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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Il Giudice dott.ssa Francesca Vesci nel procedimento iscritto al N. R.G. 1766/2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Tra
, C.F. , con l'Avv. CARULLO RAFFAELE Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
COTRONEI NICOLA ANTONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa e chiesto la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024 impugnava la delibera Parte_1
condominiale intervenuta, previa regolare convocazione, il 10.09.2024, In particolare contestava la delibera, intervenuta a maggioranza dei votanti, sul presupposto di una erronea suddivisione delle quote millesimali in ordine ai lavori di rifacimento del tetto ed erronea applicazione delle norme previste dal regolamento condominiale. Deduceva che il tetto è di proprietà esclusiva e dunque la ripartizione per le spese di riparazione doveva seguire altro criterio e non quello adottato dall'assemblea e cioè secondo il principio della proprietà esclusiva (1/3 a carico della comunione e 2/3 a carico del proprietario esclusivo). Concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata e per l'effetto condannare il CP_2
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva il , il quale In via preliminare: Tardività dell'impugnazione CP_2
atteso che il presente personalmente all'assemblea del 10 settembre Parte_1
2024, votava in modo contrario il punto “2” dell'ordine del giorno, allegando, altresì, anche una sua dichiarazione scritta di pugno, pertanto, avrebbe dovuto impugnare il verbale assembleare entro 30 giorni decorrenti da 10/09/2024, quindi entro e non oltre il
10 di ottobre 2024.
Nel Merito: Deduceva l'infondatezza della eccepita erronea suddivisione delle quote millesimali in ordine ai lavori di rifacimento del tetto e sulla erronea applicazione delle norme previste nel regolamento di condominio. in quanto non vi è un diverso titolo che attribuisce la proprietà esclusiva del tetto al singolo condomino, inoltre evidenziava che
“quando si controverta della 'condominialità' o meno di uno spazio, alcun rilievo assume la circostanza che detto spazio, comunque condominiale in funzione della sua natura e destinazione di fatto, non sia stato indicato nel regolamento dell'ente di gestione, perché la presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto;
a tal fine,
è necessario un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio.“ (Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
30630 del 28/11/2024). Specificava altresì che gli altri due corpi di fabbrica costituenti il ( “A” e “C” quest'ultima proprio con la delibera Controparte_3 CP_4
de qua) hanno già applicato il medesimo criterio di ripartizione delle spese per i relativi tetti adottato nella delibera del 10 settembre 2024, oggi impugnata, secondo, quindi, i millesimi di proprietà e non, come richiesto da controparte, ex art, 1126 c.c..
Concludeva chiedendo in via preliminare stante la tardività dell'impugnazione della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 cc, rigettare il ricorso e per l'effetto
Pag. 2 di 5 dichiarare valida la delibera assembleare del 10 settembre 2024; Nel merito:- Accertare
e dichiarare infondata la domanda proposta per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e per l'effetto dichiarare valida la delibera del 10/09/2024;
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi al costituito procuratore.
All'udienza del 13 marzo 2025 attese le contrapposte difese ed eccezioni la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art 281 sexies cpc ed assegnato termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza dell'8 luglio 2025 tenutasi ex art 127 ter cpc, la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI
Con l'unico motivo parte ricorrente chiedeva la nullità/annullabilità della delibera adottata a maggioranza dalla assemblea condominiale in data 10.09.2024 relativamente a parte del punto 2 del verbale e cioè per errore nella ripartizione delle spese di rifacimento del tetto scala B.
Parte resistente, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di legge, nel merito chiedeva il rigetto essendo il deliberato corretto.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal opposto. CP_2
Orbene in punto di diritto si osserva che le delibere condominiali possono essere impugnate per violazione di legge o per erronea approvazione dell'assemblea.
Nell'uno e nell'altro caso i termini per impugnare sono diversi;
infatti, nel caso di violazione di legge non vi è alcun termine di decadenza e la delibera potrà essere impugnata in qualsiasi momento, nell'altro caso di erronea approvazione da parte dell'assemblea la delibera potrà essere impugnata nel breve termine di 30 gg dalla sua conoscenza/comunicazione, in questo secondo caso si tratterà quindi di annullare la delibera ed il termine è perentorio.
Nella fattispecie il ricorrente con ricorso depositato il 5.12.2024 si opponeva alla delibera intervenuta il 10.09.2024, comunicata al condomino presente in assemblea ma dissenziente il successivo 18.09.2024, eccependo l'errore nella ripartizione delle spese -
Pag. 3 di 5 relative al rifacimento del tetto deducendo che il tetto è di proprietà esclusiva e non rientra tra le parti comuni, pertanto, il criterio di riparto delle spese doveva essere quello di riconoscere 1/3 a carico della proprietà esclusiva ed i restanti 2/3 a carico dei condomini in applicazione degli art 3 e 4 del regolamento condominiale.
Senza entrare nel merito della vicenda è opportuno evidenziare che non si tratta dunque di modificare le tabelle millesimali viziate quanto di una diversa ripartizione di spese.
La contestazione in definitiva in quanto verte in termini di quote millesimali, che a dire del ricorrente sono state erroneamente ripartite, non rientra nelle violazioni di legge ed il termine per impugnare è di trenta giorni dalla comunicazione, conseguentemente dovrà essere dichiarato inammissibile il ricorso poiché tardivamente proposto.
Ad ogni modo quandanche si volesse per un attimo superare l'accertata inammissibilità
e tenendo in considerazione la contestazione nel merito si osserva che la ripartizione delle spese è stata correttamente eseguita dal laddove 1) il tetto NON è CP_2
proprietà privata in mancanza di un titolo, né può ritenersi che siccome non espressamente richiamato nel regolamento lo stesso non faccia parte della condominialità. Sul punto si aggiunge che rientrano nella condominialità “tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”. Il che impone di ritenere corretta la ripartizione operata dall'Assemblea che ha deliberato una ripartizione in base alle quote millesimali sia del tetto (oggetto di odierna impugnativa) il cui accesso è da una botola che si trova in uno spazio condominiale all'ultimo piano,.
L'assemblea non avrebbe potuto disattendere l'ordinario criterio di ripartizione, né disapplicare le tabelle millesimali, ma ha osservato la regola generale stabilita dall'art.1123 c.c., secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di ciascun condomino alla proprietà comune, e cioè in base ai millesimi.
Alla luce di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014 (così come mod. dal D.M. n. 37/2018), nella somma complessiva di euro 2.540,00, con la precisazione che è stato applicato lo scaglione per le controversie
Pag. 4 di 5 tra gli euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nei valori minimi attesa le questioni di diritto trattate e le fasi ivi previste
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio promosso da così provvede: Parte_2
- rigetta l'opposizione poiché destituita di fondamento;
- condanna a rifondere in favore della parte opposta le spese del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre al rimborso delle spese generali al 15 per cento, IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi ex art
93 cpc in favore del procuratore costituito che ha formulato richiesta in tal senso.
Così deciso in Vibo Valentia 9 luglio 2025 sentenza resa all'esito dell'udienza ex art
127 ter cpc
Il Giudice Onorario
Francesca Vesci
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Il Giudice dott.ssa Francesca Vesci nel procedimento iscritto al N. R.G. 1766/2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Tra
, C.F. , con l'Avv. CARULLO RAFFAELE Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
COTRONEI NICOLA ANTONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa e chiesto la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024 impugnava la delibera Parte_1
condominiale intervenuta, previa regolare convocazione, il 10.09.2024, In particolare contestava la delibera, intervenuta a maggioranza dei votanti, sul presupposto di una erronea suddivisione delle quote millesimali in ordine ai lavori di rifacimento del tetto ed erronea applicazione delle norme previste dal regolamento condominiale. Deduceva che il tetto è di proprietà esclusiva e dunque la ripartizione per le spese di riparazione doveva seguire altro criterio e non quello adottato dall'assemblea e cioè secondo il principio della proprietà esclusiva (1/3 a carico della comunione e 2/3 a carico del proprietario esclusivo). Concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata e per l'effetto condannare il CP_2
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva il , il quale In via preliminare: Tardività dell'impugnazione CP_2
atteso che il presente personalmente all'assemblea del 10 settembre Parte_1
2024, votava in modo contrario il punto “2” dell'ordine del giorno, allegando, altresì, anche una sua dichiarazione scritta di pugno, pertanto, avrebbe dovuto impugnare il verbale assembleare entro 30 giorni decorrenti da 10/09/2024, quindi entro e non oltre il
10 di ottobre 2024.
Nel Merito: Deduceva l'infondatezza della eccepita erronea suddivisione delle quote millesimali in ordine ai lavori di rifacimento del tetto e sulla erronea applicazione delle norme previste nel regolamento di condominio. in quanto non vi è un diverso titolo che attribuisce la proprietà esclusiva del tetto al singolo condomino, inoltre evidenziava che
“quando si controverta della 'condominialità' o meno di uno spazio, alcun rilievo assume la circostanza che detto spazio, comunque condominiale in funzione della sua natura e destinazione di fatto, non sia stato indicato nel regolamento dell'ente di gestione, perché la presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto;
a tal fine,
è necessario un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio.“ (Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
30630 del 28/11/2024). Specificava altresì che gli altri due corpi di fabbrica costituenti il ( “A” e “C” quest'ultima proprio con la delibera Controparte_3 CP_4
de qua) hanno già applicato il medesimo criterio di ripartizione delle spese per i relativi tetti adottato nella delibera del 10 settembre 2024, oggi impugnata, secondo, quindi, i millesimi di proprietà e non, come richiesto da controparte, ex art, 1126 c.c..
Concludeva chiedendo in via preliminare stante la tardività dell'impugnazione della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 cc, rigettare il ricorso e per l'effetto
Pag. 2 di 5 dichiarare valida la delibera assembleare del 10 settembre 2024; Nel merito:- Accertare
e dichiarare infondata la domanda proposta per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e per l'effetto dichiarare valida la delibera del 10/09/2024;
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi al costituito procuratore.
All'udienza del 13 marzo 2025 attese le contrapposte difese ed eccezioni la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art 281 sexies cpc ed assegnato termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza dell'8 luglio 2025 tenutasi ex art 127 ter cpc, la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI
Con l'unico motivo parte ricorrente chiedeva la nullità/annullabilità della delibera adottata a maggioranza dalla assemblea condominiale in data 10.09.2024 relativamente a parte del punto 2 del verbale e cioè per errore nella ripartizione delle spese di rifacimento del tetto scala B.
Parte resistente, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di legge, nel merito chiedeva il rigetto essendo il deliberato corretto.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal opposto. CP_2
Orbene in punto di diritto si osserva che le delibere condominiali possono essere impugnate per violazione di legge o per erronea approvazione dell'assemblea.
Nell'uno e nell'altro caso i termini per impugnare sono diversi;
infatti, nel caso di violazione di legge non vi è alcun termine di decadenza e la delibera potrà essere impugnata in qualsiasi momento, nell'altro caso di erronea approvazione da parte dell'assemblea la delibera potrà essere impugnata nel breve termine di 30 gg dalla sua conoscenza/comunicazione, in questo secondo caso si tratterà quindi di annullare la delibera ed il termine è perentorio.
Nella fattispecie il ricorrente con ricorso depositato il 5.12.2024 si opponeva alla delibera intervenuta il 10.09.2024, comunicata al condomino presente in assemblea ma dissenziente il successivo 18.09.2024, eccependo l'errore nella ripartizione delle spese -
Pag. 3 di 5 relative al rifacimento del tetto deducendo che il tetto è di proprietà esclusiva e non rientra tra le parti comuni, pertanto, il criterio di riparto delle spese doveva essere quello di riconoscere 1/3 a carico della proprietà esclusiva ed i restanti 2/3 a carico dei condomini in applicazione degli art 3 e 4 del regolamento condominiale.
Senza entrare nel merito della vicenda è opportuno evidenziare che non si tratta dunque di modificare le tabelle millesimali viziate quanto di una diversa ripartizione di spese.
La contestazione in definitiva in quanto verte in termini di quote millesimali, che a dire del ricorrente sono state erroneamente ripartite, non rientra nelle violazioni di legge ed il termine per impugnare è di trenta giorni dalla comunicazione, conseguentemente dovrà essere dichiarato inammissibile il ricorso poiché tardivamente proposto.
Ad ogni modo quandanche si volesse per un attimo superare l'accertata inammissibilità
e tenendo in considerazione la contestazione nel merito si osserva che la ripartizione delle spese è stata correttamente eseguita dal laddove 1) il tetto NON è CP_2
proprietà privata in mancanza di un titolo, né può ritenersi che siccome non espressamente richiamato nel regolamento lo stesso non faccia parte della condominialità. Sul punto si aggiunge che rientrano nella condominialità “tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”. Il che impone di ritenere corretta la ripartizione operata dall'Assemblea che ha deliberato una ripartizione in base alle quote millesimali sia del tetto (oggetto di odierna impugnativa) il cui accesso è da una botola che si trova in uno spazio condominiale all'ultimo piano,.
L'assemblea non avrebbe potuto disattendere l'ordinario criterio di ripartizione, né disapplicare le tabelle millesimali, ma ha osservato la regola generale stabilita dall'art.1123 c.c., secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di ciascun condomino alla proprietà comune, e cioè in base ai millesimi.
Alla luce di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014 (così come mod. dal D.M. n. 37/2018), nella somma complessiva di euro 2.540,00, con la precisazione che è stato applicato lo scaglione per le controversie
Pag. 4 di 5 tra gli euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nei valori minimi attesa le questioni di diritto trattate e le fasi ivi previste
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio promosso da così provvede: Parte_2
- rigetta l'opposizione poiché destituita di fondamento;
- condanna a rifondere in favore della parte opposta le spese del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre al rimborso delle spese generali al 15 per cento, IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi ex art
93 cpc in favore del procuratore costituito che ha formulato richiesta in tal senso.
Così deciso in Vibo Valentia 9 luglio 2025 sentenza resa all'esito dell'udienza ex art
127 ter cpc
Il Giudice Onorario
Francesca Vesci
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