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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6057/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente Contumace oggetto: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 13 maggio 2025.
*******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 14 maggio 2024, l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento “CAT. A.12/MARZO-2024/prot. 20972/
4^ SEZ.”, emesso il 02 aprile 2024 e notificato in data 17 aprile 2024, con cui il
Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dalla stessa presentata nonché il parere negativo della riconoscimento della di Controparte_2 Controparte_2
del 04 settembre 2023 ivi citato. CP_1
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierna ricorrente ritenendo nel caso di specie non sussistenti, in conformità al predetto parere, i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1. e all'art.5, comma 6, del d.lgs. 286/98 né ravvisabili i presupposti per ritenere che la sua espulsione comporti una violazione dell'art. 8 CEDU.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione socio-economica avviato in Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di quello ritenuto idoneo a tutelare la stessa dal pregiudizio subito e subendo.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e con provvedimento del 12 dicembre 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2 2. Venendo al merito, è fondata la richiesta della ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (trasmessa alla
Questura di via pec il 10 gennaio 2023, sebbene formalizzata il 13 marzo CP_1
2023, come emerge dalla documentazione allegata alle note scritte depositate in data
11 dicembre 2024) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, è evidente che nel caso di specie l'allontanamento della ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata della stessa, la cui tutela è espressamente garantita anche dall'art. 8 CEDU.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che la ricorrente vive in Italia dal 2021 (come risulta dal parere della
[...]
di Palermo in atti) e ha avviato un Controparte_2
proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
La ricorrente ha, invero, documentato di svolgere attività lavorativa dall'8 gennaio
2025 come badante alle dipendenze di (cfr. ricevuta pagamento Persona_1
contributi previdenziali e busta paga di marzo 2025).
La stessa ha, inoltre, provato di aver precedentemente lavorato da luglio 2023 a marzo 2024 come colf alle dipendenze di in virtù di un apposito Persona_2
contratto di lavoro e di avere in precedenza stipulato altro analogo contratto, a marzo
2023,come badante alle dipendenze di percependo una Persona_3
retribuzione idonea a consentirle di mantenersi e di inviare denaro in patria al fine di
3 aiutare i familiari ivi rimasti (cfr. comunicazioni unilav, buste paga, ricevute pagamento contributi previdenziali e ricevute invio denaro in atti).
La ricorrente ha, altresì, dimostrato di essersi impegnata anche in ambito scolastico.
La stessa ha, infatti, frequentato un Corso di Alfabetizzazione e Apprendimento della
Lingua Italiana e ha successivamente conseguito, in data 24 giugno 2024, il Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo d'istruzione presso il CPIA Nelson Mandela di
(cfr. parere della Commissione Territoriale del 04 settembre 2023 e CP_1
certificazione scolastica in atti).
A ciò va aggiunto che la ricorrente manca dal proprio Paese dal 2021, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Marocco.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia della ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto della stessa ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della suindicata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della necessità della nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio a fine di ottenere l'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico della ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico della ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso in data 11 giugno 2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6057/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente Contumace oggetto: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 13 maggio 2025.
*******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 14 maggio 2024, l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento “CAT. A.12/MARZO-2024/prot. 20972/
4^ SEZ.”, emesso il 02 aprile 2024 e notificato in data 17 aprile 2024, con cui il
Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dalla stessa presentata nonché il parere negativo della riconoscimento della di Controparte_2 Controparte_2
del 04 settembre 2023 ivi citato. CP_1
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierna ricorrente ritenendo nel caso di specie non sussistenti, in conformità al predetto parere, i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1. e all'art.5, comma 6, del d.lgs. 286/98 né ravvisabili i presupposti per ritenere che la sua espulsione comporti una violazione dell'art. 8 CEDU.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione socio-economica avviato in Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di quello ritenuto idoneo a tutelare la stessa dal pregiudizio subito e subendo.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e con provvedimento del 12 dicembre 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2 2. Venendo al merito, è fondata la richiesta della ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (trasmessa alla
Questura di via pec il 10 gennaio 2023, sebbene formalizzata il 13 marzo CP_1
2023, come emerge dalla documentazione allegata alle note scritte depositate in data
11 dicembre 2024) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, è evidente che nel caso di specie l'allontanamento della ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata della stessa, la cui tutela è espressamente garantita anche dall'art. 8 CEDU.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che la ricorrente vive in Italia dal 2021 (come risulta dal parere della
[...]
di Palermo in atti) e ha avviato un Controparte_2
proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
La ricorrente ha, invero, documentato di svolgere attività lavorativa dall'8 gennaio
2025 come badante alle dipendenze di (cfr. ricevuta pagamento Persona_1
contributi previdenziali e busta paga di marzo 2025).
La stessa ha, inoltre, provato di aver precedentemente lavorato da luglio 2023 a marzo 2024 come colf alle dipendenze di in virtù di un apposito Persona_2
contratto di lavoro e di avere in precedenza stipulato altro analogo contratto, a marzo
2023,come badante alle dipendenze di percependo una Persona_3
retribuzione idonea a consentirle di mantenersi e di inviare denaro in patria al fine di
3 aiutare i familiari ivi rimasti (cfr. comunicazioni unilav, buste paga, ricevute pagamento contributi previdenziali e ricevute invio denaro in atti).
La ricorrente ha, altresì, dimostrato di essersi impegnata anche in ambito scolastico.
La stessa ha, infatti, frequentato un Corso di Alfabetizzazione e Apprendimento della
Lingua Italiana e ha successivamente conseguito, in data 24 giugno 2024, il Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo d'istruzione presso il CPIA Nelson Mandela di
(cfr. parere della Commissione Territoriale del 04 settembre 2023 e CP_1
certificazione scolastica in atti).
A ciò va aggiunto che la ricorrente manca dal proprio Paese dal 2021, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Marocco.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia della ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto della stessa ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della suindicata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della necessità della nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio a fine di ottenere l'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico della ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico della ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso in data 11 giugno 2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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