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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AD RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 , nella causa iscritta al n. 272 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Salvatore Di Pardo
e dall'Avv. Michele Sansone, con domicilio eletto presso i loro indirizzi PEC come da atti;
Ricorrenti
E
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Tiziana Tecce, Antonio
NN e GE LE OG, con domicilio eletto presso i loro indirizzi
PEC come da atti;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, i dott.ri e , Parte_1 Parte_2 dirigenti medici psichiatri in servizio a tempo indeterminato presso l'Unità Operativa
Dipartimentale CP_2 Controparte_3 del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell' , hanno esposto di Parte_3 essere stati destinatari, a partire dall'aprile 2023, di una serie di disposizioni di servizio con le quali il Coordinatore del DSM li incaricava di effettuare, a rotazione con altri colleghi, turni di consulenza psichiatrica presso la Casa Circondariale di
. In particolare, hanno lamentato l'illegittimità di tali disposizioni CP_1
(segnatamente, disp. di servizio dell'11/04/2023; disp. prot. n. 20020 del 20/02/2024; disp. prot. n. 32065 del 21/03/2024 e successive) per i seguenti motivi:
1. In via principale, l'estraneità di tale attività rispetto ai compiti e alle funzioni istituzionali del , che è un servizio ospedaliero deputato alla gestione dei CP_3 ricoveri in fase acuta, mentre l'assistenza psichiatrica in ambito penitenziario rientrerebbe nella competenza dei servizi territoriali, e specificamente del Centro di
Salute Mentale (CSM) di , come previsto dall'Atto Aziendale dell' CP_1 Pt_4
e dalla normativa nazionale e regionale in materia di sanità penitenziaria (DPCM
01/04/2008).
2. La violazione del diritto alla salute e dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), poiché l'impiego di medici del SPDC, privi di conoscenza pregressa dei pazienti detenuti, non garantirebbe la continuità terapeutica e la qualità delle cure, esponendo a rischi sia i pazienti che gli stessi sanitari.
3. In via subordinata, la violazione del CCNL Area Sanità in materia di orario di lavoro, per l'imposizione di turni extra in spregio al diritto al riposo, e in materia di Parte prestazioni aggiuntive, poiché l' avrebbe imposto tali prestazioni in assenza dei presupposti di legge, quali l'accordo con l'équipe, l'eccezionalità e la temporaneità, al fine di sopperire a carenze strutturali di organico di un'altra articolazione del DSM.
Tanto premesso hanno chiesto di: “a) – accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell' in materia di programmazione, organizzazione e Parte_5 distribuzione dei turni notturni/feriali prefestivi, festivi e superfestivi e diurni festivi, nonché l'obbligo di disciplinare il servizio mediante un Regolamento di organizzazione da adottarsi previa concertazione con le parti sindacali;
– accertare
e dichiarare, nelle more, l'obbligo di organizzare i turni mediante una equa distribuzione a rota1zione tra il personale del DSM;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità, discriminatorietà, nullità e/o annullabilità, inefficacia delle suindicate disposizioni di servizio, con ogni provvedimento consequenziale;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dall' per aver Pt_4 imposto lo svolgimento di prestazioni in regime di prestazioni aggiuntive in assenza di accordo e adesione dell'equipe interessata, dei requisiti e condizioni previste dalla legge , del requisito di eccezionalità e temporaneità; per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità, discriminatorietà, nullità e/o annullabilità, inefficacia delle suindicate disposizioni di servizio, con ogni provvedimento consequenziale;
3) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si è costituita in giudizio l' con memoria Controparte_1 difensiva depositata in data 19/05/2025, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. La resistente ha dedotto la piena legittimità del proprio operato, sostenendo che l'assegnazione delle consulenze rientrava nel potere organizzativo e discrezionale del datore di lavoro, esercitato per far fronte a una grave carenza di personale medico psichiatra nei servizi territoriali e per garantire un servizio essenziale. Ha affermato che non sussiste una rigida separazione di competenze tra e CSM e che la CP_3 rotazione era stata disposta secondo criteri oggettivi. Ha evidenziato, inoltre, che la necessità di coinvolgere i medici del era venuta meno a partire da gennaio CP_3
2025, a seguito del conseguimento della specializzazione da parte di tre medici precedentemente specializzandi, i quali erano stati inseriti nella turnazione delle consulenze presso la Casa Circondariale.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono di accertare che l'attività di consulenza in carcere non rientrerebbe tra i compiti e le funzioni del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
(SPDC), trattandosi di compito precipuo dei servizi territoriali, nello specifico della
UOC Salute Mentale ambito A - Unità operativa semplice (UOS) Centro di Salute
Mentale Benevento.
Al fine di verificare la legittimità della richiesta dei ricorrenti occorre ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.
Il D.P.C.M. del 2008 all'art. 2 prevede che “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura
e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Le regioni assicurano l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.
2. Nell'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto”. Il D. Lgs. 2 Ottobre 2018 n. 123 emanato in attuazione della Legge Delega
23 Giugno 2017 n. 103 enuncia la disciplina in materia di assistenza sanitaria negli
Istituti di Pena. Il Decreto entrato in vigore il 25 Novembre 2018 dispone minuziosamente all'art. 1 le attività del Servizio Sanitario Nazionale e i compiti del medico del Servizio Sanitario Nazionale negli Istituti di Pena. Dal punto 1 al punto 2 il decreto precisa che il Servizio Sanitario Nazionale opera negli Istituti Penitenziari
e negli Istituti Penali per i minorenni garantendo ad ogni Istituto un servizio sanitario di profilassi e di cura rispondente alle esigenze dei detenuti e degli internati. Nei punti da 3 a 12 il Decreto dispone le attività del medico del Servizio Sanitario
Nazionale e le modalità di diagnosi e cura. Al punto 13 il Decreto dispone che il
Direttore Generale dell' integrare visiti Parte_6 Pt_4 almeno due volte l'anno gli Istituti Penitenziari per accertare l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche degli Istituti.
Il predetto Direttore Generale riferisce al Ministero della Salute e al Ministero della
Giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando i competenti uffici regionali e comunali e il Magistrato di Sorveglianza. Attualmente
l'impianto normativo, conseguente alle modifiche apportate dal Legislatore all'Ordinamento Penitenziario in materia di Sanità Penitenziaria, precede dunque che Parte la tutela della salute delle persone detenute ed internate è demandata alle quali organismi operativi per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;
che durante la detenzione i detenuti e gli internati non residenti in Italia sono iscritti al SSN;
che al
Ministero della Giustizia compete la gestione della sicurezza;
che per detenuti particolari, ad esempio i tossicodipendenti, sono previste forme di protezione aggiuntive dalla normativa dedicata in materia (vedasi il DPR 309/90).
Ciò posto in via generale, con riferimento all occorre richiamare l'atto Pt_4 aziendale che all'Articolo 22 - Dipartimento di Salute Mentale prevede: “II Dipartimento di Salute Mentale, quale dipartimento strutturale, è la struttura Part operativa dell' preposta alla promozione ed alla tutela della salute mentale della popolazione e svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle sofferenze mentali e psichiche, delle disabilità psicofisiche. Esso è dotato di autonomia tecnico gestionale, organizzativa e contabile ed è articolato in centri di costo e di responsabilità. Nel Dipartimento di Salute Mentale è altresì espletata la funzione di psicologia clinica. L'organizzazione, il funzionamento e le competenze del Dipartimento di Salute Mentale sono disciplinati con apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/92, dalla DGRC n. 7262 del
27/12/2001, dalla DGRC n. 2132 del 20/06/2003, dalla DGRC n. 1680/09, dal
D.Lgs. 230/99, dal DPCM 1-04-08, dalla specifica normativa di settore e dal DCA
18/13, nel quale devono essere identificati anche idonei strumenti di governo clinico
e manageriale e disegnando servizi integrati e multidisciplinari strutturalmente coesi, attenti alle innovazioni organizzative. L'organizzazione di dettaglio per il Part DSM dell' sarà definita con apposito regolamento elaborato e Parte_3 proposto dal Comitato di Dipartimento. La specifica assistenza di Controparte_4
è collocata nell'ambito dell'assetto organizzativo del
[...] Controparte_5
Esso comprenderà anche un Coordinamento di Psicologia per
[...]
l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale: servizi territoriali, ospedalieri e domiciliari;
dipendenze patologiche, disturbi mentali, disturbi del neurosviluppo dell'infanzia, gravi patologie fisiche e croniche, disabilità, cure palliative, consultori familiari. Sono identificati, tra questi compiti, anche l'intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona e al gruppo agli organismi sociali. Le UOC di Salute Mentale dispongono di Centri di Salute Mentale (CSM) il cui coordinamento è affidato ad un
Dirigente con incarico di altissima professionalità. Il modello organizzativo/gestionale ricomprende le seguenti strutture: Articolo 22. 1 - UOC
Salute Mentale ambito A/C L'UOC svolge interventi territoriali, ambulatoriali, domiciliari finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con disagio psichico, con competenza territoriale coincidente con i territori dei Distretti Sanitari di e di San Giorgio del Sannio. Per la CP_1 gestione di specifiche linee di attività a rilevanza interna, la UOC ricomprende 1
Unità Operativa Semplice, cui sono attribuiti i livelli di responsabilità definiti dalla contrattazione nazionale in materia. Alla struttura complessa afferisce il Centro di
Salute Mentale Benevento, rivolto alla popolazione degli ambiti distrettuali di
e di San Giorgio del Sannio, per la gestione di tutte le attività territoriali CP_1
e ambulatoriali di prevenzione e cura. L'UOC svolge interventi territoriali, ambulatoriali, domiciliari finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con disagio psichico, con competenza territoriale coincidente con i territori del Distretto Sanitario . Controparte_6
Alla struttura complessa afferisce il Centro di Salute Mentale di Morcone, rivolto alla popolazione dell'ambito distrettuale dell' , per la gestione di Controparte_6 tutte le attività territoriali e ambulatoriali di prevenzione e cura. L'Articolo 22. 2 -
UOC Salute Mentale ambito B L'UOC svolge interventi territoriali, ambulatoriali, domiciliari finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con disagio psichico, con competenza territoriale coincidente con i territori dei Distretti Sanitari di Montesarchio e di Telese Terme. Alla struttura complessa afferiscono n. 2 Centri di Salute Mentale rivolti rispettivamente alla popolazione degli ambiti distrettuali di Telese e Montesarchio, per la gestione di tutte le attività territoriali e ambulatoriali di prevenzione e cura”. L'art. 22.5 stabilisce che “La UOSD SPDC è la sede ospedaliera in cui viene gestita, in regime di ricovero, la fase acuta, per tutta l'area del Dipartimento di Salute Mentale. Al
Servizio competono i ricoveri per le patologie acute in Trattamento Sanitario
Volontario o, se necessario, obbligatorio (T.S.O.) secondo la normativa vigente. È dotata di 18 posti letto, per il livello di assistenza ospedaliera, allocato presso la
AORN ”. CP_7
Va altresì richiamato il Protocollo operativo d'intesa tra l' Controparte_8
C
e la Direzione della Casa Circondariale di per
[...] CP_1 funzionamento delle tutela della salute mentale in carcere” nel quale, CP_10 tra l'altro, è stabilito che: “la presenza di un'Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere è finalizzata alla presa in carico, dal punto di vista sanitario e penitenziario, delle persone in stato di detenzione che manifestino disturbo mentale;
l'Articolazione previene l'invio in strutture psichiatriche di tali persone attraverso attività di osservazione, diagnosi e cura” e ancora “l'Articolazione psichiatrica è parte integrante del che opera nell'ambito dell Controparte_5 [...]
ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari alla popolazione penitenziaria”. Parte_3 La Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 2132 del 20 giugno 2003, con la quale è stato approvato il “Progetto Obiettivo Regionale per la tutela della salute mentale in Campania per gli anni 2002- 2004 ” , che indica le linee guida per l'intera
Sanità campana, al Capitolo 1, paragrafo “a.” rubricato “Il Centro di Salute Mentale
(C.S.M.)”, stabilisce che “Il Centro di Salute Mentale è la sede delle attività territoriali. Esso funziona in tutte le sue articolazioni per almeno 12 ore consecutive in tutti i giorni feriali. Per gli interventi di urgenza o emergenza è attivo 24 ore al giorno per l'intero anno solare.”, mentre al paragrafo “e.” dello stesso capitolo, rubricato “Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C)”, si legge che “Il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è una struttura semplice, eventualmente a valenza dipartimentale, provvede agli accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori in condizione di degenza ospedaliera nei confronti delle persone affette da malattie mentali. I1 SPDC garantisce la copertura del turno di guardia medica 24 ore al giorno. Concorda con le del D.S.M. aziendale Parte_7 specifici protocolli di collaborazione, il programma terapeutico, nonché modalità e tempi delle dimissioni dei pazienti afferenti a ciascuna delle UUOOSM. L'attività in ciascun S.P.D.C. è garantita da un'équipe multidisciplinare.”.
Dalla sopracitata normativa si evince chiaramente che al C.S.M., afferente alla
U.O.C. , competono le attività territoriali di prevenzione e Controparte_11 cura (tra le quali rientra l'attività di consulenza psichiatrica presso la Casa
Circondariale di , trattandosi appunto di attività di prevenzione e cura “sul CP_1 territorio”), mentre al S.P.D.C. spetta la gestione della degenza ospedaliera di pazienti ricoverati a mezzo di T.S.V. e e dunque la gestione di quelle Pt_8 condizioni d'urgenza comportanti il ricovero. Le consulenze psichiatriche a vantaggio della popolazione carceraria non afferiscono a casi di acuzie e di urgenza, bensì sono finalizzate – v. Protocollo d'intesa allegato - alla presa in carico, dal punto di vista sanitario e penitenziario, delle persone in stato di detenzione che manifestano un disturbo mentale;
tale articolazione “previene” l'invio in strutture psichiatriche di tali persone, attraverso attività di osservazione, diagnosi e cura. In particolare, tra gli obiettivi del protocollo vi è proprio quello di rispondere ai bisogni di salute mentale implementando programmi di prevenzione e cura. In definitiva trattasi attività del tutto estranea a quella di competenza propria del . La CP_3 delibera regionale sopracitata precisa, del resto (a conferma della diversa natura dei compiti del SPDC), che il SPDC - che garantisce la copertura del turno di guardia medica 24 ore al giorno- “concorda con le UU.OO.SS.MM. del D.S.M. aziendale specifici protocolli di collaborazione, il programma terapeutico, nonché modalità e tempi delle dimissioni dei pazienti afferenti a ciascuna delle UUOOSM”.
Nel caso di specie l'attività richiesta ai ricorrenti, quali medici del , di svolgere CP_3 turni come consulenti psichiatrici presso la casa circondariale di non CP_1 risulta essere stata oggetto di specifici accordi con l' La proposta di CP_3 regolamentazione è stata indirizzata alla Direzione Sanitaria dalla sola
[...]
, senza alcun coinvolgimento del S.P.D.C., tanto che il Parte_9
“protocollo d'intesa sottoscritto dai Responsabili UU.OO. competenti” non reca la firma e non ha visto la partecipazione alla sua redazione della Dott.ssa Tes_1
Responsabile della
[...] Parte_10
[...]
La tesi della resistente, secondo cui non esisterebbe una "rigida separazione di competenze", non può essere accolta, in quanto il potere di organizzazione del datore di lavoro pubblico, pur ampio, deve esercitarsi nel rispetto delle norme di legge, dei contratti collettivi e degli stessi atti di auto-organizzazione (quale l'Atto Aziendale) che l'amministrazione si è data, i quali definiscono le funzioni e i compiti delle diverse strutture operative. L'impiego sistematico e non occasionale di personale di un'unità operativa per sopperire a carenze di organico di un'altra unità, avente diverse e distinte funzioni, si traduce in un'assegnazione a mansioni non rientranti nel profilo professionale specifico di quella unità, risultando pertanto illegittima. Sul punto, appare pertinente il richiamo dei ricorrenti al precedente di questo stesso Tribunale
(sentenza n. 1250/2016), che già in passato aveva riconosciuto la distinzione funzionale tra le diverse articolazioni del DSM.
In conclusione, va dichiarata l'illegittimità della condotta dell' con Pt_4 conseguente illegittimità delle disposizioni di servizio volte ad imporre ai Dirigenti
Medici Psichiatri afferenti all' Cura di Controparte_3 prestare attività di consulenza psichiatrica presso la Casa Circondariale di . CP_1
*
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara l'illegittimità della condotta dell' con conseguente illegittimità Pt_4 delle disposizioni di servizio volte ad imporre ai afferenti CP_12 Controparte_13 all' Cura di prestare attività di consulenza Controparte_3 psichiatrica presso la Casa Circondariale di . CP_1
2. Condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 7377,00 oltre C.U. €259,00, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Benevento, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI AD
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AD RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 , nella causa iscritta al n. 272 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Salvatore Di Pardo
e dall'Avv. Michele Sansone, con domicilio eletto presso i loro indirizzi PEC come da atti;
Ricorrenti
E
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Tiziana Tecce, Antonio
NN e GE LE OG, con domicilio eletto presso i loro indirizzi
PEC come da atti;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, i dott.ri e , Parte_1 Parte_2 dirigenti medici psichiatri in servizio a tempo indeterminato presso l'Unità Operativa
Dipartimentale CP_2 Controparte_3 del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell' , hanno esposto di Parte_3 essere stati destinatari, a partire dall'aprile 2023, di una serie di disposizioni di servizio con le quali il Coordinatore del DSM li incaricava di effettuare, a rotazione con altri colleghi, turni di consulenza psichiatrica presso la Casa Circondariale di
. In particolare, hanno lamentato l'illegittimità di tali disposizioni CP_1
(segnatamente, disp. di servizio dell'11/04/2023; disp. prot. n. 20020 del 20/02/2024; disp. prot. n. 32065 del 21/03/2024 e successive) per i seguenti motivi:
1. In via principale, l'estraneità di tale attività rispetto ai compiti e alle funzioni istituzionali del , che è un servizio ospedaliero deputato alla gestione dei CP_3 ricoveri in fase acuta, mentre l'assistenza psichiatrica in ambito penitenziario rientrerebbe nella competenza dei servizi territoriali, e specificamente del Centro di
Salute Mentale (CSM) di , come previsto dall'Atto Aziendale dell' CP_1 Pt_4
e dalla normativa nazionale e regionale in materia di sanità penitenziaria (DPCM
01/04/2008).
2. La violazione del diritto alla salute e dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), poiché l'impiego di medici del SPDC, privi di conoscenza pregressa dei pazienti detenuti, non garantirebbe la continuità terapeutica e la qualità delle cure, esponendo a rischi sia i pazienti che gli stessi sanitari.
3. In via subordinata, la violazione del CCNL Area Sanità in materia di orario di lavoro, per l'imposizione di turni extra in spregio al diritto al riposo, e in materia di Parte prestazioni aggiuntive, poiché l' avrebbe imposto tali prestazioni in assenza dei presupposti di legge, quali l'accordo con l'équipe, l'eccezionalità e la temporaneità, al fine di sopperire a carenze strutturali di organico di un'altra articolazione del DSM.
Tanto premesso hanno chiesto di: “a) – accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell' in materia di programmazione, organizzazione e Parte_5 distribuzione dei turni notturni/feriali prefestivi, festivi e superfestivi e diurni festivi, nonché l'obbligo di disciplinare il servizio mediante un Regolamento di organizzazione da adottarsi previa concertazione con le parti sindacali;
– accertare
e dichiarare, nelle more, l'obbligo di organizzare i turni mediante una equa distribuzione a rota1zione tra il personale del DSM;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità, discriminatorietà, nullità e/o annullabilità, inefficacia delle suindicate disposizioni di servizio, con ogni provvedimento consequenziale;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dall' per aver Pt_4 imposto lo svolgimento di prestazioni in regime di prestazioni aggiuntive in assenza di accordo e adesione dell'equipe interessata, dei requisiti e condizioni previste dalla legge , del requisito di eccezionalità e temporaneità; per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità, discriminatorietà, nullità e/o annullabilità, inefficacia delle suindicate disposizioni di servizio, con ogni provvedimento consequenziale;
3) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si è costituita in giudizio l' con memoria Controparte_1 difensiva depositata in data 19/05/2025, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. La resistente ha dedotto la piena legittimità del proprio operato, sostenendo che l'assegnazione delle consulenze rientrava nel potere organizzativo e discrezionale del datore di lavoro, esercitato per far fronte a una grave carenza di personale medico psichiatra nei servizi territoriali e per garantire un servizio essenziale. Ha affermato che non sussiste una rigida separazione di competenze tra e CSM e che la CP_3 rotazione era stata disposta secondo criteri oggettivi. Ha evidenziato, inoltre, che la necessità di coinvolgere i medici del era venuta meno a partire da gennaio CP_3
2025, a seguito del conseguimento della specializzazione da parte di tre medici precedentemente specializzandi, i quali erano stati inseriti nella turnazione delle consulenze presso la Casa Circondariale.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono di accertare che l'attività di consulenza in carcere non rientrerebbe tra i compiti e le funzioni del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
(SPDC), trattandosi di compito precipuo dei servizi territoriali, nello specifico della
UOC Salute Mentale ambito A - Unità operativa semplice (UOS) Centro di Salute
Mentale Benevento.
Al fine di verificare la legittimità della richiesta dei ricorrenti occorre ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.
Il D.P.C.M. del 2008 all'art. 2 prevede che “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura
e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Le regioni assicurano l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.
2. Nell'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto”. Il D. Lgs. 2 Ottobre 2018 n. 123 emanato in attuazione della Legge Delega
23 Giugno 2017 n. 103 enuncia la disciplina in materia di assistenza sanitaria negli
Istituti di Pena. Il Decreto entrato in vigore il 25 Novembre 2018 dispone minuziosamente all'art. 1 le attività del Servizio Sanitario Nazionale e i compiti del medico del Servizio Sanitario Nazionale negli Istituti di Pena. Dal punto 1 al punto 2 il decreto precisa che il Servizio Sanitario Nazionale opera negli Istituti Penitenziari
e negli Istituti Penali per i minorenni garantendo ad ogni Istituto un servizio sanitario di profilassi e di cura rispondente alle esigenze dei detenuti e degli internati. Nei punti da 3 a 12 il Decreto dispone le attività del medico del Servizio Sanitario
Nazionale e le modalità di diagnosi e cura. Al punto 13 il Decreto dispone che il
Direttore Generale dell' integrare visiti Parte_6 Pt_4 almeno due volte l'anno gli Istituti Penitenziari per accertare l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche degli Istituti.
Il predetto Direttore Generale riferisce al Ministero della Salute e al Ministero della
Giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando i competenti uffici regionali e comunali e il Magistrato di Sorveglianza. Attualmente
l'impianto normativo, conseguente alle modifiche apportate dal Legislatore all'Ordinamento Penitenziario in materia di Sanità Penitenziaria, precede dunque che Parte la tutela della salute delle persone detenute ed internate è demandata alle quali organismi operativi per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;
che durante la detenzione i detenuti e gli internati non residenti in Italia sono iscritti al SSN;
che al
Ministero della Giustizia compete la gestione della sicurezza;
che per detenuti particolari, ad esempio i tossicodipendenti, sono previste forme di protezione aggiuntive dalla normativa dedicata in materia (vedasi il DPR 309/90).
Ciò posto in via generale, con riferimento all occorre richiamare l'atto Pt_4 aziendale che all'Articolo 22 - Dipartimento di Salute Mentale prevede: “II Dipartimento di Salute Mentale, quale dipartimento strutturale, è la struttura Part operativa dell' preposta alla promozione ed alla tutela della salute mentale della popolazione e svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle sofferenze mentali e psichiche, delle disabilità psicofisiche. Esso è dotato di autonomia tecnico gestionale, organizzativa e contabile ed è articolato in centri di costo e di responsabilità. Nel Dipartimento di Salute Mentale è altresì espletata la funzione di psicologia clinica. L'organizzazione, il funzionamento e le competenze del Dipartimento di Salute Mentale sono disciplinati con apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/92, dalla DGRC n. 7262 del
27/12/2001, dalla DGRC n. 2132 del 20/06/2003, dalla DGRC n. 1680/09, dal
D.Lgs. 230/99, dal DPCM 1-04-08, dalla specifica normativa di settore e dal DCA
18/13, nel quale devono essere identificati anche idonei strumenti di governo clinico
e manageriale e disegnando servizi integrati e multidisciplinari strutturalmente coesi, attenti alle innovazioni organizzative. L'organizzazione di dettaglio per il Part DSM dell' sarà definita con apposito regolamento elaborato e Parte_3 proposto dal Comitato di Dipartimento. La specifica assistenza di Controparte_4
è collocata nell'ambito dell'assetto organizzativo del
[...] Controparte_5
Esso comprenderà anche un Coordinamento di Psicologia per
[...]
l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale: servizi territoriali, ospedalieri e domiciliari;
dipendenze patologiche, disturbi mentali, disturbi del neurosviluppo dell'infanzia, gravi patologie fisiche e croniche, disabilità, cure palliative, consultori familiari. Sono identificati, tra questi compiti, anche l'intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona e al gruppo agli organismi sociali. Le UOC di Salute Mentale dispongono di Centri di Salute Mentale (CSM) il cui coordinamento è affidato ad un
Dirigente con incarico di altissima professionalità. Il modello organizzativo/gestionale ricomprende le seguenti strutture: Articolo 22. 1 - UOC
Salute Mentale ambito A/C L'UOC svolge interventi territoriali, ambulatoriali, domiciliari finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con disagio psichico, con competenza territoriale coincidente con i territori dei Distretti Sanitari di e di San Giorgio del Sannio. Per la CP_1 gestione di specifiche linee di attività a rilevanza interna, la UOC ricomprende 1
Unità Operativa Semplice, cui sono attribuiti i livelli di responsabilità definiti dalla contrattazione nazionale in materia. Alla struttura complessa afferisce il Centro di
Salute Mentale Benevento, rivolto alla popolazione degli ambiti distrettuali di
e di San Giorgio del Sannio, per la gestione di tutte le attività territoriali CP_1
e ambulatoriali di prevenzione e cura. L'UOC svolge interventi territoriali, ambulatoriali, domiciliari finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con disagio psichico, con competenza territoriale coincidente con i territori del Distretto Sanitario . Controparte_6
Alla struttura complessa afferisce il Centro di Salute Mentale di Morcone, rivolto alla popolazione dell'ambito distrettuale dell' , per la gestione di Controparte_6 tutte le attività territoriali e ambulatoriali di prevenzione e cura. L'Articolo 22. 2 -
UOC Salute Mentale ambito B L'UOC svolge interventi territoriali, ambulatoriali, domiciliari finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con disagio psichico, con competenza territoriale coincidente con i territori dei Distretti Sanitari di Montesarchio e di Telese Terme. Alla struttura complessa afferiscono n. 2 Centri di Salute Mentale rivolti rispettivamente alla popolazione degli ambiti distrettuali di Telese e Montesarchio, per la gestione di tutte le attività territoriali e ambulatoriali di prevenzione e cura”. L'art. 22.5 stabilisce che “La UOSD SPDC è la sede ospedaliera in cui viene gestita, in regime di ricovero, la fase acuta, per tutta l'area del Dipartimento di Salute Mentale. Al
Servizio competono i ricoveri per le patologie acute in Trattamento Sanitario
Volontario o, se necessario, obbligatorio (T.S.O.) secondo la normativa vigente. È dotata di 18 posti letto, per il livello di assistenza ospedaliera, allocato presso la
AORN ”. CP_7
Va altresì richiamato il Protocollo operativo d'intesa tra l' Controparte_8
C
e la Direzione della Casa Circondariale di per
[...] CP_1 funzionamento delle tutela della salute mentale in carcere” nel quale, CP_10 tra l'altro, è stabilito che: “la presenza di un'Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere è finalizzata alla presa in carico, dal punto di vista sanitario e penitenziario, delle persone in stato di detenzione che manifestino disturbo mentale;
l'Articolazione previene l'invio in strutture psichiatriche di tali persone attraverso attività di osservazione, diagnosi e cura” e ancora “l'Articolazione psichiatrica è parte integrante del che opera nell'ambito dell Controparte_5 [...]
ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari alla popolazione penitenziaria”. Parte_3 La Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 2132 del 20 giugno 2003, con la quale è stato approvato il “Progetto Obiettivo Regionale per la tutela della salute mentale in Campania per gli anni 2002- 2004 ” , che indica le linee guida per l'intera
Sanità campana, al Capitolo 1, paragrafo “a.” rubricato “Il Centro di Salute Mentale
(C.S.M.)”, stabilisce che “Il Centro di Salute Mentale è la sede delle attività territoriali. Esso funziona in tutte le sue articolazioni per almeno 12 ore consecutive in tutti i giorni feriali. Per gli interventi di urgenza o emergenza è attivo 24 ore al giorno per l'intero anno solare.”, mentre al paragrafo “e.” dello stesso capitolo, rubricato “Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C)”, si legge che “Il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è una struttura semplice, eventualmente a valenza dipartimentale, provvede agli accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori in condizione di degenza ospedaliera nei confronti delle persone affette da malattie mentali. I1 SPDC garantisce la copertura del turno di guardia medica 24 ore al giorno. Concorda con le del D.S.M. aziendale Parte_7 specifici protocolli di collaborazione, il programma terapeutico, nonché modalità e tempi delle dimissioni dei pazienti afferenti a ciascuna delle UUOOSM. L'attività in ciascun S.P.D.C. è garantita da un'équipe multidisciplinare.”.
Dalla sopracitata normativa si evince chiaramente che al C.S.M., afferente alla
U.O.C. , competono le attività territoriali di prevenzione e Controparte_11 cura (tra le quali rientra l'attività di consulenza psichiatrica presso la Casa
Circondariale di , trattandosi appunto di attività di prevenzione e cura “sul CP_1 territorio”), mentre al S.P.D.C. spetta la gestione della degenza ospedaliera di pazienti ricoverati a mezzo di T.S.V. e e dunque la gestione di quelle Pt_8 condizioni d'urgenza comportanti il ricovero. Le consulenze psichiatriche a vantaggio della popolazione carceraria non afferiscono a casi di acuzie e di urgenza, bensì sono finalizzate – v. Protocollo d'intesa allegato - alla presa in carico, dal punto di vista sanitario e penitenziario, delle persone in stato di detenzione che manifestano un disturbo mentale;
tale articolazione “previene” l'invio in strutture psichiatriche di tali persone, attraverso attività di osservazione, diagnosi e cura. In particolare, tra gli obiettivi del protocollo vi è proprio quello di rispondere ai bisogni di salute mentale implementando programmi di prevenzione e cura. In definitiva trattasi attività del tutto estranea a quella di competenza propria del . La CP_3 delibera regionale sopracitata precisa, del resto (a conferma della diversa natura dei compiti del SPDC), che il SPDC - che garantisce la copertura del turno di guardia medica 24 ore al giorno- “concorda con le UU.OO.SS.MM. del D.S.M. aziendale specifici protocolli di collaborazione, il programma terapeutico, nonché modalità e tempi delle dimissioni dei pazienti afferenti a ciascuna delle UUOOSM”.
Nel caso di specie l'attività richiesta ai ricorrenti, quali medici del , di svolgere CP_3 turni come consulenti psichiatrici presso la casa circondariale di non CP_1 risulta essere stata oggetto di specifici accordi con l' La proposta di CP_3 regolamentazione è stata indirizzata alla Direzione Sanitaria dalla sola
[...]
, senza alcun coinvolgimento del S.P.D.C., tanto che il Parte_9
“protocollo d'intesa sottoscritto dai Responsabili UU.OO. competenti” non reca la firma e non ha visto la partecipazione alla sua redazione della Dott.ssa Tes_1
Responsabile della
[...] Parte_10
[...]
La tesi della resistente, secondo cui non esisterebbe una "rigida separazione di competenze", non può essere accolta, in quanto il potere di organizzazione del datore di lavoro pubblico, pur ampio, deve esercitarsi nel rispetto delle norme di legge, dei contratti collettivi e degli stessi atti di auto-organizzazione (quale l'Atto Aziendale) che l'amministrazione si è data, i quali definiscono le funzioni e i compiti delle diverse strutture operative. L'impiego sistematico e non occasionale di personale di un'unità operativa per sopperire a carenze di organico di un'altra unità, avente diverse e distinte funzioni, si traduce in un'assegnazione a mansioni non rientranti nel profilo professionale specifico di quella unità, risultando pertanto illegittima. Sul punto, appare pertinente il richiamo dei ricorrenti al precedente di questo stesso Tribunale
(sentenza n. 1250/2016), che già in passato aveva riconosciuto la distinzione funzionale tra le diverse articolazioni del DSM.
In conclusione, va dichiarata l'illegittimità della condotta dell' con Pt_4 conseguente illegittimità delle disposizioni di servizio volte ad imporre ai Dirigenti
Medici Psichiatri afferenti all' Cura di Controparte_3 prestare attività di consulenza psichiatrica presso la Casa Circondariale di . CP_1
*
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara l'illegittimità della condotta dell' con conseguente illegittimità Pt_4 delle disposizioni di servizio volte ad imporre ai afferenti CP_12 Controparte_13 all' Cura di prestare attività di consulenza Controparte_3 psichiatrica presso la Casa Circondariale di . CP_1
2. Condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 7377,00 oltre C.U. €259,00, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Benevento, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI AD