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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.7806 r.g. dell'anno 2024
TRA nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Gragnano in via Castellammare numero 184 - C.F.: ; C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F. ) e Ciro C.F._2
Santonicola (C.F. , PEC C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via
Amato n. 7.
Contro
, in persona del pro tempore, con sede in Controparte_1 CP_2
Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
, in persona del Dirigente pro Controparte_3
tempore; in persona del Dirigente pro Controparte_4
tempore.
FATTO E DIRITTO
LA ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di essere docente in possesso del
Diploma Tecnico Pratico dei Servizi Socio Sanitari congiunto ai 24 crediti formativi, titoli idonei all'insegnamento nelle classi di concorso B023 - LABORATORI PER I SERVIZI
SOCIO-SANITARI e II GRADO. Controparte_5
pagina1 di 4 Aggiungeva che con sentenza n° 1172 del 2022 emessa nell'ambito del procedimento n° 5459/2021 e pubblicata in data 26/5/2022 era stato sancito il suo diritto a essere collocata “a pieno titolo” nelle graduatorie riservate agli abilitati (I Fascia G.P.S.) e che l'indicata sentenza era passata in giudicato in data 27 dicembre 2022, come da certificazione emessa dal Tribunale di Messina, firmata digitalmente dal funzionario giudiziario Dott. Pasqualino Cucinotta.
Chiedeva: “Dichiarare l'illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla
Prima Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso B023, emesso dalla dirigente scolastica Prof.ssa e avallato Persona_1
dall' in quanto in contrasto con la sentenza n° Controparte_4
1172 del 2022 del Tribunale del Lavoro di Messina, passata in giudicato;
Ordinare il ripristino della posizione della prof.ssa C.F.: , Parte_1 C.F._1
nella Prima Fascia delle GPS per la classe di concorso B023, riconoscendo il diritto della ricorrente ad essere inserita "a pieno titolo" in virtù dell'abilitazione alla docenza accertata giudizialmente;
Con conseguente condanna dell'Amministrazione a porre materialmente in essere gli atti finalizzati al reinserimento di parte ricorrente, “a pieno titolo”, nelle graduatorie provinciali di I fascia G.P.S. - classe di concorso B023. Con vittoria di CP_4
spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Non si costituiva il ministero convenuto benchè regolarmente citato e ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Va premesso che oggetto del pregresso giudizio è stato il riconoscimento del valore abilitante del Diploma di Laurea e dei 24 CFU, strumentale alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.. L' 'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato “fa stato a ogni effetto tra le parti”, ai sensi dell'art. 2909 codice civile, coprendo dunque, tale giudicato, “il dedotto e il deducibile”.
A conclusione della ricostruzione normativa operata con la citata pronuncia, si è affermato: “… l'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in tre fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di pagina2 di 4 studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
- per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso…Ne consegue che avendo provato il possesso della laurea/diploma e dei 24 cfu, hanno diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza.”
Pertanto il ricorso va accolto e per l'effetto il G.L.:
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla Prima Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso B023, emesso dalla dirigente scolastica Prof.ssa e avallato dall' Persona_1 [...]
Controparte_4
Ordina il ripristino della posizione della prof.ssa C.F.: Parte_1
, nella Prima Fascia delle GPS per la classe di concorso B023, C.F._1
riconoscendo il diritto della ricorrente a esservi inserita "a pieno titolo"; condanna le convenute al reinserimento di parte ricorrente “a pieno titolo” nelle graduatorie provinciali di I fascia G.P.S. classe di concorso B023. CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione.
P.Q.M.
Il G.L. accoglie il ricorso e per l'effetto:
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla Prima Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso B023, emesso dalla dirigente scolastica Prof.ssa e avallato dall' Persona_1 [...]
Controparte_4
pagina3 di 4 Ordina il ripristino della posizione della prof.ssa C.F.: Parte_1
, nella Prima Fascia delle GPS per la classe di concorso B023, C.F._1
riconoscendo il diritto della ricorrente a esservi inserita "a pieno titolo"; condanna le convenute al reinserimento di parte ricorrente “a pieno titolo” nelle graduatorie provinciali di I fascia G.P.S. classe di concorso B023. CP_4
condanna le convenute al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1600,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Napoli, 10.4.25
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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