Improcedibile
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01265/2026REG.PROV.COLL.
N. 00439/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2024, proposto da RE AC, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02970/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. FR AR,
Preso atto della nota di passaggio in decisione senza discussione, depositata dall’appellante,
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.AC RE ha impugnato la sentenza n. 2970 del 16 maggio 2023 del T.A.R. Campania Napoli, che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del Comune di Serrara Fontana del 23 settembre 2019, prot. n. 7552, notificatogli il 28 settembre 2019, di diniego di accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica ex artt. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e n. 167 del d.lgs. n. 42/04 relativamente ad un portico di mq 36,05 ed ad una struttura priva di copertura, realizzati presso l’area attrezzata annessa alla struttura ricettiva AS OL in Via Gaetano Di Iorio n. 18 – provvedimento fondato sulla non conformità ai parametri del RUEC e alla circolare ministeriale n. 33/2009, nonostante le osservazioni difensive e la relazione tecnica dell’istante.
Il T.A.R. ha ritenuto adeguata e completa la motivazione del diniego di sanatoria, da cui risulta la insussistenza del requisito della “doppia conformità” previsto dall’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, visto che il porticato di mq 36,05 eccede sia i limiti del RUEC, che consente agli accessori una superficie non superiore al 30% di quella coperta del fabbricato, sia quelli indicati dalla circolare ministeriale n. 33/2009, che ammette portici aperti su tre lati solo entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato. Nella sentenza si è precisato che la prevalenza del piano paesistico sugli strumenti urbanistici opera solo in senso restrittivo e non ampliativo.
Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, formulando un unico articolato motivo, con cui ha denunciato l’erroneità della sentenza 1) nella parte in cui ha affermato che la prevalenza dei piani paesistici sugli strumenti urbanistici opererebbe solo in senso restrittivo, laddove invece, in base all’art. 145, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 e alla consolidata giurisprudenza, i piani paesaggistici hanno valore sovraordinato e prevalente in ogni caso sugli strumenti urbanistici; 2) nella parte in cui ha affermato la difformità delle opere in esame - consistenti nella trasformazione del preesistente manufatto in un piccolo corpo con portico (corpo A) e nella realizzazione di una struttura priva di copertura (corpo B) - facendo riferimento anche alla circolare del Ministro per i beni e le attività culturali n. 33 del 2009, senza tenere conto della relazione tecnica depositata, da cui risulta, al contrario, la loro riconducibilità alla concessione edilizia del 1987, trattandosi di pertinenze prive di autonomia funzionale e di incidenza sul carico urbanistico o interventi di manutenzione straordinaria, vista la compensazione dell’aumento volumetrico mediante la riduzione della parte chiusa; 3) nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che il Comune abbia effettivamente valutato le osservazioni presentate dall’istante in sede di preavviso di rigetto, laddove il provvedimento finale si è limitato a ribadire in modo apodittico i medesimi motivi ostativi già esposti, senza confutare le puntuali deduzioni difensive. L’appellante ha chiesto che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti relativi al procedimento in interesse e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione nel termine e nei modi opportuni, ai sensi dell’art. 63 c.p.a.
Il Comune di Serrara Fontana non si è costituito in giudizio.
Con la nota di passaggio in discussione senza decisione parte appellante ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, allegando di aver presentato, in data 7 febbraio 2026, istanza di sanatoria semplificata ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dalla legge n. 105 del 2024, in relazione alle opere in esame.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2.Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dall’appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, e conseguentemente, in virtù dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dichiarare improcedibile il ricorso (Cons.Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575).
D’altronde, come recentemente affermato, la valutazione dell’Amministrazione sull'istanza di condono o sanatoria comporterà la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell'istanza di sanatoria (Cons. Stato, Sez. III, 30 aprile 2025, n. 3690).
Per completezza, va ricordato che, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).
8.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
FR AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AR | FA AN |
IL SEGRETARIO