagamento all'avv. a meri fini transattivi, dell'importo di 2.637,06, oltre Pt_1 accessori come per legge, ed ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A parere di questo organo giudicante, la domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.
Per l'attività in oggetto, tra la professionista e la propria cliente, non è stato stipulato un accordo scritto;
pertanto, trovano applicazione le tariffe professionali.
Ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014 (versione vigente dal 23.10.2022), “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”.
Al contrario, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.M. cit., “L'attività stragiudiziale svolta … in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella” (e, per l'attività stragiudiziale del valore di euro 3.000.000,00, la percentuale è fissata nel 2,75% e non nel 5%).
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 17325/2023), “quando il giudizio venga definito con una transazione e il professionista abbia prestato la sua opera nel raggiungimento dell'accordo”, trova applicazione l'art. 4, comma 6 cit. e, pertanto, “all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto”, ed ora, dopo la modifica della norma, aumentato senz'altro di un quarto.
Sulla base di quanto sopra, si ritiene che la transazione in oggetto non abbia autonoma rilevanza rispetto alla concomitante attività giudiziale, poiché il relativo contenuto è stato trasfuso nelle conclusioni congiunte della separazione consensuale, che ha definito il giudizio.
Si ritiene, quindi, che, nel caso di specie, debba trovare applicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 cit., l'aumento di un quarto del compenso previsto per la fase decisionale, per le cause di valore indeterminabile.
L'estensione dell'accordo transattivo al patrimonio oggetto della comunione legale tra i coniugi giustifica l'applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile alto, per le quali, con riguardo alla fase decisionale, è previsto il compenso medio di euro 4.253,00.
Si ritiene, pertanto, che, per l'attività professionale in oggetto, alla ricorrente spetti il compenso complessivo di euro 5.316,25, oltre accessori di legge.
Poiché parte resistente ha già corrisposto alla professionista la minor somma di euro 2.637,06, oltre accessori di legge, la stessa deve essere condannata a pagare la differenza ancora dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. L'elevata differenza tra quanto preteso dalla professionista e quanto alla stessa effettivamente spettante e la condotta processuale della resistente che, fin dall'inizio, si è resa disponibile a pagare il compenso determinato ai sensi del cit. art. 4, comma 6, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara tenuta a versare a CP_1
per competenze professionali, la somma complessiva di euro 5.316,25, oltre Parte_1
accessori di legge;
dato atto che in corso di causa, ha già corrisposto, a , la minor somma CP_1 Parte_1
di euro 2.637,06, oltre accessori di legge, condanna parte resistente a versare alla ricorrente la differenza ancora dovuta, pari ad euro 2.679,19, oltre interessi legali, dalla data della domanda al saldo, ed accessori di legge.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 06/10/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
, con il patrocinio IN PROPRIO, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in STR. FARINI 34 PARMA, presso lo studio dell'avv. Parte_1
- RICORRENTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. LUPOI MICHELE CP_1 C.F._2
ANGELO, domiciliata in CANCELLERIA
-RESISTENTE –
Causa Civile iscritta al 4046/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. ha proposto ricorso nei confronti di chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1
pagamento delle competenze professionali, quantificate nella somma di euro 480.000,00, oltre accessori di legge ed interessi fino al saldo, o nella minor somma ritenuta di giustizia.
In particolare, la ricorrente ha esposto: di avere assistito la cliente nell'introduzione del giudizio di separazione personale dal marito,
, pattuendo un compenso che la stessa le ha già corrisposto;
Persona_1
che, a seguito della notifica del ricorso introduttivo del suddetto giudizio, tra i coniugi è intervenuto un accordo transattivo (con il quale le parti, oltre a raggiungere un accordo sui rapporti di tipo economico, si sono impegnate a trasformare la separazione dal giudiziale a consensuale), redatto dai rispettivi legali e ritualmente depositato nel giudizio di separazione;
che, a seguito dell'attività professionale prestata, l'odierna ricorrente ha chiesto il pagamento delle proprie competenze, quantificate nella misura del 5% del valore della transazione, indicato in euro
3.000.000,00, d'accordo con il legale del solo per non gravare sui clienti con parcelle Per_1
Co eccessive, e ridotto il compenso chiesto alla ad euro 100.000,00, oltre accessori di legge, in considerazione della sua posizione di coniuge economicamente più debole;
che, stante il mancato pagamento del minor importo, chiesto in via meramente bonaria all'odierna resistente, il compenso deve essere calcolato, in applicazione del D.M n.147 del 13.08.2022, nella misura del 3% del valore effettivo della transazione, pari ad euro 16.000.000,00
Controparte si è costituita, eccependo che l'attività conciliativa o transattiva, svolta da un avvocato a margine di un procedimento giudiziale che consente di definire tale contenzioso, non va compensata come autonoma attività stragiudiziale, ma ex art. 4, comma 6, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, il quale prevede che il compenso, per tale attività, sia determinato nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale, aumentata di un quarto;
che, dunque, nel caso concreto, considerato il valore indeterminabile della causa (scaglione tra 52.000,00
e 260.000,00 €) e la riduzione del 50% (in mancanza di preventivo), nonché l'aumentato di un quarto ex art. 4, comma 6, D.M. cit., spetti alla ricorrente la somma di euro 2.637,06, oltre accessori di legge.
In subordine, parte resistente ha eccepito che le tabelle applicabili ad una attività stragiudiziale del valore di euro 3.000.000,00 (e non di euro 16.000.000,00, privo di riscontro nella realtà) prevedono una percentuale del 2,75 %, che corrisponde a un importo medio di euro 82.500,00 e che tale importo dovrebbe, comunque, essere ridotto, stante la mancata predisposizione del preventivo.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, parte resistente ha dato atto di aver provveduto al pagamento all'avv. a meri fini transattivi, dell'importo di 2.637,06, oltre Pt_1 accessori come per legge, ed ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A parere di questo organo giudicante, la domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.
Per l'attività in oggetto, tra la professionista e la propria cliente, non è stato stipulato un accordo scritto;
pertanto, trovano applicazione le tariffe professionali.
Ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014 (versione vigente dal 23.10.2022), “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”.
Al contrario, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.M. cit., “L'attività stragiudiziale svolta … in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella” (e, per l'attività stragiudiziale del valore di euro 3.000.000,00, la percentuale è fissata nel 2,75% e non nel 5%).
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 17325/2023), “quando il giudizio venga definito con una transazione e il professionista abbia prestato la sua opera nel raggiungimento dell'accordo”, trova applicazione l'art. 4, comma 6 cit. e, pertanto, “all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto”, ed ora, dopo la modifica della norma, aumentato senz'altro di un quarto.
Sulla base di quanto sopra, si ritiene che la transazione in oggetto non abbia autonoma rilevanza rispetto alla concomitante attività giudiziale, poiché il relativo contenuto è stato trasfuso nelle conclusioni congiunte della separazione consensuale, che ha definito il giudizio.
Si ritiene, quindi, che, nel caso di specie, debba trovare applicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 cit., l'aumento di un quarto del compenso previsto per la fase decisionale, per le cause di valore indeterminabile.
L'estensione dell'accordo transattivo al patrimonio oggetto della comunione legale tra i coniugi giustifica l'applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile alto, per le quali, con riguardo alla fase decisionale, è previsto il compenso medio di euro 4.253,00.
Si ritiene, pertanto, che, per l'attività professionale in oggetto, alla ricorrente spetti il compenso complessivo di euro 5.316,25, oltre accessori di legge.
Poiché parte resistente ha già corrisposto alla professionista la minor somma di euro 2.637,06, oltre accessori di legge, la stessa deve essere condannata a pagare la differenza ancora dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. L'elevata differenza tra quanto preteso dalla professionista e quanto alla stessa effettivamente spettante e la condotta processuale della resistente che, fin dall'inizio, si è resa disponibile a pagare il compenso determinato ai sensi del cit. art. 4, comma 6, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara tenuta a versare a CP_1
per competenze professionali, la somma complessiva di euro 5.316,25, oltre Parte_1
accessori di legge;
dato atto che in corso di causa, ha già corrisposto, a , la minor somma CP_1 Parte_1
di euro 2.637,06, oltre accessori di legge, condanna parte resistente a versare alla ricorrente la differenza ancora dovuta, pari ad euro 2.679,19, oltre interessi legali, dalla data della domanda al saldo, ed accessori di legge.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 06/10/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi