TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7477/2022 di R.G. avente ad oggetto : domanda di risarcimento danni,
tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Maiello e Gaetano Giordano , domiciliata come Parte_1
in atti;
ATTORE
e
- contumace- Controparte_1
CONVENUTO
conclusioni : come da verbale di udienza del 09 settembre 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il giudizio ha per oggetto una azione risarcitoria formulata contro il , a mezzo del quale Controparte_2
l'attrice processuale premetteva di aver ottenuto un permesso di costruire n. 76 del 27.12.2016 dal prefato
Ente territoriale, autorizzando l'istante, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 19/2009, alla realizzazione di un CP_ intervento in ampliamento del 20%, mediante sopraelevazione, del fabbricato sito in alla via De Curtis
n. 18/ b.
Di conseguenza , depositava IA, in variante al titolo edilizio in esame . Senonchè, che con ricorso notificato in data 09.03.2018 i sigg. proprietari dell'immobile confinante, Pt_2 chiedevano al TAR Campania l'annullamento del permesso di costruire n. 76 del 27.12.2016 nonché della predetta IA in variante, contestando che il vano scala sarebbe” posto ad una distanza inferiore ai 10 mt prescritti dalla parte frontistante dell'edificio” di sua proprietà “costituito da un prolungamento ad “L” del fabbricato in cui sono inclusi i balconi.”;
deduceva l'attore che , nel corso del predetto procedimento giudiziario il con Controparte_2 provvedimento prot. n. 23138 del 31.7.2018 , all'esito del procedimento di autotutela avviato con comunicazione prot. n. 10933 del 6.4.2018 , convalidava il permesso a costruire n. 76 del 27.12.2016 e la successiva IA prot. n. 5014 del 13.12.2018 presentata dalla ricorrente.
Tuttavia, a seguito dell'inoltro di un contenzioso amministrativo, con sentenza n. 01338/2019 del
05.02.2019, il TAR Napoli accoglieva parzialmente il ricorso presentato dai sigg. dichiarando Pt_2
l'illegittimità di provvedimenti impugnati, quanto alla realizzazione del vano di prolungamento della precedente scala esterna scoperta, decisione, poi, confermata con sentenza 1841/2021 del 21.01.2021 il
Consiglio di Stato, il quale respingeva l'appello promosso dall'istante e gli appelli incidentali promossi di sigg.
e dal . Pt_2 Controparte_2
CP_ Pertanto, con ordinanza del 25.06.2021 n. 25 il Comune di ordinava all'istante la demolizione del vano scala realizzato prima della notifica dell'originario ricorso, precetto eseguito a spese della parte attrice con un esborso di € 27.400,00.
Ciò premesso, rilevandosi una ipotesi di risarcitoria avverso il , ricondotto al paradigma della Controparte_2 responsabilità da contatto sociale qualificato, avendo l'istante riposto una precisa aspettativa nella legittimità e stabilità del provvedimento, incoava il presente giudizio per il ristoro dei danni conseguenziali.
Ritenuto il processo di natura prettamente documentale lo stesso è stato trattenuto in decisione sullo stato degli atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del , raggiunto da idonea notifica telematica Controparte_2 effettuata con raccomandata PEC del 23 11 2022, a fronte di un giudizio fissato ex art. 163 cpc bis al 07 03
2023, con pieno rispetto dei termini a comparire.
Va, in prima battuta, riaffermata la giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere la presente controversia.
Tale riserva di legge veniva già nel 2011, stigmatizzata con tre distinte pronunce (n. 6594/6595/6596) le quali hanno confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'affidamento ingenerato da un provvedimento ampliativo illegittimo successivamente ritirato dalla pubblica amministrazione.
Con tali pronunce le Sezioni Unite hanno statuito che, presupposti necessari affinché possa predicarsi la sussistenza della giurisdizione amministrativa sono: l'esistenza di una controversia sul legittimo esercizio di un potere e che il danno di cui si chiede il risarcimento nei confronti della P.A. sia causalmente collegato all'illegittimità del provvedimento amministrativo.
Ovvero, affinché si ipotizzi la giurisdizione del giudice amministrativo è necessario che la causa petendi dell'azione di danno sia l'illegittimità del provvedimento della pubblica amministrazione, sicché se il danno di cui il privato chiede il risarcimento deriva dalla lesione del legittimo affidamento e non dall'illegittimità del provvedimento amministrativo, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario.
In sostanza .l'azione risarcitoria non si basa unicamente sulla emissione del provvedimento illegittimo ma sulla concause ad esso legate. Con l'intervento, poi, delle le Sezioni Unite, con la sentenza n. . 8236 del 28/04/2020, , viene riaffermato il principio sulla scorta del quale, affinché vi sia giurisdizione del Giudice Amministrativo è necessario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione.
E' necessario, cioè “..che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo.
Ciò non accade quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda non nel cattivo esercizio del potere amministrativo bensì in un comportamento la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato – o non è stato – esercitato e venga prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto sia esso pubblico o privato”..
Ne consegue che l'oggetto della presente controversia, essendo di natura prettamente ripristinatoria di una situazione lesiva in termini economici ,rientra tra quelle delimitate dalla giurisdizione dell'A.G.O.
Fatta questa doverosa premessa va osservato, nel merito, che in base all' orientamento tradizionale, si ritiene che siffatta responsabilità debba essere inquadrata nell'art. 2043 del cc, con conseguente necessità di individuarne gli elementi essenziali ( fatto – elemento soggettivo – nesso di causalità – danno ingiusto ).
Tuttavia a tale originario presupposto giuridico si è affiancato altro orientamento che la inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale, sì come richiamato dalla posizione espressa dalle Sezioni Unite.
Ovvero, tra il privato e la pubblica amministrazione al momento dell'apertura del procedimento si instaurerebbe un contatto sociale qualificato idoneo a trasformare il generale dovere di solidarietà sociale scolpito nell'art.2 della Costituzione in dovere di correttezza e protezione con conseguente instaurazione in capo al privato di un ragionevole affidamento sulla condotta della pubblica amministrazione.
Segnatamente va osservato che l'annullamento ,in via di autotutela o giurisdizionale, del provvedimento favorevole priva i soggetti, che ne erano stati beneficiari, del diritto conseguito illegittimamente.
Ergo, ove la P.A. abbia adottato un provvedimento favorevole ampliativo illegittimo e poi il Giudice amministrativo (su ricorso del controinteressato) o la P.A. medesima (in via di autotutela) lo abbiano poi annullato, ripristinando la situazione jure, l'intera sequenza comportamentale rileverebbe quale atto illecito per violazione del principio neminem laedere, sussistendo i presupposti dell'art. 2043 c.c..
Pertanto la tutela invocabile per il beneficiario sarebbe quella risarcitoria fondata sull'affidamento, relativa a un danno che, prescindendo da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, si fonda su doveri di comportamento in buona fede richiesti dall'ordinamento giudiziario anche all'Amministrazione.
Fissato, pertanto, il punto di diritto e gli orientamenti conseguenziali non può revocarsi in dubbio che il contegno del sia censurabile sul piano delle scelte adoperate per rispondere alle istanze Controparte_2 formulate dalla cittadina . Parte_1
Come sopra osservato, senza entrare nel merito della sequenza di atti posti in essere dall'Ente convenuto in giudizio, nel realizzare l'opera della variante edilizia concessa a seguito della comunicazione della IA ,
aveva giustappunto fatto affidamento sulla autorevolezza della concessione, revocata in sede Parte_1 giurisdizionale, violando in re ipsa l'Ente quel concetto di buona fede che sta alla base del risarcimento da contatto sociale .
Si costituisce, pertanto, una lesione dell'affidamento che s'innesta nell'ambito privatistico e che, per lo effetto, si configura come lesione di un diritto soggettivo.
Tanto determina il diritto al ristoro dei danni conseguenziali. All'uopo, la mancata costituzione del consegue la totale assenza di argomentazioni di segno Controparte_2 contrario , lasciando campo libero alla parte attrice di rappresentare per tabulas l'entità dei danni patiti.
Dalla disamina dei documenti versati in atti si evince la presenza della convalida del permesso di costruire n.
76 del 27 12 2016; si rinviene in atti copia della ordinanza di sospensiva del TAR Napoli;
copia della ordinanza di abbattimento 30 06 2021 e ripristino dello stato dei luoghi;
copia della sentenza del TAR Napoli;
copia della sentenza del Consiglio di Stato.
L'iter della vicenda processuale rappresentata dalla lettura dei prefati documenti postula una sovrapponibilità alla sequenza di fatti esposti nella domanda introduttiva.
Pertanto, in mancanza di evidenze di segno opposto va senz'altro evidenziato che il contegno dell'Ente locale ha di fatto leso l'aspettativa della cittadina che si era rivolta alla pubblica amministrazione con la prospettiva dell'ottenimento di un provvedimento definitivo , rilevatosi illegittimo in sede giurisdizionale..
Ciò posto occorre valutare il compendio istruttorio a corredo della domanda onde quantificare il danno patito.
Nei documenti versati in atti in modalità “PDF”, unici leggibili al netto di quelli allegati con files “MPEG”, si evince la fattura emessa dalla impresa di costruzione per la realizzazione dell'opera inizialmente autorizzata, ammontando il costo ad € € 16. 500,00;
si riscontrano, altresì, due distinte fatture emesse dalla impresa che ha eseguito la successiva demolizione ammontate in totale ad € 9.000,00.
Parte attrice attesta , altresì, l'esborso effettuato pari ad € 250,00 per i diritti versati al per Controparte_2 la IA.
Tutte le poste di credito risultano corredate da bonifici comprovanti l'avvenuto saldo delle somme versate.
Ne consegue la riferibilità di tali pagamenti alle causali legate alla domanda introduttiva.
Ergo, il totale matematico ammonta ad € 25.520,00, importo rappresentante il danno emergente dell'intera operazione di realizzazione dell'opera autorizzata e del successivo ripristino coatto.
Risultano, pertanto, prive di riscontro fattuale le altre pretese poste di credito , conseguendone l'accoglimento della domanda limitatamente alla somma di € 25.520,00.
Nessuna altra domanda va accolta, tanto meno quella afferente gli interessi legali e la rivalutazione, in quanto non espressamente formulata in libello introduttivo, ma richiesti tardivamente solo in comparsa conclusionale, tanto in virtù dei limiti disposti dall'art .112 cpc.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio , non sussistono ragioni di segno contrario alla applicazione delle conseguenze disposte dall'art 91 cpc, precisando, altresì, che le stesse vanno opportunamente ridotte in virtù della assenza di una fase istruttoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 7477/2022 di R.G. , così provvede :
- Accoglie la domanda per quanto di ragione;
- Dichiara la responsabilità da contatto sociale a carico del;
Controparte_2
- per lo effetto condanna il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore della Controparte_2 attrice, della complessiva somma di € 25.520,00;
- condanna il prefato Ente al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in € 3.397,00 oltre accessori di legge, per compensi parametrati, ed € 545,00 per verosimili esborsi.
-
così deciso in Nola, lì 15 dicembre 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata