Articolo 13 della Legge 14 giugno 1949, n. 410
Articolo 12Articolo 14
Versione
21 luglio 1949
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Versione
23 aprile 1967
Art. 13.
La Commissione interministeriale di cui all'articolo precedente e' costituita con decreto del Ministro per i trasporti ed e' presieduta dallo stesso Ministro o dai Sottosegretario di Stato per i trasporti.
Di detta Commissione fanno parte:
il direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiedera' in caso di assenza o di impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato;
i due ispettori generali superiori;
il capo del Servizio lavori e costruzioni ed il capo del Servizio affari economici e sindacato finanziario presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; tre funzionari amministrativi e tre funzionari tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
due funzionari della Direzione generale del tesoro ed uno della Ragioneria generale dello Stato designati dal Ministro per il tesoro; un rappresentante delle aziende municipalizzate;
un rappresentante delle imprese private concessionarie;
un ingegnere libero professionista in materia di trasporti;
un rappresentante del personale autoferrotramviario. ((1)) Due funzionari dell'Ispettorato generale predetto eserciteranno le funzioni di segretari.
Il Ministro per i trasporti puo' chiamare a far parte della Commissione due esperti in materia di costuzioni e di esercizio di linee di trasporto, che avranno voto consultivo.
Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di almeno la meta' dei membri oltre il presidente il cui voto prevale in caso di parita'
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 marzo 1967, n. 157 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che il "numero dei rappresentanti del personale autoferrotramviario in seno alla Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410 , e' elevato a tre, ai fini anche dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 .
Parimenti il numero dei membri rappresentanti delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione in seno alla detta Commissione - di cui al secondo comma del citato articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - e' portato a tre, e cioe' un rappresentante delle aziende municipalizzate, un rappresentante delle imprese private concessionarie ed un rappresentante delle aziende concessionarie a partecipazione statale".
Entrata in vigore il 23 aprile 1967