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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR OL, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6080/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTI ANDREA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA SANT'ORSOLA N. 36 MODENA presso il difensore avv. SANTI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANASI Controparte_1 P.IVA_2
RO, elettivamente domiciliato in VIA IMPERIALE 655 S. CESARIO SUL PANARO presso il difensore avv. ZANASI RO
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO DI OPERE DI
IMPIANTISTICA TERMO-IDRAULICA.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito:
- dichiarare la nullità e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. D.I. 2091/2024, n. 5130/2024 R.G., emesso in data 23/10/2024, dal Tribunale di Modena e conseguentemente revocare il decreto medesimo per illegittimità ed infondatezza, in diritto ed in fatto, delle domande avanzate dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società in CP_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
1 di 11 - respingere, per l'effetto, ogni richiesta di pagamento formulata dalla società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, siccome illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto, mandando assolta l'attrice opponente;
- condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla causati Parte_1 dall'inadempimento, nonché dai vizi e difetti delle opere eseguite, nella somma da determinarsi in corso di causa, con eventuale, in via subordinata, parziale compensazione delle somme dovute all'opponente con le eventuali somme spettanti all'opposta. Con vittoria di spese e compensi di causa In via istruttoria:
- Si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio, al fine di: a) verificare quali siano le opere effettivamente eseguite da nei Condomini Controparte_1 [...]
, siti a San Cesario sul Panaro, via Sandro Pertini;
CP_2
b) verificare ed accertare i vizi ed i difetti relativi alle opere eseguite;
c) determinare e quantificare il valore effettivo delle opere eseguite da anche in Controparte_1 relazione ai vizi e difetti accertati ed al netto degli acconti già ricevuti da Controparte_1 d) accertare il credito per danni arrecati dall'appaltatrice per l'inesatta e negligente esecuzione delle opere eseguite.
- Si chiede, inoltre, l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolato:
1) Vero che Lei inviava a la contestazione avente ad oggetto lavori mancanti e/o non eseguiti Parte_1 a regola d'arte all'interno dell'appartamento da Lei acquistato sito in San Cesario sul Panaro, via Pertini n. 4, come da comunicazione che si rammostra (doc. n. 2, 4 e 6);
2) Vero che è intervenuta per risolvere le problematiche denunciate CP_1
3) Vero che le contestazioni relative i lavori mancanti e/o non eseguiti a regola d'arte all'interno dell'appartamento da Lei acquistato sito in San Cesario sul Panaro, via Pertini n. 4, indicati nelle comunicazioni che si rammostrano (doc. nn. 2, 5 e 6) sono stati comunicati alla Resinsystem, che è intervenuta per risolverli. Si indicano a testi i signori:
- , e , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_6
tutti residenti in [...]
[...] Salva e riservata ogni attività istruttoria”.
Parte convenuta:
“Ogni contraria ed avversa istanza, conclusione, domanda ed eccezione disattesa e respinta, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: Eccezione in via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza della società in persona del Pt_1 legale rappresentante pro tempore, dal diritto di garanzia, in via di azione e/o di eccezione, ex art. 1667 cc e/o art. 1669 cc e/o art. 1670 cc e/o la prescrizione dell'azione e/o dell'eccezione, stante l'accettazione delle opere e/o per l'omessa denuncia nel termine di legge e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità e/o illegittimità e/o infondatezza del presente giudizio introdotto dalla società e/o rigettare tutte le domande e/o conclusioni formulate da in quanto Pt_1 Pt_1 illegittime, inammissibili, improponibili, decadute, prescritte, improcedibili, infondate e non provate in fatto e in diritto. Per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2091/2024 del 23/10/2024, RG. 5130/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 23/10/2024, nei confronti della società in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, cf e p.iva , per la somma di € 130.898,33, oltre interessi dalla P.IVA_1 scadenza di ciascuna fattura al soddisfo, oltre agli esborsi del procedimento monitorio liquidati in €
2 di 11 406,50, oltre al compenso del procedimento monitorio liquidato in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva come per legge. Nel merito: per i motivi esposti in atti, rigettare tutte le domande e/o conclusioni formulate da Pt_1 in quanto illegittime, inammissibili, improponibili, decadute, prescritte, improcedibili, infondate e non provate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2091/2024 del 23/10/2024, RG. 5130/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 23/10/2024, nei confronti della società in persona del legale rappresentante pro tempore, cf e Pt_1 p.iva , per la somma di € 130.898,33, oltre interessi dalla scadenza di ciascuna fattura al P.IVA_1 soddisfo, oltre agli esborsi del procedimento monitorio liquidati in € 406,50, oltre al compenso del procedimento monitorio liquidato in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva come per legge;
In via subordinata, in ogni caso: per i motivi esposti in atti, rigettare tutte le domande e/o conclusioni formulate da in quanto illegittime, inammissibili, improponibili, decadute, prescritte, Pt_1 improcedibili, infondate e non provate in fatto e in diritto e condannare la società in persona Pt_1 del legale rappresentante pro tempore, cf e p.iva , corrente in Spilamberto (MO), Via P.IVA_1 Emma Sala n. 19, al pagamento in favore della società della somma di € Controparte_1 130.898,33 dovuta in forza delle fatture n. 818 del 29/12/2021 (per un credito residuo pari ad € 2.774,55), n. 258 del 30/04/2022, n. 259 del 30/04/2022, n. 762 del 30/12/2022, n. 763 del 30/12/2022, n. 410 del 22/08/2023 o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi di mora ex D. Lgs n. 231/2002 dal giorno del dovuto sino al saldo, oltre spese successive occorrende;
In ogni caso: accertata la sussistenza dei presupposti di legge, condannare la società Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, cf e p.iva corrente in Spilamberto P.IVA_1
(MO), Via Emma Sala n. 19, al risarcimento dei danni subiti dalla società a titolo Controparte_1 di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, I comma cpc e/o al pagamento di una congrua sanzione per abuso del processo ex art. 96, III comma cpc, danni e sanzioni entrambi da liquidarsi in via equitativa;
In ogni caso: accertata la sussistenza dei presupposti di legge, condannare la società in Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore, cf e p.iva , corrente in Spilamberto (MO), P.IVA_1 Via Emma Sala n. 19, ai sensi dell'art. 96, IV comma cpc al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00; In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario, cpa e iva del procedimento monitorio RG. 5130/2024 Tribunale di Modena e del presente giudizio. In via istruttoria. Nell'ipotesi in cui, in revoca e/o modifica del provvedimento del 22/07/2025, l'Ill.mo Giudice adito decidesse di procedere con l'espletamento di attività istruttoria, la scrivente difesa si riporta integralmente ai propri precedenti scritti difensivi, chiedendo l'ammissione dei mezzi di prova indicati nei propri atti ed opponendosi alle avverse richieste istruttorie. Si evidenzia come, in violazione delle preclusioni processuali istruttorie già formate, nella propria comparsa conclusionale abbia operato una inammissibile modifica circa le proprie richieste Pt_1 istruttorie, modificando ed aumentando i testimoni indicati in relazione a ciascun capitolo di prova. La scrivente difesa contesta recisamente e si oppone a tale inammissibile modifica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2091/2024 del 23 ottobre 2024, emesso su ricorso di Controparte_1 il Tribunale di Modena ingiungeva alla società il pagamento della somma di € 130.898,33, Parte_1 oltre interessi dalla scadenza di ciascuna fattura al soddisfo e spese del procedimento monitorio liquidate
3 di 11 in € 2.000,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori, a titolo di corrispettivo per opere di impiantistica termo-idraulica eseguite presso i e siti CP_3 CP_2 in San Cesario sul Panaro (MO), località Altolà, Via Sandro Pertini.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato alla società in data 31 ottobre 2024 a mezzo pec. Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 10 dicembre 2024, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'inesistenza del credito azionato e deducendo il mancato completamento delle opere, la presenza di vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite, nonché
l'assenza di una contabilità finale in contraddittorio delle opere effettivamente realizzate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2025, si Controparte_1 costituiva nel presente giudizio, eccependo la decadenza di dalla garanzia per vizi per omessa Pt_1 tempestiva denuncia e sostenendo la piena fondatezza del credito azionato, documentato dall'esecuzione integrale delle opere a perfetta regola d'arte e dall'accettazione tacita delle stesse da parte del committente.
A seguito del deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., con provvedimento del 22 luglio
2025 il Tribunale, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione ma che dagli atti emergesse il fumus del credito azionato, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che le prove orali erano superflue e che la CTU invocata da risultava Pt_1 inammissibile in quanto meramente esplorativa, fissando l'udienza del 25 novembre 2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies, III comma c.p.c.
All'udienza del 25 novembre 2025 le parti, costituite, hanno precisato le conclusioni come da comparse conclusionali depositate e la causa è stata trattenuta in decisione.
********
1.
FATTI DI CAUSA
.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge il seguente quadro fattuale.
La società operante nel settore immobiliare, aveva originariamente affidato alla società Parte_1
Morini Impianti Tecnologici S.r.l. l'esecuzione di opere di impiantistica termo-idraulica presso i e , siti in San Cesario sul Panaro (MO), località Altolà, Via Sandro Pertini. CP_3 CP_2
Tuttavia, nel corso del 2020, la società Morini Impianti interrompeva il rapporto contrattuale, avendo eseguito soltanto una minima parte delle opere commissionate, come risulta dalla dichiarazione del legale rappresentante del 29 maggio 2025 (doc. n. 31 di ), nella quale si attesta di Testimone_7 CP_1
"aver svolto in MINIMA PARTE le opere ed i lavori di cui al contratto di appalto e di aver interrotto il rapporto con nel corso dell'anno 2020". Pt_1
4 di 11 A seguito di tale interruzione, si rivolgeva alla società per il Parte_1 Controparte_1 completamento delle opere rimaste incompiute. Il rapporto contrattuale tra le parti veniva formalizzato attraverso il preventivo n. 195C del 10 marzo 2021, sottoscritto da entrambe le società con apposizione dei rispettivi timbri, contenente i computi metrici dettagliati predisposti dallo studio tecnico e CP_4
professionisti incaricati dalla stessa Parte_2 Parte_1
I computi metrici specificavano analiticamente le lavorazioni da eseguire presso la palazzina B -
(per un corrispettivo complessivo di € 135.412,47) e presso la palazzina C - Controparte_5
(per un corrispettivo complessivo di € 129.199,78), indicando per ciascuna Controparte_6 prestazione l'unità di misura, il quantitativo, il prezzo unitario ed il corrispettivo finale.
Nel corso dell'esecuzione delle opere, trasmetteva periodicamente a a mezzo Controparte_1 Pt_1 mail, gli stati di avanzamento lavori (SAL) e la relativa contabilità (doc. da n. 20 a n. 23b), predisposti utilizzando i computi metrici allegati al preventivo ed evidenziando le opere effettivamente eseguite.
Contestualmente, emetteva le fatture corrispondenti alle risultanze della contabilità Controparte_1 trasmessa, per un importo complessivo di € 264.612,25, di cui € 133.713,69 già pagati da e € Pt_1
130.898,33 rimasti insoluti ed oggetto del decreto ingiuntivo.
È pacifico che effettuava, nel periodo compreso tra maggio 2021 e gennaio 2023, pagamenti Pt_1 parziali per complessivi € 165.000,00 (come documentato dal partitario di cui al doc. n. 7 e dagli assegni bancari di cui al doc. n. 30), senza mai formulare riserve o contestazioni circa l'operato di CP_1
o la congruità degli importi fatturati.
[...]
Al termine delle lavorazioni, consegnava a le certificazioni e le dichiarazioni di Controparte_1 Pt_1 conformità degli impianti realizzati (doc. da n. 24 a n. 26), attestando la corretta esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte e le normative tecniche di settore.
Elemento di particolare rilievo è costituito dal fatto che nel corso degli anni 2021-2023, procedeva Pt_1 alla vendita di n. 17 appartamenti con relativi garage facenti parte dei condomini oggetto di intervento
(doc. n. 34-41), incassando i relativi corrispettivi. Nelle note di trascrizione dei contratti di compravendita si legge espressamente che "le parti dichiarano che la presente vendita avviene nello stato di fatto in cui la consistenza si trova così come tra di esse concordato sulla base del capitolato lavori ben noto alle parti, dichiarando la parte acquirente di aver effettuato il sopralluogo e la parte alienante di garantire di avere adempiuto a regola d'arte ad ogni obbligo relativamente a detto capitolato".
Significativo è altresì il dato che il legale rappresentante di Geom. risulta essere Pt_1 Persona_1 comproprietario di un appartamento e due garage siti nel medesimo complesso immobiliare oggetto degli interventi, presso i quali risulta residente dall'8 maggio 2023 (doc. n. 12, 32, 33), senza aver mai formulato contestazioni circa l'operato di . Controparte_1
5 di 11 Le prime contestazioni relative all'operato di vengono formulate da soltanto Controparte_1 Pt_1 nell'atto di citazione in opposizione, quindi oltre due anni dopo l'ultimazione delle opere e solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo.
2. IL CONTRATTO DI APPALTO E LA SUA VALIDITÀ
Il rapporto intercorso tra le parti configura indubbiamente un contratto di appalto, avendo CP_1
assunto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento
[...] delle opere di impiantistica termo-idraulica verso un corrispettivo in denaro.
Contrariamente a quanto sostenuto da nella comparsa conclusionale, l'esistenza di un valido Pt_1 contratto risulta provata dal preventivo n. 195C del 10 marzo 2021, sottoscritto da entrambe le parti con apposizione dei rispettivi timbri societari. Tale documento, contenente i computi metrici dettagliati, determina con precisione l'oggetto delle prestazioni, le modalità di esecuzione ed il corrispettivo pattuito, integrando tutti gli elementi essenziali del contratto di appalto.
L'obiezione di circa l'assenza di un contratto formalmente sottoscritto dalle parti risulta infondata, Pt_1 in quanto il preventivo costituisce esso stesso manifestazione scritta del consenso contrattuale.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, ha assolto l'onere probatorio a suo carico, provando l'esistenza del Controparte_1 contratto di appalto (preventivo n. 195C del 10 marzo 2021) nonché allegando l'esecuzione integrale delle opere commissionate (SAL e contabilità periodicamente trasmessi), l'emissione delle fatture in conformità alle prestazioni eseguite ed infine la scadenza dei crediti azionati.
Viceversa, non ha fornito alcuna prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto Pt_1 azionato, limitandosi a formulare generiche allegazioni circa l'esistenza di vizi e difetti nelle opere, senza tuttavia documentarne l'esistenza né la tempestiva denuncia.
3. L'ACCETTAZIONE TACITA DELL'OPERA E I SUOI EFFETTI
L'accettazione tacita dell'opera da parte di è desumibile da una serie di comportamenti concludenti Pt_1 incompatibili con il rifiuto dell'opera per vizi o difformità.
6 di 11 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accettazione dell'opera può avvenire anche tacitamente, mediante comportamento concludente e si presume quando il committente riceva l'opera senza riserve e senza muovere alcuna contestazione.
Nel caso di specie, l'accettazione tacita risulta chiaramente da:
a) pagamenti prolungati senza riserve: ha effettuato pagamenti parziali per complessivi € Pt_1
165.000,00 nel periodo 2021-2023, senza mai formulare riserve o contestazioni. Secondo consolidata giurisprudenza, il pagamento del corrispettivo senza riserve costituisce manifestazione di accettazione dell'opera;
b) mancata contestazione dei SAL: per l'intero periodo di esecuzione delle opere, non ha mai Pt_1 contestato gli stati di avanzamento lavori e la contabilità trasmessi da , assumendo un Controparte_1 comportamento di acquiescenza che vale accettazione;
c) utilizzo e commercializzazione delle unità immobiliari: ha proceduto alla vendita di n. 17 Pt_1 appartamenti realizzati anche grazie agli interventi di , dichiarando negli atti pubblici Controparte_1 di compravendita la corretta esecuzione delle opere "a regola d'arte". Tale comportamento è ontologicamente incompatibile con l'esistenza dei vizi ora lamentati;
d) comportamento del legale rappresentante: Il Geom. legale rappresentante di è Per_1 Pt_1 comproprietario e residente in una delle unità immobiliari oggetto degli interventi dal maggio 2023, senza aver mai formulato contestazioni.
L'accettazione tacita così configuratasi produce l'effetto di escludere la garanzia per eventuali vizi (solo genericamente allegati) in base al principio secondo cui l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate.
4. LA CORRISPONDENZA TRA CORRISPETTIVO PATTUITO E FATTURE EMESSE.
Come emerge dalla documentazione prodotta, i computi metrici predisposti dallo studio tecnico CP_4
e su incarico di formanti parte integrante del preventivo n. 195C del 10 marzo Parte_2 Parte_1
2021, prevedevano in favore di un corrispettivo complessivo di € 135.412,47 per le Controparte_1 lavorazioni da eseguire nella palazzina B ed un corrispettivo complessivo di € Controparte_5
129.199,78 per le lavorazioni da eseguire nella palazzina C Controparte_6
Nel corso del rapporto, in seguito all'esecuzione delle lavorazioni, emetteva le fatture Controparte_1 in corrispondenza con quanto pattuito nei computi metrici.
Per la palazzina B fattura n. 175 del 31 marzo 2021 per € 16.662,51; fattura n. 410 Controparte_5 del 16 luglio 2021 per € 4.836,74; fattura n. 818 del 29 dicembre 2021 per € 37.853,12; fattura n. 259 del
7 di 11 30 aprile 2022 per € 9.845,00; fattura n. 762 del 30 dicembre 2022 per € 66.215,10, per un corrispettivo totale pari ad € 135.412,47, corrispondente esattamente all'importo indicato nel computo metrico.
Analogamente, per la palazzina C Condominio Lucrezia: fattura n. 172 del 31 marzo 2021 per €
19.214,38; fattura n. 409 del 16 luglio 2021 per € 24.223,32; fattura n. 817 del 29 dicembre 2021 per €
48.164,48; fattura n. 258 del 30 aprile 2022 per € 13.187,20; fattura n. 763 del 30 dicembre 2022 per €
24.410,40, per un corrispettivo totale pari ad € 129.199,78, corrispondente esattamente all'importo indicato nel computo metrico.
Tale corrispondenza dimostra che tutte le fatture emesse da sono state formate in Controparte_1 osservanza e nel rispetto delle condizioni economiche convenute dalle società, riportate nel preventivo n. 195C del 10 marzo 2021 e nei computi metrici ivi contenuti.
5. LE OPERE EXTRA E IL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERCORSI
Nel corso del rapporto contrattuale, conferiva a l'incarico di svolgere, in Pt_1 Controparte_1 aggiunta alle opere già conferite, ulteriori opere extra rappresentate da fornitura e posa in opera di arredo sanitario, inizialmente non oggetto di incarico.
Come documentato, emetteva la fattura n. 815 del 29 dicembre 2021 per € 16.820,00 Controparte_1
e la fattura n. 410 del 22 agosto 2023 per € 14.466,08, entrambe afferenti a opere extra per fornitura e posa di sanitari e rubinetteria.
La giurisprudenza ha chiarito che l'appaltatore che chiede il pagamento di lavori extra ha l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione degli stessi, ma altresì che essi siano stati commissionati o approvati dal committente, perché non può pretendere il pagamento di lavori eseguiti di propria iniziativa senza il suo consenso.
Nel caso di specie, ha documentato come le opere extra risultassero inizialmente Controparte_1 barrate nei computi metrici allegati al preventivo 195C, poiché sono state conferite a Controparte_1 in un secondo momento, nel corso dei lavori, come concordato tra le parti.
Gli importi relativi al corrispettivo di acquisto dell'arredo sanitario sono stati anticipati da CP_1
, la quale successivamente chiedeva il rimborso di dette somme a che frattanto aveva già
[...] Pt_1 ricevuto il pagamento di dette somme da parte dei singoli committenti finali/acquirenti delle unità immobiliari.
Nella fattura n. 410 del 22 agosto 2023, indicava dettagliatamente gli importi afferenti Controparte_1 alla fornitura per i singoli committenti ( € 4.330,32, € 5.599,20, Persona_2 Persona_3
€ 586,14, € 2.008,40 e € 1.942,02), precisando il Persona_4 Persona_5 Persona_6 riferimento numerico identificativo del singolo preventivo per ciascuna unità abitativa.
8 di 11 La correttezza di tali importi risulta comprovata dalla missiva trasmessa via mail in data 22 agosto 2023, con la quale comunicava a l'invio della fattura per fornitura e posa di arredi Controparte_1 Pt_1 bagno e sanitari, allegando i preventivi accettati emessi da Idem Idraulica Emiliana spa.
Il raffronto tra gli importi indicati nei singoli preventivi di Idem Idraulica Emiliana e quelli riportati nella fattura n. 410/2023 dimostra la corrispondenza, confermando la fondatezza della richiesta economica sia nell'an che nel quantum.
Elemento di rilievo è altresì costituito dal fatto che e il Geom. Direttore dei lavori, non Pt_1 Per_1 contestavano detta fattura né la richiesta di pagamento, assumendo un comportamento di acquiescenza che vale riconoscimento della correttezza delle prestazioni fatturate.
La documentazione prodotta dimostra, in definitiva, il rispetto degli accordi intercorsi tra le parti, attestati e documentati nel preventivo n. 195C del 10 marzo 2021 e nei computi metrici predisposti dallo Studio tecnico e su incarico di Le fatture elettroniche emesse da CP_4 Parte_2 Parte_1 CP_1
venivano trasmesse tempestivamente a per mezzo del sistema SDI, con regolare ricevuta
[...] Parte_1 di avvenuta consegna. Inoltre, trasmetteva a mezzo mail a la copia di cortesia, Controparte_1 Pt_1 in formato pdf, delle fatture elettroniche. non contestava le fatture emesse da , Pt_1 Controparte_1 proseguendo il rapporto contrattuale in essere. Secondo giurisprudenza costante, nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture nel corso dell'esecuzione del rapporto, come nel caso de quo, la fattura è valido elemento di prova in relazione alle prestazioni eseguite, rendendo pertanto indiscutibile la valenza contrattuale e fiscale della documentazione. La fattura, infatti, ancorché documento di parte, può ritenersi valido elemento di prova in relazione alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi di mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra le parti.
6. L'IRRILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE PROVE RICHIESTE DA Pt_1
La documentazione prodotta da risulta inidonea a supportare le proprie tesi difensive ed a Pt_1 dimostrare l'esistenza dei vizi e difetti allegati.
Il documento n. 1 prodotto da risulta costituito dalle fatture emesse da n. Pt_1 Controparte_1
172/2021, 175/2021, 409/2021, 815/2021 e 817/2021, tutte pagate nel corso del 2021, 2022 e 2023.
L'avvenuto pagamento di dette fatture manifesta accettazione da parte di della contabilità trasmessa Pt_1 da , il riconoscimento dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte delle opere e dei lavori Controparte_1 da parte di e dell'esistenza del diritto di credito di quest'ultima. Controparte_1
Gli altri documenti prodotti da nulla provano e documentano in danno di . Si Pt_1 Controparte_1 tratta infatti di: i) documenti privi di data e di sottoscrizione, dai quali non è possibile identificare il soggetto mittente ed il cantiere di riferimento, ovvero riferibili a soggetti che non hanno alcun rapporto con o a prestazioni svolte da soggetti diversi da;
ii) messaggi Controparte_1 Controparte_1
9 di 11 prodotti in assenza dei supporti informatici, avulsi dal proprio contesto, prodotti isolatamente, estratti da conversazioni whatsapp non prodotte integralmente, rendendo impossibile verificare l'intero contenuto della conversazione.
In particolare, la fattura n. 9/001 del 5 maggio 2021 dell'importo di € 400,00, citata da nei propri Pt_1 atti, risulta irrilevante poiché non è stata emessa da , bensì da Edil società Controparte_1 CP_7 terza estranea al presente giudizio.
Ed ancora, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da deve essere respinta in quanto Pt_1 inammissibile per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la CTU richiesta presenta carattere esplorativo, essendo finalizzata a supplire alle carenze probatorie di piuttosto che ad aiutare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al Pt_1 processo. Nel caso di specie, non ha fornito alcun elemento probatorio concreto circa l'esistenza Pt_1 dei vizi allegati, limitandosi a formulare generiche contestazioni prive di supporto documentale o tecnico.
In secondo luogo, la richiesta di CTU si pone in contraddizione rispetto ai comportamenti tenuti da Pt_1 nel corso del rapporto contrattuale. Se i vizi ora allegati fossero effettivamente esistenti e di tale gravità da compromettere la funzionalità degli impianti, non si comprende come mai non abbia agito nei Pt_1 confronti di con la richiesta di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. o Controparte_1 di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'accertamento di situazioni tecniche controverse.
Infine, anche le prove orali richieste da risultano superflue e inammissibili. I capitoli di prova sono Pt_1 infatti generici, valutativi, indeterminati e comunque irrilevanti, considerato che non ha denunciato Pt_1 né comunicato alcunché a , risultando decaduta da ogni azione ed eccezione in Controparte_1 garanzia.
7. L'ASSENZA DI PROVA DEI PRETESI DANNI.
Infine, non ha nemmeno genericamente indicato gli asseriti danni subiti, non ne ha specificato la Pt_1 natura e l'entità, né quantificato l'ammontare, né fornito alcun concreto e circostanziato elemento per determinarne lo specifico ammontare.
Parimenti, non ha illustrato in che misura gli asseriti vizi e difetti, peraltro non provati, siano Pt_1 imputabili a ed abbiano in concreto determinato danni, nulla dimostrando in punto di Controparte_1 nesso di causalità tra i presunti vizi e le conseguenze dannose lamentate.
Le generiche allegazioni di circa l'esistenza di danni rimangono sul piano delle mere affermazioni, Pt_1 prive di supporto probatorio. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, il danno deve essere provato in modo rigoroso e specifico, non potendo il giudice fondarsi su mere congetture o presunzioni.
10 di 11 Nel caso di specie, l'assenza di documentazione probatoria circa l'esistenza, l'entità e la quantificazione dei pretesi danni rende infondata la relativa domanda risarcitoria.
Inoltre, il comportamento stesso di che ha proceduto alla vendita delle unità immobiliari Pt_1 dichiarando negli atti pubblici la corretta esecuzione delle opere "a regola d'arte" ed incassando i relativi corrispettivi, è ontologicamente incompatibile con l'esistenza di danni derivanti da vizi delle opere, confermando l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate.
8. LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendo essere condannata al rimborso delle spese Pt_1 sostenute da per la propria difesa nel presente giudizio. Controparte_1
La liquidazione delle spese legali viene effettuata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. modd., utilizzando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in considerazione della natura documentale della controversia e dell'assenza di particolare complessità nella trattazione della causa.
Non ricorrono nel caso di specie gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità processuale aggravata, non potendosi configurare una condotta caratterizzata da mala fede o colpa grave tale da giustificare una condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di sanzioni per abuso del processo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2091/2024 del 23 ottobre 2024, R.G. n. 5130/2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 delle spese del presente giudizio in favore della società che liquida in € Controparte_1
9.142 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 9 dicembre 2025
Il Giudice
DR OL
11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR OL, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6080/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTI ANDREA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA SANT'ORSOLA N. 36 MODENA presso il difensore avv. SANTI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANASI Controparte_1 P.IVA_2
RO, elettivamente domiciliato in VIA IMPERIALE 655 S. CESARIO SUL PANARO presso il difensore avv. ZANASI RO
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO DI OPERE DI
IMPIANTISTICA TERMO-IDRAULICA.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito:
- dichiarare la nullità e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. D.I. 2091/2024, n. 5130/2024 R.G., emesso in data 23/10/2024, dal Tribunale di Modena e conseguentemente revocare il decreto medesimo per illegittimità ed infondatezza, in diritto ed in fatto, delle domande avanzate dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società in CP_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
1 di 11 - respingere, per l'effetto, ogni richiesta di pagamento formulata dalla società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, siccome illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto, mandando assolta l'attrice opponente;
- condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla causati Parte_1 dall'inadempimento, nonché dai vizi e difetti delle opere eseguite, nella somma da determinarsi in corso di causa, con eventuale, in via subordinata, parziale compensazione delle somme dovute all'opponente con le eventuali somme spettanti all'opposta. Con vittoria di spese e compensi di causa In via istruttoria:
- Si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio, al fine di: a) verificare quali siano le opere effettivamente eseguite da nei Condomini Controparte_1 [...]
, siti a San Cesario sul Panaro, via Sandro Pertini;
CP_2
b) verificare ed accertare i vizi ed i difetti relativi alle opere eseguite;
c) determinare e quantificare il valore effettivo delle opere eseguite da anche in Controparte_1 relazione ai vizi e difetti accertati ed al netto degli acconti già ricevuti da Controparte_1 d) accertare il credito per danni arrecati dall'appaltatrice per l'inesatta e negligente esecuzione delle opere eseguite.
- Si chiede, inoltre, l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolato:
1) Vero che Lei inviava a la contestazione avente ad oggetto lavori mancanti e/o non eseguiti Parte_1 a regola d'arte all'interno dell'appartamento da Lei acquistato sito in San Cesario sul Panaro, via Pertini n. 4, come da comunicazione che si rammostra (doc. n. 2, 4 e 6);
2) Vero che è intervenuta per risolvere le problematiche denunciate CP_1
3) Vero che le contestazioni relative i lavori mancanti e/o non eseguiti a regola d'arte all'interno dell'appartamento da Lei acquistato sito in San Cesario sul Panaro, via Pertini n. 4, indicati nelle comunicazioni che si rammostrano (doc. nn. 2, 5 e 6) sono stati comunicati alla Resinsystem, che è intervenuta per risolverli. Si indicano a testi i signori:
- , e , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_6
tutti residenti in [...]
[...] Salva e riservata ogni attività istruttoria”.
Parte convenuta:
“Ogni contraria ed avversa istanza, conclusione, domanda ed eccezione disattesa e respinta, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: Eccezione in via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza della società in persona del Pt_1 legale rappresentante pro tempore, dal diritto di garanzia, in via di azione e/o di eccezione, ex art. 1667 cc e/o art. 1669 cc e/o art. 1670 cc e/o la prescrizione dell'azione e/o dell'eccezione, stante l'accettazione delle opere e/o per l'omessa denuncia nel termine di legge e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità e/o illegittimità e/o infondatezza del presente giudizio introdotto dalla società e/o rigettare tutte le domande e/o conclusioni formulate da in quanto Pt_1 Pt_1 illegittime, inammissibili, improponibili, decadute, prescritte, improcedibili, infondate e non provate in fatto e in diritto. Per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2091/2024 del 23/10/2024, RG. 5130/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 23/10/2024, nei confronti della società in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, cf e p.iva , per la somma di € 130.898,33, oltre interessi dalla P.IVA_1 scadenza di ciascuna fattura al soddisfo, oltre agli esborsi del procedimento monitorio liquidati in €
2 di 11 406,50, oltre al compenso del procedimento monitorio liquidato in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva come per legge. Nel merito: per i motivi esposti in atti, rigettare tutte le domande e/o conclusioni formulate da Pt_1 in quanto illegittime, inammissibili, improponibili, decadute, prescritte, improcedibili, infondate e non provate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2091/2024 del 23/10/2024, RG. 5130/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 23/10/2024, nei confronti della società in persona del legale rappresentante pro tempore, cf e Pt_1 p.iva , per la somma di € 130.898,33, oltre interessi dalla scadenza di ciascuna fattura al P.IVA_1 soddisfo, oltre agli esborsi del procedimento monitorio liquidati in € 406,50, oltre al compenso del procedimento monitorio liquidato in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva come per legge;
In via subordinata, in ogni caso: per i motivi esposti in atti, rigettare tutte le domande e/o conclusioni formulate da in quanto illegittime, inammissibili, improponibili, decadute, prescritte, Pt_1 improcedibili, infondate e non provate in fatto e in diritto e condannare la società in persona Pt_1 del legale rappresentante pro tempore, cf e p.iva , corrente in Spilamberto (MO), Via P.IVA_1 Emma Sala n. 19, al pagamento in favore della società della somma di € Controparte_1 130.898,33 dovuta in forza delle fatture n. 818 del 29/12/2021 (per un credito residuo pari ad € 2.774,55), n. 258 del 30/04/2022, n. 259 del 30/04/2022, n. 762 del 30/12/2022, n. 763 del 30/12/2022, n. 410 del 22/08/2023 o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi di mora ex D. Lgs n. 231/2002 dal giorno del dovuto sino al saldo, oltre spese successive occorrende;
In ogni caso: accertata la sussistenza dei presupposti di legge, condannare la società Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, cf e p.iva corrente in Spilamberto P.IVA_1
(MO), Via Emma Sala n. 19, al risarcimento dei danni subiti dalla società a titolo Controparte_1 di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, I comma cpc e/o al pagamento di una congrua sanzione per abuso del processo ex art. 96, III comma cpc, danni e sanzioni entrambi da liquidarsi in via equitativa;
In ogni caso: accertata la sussistenza dei presupposti di legge, condannare la società in Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore, cf e p.iva , corrente in Spilamberto (MO), P.IVA_1 Via Emma Sala n. 19, ai sensi dell'art. 96, IV comma cpc al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00; In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario, cpa e iva del procedimento monitorio RG. 5130/2024 Tribunale di Modena e del presente giudizio. In via istruttoria. Nell'ipotesi in cui, in revoca e/o modifica del provvedimento del 22/07/2025, l'Ill.mo Giudice adito decidesse di procedere con l'espletamento di attività istruttoria, la scrivente difesa si riporta integralmente ai propri precedenti scritti difensivi, chiedendo l'ammissione dei mezzi di prova indicati nei propri atti ed opponendosi alle avverse richieste istruttorie. Si evidenzia come, in violazione delle preclusioni processuali istruttorie già formate, nella propria comparsa conclusionale abbia operato una inammissibile modifica circa le proprie richieste Pt_1 istruttorie, modificando ed aumentando i testimoni indicati in relazione a ciascun capitolo di prova. La scrivente difesa contesta recisamente e si oppone a tale inammissibile modifica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2091/2024 del 23 ottobre 2024, emesso su ricorso di Controparte_1 il Tribunale di Modena ingiungeva alla società il pagamento della somma di € 130.898,33, Parte_1 oltre interessi dalla scadenza di ciascuna fattura al soddisfo e spese del procedimento monitorio liquidate
3 di 11 in € 2.000,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori, a titolo di corrispettivo per opere di impiantistica termo-idraulica eseguite presso i e siti CP_3 CP_2 in San Cesario sul Panaro (MO), località Altolà, Via Sandro Pertini.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato alla società in data 31 ottobre 2024 a mezzo pec. Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 10 dicembre 2024, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'inesistenza del credito azionato e deducendo il mancato completamento delle opere, la presenza di vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite, nonché
l'assenza di una contabilità finale in contraddittorio delle opere effettivamente realizzate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2025, si Controparte_1 costituiva nel presente giudizio, eccependo la decadenza di dalla garanzia per vizi per omessa Pt_1 tempestiva denuncia e sostenendo la piena fondatezza del credito azionato, documentato dall'esecuzione integrale delle opere a perfetta regola d'arte e dall'accettazione tacita delle stesse da parte del committente.
A seguito del deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., con provvedimento del 22 luglio
2025 il Tribunale, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione ma che dagli atti emergesse il fumus del credito azionato, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che le prove orali erano superflue e che la CTU invocata da risultava Pt_1 inammissibile in quanto meramente esplorativa, fissando l'udienza del 25 novembre 2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies, III comma c.p.c.
All'udienza del 25 novembre 2025 le parti, costituite, hanno precisato le conclusioni come da comparse conclusionali depositate e la causa è stata trattenuta in decisione.
********
1.
FATTI DI CAUSA
.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge il seguente quadro fattuale.
La società operante nel settore immobiliare, aveva originariamente affidato alla società Parte_1
Morini Impianti Tecnologici S.r.l. l'esecuzione di opere di impiantistica termo-idraulica presso i e , siti in San Cesario sul Panaro (MO), località Altolà, Via Sandro Pertini. CP_3 CP_2
Tuttavia, nel corso del 2020, la società Morini Impianti interrompeva il rapporto contrattuale, avendo eseguito soltanto una minima parte delle opere commissionate, come risulta dalla dichiarazione del legale rappresentante del 29 maggio 2025 (doc. n. 31 di ), nella quale si attesta di Testimone_7 CP_1
"aver svolto in MINIMA PARTE le opere ed i lavori di cui al contratto di appalto e di aver interrotto il rapporto con nel corso dell'anno 2020". Pt_1
4 di 11 A seguito di tale interruzione, si rivolgeva alla società per il Parte_1 Controparte_1 completamento delle opere rimaste incompiute. Il rapporto contrattuale tra le parti veniva formalizzato attraverso il preventivo n. 195C del 10 marzo 2021, sottoscritto da entrambe le società con apposizione dei rispettivi timbri, contenente i computi metrici dettagliati predisposti dallo studio tecnico e CP_4
professionisti incaricati dalla stessa Parte_2 Parte_1
I computi metrici specificavano analiticamente le lavorazioni da eseguire presso la palazzina B -
(per un corrispettivo complessivo di € 135.412,47) e presso la palazzina C - Controparte_5
(per un corrispettivo complessivo di € 129.199,78), indicando per ciascuna Controparte_6 prestazione l'unità di misura, il quantitativo, il prezzo unitario ed il corrispettivo finale.
Nel corso dell'esecuzione delle opere, trasmetteva periodicamente a a mezzo Controparte_1 Pt_1 mail, gli stati di avanzamento lavori (SAL) e la relativa contabilità (doc. da n. 20 a n. 23b), predisposti utilizzando i computi metrici allegati al preventivo ed evidenziando le opere effettivamente eseguite.
Contestualmente, emetteva le fatture corrispondenti alle risultanze della contabilità Controparte_1 trasmessa, per un importo complessivo di € 264.612,25, di cui € 133.713,69 già pagati da e € Pt_1
130.898,33 rimasti insoluti ed oggetto del decreto ingiuntivo.
È pacifico che effettuava, nel periodo compreso tra maggio 2021 e gennaio 2023, pagamenti Pt_1 parziali per complessivi € 165.000,00 (come documentato dal partitario di cui al doc. n. 7 e dagli assegni bancari di cui al doc. n. 30), senza mai formulare riserve o contestazioni circa l'operato di CP_1
o la congruità degli importi fatturati.
[...]
Al termine delle lavorazioni, consegnava a le certificazioni e le dichiarazioni di Controparte_1 Pt_1 conformità degli impianti realizzati (doc. da n. 24 a n. 26), attestando la corretta esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte e le normative tecniche di settore.
Elemento di particolare rilievo è costituito dal fatto che nel corso degli anni 2021-2023, procedeva Pt_1 alla vendita di n. 17 appartamenti con relativi garage facenti parte dei condomini oggetto di intervento
(doc. n. 34-41), incassando i relativi corrispettivi. Nelle note di trascrizione dei contratti di compravendita si legge espressamente che "le parti dichiarano che la presente vendita avviene nello stato di fatto in cui la consistenza si trova così come tra di esse concordato sulla base del capitolato lavori ben noto alle parti, dichiarando la parte acquirente di aver effettuato il sopralluogo e la parte alienante di garantire di avere adempiuto a regola d'arte ad ogni obbligo relativamente a detto capitolato".
Significativo è altresì il dato che il legale rappresentante di Geom. risulta essere Pt_1 Persona_1 comproprietario di un appartamento e due garage siti nel medesimo complesso immobiliare oggetto degli interventi, presso i quali risulta residente dall'8 maggio 2023 (doc. n. 12, 32, 33), senza aver mai formulato contestazioni circa l'operato di . Controparte_1
5 di 11 Le prime contestazioni relative all'operato di vengono formulate da soltanto Controparte_1 Pt_1 nell'atto di citazione in opposizione, quindi oltre due anni dopo l'ultimazione delle opere e solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo.
2. IL CONTRATTO DI APPALTO E LA SUA VALIDITÀ
Il rapporto intercorso tra le parti configura indubbiamente un contratto di appalto, avendo CP_1
assunto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento
[...] delle opere di impiantistica termo-idraulica verso un corrispettivo in denaro.
Contrariamente a quanto sostenuto da nella comparsa conclusionale, l'esistenza di un valido Pt_1 contratto risulta provata dal preventivo n. 195C del 10 marzo 2021, sottoscritto da entrambe le parti con apposizione dei rispettivi timbri societari. Tale documento, contenente i computi metrici dettagliati, determina con precisione l'oggetto delle prestazioni, le modalità di esecuzione ed il corrispettivo pattuito, integrando tutti gli elementi essenziali del contratto di appalto.
L'obiezione di circa l'assenza di un contratto formalmente sottoscritto dalle parti risulta infondata, Pt_1 in quanto il preventivo costituisce esso stesso manifestazione scritta del consenso contrattuale.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, ha assolto l'onere probatorio a suo carico, provando l'esistenza del Controparte_1 contratto di appalto (preventivo n. 195C del 10 marzo 2021) nonché allegando l'esecuzione integrale delle opere commissionate (SAL e contabilità periodicamente trasmessi), l'emissione delle fatture in conformità alle prestazioni eseguite ed infine la scadenza dei crediti azionati.
Viceversa, non ha fornito alcuna prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto Pt_1 azionato, limitandosi a formulare generiche allegazioni circa l'esistenza di vizi e difetti nelle opere, senza tuttavia documentarne l'esistenza né la tempestiva denuncia.
3. L'ACCETTAZIONE TACITA DELL'OPERA E I SUOI EFFETTI
L'accettazione tacita dell'opera da parte di è desumibile da una serie di comportamenti concludenti Pt_1 incompatibili con il rifiuto dell'opera per vizi o difformità.
6 di 11 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accettazione dell'opera può avvenire anche tacitamente, mediante comportamento concludente e si presume quando il committente riceva l'opera senza riserve e senza muovere alcuna contestazione.
Nel caso di specie, l'accettazione tacita risulta chiaramente da:
a) pagamenti prolungati senza riserve: ha effettuato pagamenti parziali per complessivi € Pt_1
165.000,00 nel periodo 2021-2023, senza mai formulare riserve o contestazioni. Secondo consolidata giurisprudenza, il pagamento del corrispettivo senza riserve costituisce manifestazione di accettazione dell'opera;
b) mancata contestazione dei SAL: per l'intero periodo di esecuzione delle opere, non ha mai Pt_1 contestato gli stati di avanzamento lavori e la contabilità trasmessi da , assumendo un Controparte_1 comportamento di acquiescenza che vale accettazione;
c) utilizzo e commercializzazione delle unità immobiliari: ha proceduto alla vendita di n. 17 Pt_1 appartamenti realizzati anche grazie agli interventi di , dichiarando negli atti pubblici Controparte_1 di compravendita la corretta esecuzione delle opere "a regola d'arte". Tale comportamento è ontologicamente incompatibile con l'esistenza dei vizi ora lamentati;
d) comportamento del legale rappresentante: Il Geom. legale rappresentante di è Per_1 Pt_1 comproprietario e residente in una delle unità immobiliari oggetto degli interventi dal maggio 2023, senza aver mai formulato contestazioni.
L'accettazione tacita così configuratasi produce l'effetto di escludere la garanzia per eventuali vizi (solo genericamente allegati) in base al principio secondo cui l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate.
4. LA CORRISPONDENZA TRA CORRISPETTIVO PATTUITO E FATTURE EMESSE.
Come emerge dalla documentazione prodotta, i computi metrici predisposti dallo studio tecnico CP_4
e su incarico di formanti parte integrante del preventivo n. 195C del 10 marzo Parte_2 Parte_1
2021, prevedevano in favore di un corrispettivo complessivo di € 135.412,47 per le Controparte_1 lavorazioni da eseguire nella palazzina B ed un corrispettivo complessivo di € Controparte_5
129.199,78 per le lavorazioni da eseguire nella palazzina C Controparte_6
Nel corso del rapporto, in seguito all'esecuzione delle lavorazioni, emetteva le fatture Controparte_1 in corrispondenza con quanto pattuito nei computi metrici.
Per la palazzina B fattura n. 175 del 31 marzo 2021 per € 16.662,51; fattura n. 410 Controparte_5 del 16 luglio 2021 per € 4.836,74; fattura n. 818 del 29 dicembre 2021 per € 37.853,12; fattura n. 259 del
7 di 11 30 aprile 2022 per € 9.845,00; fattura n. 762 del 30 dicembre 2022 per € 66.215,10, per un corrispettivo totale pari ad € 135.412,47, corrispondente esattamente all'importo indicato nel computo metrico.
Analogamente, per la palazzina C Condominio Lucrezia: fattura n. 172 del 31 marzo 2021 per €
19.214,38; fattura n. 409 del 16 luglio 2021 per € 24.223,32; fattura n. 817 del 29 dicembre 2021 per €
48.164,48; fattura n. 258 del 30 aprile 2022 per € 13.187,20; fattura n. 763 del 30 dicembre 2022 per €
24.410,40, per un corrispettivo totale pari ad € 129.199,78, corrispondente esattamente all'importo indicato nel computo metrico.
Tale corrispondenza dimostra che tutte le fatture emesse da sono state formate in Controparte_1 osservanza e nel rispetto delle condizioni economiche convenute dalle società, riportate nel preventivo n. 195C del 10 marzo 2021 e nei computi metrici ivi contenuti.
5. LE OPERE EXTRA E IL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERCORSI
Nel corso del rapporto contrattuale, conferiva a l'incarico di svolgere, in Pt_1 Controparte_1 aggiunta alle opere già conferite, ulteriori opere extra rappresentate da fornitura e posa in opera di arredo sanitario, inizialmente non oggetto di incarico.
Come documentato, emetteva la fattura n. 815 del 29 dicembre 2021 per € 16.820,00 Controparte_1
e la fattura n. 410 del 22 agosto 2023 per € 14.466,08, entrambe afferenti a opere extra per fornitura e posa di sanitari e rubinetteria.
La giurisprudenza ha chiarito che l'appaltatore che chiede il pagamento di lavori extra ha l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione degli stessi, ma altresì che essi siano stati commissionati o approvati dal committente, perché non può pretendere il pagamento di lavori eseguiti di propria iniziativa senza il suo consenso.
Nel caso di specie, ha documentato come le opere extra risultassero inizialmente Controparte_1 barrate nei computi metrici allegati al preventivo 195C, poiché sono state conferite a Controparte_1 in un secondo momento, nel corso dei lavori, come concordato tra le parti.
Gli importi relativi al corrispettivo di acquisto dell'arredo sanitario sono stati anticipati da CP_1
, la quale successivamente chiedeva il rimborso di dette somme a che frattanto aveva già
[...] Pt_1 ricevuto il pagamento di dette somme da parte dei singoli committenti finali/acquirenti delle unità immobiliari.
Nella fattura n. 410 del 22 agosto 2023, indicava dettagliatamente gli importi afferenti Controparte_1 alla fornitura per i singoli committenti ( € 4.330,32, € 5.599,20, Persona_2 Persona_3
€ 586,14, € 2.008,40 e € 1.942,02), precisando il Persona_4 Persona_5 Persona_6 riferimento numerico identificativo del singolo preventivo per ciascuna unità abitativa.
8 di 11 La correttezza di tali importi risulta comprovata dalla missiva trasmessa via mail in data 22 agosto 2023, con la quale comunicava a l'invio della fattura per fornitura e posa di arredi Controparte_1 Pt_1 bagno e sanitari, allegando i preventivi accettati emessi da Idem Idraulica Emiliana spa.
Il raffronto tra gli importi indicati nei singoli preventivi di Idem Idraulica Emiliana e quelli riportati nella fattura n. 410/2023 dimostra la corrispondenza, confermando la fondatezza della richiesta economica sia nell'an che nel quantum.
Elemento di rilievo è altresì costituito dal fatto che e il Geom. Direttore dei lavori, non Pt_1 Per_1 contestavano detta fattura né la richiesta di pagamento, assumendo un comportamento di acquiescenza che vale riconoscimento della correttezza delle prestazioni fatturate.
La documentazione prodotta dimostra, in definitiva, il rispetto degli accordi intercorsi tra le parti, attestati e documentati nel preventivo n. 195C del 10 marzo 2021 e nei computi metrici predisposti dallo Studio tecnico e su incarico di Le fatture elettroniche emesse da CP_4 Parte_2 Parte_1 CP_1
venivano trasmesse tempestivamente a per mezzo del sistema SDI, con regolare ricevuta
[...] Parte_1 di avvenuta consegna. Inoltre, trasmetteva a mezzo mail a la copia di cortesia, Controparte_1 Pt_1 in formato pdf, delle fatture elettroniche. non contestava le fatture emesse da , Pt_1 Controparte_1 proseguendo il rapporto contrattuale in essere. Secondo giurisprudenza costante, nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture nel corso dell'esecuzione del rapporto, come nel caso de quo, la fattura è valido elemento di prova in relazione alle prestazioni eseguite, rendendo pertanto indiscutibile la valenza contrattuale e fiscale della documentazione. La fattura, infatti, ancorché documento di parte, può ritenersi valido elemento di prova in relazione alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi di mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra le parti.
6. L'IRRILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE PROVE RICHIESTE DA Pt_1
La documentazione prodotta da risulta inidonea a supportare le proprie tesi difensive ed a Pt_1 dimostrare l'esistenza dei vizi e difetti allegati.
Il documento n. 1 prodotto da risulta costituito dalle fatture emesse da n. Pt_1 Controparte_1
172/2021, 175/2021, 409/2021, 815/2021 e 817/2021, tutte pagate nel corso del 2021, 2022 e 2023.
L'avvenuto pagamento di dette fatture manifesta accettazione da parte di della contabilità trasmessa Pt_1 da , il riconoscimento dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte delle opere e dei lavori Controparte_1 da parte di e dell'esistenza del diritto di credito di quest'ultima. Controparte_1
Gli altri documenti prodotti da nulla provano e documentano in danno di . Si Pt_1 Controparte_1 tratta infatti di: i) documenti privi di data e di sottoscrizione, dai quali non è possibile identificare il soggetto mittente ed il cantiere di riferimento, ovvero riferibili a soggetti che non hanno alcun rapporto con o a prestazioni svolte da soggetti diversi da;
ii) messaggi Controparte_1 Controparte_1
9 di 11 prodotti in assenza dei supporti informatici, avulsi dal proprio contesto, prodotti isolatamente, estratti da conversazioni whatsapp non prodotte integralmente, rendendo impossibile verificare l'intero contenuto della conversazione.
In particolare, la fattura n. 9/001 del 5 maggio 2021 dell'importo di € 400,00, citata da nei propri Pt_1 atti, risulta irrilevante poiché non è stata emessa da , bensì da Edil società Controparte_1 CP_7 terza estranea al presente giudizio.
Ed ancora, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da deve essere respinta in quanto Pt_1 inammissibile per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la CTU richiesta presenta carattere esplorativo, essendo finalizzata a supplire alle carenze probatorie di piuttosto che ad aiutare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al Pt_1 processo. Nel caso di specie, non ha fornito alcun elemento probatorio concreto circa l'esistenza Pt_1 dei vizi allegati, limitandosi a formulare generiche contestazioni prive di supporto documentale o tecnico.
In secondo luogo, la richiesta di CTU si pone in contraddizione rispetto ai comportamenti tenuti da Pt_1 nel corso del rapporto contrattuale. Se i vizi ora allegati fossero effettivamente esistenti e di tale gravità da compromettere la funzionalità degli impianti, non si comprende come mai non abbia agito nei Pt_1 confronti di con la richiesta di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. o Controparte_1 di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'accertamento di situazioni tecniche controverse.
Infine, anche le prove orali richieste da risultano superflue e inammissibili. I capitoli di prova sono Pt_1 infatti generici, valutativi, indeterminati e comunque irrilevanti, considerato che non ha denunciato Pt_1 né comunicato alcunché a , risultando decaduta da ogni azione ed eccezione in Controparte_1 garanzia.
7. L'ASSENZA DI PROVA DEI PRETESI DANNI.
Infine, non ha nemmeno genericamente indicato gli asseriti danni subiti, non ne ha specificato la Pt_1 natura e l'entità, né quantificato l'ammontare, né fornito alcun concreto e circostanziato elemento per determinarne lo specifico ammontare.
Parimenti, non ha illustrato in che misura gli asseriti vizi e difetti, peraltro non provati, siano Pt_1 imputabili a ed abbiano in concreto determinato danni, nulla dimostrando in punto di Controparte_1 nesso di causalità tra i presunti vizi e le conseguenze dannose lamentate.
Le generiche allegazioni di circa l'esistenza di danni rimangono sul piano delle mere affermazioni, Pt_1 prive di supporto probatorio. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, il danno deve essere provato in modo rigoroso e specifico, non potendo il giudice fondarsi su mere congetture o presunzioni.
10 di 11 Nel caso di specie, l'assenza di documentazione probatoria circa l'esistenza, l'entità e la quantificazione dei pretesi danni rende infondata la relativa domanda risarcitoria.
Inoltre, il comportamento stesso di che ha proceduto alla vendita delle unità immobiliari Pt_1 dichiarando negli atti pubblici la corretta esecuzione delle opere "a regola d'arte" ed incassando i relativi corrispettivi, è ontologicamente incompatibile con l'esistenza di danni derivanti da vizi delle opere, confermando l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate.
8. LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendo essere condannata al rimborso delle spese Pt_1 sostenute da per la propria difesa nel presente giudizio. Controparte_1
La liquidazione delle spese legali viene effettuata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. modd., utilizzando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in considerazione della natura documentale della controversia e dell'assenza di particolare complessità nella trattazione della causa.
Non ricorrono nel caso di specie gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità processuale aggravata, non potendosi configurare una condotta caratterizzata da mala fede o colpa grave tale da giustificare una condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di sanzioni per abuso del processo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2091/2024 del 23 ottobre 2024, R.G. n. 5130/2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 delle spese del presente giudizio in favore della società che liquida in € Controparte_1
9.142 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 9 dicembre 2025
Il Giudice
DR OL
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