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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
3/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3381/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti RIZZO FERNANDO e VADALA' ANDREA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti DUCATO PAOLO e Controparte_1
VINCIFORI RUGGERO)
Controparte_2
(Avv.ti AMARI AUGUSTO e GIZZI DANIELA) Controparte_3
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna l' a corrispondere al ricorrente la somma di € Controparte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 10.053,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22,
comma 6, della legge n. 724/1994;
◊ condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.694,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il ricorrente, dipendente dell' Controparte_1
a far data dal 1°/1/ 2007 con la qualifica di ricercatore, deduceva
[...]
di avere prestato servizio presso l' svolgendo, oltre Controparte_4
all'attività di ricerca, anche attività assistenziale quale radiologo, e di avere perciò
diritto ad un trattamento economico equiparato al dirigente medico di pari funzione, mansione e anzianità in virtù dell'art. 31 DPR 761/1979 e art. 102 DPR
382/1982; lamentava di avere ricevuto, in violazione delle norme succitate, un trattamento economico complessivo inferiore rispetto a quello dovuto ai dirigenti medici per il periodo 2007 e 2008 giusta tabella retributiva del CCNL Dirigenza
medica (2006/2009), rappresentando che l'Università aveva riassorbito nell'assegno ad personam riconosciutogli ex art. 8, comma 5, della legge n.
370/1999 gli incrementi conseguiti sullo stipendio ospedaliero e ne aveva altresì
erroneamente trattenuto i relativi importi con l'effetto di ridurre il trattamento fondamentale a lui dovuto e di violare la necessaria equiparazione stipendiale tra il personale medico ospedaliero universitario e il personale medico della sanità;
concludeva chiedendo che fosse dichiarato il suo “diritto … a percepire il
trattamento economico previsto per il dirigente medico ospedaliero per gli anni
2007-2008” perciò condannando “le amministrazioni resistenti al pagamento
delle differenze economiche risultanti tra quanto in effetti versato, quale
ricercatore in servizio all' al periodo de quo e quanto le medesime CP_4
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avrebbero dovuto erogare sulla base del trattamento fondamentale economico
previsto per il dirigente medico ospedaliero secondo tabelle retributive previste
dal CCNL Dirigenza Medica (2006/2009)”, differenza che quantificava
“complessivamente in euro 10.053,66, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria nei limiti dell'art. 22 comma 36 legge n. 724 del 1994 in quella
maggiore e/o minore somma … determinata in corso di causa.”;
premesso che le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario e contestando, comunque, la fondatezza del ricorso, del quale chiedevano il rigetto;
◊
rilevato che, per come esposto nel ricorso e confermato altresì dalle convergenti deduzioni di ambedue le parti resistenti oltre che dalla documentazione versata in atti, deve ritenersi pacifico che il ricorrente abbia ricevuto anche nel biennio
2007/2008 l'assegno ad personam già riconosciutogli in applicazione dell'art. 8,
comma 5, della legge n. 370/1999 finalizzato a salvaguardarne - per effetto del passaggio, a decorrere dal 1°/1/2007, dal ruolo del personale medico del S.S.N.)
al ruolo universitario – l'originaria retribuzione complessiva di euro 67.312,83;
che successivamente, dopo che erano stati liquidati dall' Controparte_4
gli aumenti contrattuali conseguiti dal ricorrente sullo stipendio ospedaliero e derivanti dal CCNL Dirigenza Medica 2006/2009 – delineanti un trattamento economico annuo spettante al dirigente medico ospedaliero di pari mansioni e anzianità di euro 72.358,95 per l'anno 2007 e ad € 72.780,95 per l'anno 2008 -
l'Università, operando integralmente dei medesimi il riassorbimento dell'assegno
ad personam ex art. 8, comma 5, della legge n. 370/1999, ha trattenuto tali aumenti con il risultato di corrispondere di fatto, per gli stessi anni, al ricorrente il
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro minore importo di € 67.543,12 in luogo del maggiore trattamento economico cui avrebbe avuto diritto in forza del meccanismo perequativo previsto dall'art. 31
DPR 761/1979 e dall'art. 102 DPR 382/1982;
rilevato, in altri termini, che l'operazione posta in essere dall' ha CP_1
determinato in concreto l'appropriazione da parte della medesima delle somme che l' ha liquidato al ricorrente in conseguenza degli aumenti retributivi CP_4
nel tempo corrisposti al personale sanitario e che contribuivano alla formazione del complessivo trattamento economico di dirigente medico al quale la retribuzione della ricorrente avrebbe dovuto essere equiparata per effetto della corresponsione delle indennità ex artt. 31 e 102 citt.;
ritenuto che ciò che il ricorrente rivendica in concreto in questo giudizio (quale
petitum sostanziale, individuato non in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì avuto riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio,
cfr. Cass. n. 2368 del 24/01/2024) è l'integrazione del trattamento economico complessivo ricevuto fino al livello superiore spettantegli sulla scorta delle previsioni di cui al CCNL Sanità, e tale pretesa non è affatto espressa nei termini di una richiesta di rimodulazione dell'assegno ad personam erogato dall' bensì come del tutto indipendente dalla operata riduzione di tale CP_1
assegno, e si fonda piuttosto sul rilievo che “il diritto alla retribuzione
ospedaliera di dirigente medico, nella misura contrattuale, deve rimanere
integro; e ciò per il meccanismo che regola l'equiparazione economica ex art. 31
D.P.R. n. 761/79 ed art. 102 del D.P.R. n. 382/82 successive modifiche ed
integrazioni”;
ritenuto, in altri termini, che il credito rivendicato non scaturisce dal modo
(assunto in qualche modo come improprio) in cui è stato operato dall' il CP_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riassorbimento dell'assegno ad personam concorrente a determinare la sua retribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge n. 370/1999, non contesta cioè il fatto che l' abbia ritenuto di includere anche gli incrementi CP_1
stipendiali spettanti al ricorrente in relazione all'attività assistenziale svolta quale dirigente medico tra le somme utili per la progressiva riduzione dell'assegno ad personam – e difetta coerentemente nel ricorso qualsivoglia argomentazione volta a criticare l'operazione di riassorbimento così come avvenuta -; contesta piuttosto il fatto che, a seguito di quell'operazione di riassorbimento, l' abbia CP_1
finito per trattenere materialmente detti incrementi generando un credito residuo non corrisposto di pari ammontare che trova fondamento esclusivamente nel meccanismo perequativo previsto dall'art. 31 DPR 761/1979 e dall'art. 102 DPR
382/1982;
considerato che, sulla scorta di tale conclusione, la giurisdizione si radica certamente innanzi al Tribunale ordinario (cfr. Cass. n. 8521 del 2012), e considerato ulteriormente che, incontestati gli importi indicati nel ricorso e nella consulenza tecnica di parte ad esso allegata e l'integrale assolvimento da parte dell' ed a favore dell' dei propri obblighi di Controparte_4 CP_1
liquidazione e trasferimento degli aumenti conseguenti alla tornata contrattuale
2006/2009, è solo a carico dell' che deve ordinarsene il relativo CP_1
pagamento per l'ammontare di € 10.053,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 22, comma 6, delle legge n. 724/1994;
precisato che l' non ha mai ipotizzato – di tale credito - l'intervenuta CP_1
prescrizione, comunque mai verificatasi in virtù delle missive interruttive inviate dal ricorrente nel 2011, nel 2012, nel 2014 e nel 2019;
precisato, pure, che il rapporto credito-debitorio avente ad oggetto l'indennità De
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Maria si instaura tra e medici, con la conseguenza che l'eventuale CP_1
pretesa a conseguire l'indennità deve da questi ultimi essere rivolta anzitutto nei confronti dell' (e non degli enti che la provvista finanziaria hanno CP_1
costituito) (così Cass. n. 439 del 15/06/2000), cosa che peraltro non esclude, di per sè, la legittimazione passiva degli enti cui deve invece ricondursi il rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall' (così CP_1
Cass. n. 8521 del 2012);
regolate le spese secondo soccombenza, perciò ponendo in capo alla sola l'onere della refusione a favore del ricorrente, e compensando invece CP_1
quelle affrontate dall' Controparte_4
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 10/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
3/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3381/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti RIZZO FERNANDO e VADALA' ANDREA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti DUCATO PAOLO e Controparte_1
VINCIFORI RUGGERO)
Controparte_2
(Avv.ti AMARI AUGUSTO e GIZZI DANIELA) Controparte_3
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna l' a corrispondere al ricorrente la somma di € Controparte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 10.053,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22,
comma 6, della legge n. 724/1994;
◊ condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.694,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il ricorrente, dipendente dell' Controparte_1
a far data dal 1°/1/ 2007 con la qualifica di ricercatore, deduceva
[...]
di avere prestato servizio presso l' svolgendo, oltre Controparte_4
all'attività di ricerca, anche attività assistenziale quale radiologo, e di avere perciò
diritto ad un trattamento economico equiparato al dirigente medico di pari funzione, mansione e anzianità in virtù dell'art. 31 DPR 761/1979 e art. 102 DPR
382/1982; lamentava di avere ricevuto, in violazione delle norme succitate, un trattamento economico complessivo inferiore rispetto a quello dovuto ai dirigenti medici per il periodo 2007 e 2008 giusta tabella retributiva del CCNL Dirigenza
medica (2006/2009), rappresentando che l'Università aveva riassorbito nell'assegno ad personam riconosciutogli ex art. 8, comma 5, della legge n.
370/1999 gli incrementi conseguiti sullo stipendio ospedaliero e ne aveva altresì
erroneamente trattenuto i relativi importi con l'effetto di ridurre il trattamento fondamentale a lui dovuto e di violare la necessaria equiparazione stipendiale tra il personale medico ospedaliero universitario e il personale medico della sanità;
concludeva chiedendo che fosse dichiarato il suo “diritto … a percepire il
trattamento economico previsto per il dirigente medico ospedaliero per gli anni
2007-2008” perciò condannando “le amministrazioni resistenti al pagamento
delle differenze economiche risultanti tra quanto in effetti versato, quale
ricercatore in servizio all' al periodo de quo e quanto le medesime CP_4
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avrebbero dovuto erogare sulla base del trattamento fondamentale economico
previsto per il dirigente medico ospedaliero secondo tabelle retributive previste
dal CCNL Dirigenza Medica (2006/2009)”, differenza che quantificava
“complessivamente in euro 10.053,66, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria nei limiti dell'art. 22 comma 36 legge n. 724 del 1994 in quella
maggiore e/o minore somma … determinata in corso di causa.”;
premesso che le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario e contestando, comunque, la fondatezza del ricorso, del quale chiedevano il rigetto;
◊
rilevato che, per come esposto nel ricorso e confermato altresì dalle convergenti deduzioni di ambedue le parti resistenti oltre che dalla documentazione versata in atti, deve ritenersi pacifico che il ricorrente abbia ricevuto anche nel biennio
2007/2008 l'assegno ad personam già riconosciutogli in applicazione dell'art. 8,
comma 5, della legge n. 370/1999 finalizzato a salvaguardarne - per effetto del passaggio, a decorrere dal 1°/1/2007, dal ruolo del personale medico del S.S.N.)
al ruolo universitario – l'originaria retribuzione complessiva di euro 67.312,83;
che successivamente, dopo che erano stati liquidati dall' Controparte_4
gli aumenti contrattuali conseguiti dal ricorrente sullo stipendio ospedaliero e derivanti dal CCNL Dirigenza Medica 2006/2009 – delineanti un trattamento economico annuo spettante al dirigente medico ospedaliero di pari mansioni e anzianità di euro 72.358,95 per l'anno 2007 e ad € 72.780,95 per l'anno 2008 -
l'Università, operando integralmente dei medesimi il riassorbimento dell'assegno
ad personam ex art. 8, comma 5, della legge n. 370/1999, ha trattenuto tali aumenti con il risultato di corrispondere di fatto, per gli stessi anni, al ricorrente il
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro minore importo di € 67.543,12 in luogo del maggiore trattamento economico cui avrebbe avuto diritto in forza del meccanismo perequativo previsto dall'art. 31
DPR 761/1979 e dall'art. 102 DPR 382/1982;
rilevato, in altri termini, che l'operazione posta in essere dall' ha CP_1
determinato in concreto l'appropriazione da parte della medesima delle somme che l' ha liquidato al ricorrente in conseguenza degli aumenti retributivi CP_4
nel tempo corrisposti al personale sanitario e che contribuivano alla formazione del complessivo trattamento economico di dirigente medico al quale la retribuzione della ricorrente avrebbe dovuto essere equiparata per effetto della corresponsione delle indennità ex artt. 31 e 102 citt.;
ritenuto che ciò che il ricorrente rivendica in concreto in questo giudizio (quale
petitum sostanziale, individuato non in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì avuto riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio,
cfr. Cass. n. 2368 del 24/01/2024) è l'integrazione del trattamento economico complessivo ricevuto fino al livello superiore spettantegli sulla scorta delle previsioni di cui al CCNL Sanità, e tale pretesa non è affatto espressa nei termini di una richiesta di rimodulazione dell'assegno ad personam erogato dall' bensì come del tutto indipendente dalla operata riduzione di tale CP_1
assegno, e si fonda piuttosto sul rilievo che “il diritto alla retribuzione
ospedaliera di dirigente medico, nella misura contrattuale, deve rimanere
integro; e ciò per il meccanismo che regola l'equiparazione economica ex art. 31
D.P.R. n. 761/79 ed art. 102 del D.P.R. n. 382/82 successive modifiche ed
integrazioni”;
ritenuto, in altri termini, che il credito rivendicato non scaturisce dal modo
(assunto in qualche modo come improprio) in cui è stato operato dall' il CP_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riassorbimento dell'assegno ad personam concorrente a determinare la sua retribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge n. 370/1999, non contesta cioè il fatto che l' abbia ritenuto di includere anche gli incrementi CP_1
stipendiali spettanti al ricorrente in relazione all'attività assistenziale svolta quale dirigente medico tra le somme utili per la progressiva riduzione dell'assegno ad personam – e difetta coerentemente nel ricorso qualsivoglia argomentazione volta a criticare l'operazione di riassorbimento così come avvenuta -; contesta piuttosto il fatto che, a seguito di quell'operazione di riassorbimento, l' abbia CP_1
finito per trattenere materialmente detti incrementi generando un credito residuo non corrisposto di pari ammontare che trova fondamento esclusivamente nel meccanismo perequativo previsto dall'art. 31 DPR 761/1979 e dall'art. 102 DPR
382/1982;
considerato che, sulla scorta di tale conclusione, la giurisdizione si radica certamente innanzi al Tribunale ordinario (cfr. Cass. n. 8521 del 2012), e considerato ulteriormente che, incontestati gli importi indicati nel ricorso e nella consulenza tecnica di parte ad esso allegata e l'integrale assolvimento da parte dell' ed a favore dell' dei propri obblighi di Controparte_4 CP_1
liquidazione e trasferimento degli aumenti conseguenti alla tornata contrattuale
2006/2009, è solo a carico dell' che deve ordinarsene il relativo CP_1
pagamento per l'ammontare di € 10.053,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 22, comma 6, delle legge n. 724/1994;
precisato che l' non ha mai ipotizzato – di tale credito - l'intervenuta CP_1
prescrizione, comunque mai verificatasi in virtù delle missive interruttive inviate dal ricorrente nel 2011, nel 2012, nel 2014 e nel 2019;
precisato, pure, che il rapporto credito-debitorio avente ad oggetto l'indennità De
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Maria si instaura tra e medici, con la conseguenza che l'eventuale CP_1
pretesa a conseguire l'indennità deve da questi ultimi essere rivolta anzitutto nei confronti dell' (e non degli enti che la provvista finanziaria hanno CP_1
costituito) (così Cass. n. 439 del 15/06/2000), cosa che peraltro non esclude, di per sè, la legittimazione passiva degli enti cui deve invece ricondursi il rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall' (così CP_1
Cass. n. 8521 del 2012);
regolate le spese secondo soccombenza, perciò ponendo in capo alla sola l'onere della refusione a favore del ricorrente, e compensando invece CP_1
quelle affrontate dall' Controparte_4
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 10/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro