TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/12/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice, dott.ssa IA MI, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 3 dicembre
2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c (ultimo comma) la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1246/2023 R.G., promosso da:
nato a [...]/SP – Brasile il 16.09.2002, C.F. Parte_1
C.F._1
nato a [...]/SP – Brasile il 03.02.1997, C.F. Controparte_1
per sé e, unitamente a nata a [...]/SP – C.F._2 Controparte_2
Brasile il 24.01.1998, C.F. , in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._3 genitoriale sul figlio minore nato a [...]/SP Persona_1
– Brasile il 26.08.2020, C.F. ; C.F._4
nato a [...]/SP – Brasile il 09.12.1993, C.F. Controparte_3
; C.F._5
nata a [...]/SP – Brasile il 02.10.1992, C.F. Controparte_4 sé e, unitamente a nato a [...] CodiceFiscale_6 Controparte_5
Sul/SP – Brasile il 09.06.1992, C.F. , in qualità di genitori esercenti la C.F._7 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] Persona_2
Caetano do Sul/SP – Brasile l'08.08.2021, C.F. ; C.F._8
nata a [...]/SP – Brasile il 14.07.1965, C.F. Controparte_6
; C.F._9 nata a [...]/SP – Brasile il 30.09.1992, Controparte_7
C.F. ; C.F._10
nata a [...]/SP – Brasile il 25.10.2004, Controparte_8
C.F. C.F._11
pagina 1 di 10 nata a [...]/SP – Brasile il 09.07.1976, Parte_2
C.F. , per sé e, unitamente a nato a [...]/SP C.F._12 Controparte_9
– Brasile il 03.10.1975, C.F. , in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._13 genitoriale sul figlio minore nato a [...]/SP – Persona_3
Brasile il 19.10.2008, C.F. ; C.F._14
nata a [...]/SP – Brasile il 22.01.1996, C.F. Parte_3
, C.F._15
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carlofernando Parisi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catanzaro (CZ), via Pascali, n. 6;
RICORRENTI
Contro
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_10 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F.
e ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 P.IVA_2
PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato il 29.03.2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici. A sostegno della propria domanda i richiedenti asseriscono di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano DESIDERIO o Desiderio Reale o o Per_4 Persona_5
, cittadino italiano, nato a [...], Provincia di Perugia (PG), il 28.05.1904, Persona_6 figlio di e e successivamente emigrato in Brasile, senza mai Persona_7 Persona_8 rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi come cittadino brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
-che in data 25.07.1925 il sig. contraeva matrimonio con la signora Parte_4 [...]
; Persona_9
pagina 2 di 10 - dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nascevano Parte_4 Persona_9 in Brasile due figlie: la sig.ra (in data 26.11.1926), e la sig.ra o Per_10 Parte_5 [...]
(in data 17.02.1928); Parte_6 Parte_6
- in data 29.12.1945 la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. (e Per_10 CP_11 prendeva il nome di ); Persona_11
- dall' unione tra la la sig.ra e il sig. nasceva in Brasile, il sig. Persona_11 CP_11
(in data 23.10.1946); Persona_12
- in data 1.02.1973 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_12 Parte_7
(che prendeva il nome di ); Persona_13
- dall' unione tra il sig. la sig.ra nasceva in Brasile, la sig.ra Persona_12 Parte_7
in data 09.07.1976; Parte_2
- in data 31.07.2004 la sig. si univa in matrimonio con il sig. Parte_2 [...]
(e prendeva il nome di (attuale ricorrente); CP_9 Parte_2
- dall' unione tra la sig. e il sig. nascevano in Parte_2 Controparte_9
Brasile due figli, attuali ricorrenti: (in data 25.10.2004), e il sig. Controparte_8
(in data 19.10.2008); Persona_3
-in data 07.09.1950, la sig.ra o , si univa in matrimonio con il sig. Parte_5 Parte_6
(e prendeva il nome di;
CP_12 Parte_8
-dall' unione tra la sig.ra e il sig. nascevano in Brasile tre figli: Parte_8 CP_12 il sig. (in data 10.06.1951), la sig.ra (in data 28.02.1963) e la Persona_14 Per_15 sig.ra (in data 14.07.1965), attuale ricorrente;
CP_6
- in data 18.05.1991, il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_14 Parte_9
(che prendeva il nome di;
[...] Parte_10
-dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_14 Parte_10
Brasile la sig.ra (in data 30.09.1992), attuale ricorrente;
Controparte_7
-in data 21.09.1991, la sig.ra si univa in matrimonio con Per_15 Controparte_13
(e prendeva il nome di per poi separarsi, in data 25.03.1997, e
[...] Parte_11 riprendere il nome da nubile);
- dall' unione tra la sig.ra e il sig. nascevano in Brasile Per_15 Controparte_13 due figlie, attuali ricorrenti: la sig.ra (in data 02.10.1992), e la sig.ra Parte_12
(in data 22.01.1996); Parte_3
pagina 3 di 10 -in data 15.09.2018, la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Parte_12 [...]
(e prendeva il nome di ); Controparte_5 Controparte_4
-dall' unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Controparte_4 Controparte_5
Brasile, la sig.ra (in data 08.08.2021), attuale ricorrente;
Persona_2
- in data 07.11.1992, la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. CP_6 Parte_13
(e prendeva il nome di );
[...] Controparte_6
- dall' unione tra la sig.ra e il sig. nascevano in Controparte_6 Parte_13
Brasile tre figli, attuali ricorrenti: il sig. (in data 09.12.1993), il sig. Controparte_3
(in data 03.02.1997) ed (in data Controparte_1 Parte_1
16.09.2002);
- in data 24.03.2022, il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_3 [...]
(che prendeva il nome di ); Parte_14 Persona_16
- in data 04.12.2020, il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_1 [...]
o (che prendeva il nome di o Per_17 Controparte_2 Persona_18
); Persona_19
-dall' unione tra il sig. e la sig.ra (o Controparte_1 Persona_18
), nasceva in Brasile il sig. , in data Persona_19 Persona_1
26.08.2020, attuale ricorrente.
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano;
quanto all' intervenuto passaggio (in epoca precostituzionale) della discendenza, per linea materna, che comportava interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis secondo la Legge
n.555/1912, i ricorrenti richiamano le pronunce della Corte Costituzionale (sent. n.87/1975 e n.
30/1983 della Corte Cost.) con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1 nella parte in cui prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana. Richiamano anche la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
4466/2009 ed i principi di diritto ivi affermati. Riferiscono di avere tentato di effettuare la prenotazione per ottenere l'appuntamento, dinnanzi all'autorità amministrativa, per la pagina 4 di 10 domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, secondo quanto indicato nel sito istituzionale del Consolato Generale d'Italia San Paolo, Brasile (ovverosia tramite il servizio c.d. “Prenot@mi”) ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis); evidenziano che l'abnorme numero di domande ha causato un blocco della piattaforma ed il servizio di ricezione risulterebbe sospeso;
rilevano che il Pt_15 di San Paolo starebbe trattando le istanze presentate fino all'anno 2010, e che dunque la lista d'attesa per ottenere appuntamento con l'autorità consolare, potrebbe durare oltre 10 anni;
osservano che il decorso di codesto lasso di tempo irragionevole comporterebbe un diniego del loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, il che giustifica l'interesse ad agire in giudizio.
Il P.M. interveniva in giudizio chiedendo, previa verifica della procedibilità dell'avversa domanda nonché della ricorrenza di tutte le condizioni ex lege previste ai fini dell'accertamento della cittadinanza, pronunciarsi secondo giustizia. In via istruttoria, previo ordine di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa, chiedeva che ex art. 213 c.p.c. venissero richieste informazioni in ordine alla completezza e ritualità della stessa al competente , unitamente ad informazioni concernenti l'eventuale sussistenza Pt_15 di cause ostative all'accoglimento della domanda, (chiedendo in particolare di verificare l'eventuale iscrizione di parte ricorrente e dei propri avi nelle liste elettorali del Brasile e/o l'esistenza di domande di iscrizione in dette liste elettorali secondo la legge del luogo da parte di parte ricorrente e dei propri avi, l'assunzione di incarichi alle dipendenze dello stato estero da parte dei medesimi soggetti, e/o ulteriori circostanze che possano rilevare ai sensi di quanto sopra specificato).
Si è costituito a mezzo di comparsa depositata in data 28.12.24 il , per Controparte_10 rilevare che parte ricorrente invoca a sostegno della propria pretesa la discendenza sia dall'avo italiano che dalla figlia della quale implicitamente chiede accertarsi Parte_4 Persona_10 la cittadinanza italiana, non avendo i genitori alla nascita richiesto di procedere tramite il competente consolato, alla sua iscrizione all'anagrafe dello stato civile in Italia. Rilevava come le amministrazioni competenti alla valutazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, alle quali era stato trasmesso l'avverso ricorso, non avessero segnalato, per il momento, la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa. Osservava che non risultava che l'avversa domanda fosse stata preceduta da rituale presentazione di istanza in sede amministrativa, e che dunque non fosse decorso il termine ordinario per l'esame pagina 5 di 10 dell'istanza in sede amministrativa (di 730 gg); nel merito, l'Amministrazione resistente chiedeva accertare la sussistenza della piena prova dell'avverso diritto, evidenziando la necessità che la documentazione allegata dai ricorrenti venisse esaminata dall'Autorità consolare;
chiedeva disporsi comunque la compensazione delle spese del giudizio anche nell'ipotesi dell'accoglimento dell'avversa domanda, (visto l'eccezionale numero dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, e considerato che i ritardi degli
[...] non possono imputarsi alla responsabilità del Controparte_14 CP_10 convenuto).
All'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 5.11.2025, la causa è stata riservata in decisione.
****
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.”
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, il sig. DESIDERIO o o o Per_4 Parte_16 Persona_5 Per_6
cittadino italiano, era nato a [...], Provincia di Perugia (PG), comune ricompreso
[...] nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
****
In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge
(730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa. In proposito si rileva che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di pagina 6 di 10 cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni.
In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
*****
Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo,
l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del
1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte
Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza pagina 7 di 10 dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
"status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un.
2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente pagina 8 di 10 di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
*****
Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza paterna riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti Parte_4
i suoi discendenti e segnatamente alle figlie e a sua Per_10 Parte_5 Persona_11 volta l'ha trasmessa a , che a sua volta l'ha trasmessa a Persona_12 Parte_2
(attuale ricorrente) che a sua volta l'ha trasmessa ai due figli (attuali ricorrenti)
[...]
e . a sua volta l'ha trasmessa ai Controparte_8 Persona_3 Parte_5 tre figli e (attuale ricorrente). a Persona_14 Per_15 CP_6 Persona_14 sua volta l'ha trasmessa a (attuale ricorrente). Controparte_7 Per_15
l'ha trasmessa a sua volta alle due figlie (attuali ricorrenti) e Parte_12
. l'ha trasmessa a sua volta a Parte_3 Controparte_4 Persona_2
(attuale ricorrente). l'ha trasmessa a sua volta ai tre figli
[...] Controparte_6
(attuali ricorrenti) , , Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
. l'ha trasmessa a sua volta al figlio
[...] CP_1 CP_1 Persona_1
, (attuale ricorrente).
[...]
Si considera così provata la discendenza diretta iure sanguinis dei ricorrenti da cittadino italiano. Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici CP_10 eventi interruttivi. In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i sigg.ri:
nato a [...]/SP – Brasile il 16.09.2002, Parte_1
nato a [...]/SP – Brasile il 03.02.1997, Controparte_1
nato a [...]/SP – Brasile il 26.08.2020, Persona_1
nato a [...]/SP – Brasile il 09.12.1993, Controparte_3 nata a [...]/SP – Brasile il 02.10.1992, Controparte_4
nata a [...]/SP – Brasile l'08.08.2021, Persona_2
nata a [...]/SP – Brasile il 14.07.1965, Controparte_6 nata a [...]/SP – Brasile il 30.09.1992, Controparte_7
nata a [...]/SP – Brasile il 25.10.2004, Controparte_8
nata a [...]/SP – Brasile il 09.07.1976, Parte_2
nato a [...]/SP – Brasile il 19.10.2008, Persona_3 [...]
nata a [...]/SP – Brasile il 22.01.1996, Parte_3 sono cittadini italiani.
2) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, il 4 dicembre 2025.
La giudice
IA MI
pagina 10 di 10