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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore Giudice
nel procedimento N. R.G. 2452/2024 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUERINI ROCCO Parte_1 C.F._1
OS e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, via Carrobbio, n. 6;
RICORRENTE
Nei confronti di
, (C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1. “ affidare i figli minori e in modo superesclusvo o Persona_1 CP_1
almeno esclusivo alla madre, mantenendo la collocazione dei minori presso la stessa;
2. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni CP_1
CP_ mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di Per_1
€ 350,00 per ciascun figlio da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, omnicomprensivo della mensa (per un totale annuo di € 654,50per figlio che suddiviso in dodicesimi è pari ad € 54,54), oltre al costo dei centri estivi, dei libri scolastici, tasse scolastiche, dell'assicurazione scolastica e delle gite di un giorno olre al 50% delle altre spese extra assegno come da protocollo siglato tra il Tribunale ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pavia. 3. Confermare il diritto della sig. a percepire l'assegno unico al 100% e tutti i Parte_1 bonus al 100%.
4. Riconoscere al padre il diritto di tenere con sé i figli:
- fintanto che sarà domiciliato o risiederà a Napoli o comunque lontano da Vigevano oltre 300 km:
a) dal termine dell'anno scolastico al 31 luglio;
b) dal primo settembre all'inizio della scuola;
c) tutti i ponti ad eccezione del 1° maggio;
d) tutte le vacanze pasquali;
e) tutte le altre volte che il padre verrà a Vigevano a trovarli, previo accordo con la madre;
- se ritornasse a risiedere o ad essere domiciliato a Vigevano,
a) due giorni durante la settimana dal termine dell'orario scolastico, recuperandoli direttamente a scuola, previo avvertimento alla madre con l'obbligo di riportarli a casa entro le ore 20,30;
b) un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato ore 17,00 alla domenica sera fino alle ore 20,30;
c) ponti alternati, ove possibile dal termine dell'orari scolastico alle ore 20,30 della festività
(1.11 con il padre, 8.12, 25.4, 1.5 e 2.6);
d) dalle ore 11,00 del 25 dicembre alle ore 16,30 del 26 dicembre;
i figli staranno sempre con la madre il 24 dicembre;
e) due settimane durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 26 dicembre ore 16,30 al 1 gennaio ore 20,30 ovvero dal 1 gennaio ore 20,30 gennaio al 6 gennaio ore 16,30 ovvero al 7 o
8 gennaio qualora fosse festivo;
f) ad anni alterni dal venerdì santo ore 18,30 al giorno di Pasquetta ore 21,30; staranno il primo periodo con la mamma, salvo diversi accordi;
g) 4 settimane anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicare il prima possibile alla madre e comunque almeno entro il mese di maggio di ogni anno;
in difetto sarà la madre che potrà indicare le sue quattro settimane;
sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. “
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 21/06/2024 la sig.ra depositava ricorso ex art. 337 quater c.p.c. per chiedere Parte_1
disporsi l'affido super esclusivo o almeno esclusivo dei due figli minori nati dalla relazione con il sig. , chiedendo che quest'ultimo versasse a titolo di mantenimento per i minori la CP_1
somma complessiva di 654,50 € oltre il 50% delle spese extra.
In particolare la sig.ra riferiva che il resistente dal termine della convivenza ed in Parte_1
particolare dopo il suo trasferimento a Napoli, aveva iniziato a disinteressarsi dei figli fino a non curarsene completamente lasciando alla ricorrente l'onere di occuparsi di ogni esigenza di vita quotidiana dei minori, sia affettiva, sia educativa sia economica e di gestire le attività scolastiche ed extrascolastiche talvolta ricorrendo anche all'aiuto dei nonni materni.
Parte ricorrente, inoltre, riferiva che il sig. aveva autonomamente deciso di versare CP_1
400,00€ a titolo di mantenimento dei figli, somma che però, a suo dire, non sempre veniva versata interamente e puntualmente.
Il sig. non si costituiva in giudizio, pertanto all'udienza del 27/11/2024 il Giudice, dato CP_1
atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, sentiva la parte ricorrente che specificava le proprie disponibilità reddituali riferendo di aver avuto contatti con il resistente il quale aveva ribadito la sola volontà di versare i 400,00 € per i figli e di tenerli con sé durante le ferie estive per tutto il mese di luglio.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice, considerata la totale assenza di notizie relative ai redditi del convenuto disponeva accertamenti ai sensi dell'art. 213
c.p.c. alla sede Inps e all'Agenzia delle Entrate;
disponeva un assegno provvisorio in capo al sig. di € 200,00 mensili in favore di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese extra e CP_1 manteneva un affido condiviso, prevedendo un'autorizzazione alla ricorrente ad assumere in autonomia le questioni urgenti relative alla scuola, salute o scelte sportive, sollecitando una regolamentazione precisa delle viste padre-figlio.
Con ordinanza del 05/06/2025 il Giudice, lette le note depositate dalla parte ricorrente, riservava la decisione al collegio.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto, regolarmente citato e mai comparso.
Per quanto concerne l'affidamento dei minori e , il loro Persona_1 CP_1
collocamento, il regime di frequentazione con il padre ed il contributo da porre a carico di
Pag. 3 di 5 quest'ultimo per il loro mantenimento, questo Collegio ritiene di poter confermare quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori.
Come già ribadito, infatti, con riferimento alla richiesta di affido, attesa la motivazione della domanda – non tanto volta a mostrare l'inadeguatezza della figura paterna, quanto alla lontananza dello stesso – è opportuno mantenere un affido condiviso, prevedendo un'autorizzazione alla ricorrente ad assumere in autonomia le questioni urgenti relative alla scuola, salute o scelte sportive (gite, iscrizioni scolastiche-sport..), scelte che poi dovranno essere condivise con il padre, così come i relativi costi;
si ribadisce, inoltre, la necessità che le visite padre figli vengano regolamentate in modo preciso – nell'interesse dei minori – e si dispone, dunque, che il padre chiami (anche mediante videochiamata) i figli quotidianamente in un orario che verrà concordato fra le parti e trascorra ponti e vacanze in misura superiore alla metà, invitando la ricorrente a depositare un calendario preciso degli incontri.
Con riferimento al contributo che il padre è tenuto a versare per il mantenimento dei minori, preso atto che non è pervenuta alcuna documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, non è possibile considerare l'esatta posizione reddituale del convenuto.
Ciò comunque non fa venire meno il suo obbligo di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente. Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo
2005, n. 6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n.
17403).
Considerato che, come ribadito anche dalla sig. il versa 400,00€ a titolo di Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli, appare equo confermare l'obbligo in capo al resistente contumace di versare tale somma oltre il 50% delle spese extra assegno individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Pag. 4 di 5 Si ritiene, infine, di dover liquidare le spese a carico dell'odierno resistente in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Affida e in via condivisa alle parti, con collocazione Persona_1 CP_1
presso la madre la quale potrà assumere in autonomia le decisioni relative a questioni urgenti in ambito scolastico, sanitario o sportivo (gite, iscrizioni scolastiche-sport..), scelte che poi dovranno essere condivise con il padre, così come i relativi costi;
• Dispone che il sig. versi alla sig.ra in via Controparte_1 Parte_1
anticipata ed entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli minori e l'importo mensile di € 400,00 oltre il Persona_1 CP_1
50% delle spese extra assegno individuate come da protocollo in uso presso questo
Tribunale;
• Stabilisce le modalità di incontri padre-figli come in parte motiva;
• Spese?
Pavia, camera di consiglio del 24/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore Giudice
nel procedimento N. R.G. 2452/2024 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUERINI ROCCO Parte_1 C.F._1
OS e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, via Carrobbio, n. 6;
RICORRENTE
Nei confronti di
, (C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1. “ affidare i figli minori e in modo superesclusvo o Persona_1 CP_1
almeno esclusivo alla madre, mantenendo la collocazione dei minori presso la stessa;
2. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni CP_1
CP_ mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di Per_1
€ 350,00 per ciascun figlio da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, omnicomprensivo della mensa (per un totale annuo di € 654,50per figlio che suddiviso in dodicesimi è pari ad € 54,54), oltre al costo dei centri estivi, dei libri scolastici, tasse scolastiche, dell'assicurazione scolastica e delle gite di un giorno olre al 50% delle altre spese extra assegno come da protocollo siglato tra il Tribunale ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pavia. 3. Confermare il diritto della sig. a percepire l'assegno unico al 100% e tutti i Parte_1 bonus al 100%.
4. Riconoscere al padre il diritto di tenere con sé i figli:
- fintanto che sarà domiciliato o risiederà a Napoli o comunque lontano da Vigevano oltre 300 km:
a) dal termine dell'anno scolastico al 31 luglio;
b) dal primo settembre all'inizio della scuola;
c) tutti i ponti ad eccezione del 1° maggio;
d) tutte le vacanze pasquali;
e) tutte le altre volte che il padre verrà a Vigevano a trovarli, previo accordo con la madre;
- se ritornasse a risiedere o ad essere domiciliato a Vigevano,
a) due giorni durante la settimana dal termine dell'orario scolastico, recuperandoli direttamente a scuola, previo avvertimento alla madre con l'obbligo di riportarli a casa entro le ore 20,30;
b) un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato ore 17,00 alla domenica sera fino alle ore 20,30;
c) ponti alternati, ove possibile dal termine dell'orari scolastico alle ore 20,30 della festività
(1.11 con il padre, 8.12, 25.4, 1.5 e 2.6);
d) dalle ore 11,00 del 25 dicembre alle ore 16,30 del 26 dicembre;
i figli staranno sempre con la madre il 24 dicembre;
e) due settimane durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 26 dicembre ore 16,30 al 1 gennaio ore 20,30 ovvero dal 1 gennaio ore 20,30 gennaio al 6 gennaio ore 16,30 ovvero al 7 o
8 gennaio qualora fosse festivo;
f) ad anni alterni dal venerdì santo ore 18,30 al giorno di Pasquetta ore 21,30; staranno il primo periodo con la mamma, salvo diversi accordi;
g) 4 settimane anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicare il prima possibile alla madre e comunque almeno entro il mese di maggio di ogni anno;
in difetto sarà la madre che potrà indicare le sue quattro settimane;
sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. “
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 21/06/2024 la sig.ra depositava ricorso ex art. 337 quater c.p.c. per chiedere Parte_1
disporsi l'affido super esclusivo o almeno esclusivo dei due figli minori nati dalla relazione con il sig. , chiedendo che quest'ultimo versasse a titolo di mantenimento per i minori la CP_1
somma complessiva di 654,50 € oltre il 50% delle spese extra.
In particolare la sig.ra riferiva che il resistente dal termine della convivenza ed in Parte_1
particolare dopo il suo trasferimento a Napoli, aveva iniziato a disinteressarsi dei figli fino a non curarsene completamente lasciando alla ricorrente l'onere di occuparsi di ogni esigenza di vita quotidiana dei minori, sia affettiva, sia educativa sia economica e di gestire le attività scolastiche ed extrascolastiche talvolta ricorrendo anche all'aiuto dei nonni materni.
Parte ricorrente, inoltre, riferiva che il sig. aveva autonomamente deciso di versare CP_1
400,00€ a titolo di mantenimento dei figli, somma che però, a suo dire, non sempre veniva versata interamente e puntualmente.
Il sig. non si costituiva in giudizio, pertanto all'udienza del 27/11/2024 il Giudice, dato CP_1
atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, sentiva la parte ricorrente che specificava le proprie disponibilità reddituali riferendo di aver avuto contatti con il resistente il quale aveva ribadito la sola volontà di versare i 400,00 € per i figli e di tenerli con sé durante le ferie estive per tutto il mese di luglio.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice, considerata la totale assenza di notizie relative ai redditi del convenuto disponeva accertamenti ai sensi dell'art. 213
c.p.c. alla sede Inps e all'Agenzia delle Entrate;
disponeva un assegno provvisorio in capo al sig. di € 200,00 mensili in favore di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese extra e CP_1 manteneva un affido condiviso, prevedendo un'autorizzazione alla ricorrente ad assumere in autonomia le questioni urgenti relative alla scuola, salute o scelte sportive, sollecitando una regolamentazione precisa delle viste padre-figlio.
Con ordinanza del 05/06/2025 il Giudice, lette le note depositate dalla parte ricorrente, riservava la decisione al collegio.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto, regolarmente citato e mai comparso.
Per quanto concerne l'affidamento dei minori e , il loro Persona_1 CP_1
collocamento, il regime di frequentazione con il padre ed il contributo da porre a carico di
Pag. 3 di 5 quest'ultimo per il loro mantenimento, questo Collegio ritiene di poter confermare quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori.
Come già ribadito, infatti, con riferimento alla richiesta di affido, attesa la motivazione della domanda – non tanto volta a mostrare l'inadeguatezza della figura paterna, quanto alla lontananza dello stesso – è opportuno mantenere un affido condiviso, prevedendo un'autorizzazione alla ricorrente ad assumere in autonomia le questioni urgenti relative alla scuola, salute o scelte sportive (gite, iscrizioni scolastiche-sport..), scelte che poi dovranno essere condivise con il padre, così come i relativi costi;
si ribadisce, inoltre, la necessità che le visite padre figli vengano regolamentate in modo preciso – nell'interesse dei minori – e si dispone, dunque, che il padre chiami (anche mediante videochiamata) i figli quotidianamente in un orario che verrà concordato fra le parti e trascorra ponti e vacanze in misura superiore alla metà, invitando la ricorrente a depositare un calendario preciso degli incontri.
Con riferimento al contributo che il padre è tenuto a versare per il mantenimento dei minori, preso atto che non è pervenuta alcuna documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, non è possibile considerare l'esatta posizione reddituale del convenuto.
Ciò comunque non fa venire meno il suo obbligo di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente. Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo
2005, n. 6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n.
17403).
Considerato che, come ribadito anche dalla sig. il versa 400,00€ a titolo di Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli, appare equo confermare l'obbligo in capo al resistente contumace di versare tale somma oltre il 50% delle spese extra assegno individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Pag. 4 di 5 Si ritiene, infine, di dover liquidare le spese a carico dell'odierno resistente in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Affida e in via condivisa alle parti, con collocazione Persona_1 CP_1
presso la madre la quale potrà assumere in autonomia le decisioni relative a questioni urgenti in ambito scolastico, sanitario o sportivo (gite, iscrizioni scolastiche-sport..), scelte che poi dovranno essere condivise con il padre, così come i relativi costi;
• Dispone che il sig. versi alla sig.ra in via Controparte_1 Parte_1
anticipata ed entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli minori e l'importo mensile di € 400,00 oltre il Persona_1 CP_1
50% delle spese extra assegno individuate come da protocollo in uso presso questo
Tribunale;
• Stabilisce le modalità di incontri padre-figli come in parte motiva;
• Spese?
Pavia, camera di consiglio del 24/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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