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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11711 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 5806/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5806/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato in [...] il [...], CF. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesca Ambrosio (CF. , la quale lo rappresenta e assiste in C.F._2 virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 20.03.2024 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale pagina 1 di 6 emesso dal Questore di Napoli il 16.05.2023 su parere negativo della Commissione, notificatogli il 20.02.24, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di con Controparte_1 CP_1 atto del 28.03.2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di Salerno, Sezione di dell'aprile 2023 e del precedente integrale rigetto della domanda di CP_1 protezione internazionale emesso dalla CT di Crotone nel novembre 2018, non impugnato. Chiedeva inoltre il rigetto dell'istanza cautelare.
Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte, alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 26.11.2025 per la discussione orale e la rimessione al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc.
All'udienza del 26.11.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che durante il giudizio è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa, successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di Crotone il 02.11.2018, sia al parere negativo della CT di Caserta del 18.04.2023.
In particolare, da tale documentazione risulta che egli ha lavorato con contratto a tempo indeterminato dal 23.01.2019 come addetto macchina da cucire alle dipendenze del datore di lavoro CP_3 (vds. busta paga giugno 2019). Ha poi lavorato con contratto a tempo indeterminato dal 02.03.2023 alle dipendenze di come cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento come Parte_2 risulta dall'Unilav protocollo 00328778 del 25.02.2020 nonché dalla busta paga di maggio 2020.
Il ricorrente ha inoltre depositato Denuncia di rapporto di lavoro domestico del 07.10.2020 alle dipendenze di come colf nonché avvisi di pagamento Inps con ricevute di versamento Persona_1 Bollettino Pa.
Il ricorrente risulta inoltre aver svolto attività lavorativa dal 08.06.2022 come lavapiatti presso Bar ristorante OP di CA GI dal 08.06.2022, come si evince dall'Unilav del 07.07.2022 relativo a rapporto di lavoro a tempo determinato dal 08.06.2022 al 31.07.2022, dall'Unilav del 02.08.2022, relativo a proroga dell'anzidetto rapporto di lavoro, Unilav del 30.10.2024 di proroga del rapporto di lavoro avente data inizio 28.03.2024 fino al 31.08.2025, dalle buste paga di aprile, buste paga da luglio a settembre 2023, buste paga da marzo a dicembre 2024, dalla Certificazione Unica 2023 relativa ai redditi prodotti nel 2022, dalla Certificazione Unica del 2024 relativa ai redditi prodotti nel 2023.
Il ricorrente ha poi documentato di risiedere regolarmente in San Gennaro Vesuviano in Campania presso un connazionale, titolare di contratto di affitto, come emerge dalla Comunicazione di ospitalità del 15.04.2022 nonché dal contratto di locazione del 31.05.2021 della durata di quattro anni con decorrenza dal 01.06.2021 al 31.05.2025 regolarmente registrato presso l'Agenzia dell'Entrate.
pagina 2 di 6 Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 23.6.22.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere pagina 3 di 6 che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo deve aversi riguardo alle condizioni del paese di origine del ricorrente, il Bangladesh, alla luce delle COI consultate dal Collegio da cui emerge, la grave situazione di povertà del paese di origine del ricorrente, travagliato da numerose alluvioni, che hanno gravemente danneggiato le popolazioni locali, impoverendole ancora di più travagliato da numerose alluvioni che hanno gravemente danneggiato le popolazioni locali, impoverendole ancora di più (https://reliefweb.int/report/bangladesh/unicef-bangladeshhumanitarian-situation-report-no-8-north- eastern-flood-4-august-2022; https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-humanitarian- coordination-task-team-hcttresponse-flood-north-ne-region-4w-matrix-round-03-03-october-2022; https://reliefweb.int/map/bangladesh/india-bangladesh-myanmar-tropical-cyclone-sitrang-dg- echodaily-map-24102022; https://reliefweb.int/report/bangladesh/unicef-bangladesh-humanitarian situation-report-no-8-north-eastern-flood-4-august-2022). Inoltre, bisogna considerare che secondo Contr Contr
Bangladesh, Annual Country Report 2022, disponibile su ecoi.net, Nel 2022, il ha continuato a sostenere il governo del Bangladesh verso l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 2: Fame Zero attraverso il rafforzamento delle capacità, il rafforzamento della resilienza, l'innovazione e l'assistenza umanitaria. Nonostante un forte la ripresa dalla pandemia COVID-19, la povertà, l'insicurezza alimentare, la malnutrizione e gli eventi meteorologici estremi hanno posto sfide al paese densamente popolato. [1],[2] Aggravata dalla crisi alimentare globale, l'alta inflazione e la scarsità di valuta estera hanno aggravato la vulnerabilità dei poveri, riducendo alcuni dei guadagni fatti prima Contr del 2020. Le indagini del hanno rilevato che il 12 per cento della popolazione era in stato di insicurezza alimentare a dicembre 2022, un miglioramento dal 29 per cento riportato a luglio. Tuttavia, i miglioramenti sono stati disuguali: 26 per cento delle famiglie a basso reddito ha continuato a sperimentare insicurezza alimentare per sei mesi consecutivi, da luglio a dicembre.” Secondo IPC, Integrated Food Security Phase Classification, Bangladesh IPC Acute Food Insecurity Analysis, March - September 2023, 31.5.2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-ipc- acute-food-insecurity-analysis-marchseptember-2023-published-may-31-2023, Quasi 9 milioni di persone in alcune parti del Bangladesh (il 24% della popolazione analizzata) hanno sperimentato livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, classificati nelle fasi 3 e 4 dell'IPC tra marzo e aprile 2023 (stagione del raccolto). Si stima che 7,9 milioni di persone si trovino nella Fase 3 dell'IPC, Crisi e quasi 1 milione di persone si trovino nella Fase 4 dell'IPC, Emergenza. L'elevata inflazione, unita a redditi ridotti e ripetuti shock climatici, stanno mettendo a dura prova le famiglie più povere e pagina 4 di 6 provocando un'acuta insicurezza alimentare nella popolazione analizzata. È necessaria un'azione urgente per proteggere i loro mezzi di sussistenza e ridurre i divari nel consumo di cibo. La maggior parte dei distretti analizzati è stata soggetta a shock e precedentemente classificata tra livelli da moderati a gravi di insicurezza alimentare cronica (rapporto IPC Bangladesh Chronic Food Insecurity Situation 2019- 2024). Si prevede che la situazione peggiorerà tra maggio e settembre 2023 a causa di eventi meteorologici estremi come cicloni e inondazioni. È probabile che il numero di persone nella Fase 3 o superiore aumenti a 11,9 milioni in questo periodo, un aumento dell'8% rispetto al periodo attuale. Si prevede che oltre 2 milioni di persone saranno nella fase 4 dell'IPC, emergenza tra maggio e settembre 2023, la maggior parte di queste persone sono cittadini birmani sfollati con la forza. È probabile che l'accesso delle famiglie al cibo si deteriorerà ulteriormente in questo periodo a causa della lenta ripresa dagli shock verificatisi nel 2022 - gravi inondazioni ed esposizione prolungata a prezzi alimentari elevati - nonché di una stagione magra. L'afflusso di cittadini birmani sfollati con la forza ( continuerà ad aumentare a causa della riduzione dell'assistenza umanitaria nel marzo Pt_3 2023 e della carenza di finanziamenti nel periodo previsto.”;
Sotto il profilo soggettivo, come innanzi detto, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare nel marzo 2020 con un contratto a tempo indeterminato con mansioni di cucitore, di cui ha provato la durata di alcuni mesi avendo depositato le prime buste paga e contratto, proseguita con un contratto come colf di cui ha depositato comunicazione INPS e pagamento dei bollettini INPS del primo semestre ed infine con un contratto di lavapiatti, di cui ha depositato comunicazioni Unilav anche per la proroga e le buste paga di luglio e settembre 2023.
Il ricorrente ha poi svolto attività lavorativa dal 08.06.2022 come lavapiatti presso Bar ristorante OP di CA GI (cfr. Unilav del 07.07.2022 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato dal 08.06.2022 al 31.07.2022, Unilav del 02.08.2022, relativa a proroga dell'anzidetto rapporto di lavoro, Unilav del 30.10.2024 di proroga del rapporto di lavoro avente data inizio 28.03.2024 fino al 31.08.2025, dalle buste paga di aprile, buste paga da luglio a settembre 2023, buste paga da marzo a dicembre 2024, Certificazione Unica 2023 relativa ai redditi prodotti nel 2022, Certificazione Unica del 2024 relativa ai redditi prodotti nel 2023).
Tale documentazione prova anche l'effettiva durata dal rapporto di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente una vita dignitosa.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
Compensa le spese processuali;
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli il 10.12.25
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5806/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato in [...] il [...], CF. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesca Ambrosio (CF. , la quale lo rappresenta e assiste in C.F._2 virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 20.03.2024 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale pagina 1 di 6 emesso dal Questore di Napoli il 16.05.2023 su parere negativo della Commissione, notificatogli il 20.02.24, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di con Controparte_1 CP_1 atto del 28.03.2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di Salerno, Sezione di dell'aprile 2023 e del precedente integrale rigetto della domanda di CP_1 protezione internazionale emesso dalla CT di Crotone nel novembre 2018, non impugnato. Chiedeva inoltre il rigetto dell'istanza cautelare.
Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte, alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 26.11.2025 per la discussione orale e la rimessione al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc.
All'udienza del 26.11.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che durante il giudizio è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa, successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di Crotone il 02.11.2018, sia al parere negativo della CT di Caserta del 18.04.2023.
In particolare, da tale documentazione risulta che egli ha lavorato con contratto a tempo indeterminato dal 23.01.2019 come addetto macchina da cucire alle dipendenze del datore di lavoro CP_3 (vds. busta paga giugno 2019). Ha poi lavorato con contratto a tempo indeterminato dal 02.03.2023 alle dipendenze di come cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento come Parte_2 risulta dall'Unilav protocollo 00328778 del 25.02.2020 nonché dalla busta paga di maggio 2020.
Il ricorrente ha inoltre depositato Denuncia di rapporto di lavoro domestico del 07.10.2020 alle dipendenze di come colf nonché avvisi di pagamento Inps con ricevute di versamento Persona_1 Bollettino Pa.
Il ricorrente risulta inoltre aver svolto attività lavorativa dal 08.06.2022 come lavapiatti presso Bar ristorante OP di CA GI dal 08.06.2022, come si evince dall'Unilav del 07.07.2022 relativo a rapporto di lavoro a tempo determinato dal 08.06.2022 al 31.07.2022, dall'Unilav del 02.08.2022, relativo a proroga dell'anzidetto rapporto di lavoro, Unilav del 30.10.2024 di proroga del rapporto di lavoro avente data inizio 28.03.2024 fino al 31.08.2025, dalle buste paga di aprile, buste paga da luglio a settembre 2023, buste paga da marzo a dicembre 2024, dalla Certificazione Unica 2023 relativa ai redditi prodotti nel 2022, dalla Certificazione Unica del 2024 relativa ai redditi prodotti nel 2023.
Il ricorrente ha poi documentato di risiedere regolarmente in San Gennaro Vesuviano in Campania presso un connazionale, titolare di contratto di affitto, come emerge dalla Comunicazione di ospitalità del 15.04.2022 nonché dal contratto di locazione del 31.05.2021 della durata di quattro anni con decorrenza dal 01.06.2021 al 31.05.2025 regolarmente registrato presso l'Agenzia dell'Entrate.
pagina 2 di 6 Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 23.6.22.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere pagina 3 di 6 che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo deve aversi riguardo alle condizioni del paese di origine del ricorrente, il Bangladesh, alla luce delle COI consultate dal Collegio da cui emerge, la grave situazione di povertà del paese di origine del ricorrente, travagliato da numerose alluvioni, che hanno gravemente danneggiato le popolazioni locali, impoverendole ancora di più travagliato da numerose alluvioni che hanno gravemente danneggiato le popolazioni locali, impoverendole ancora di più (https://reliefweb.int/report/bangladesh/unicef-bangladeshhumanitarian-situation-report-no-8-north- eastern-flood-4-august-2022; https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-humanitarian- coordination-task-team-hcttresponse-flood-north-ne-region-4w-matrix-round-03-03-october-2022; https://reliefweb.int/map/bangladesh/india-bangladesh-myanmar-tropical-cyclone-sitrang-dg- echodaily-map-24102022; https://reliefweb.int/report/bangladesh/unicef-bangladesh-humanitarian situation-report-no-8-north-eastern-flood-4-august-2022). Inoltre, bisogna considerare che secondo Contr Contr
Bangladesh, Annual Country Report 2022, disponibile su ecoi.net, Nel 2022, il ha continuato a sostenere il governo del Bangladesh verso l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 2: Fame Zero attraverso il rafforzamento delle capacità, il rafforzamento della resilienza, l'innovazione e l'assistenza umanitaria. Nonostante un forte la ripresa dalla pandemia COVID-19, la povertà, l'insicurezza alimentare, la malnutrizione e gli eventi meteorologici estremi hanno posto sfide al paese densamente popolato. [1],[2] Aggravata dalla crisi alimentare globale, l'alta inflazione e la scarsità di valuta estera hanno aggravato la vulnerabilità dei poveri, riducendo alcuni dei guadagni fatti prima Contr del 2020. Le indagini del hanno rilevato che il 12 per cento della popolazione era in stato di insicurezza alimentare a dicembre 2022, un miglioramento dal 29 per cento riportato a luglio. Tuttavia, i miglioramenti sono stati disuguali: 26 per cento delle famiglie a basso reddito ha continuato a sperimentare insicurezza alimentare per sei mesi consecutivi, da luglio a dicembre.” Secondo IPC, Integrated Food Security Phase Classification, Bangladesh IPC Acute Food Insecurity Analysis, March - September 2023, 31.5.2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-ipc- acute-food-insecurity-analysis-marchseptember-2023-published-may-31-2023, Quasi 9 milioni di persone in alcune parti del Bangladesh (il 24% della popolazione analizzata) hanno sperimentato livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, classificati nelle fasi 3 e 4 dell'IPC tra marzo e aprile 2023 (stagione del raccolto). Si stima che 7,9 milioni di persone si trovino nella Fase 3 dell'IPC, Crisi e quasi 1 milione di persone si trovino nella Fase 4 dell'IPC, Emergenza. L'elevata inflazione, unita a redditi ridotti e ripetuti shock climatici, stanno mettendo a dura prova le famiglie più povere e pagina 4 di 6 provocando un'acuta insicurezza alimentare nella popolazione analizzata. È necessaria un'azione urgente per proteggere i loro mezzi di sussistenza e ridurre i divari nel consumo di cibo. La maggior parte dei distretti analizzati è stata soggetta a shock e precedentemente classificata tra livelli da moderati a gravi di insicurezza alimentare cronica (rapporto IPC Bangladesh Chronic Food Insecurity Situation 2019- 2024). Si prevede che la situazione peggiorerà tra maggio e settembre 2023 a causa di eventi meteorologici estremi come cicloni e inondazioni. È probabile che il numero di persone nella Fase 3 o superiore aumenti a 11,9 milioni in questo periodo, un aumento dell'8% rispetto al periodo attuale. Si prevede che oltre 2 milioni di persone saranno nella fase 4 dell'IPC, emergenza tra maggio e settembre 2023, la maggior parte di queste persone sono cittadini birmani sfollati con la forza. È probabile che l'accesso delle famiglie al cibo si deteriorerà ulteriormente in questo periodo a causa della lenta ripresa dagli shock verificatisi nel 2022 - gravi inondazioni ed esposizione prolungata a prezzi alimentari elevati - nonché di una stagione magra. L'afflusso di cittadini birmani sfollati con la forza ( continuerà ad aumentare a causa della riduzione dell'assistenza umanitaria nel marzo Pt_3 2023 e della carenza di finanziamenti nel periodo previsto.”;
Sotto il profilo soggettivo, come innanzi detto, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare nel marzo 2020 con un contratto a tempo indeterminato con mansioni di cucitore, di cui ha provato la durata di alcuni mesi avendo depositato le prime buste paga e contratto, proseguita con un contratto come colf di cui ha depositato comunicazione INPS e pagamento dei bollettini INPS del primo semestre ed infine con un contratto di lavapiatti, di cui ha depositato comunicazioni Unilav anche per la proroga e le buste paga di luglio e settembre 2023.
Il ricorrente ha poi svolto attività lavorativa dal 08.06.2022 come lavapiatti presso Bar ristorante OP di CA GI (cfr. Unilav del 07.07.2022 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato dal 08.06.2022 al 31.07.2022, Unilav del 02.08.2022, relativa a proroga dell'anzidetto rapporto di lavoro, Unilav del 30.10.2024 di proroga del rapporto di lavoro avente data inizio 28.03.2024 fino al 31.08.2025, dalle buste paga di aprile, buste paga da luglio a settembre 2023, buste paga da marzo a dicembre 2024, Certificazione Unica 2023 relativa ai redditi prodotti nel 2022, Certificazione Unica del 2024 relativa ai redditi prodotti nel 2023).
Tale documentazione prova anche l'effettiva durata dal rapporto di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente una vita dignitosa.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
Compensa le spese processuali;
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli il 10.12.25
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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