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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2024, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1125/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LUCACCIONI NADA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. INDIVERI Controparte_1 P.IVA_1 SIMONA (CF ) C.F._2
APPELLATO/I
*
Oggi 10 luglio 2024, alle ore 13:00 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Elena Escriva nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: nessuno compare. Per parte appellata: l'avv. Indiveri.
Il Collegio invita le parti alla discussione. L'avv. Indiveri insiste nelle proprie conclusioni.
Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 9
N. R.G. 1125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1125/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LUCACCIONI NADA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. INDIVERI Controparte_1 P.IVA_1 SIMONA (CF ) C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 375/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 20/04/2023
CONCLUSIONI
In data 10.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata: in via preliminare: accertata e dichiarata la sussistenza dei relativi presupposti, disporre, inaudita altera parte o, in subordine, ad instaurato contraddittorio tra le parti, la sospensione dell'efficacia esecutoria della sentenza appellata, per la quale verrà comunque depositato a parte apposito ricorso ex art. 351 comma 2 c.p.c.; in via principale nel
pagina 2 di 9 merito: accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata, in quanto illogica e contraddittoria e/o emessa in violazione dell'art. 116 c.p.c. e comunque fondata su presupposti erronei, per tutte le ragioni meglio illustrate nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, riformare la sentenza medesima, accertando e dichiarando che l'accordo stipulato sulla base della proposta conciliativa formulata dal Giudice di Primo Grado nell'ambito del procedimento n. 2013/2020 R.G. (causa madre) si è perfezionato anche tra il e La Curatela Pt_1 Controparte_2 e, per l'effetto, dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere
[...] quale questione assorbente ogni ulteriore profilo di causa, ivi espressamente compreso quello relativo all'eccezione di improcedibilità delle domande avanzate dal nei confronti del Pt_1
nonché annullare e revocare la condanna dell'appellante alla Controparte_1 refusione delle spese di giudizio per come liquidate in sentenza;
Comunque con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio come per legge”.
Per parte appellata: “dichiararsi comunque l'improcedibilità del giudizio nei confronti della curatela e in limine e confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado, con espressa precisazione in merito all'esclusione della formazione di ogni e qualsiasi giudicato sul punto. Dichiararsi comunque inesistente, in quanto mai concluso per mancanza di consenso espresso e/o per difetto assoluto di adesione della curatela, l'atto di transazione per cui è causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, il (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
“ ” e/o “ ”) proponendo gravame avverso la sentenza n. 375/2023, emessa dal CP_1 CP_3
Tribunale di Arezzo e pubblicata il 20/04/2023, che aveva così disposto: “dichiara improcedibili le domande avanzate da nei confronti del condanna Parte_1 Controparte_1 parte attrice alla rifusione in favore del delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 3.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese iva e cpa come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio e il geom. Parte_1 Controparte_1 CP_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che l'opera commissionata dal alla in parte non è stata ultimata, residuando lavori Pt_1 Controparte_1 da completare per un importo pari e non inferiore ad euro 2.600,00 ed, in altra parte, presenta vizi e/o difetti nei termini indicati nell'elaborato peritale depositato nel procedimento per a.t.p., oltre che negli ulteriori termini indicati dal CTP Geom. nella propria perizia di parte Parte_2
e, per l'effetto, - dichiarare che la si è resa inadempiente verso il alle Controparte_1 Pt_1 obbligazioni contrattuali assunte ed ha pertanto violato la norma di cui all'art. 1453 c.c. e/o quella di cui all'art. 1668 c.c. e quindi, - accertato e dichiarato che il costo stimato per l'eliminazione dei vizi e/o difetti riscontrati nell'opera è pari ad euro 7.800,00, o alla diversa somma che sarà
pagina 3 di 9 ritenuta di giustizia, condannare la al pagamento della somma necessaria per Controparte_1 eliminare i vizi dell'opera; - in subordine rispetto al punto che precede, disporre, previo accertamento e determinazione del minor valore dell'immobile per come di fatto si presenta rispetto a quello che avrebbe avuto ove fosse stato realizzato a regola d'arte, la proporzionale riduzione del prezzo pattuito e già interamente corrisposto dall'attore, condannando quindi la convenuta a rimborsare e/o restituire all'attore il detto importo;
- accertato e dichiarato altresì il ritardo con cui le varie parti dell'opera sono state realizzate rispetto ai tempi contrattualmente previsti e pattuiti, condannare la al pagamento in favore del delle relative Controparte_1 Pt_1 penali, quantificabili in complessivi euro 46.000,00 o nella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e Controparte_1 subendi dall'attore, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
condannare il Geom. CP_4 in qualità di Direttore dei Lavori, al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dal nella Pt_1 misura che sarà ritenuta di giustizia. Comunque con vittoria di spese e compenso professionale di causa come per legge”.
1.2. – Si costituiva in giudizio , chiedendo preliminarmente di essere autorizzato alla CP_4 chiamata in causa della sua Compagnia di Assicurazione e, nel merito, il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
1.3. – Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_5
1.4. – Riassunto il processo a seguito della dichiarazione di interruzione per il fallimento della
[...]
si costituiva in giudizio la Curatela, eccependo preliminarmente l'estinzione del Controparte_1 giudizio e, nel merito, il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
1.5. – Formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., questa veniva accettata da tutte le parti ad eccezione del , con la conseguenza che il giudice disponeva la separazione della CP_1 causa concernente la domanda avanzata nei confronti della Curatela.
1.6. – Infine, con la sentenza in questa sede impugnata, il tribunale rigettava la domanda dell'attore volta ad ottenere la declaratoria della cessazione della materia del contendere nei riguardi del , stante la mancata produzione dell'accordo transattivo sul quale, secondo il CP_1
il legale della Curatela aveva manifestato il suo consenso. Pt_1
Ciò posto, il primo giudice, disattesa l'eccezione della Curatela di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, rilevando che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento
è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall., dichiarava improcedibile la domanda del Pt_1
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
pagina 4 di 9 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , articolando un unico motivo con Parte_1 il quale denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso l'istanza di cessazione della materia del contendere, ritenendo ostativo il mancato deposito dell'accordo transattivo.
In particolare, evidenziava che, nella specie, a venire in rilievo non era un accordo transattivo, bensì l'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice, proposta che era stata espressamente accettata dal legale della curatela, munito del relativo potere in forza della procura alle liti versata in atti, come dimostrava la corrispondenza intercorsa con la difesa dell'attore.
Aggiungeva che, in proposito, nessuna rilevanza poteva attribuirsi al fatto che il giudice delegato avesse negato l'autorizzazione a transigere la lite a spese compensate.
Sottolineava, infine, che la condotta del e del suo difensore avevano ingenerato CP_1 nell'attore il ragionevole affidamento in ordine alla definizione transattiva della causa, con la conseguenza che l'accordo avrebbe dovuto comunque ritenersi perfezionato, anche in considerazione del fatto che il legale aveva agito in nome e per conto della Curatore, sicché
l'accettazione della proposta transattiva aveva prodotto i suoi effetti direttamente nei confronti di quest'ultimo.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, il nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 24.3.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disponendo definirsi il giudizio nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., fissando l'udienza per la discussione.
La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'appello è infondato e va respinto, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta ed integrata.
3.1. – Non vi è dubbio che l'accettazione, da parte della Curatela, della proposta conciliativa formulata dal giudice di prime cure ex art. 185-bis c.p.c. – con cui era stato proposto alle parti di transigere la controversia mediante la corresponsione in favore dell'attore, da parte della
Compagnia di Assicurazione, della somma di € 7.000,00, con compensazione integrale delle spese pagina 5 di 9 di lite (cfr. ordinanza del 4.8.2022) – necessitasse dell'autorizzazione del giudice delegato, in funzione sostitutiva del comitato dei creditori, ex artt. 35 e 41, comma 4, l.f.
Difatti, la suddetta proposta comportava la stipula di un accordo transattivo tra le parti (come da bozza predisposta da legale dell'attore) e, comunque, implicava la rinunzia alla lite da parte della
Curatela, oltre che la rinuncia al credito derivante dal rimborso delle spese legali, tutti atti richiamati dal citato art. 35 l.f. e, come tali, necessitanti della predetta autorizzazione.
Ebbene, è pacifico che tale autorizzazione sia stata negata dal giudice delegato con decreto del
25.1.2023 (in atti).
In proposito, non rileva che la procura alle liti rilasciata dal Curatore al proprio difensore contemplasse anche il potere di transigere la lite.
Invero, anche a voler ritenere che la frase “per noi va bene”, contenuta nella mail con la quale l'avvocato del aveva riscontrato quella della collega di parte attrice con cui era stata CP_1 inviata la bozza dell'accordo transattivo, esprimesse la volontà anche del Curatore, quest'ultima, in difetto dell'autorizzazione del comitato dei creditori (e per esso del giudice delegato), non era sufficiente a produrre gli effetti estintivi propri dell'atto transattivo ex art. 35 l.f. (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, sentenza del 20.12.2019, n. 34213).
Difatti, come osservato in dottrina, la mancanza della prescritta autorizzazione pregiudica l'efficacia dell'atto sia nei confronti dell'autorizzato, cioè del curatore, sia nei confronti dell'autorizzante, cioè del comitato dei creditori, recte della collettività dei creditori, sia nei confronti del terzo contraente che, quindi, non può invocarne gli effetti.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato, in funzione sostitutiva del comitato dei creditori, è tutt'altro che irrilevante, in quanto fa venire meno la legittimazione del Curatore a disporre del diritto, in nome dell'ufficio di cui è investito, impedendo la produzione di effetti nell'altrui sfera giuridica (vale a dire quella della massa e del terzo contraente).
3.2. – Né può l'appellante dedurre la lesione del suo ragionevole affidamento in ordine alla stipula dell'accordo transattivo.
In proposito, giova considerare che l'espressione “per noi va bene”, contenuta nella citata mail, unitamente alla disponibilità manifestata (in altra successiva mail) dal legale del di CP_1 firmare in udienza l'accordo transattivo, era idonea ad ingenerare nella controparte solo un'aspettativa di fatto (come tale giuridicamente irrilevante) in ordine alla positiva conclusione dell'accordo.
È evidente, infatti, che tale frase era indicativa solo del parere reso dal legale e dal Curatore in ordine alla convenienza, per la procedura, della prospettata transazione, ma ciò non poteva avere pagina 6 di 9 alcuna efficacia vincolante nei confronti del comitato dei creditori (e per esso del giudice delegato) stante il chiaro disposto dell'art. 35 l.f. (secondo cui il Curatore formula le proprie conclusioni sulla convenienza della proposta, mentre l'autorizzazione viene data dal comitato dei creditori, anche eventualmente discostandosi dal parere).
Pertanto, completamente destituita di fondamento è la tesi, esposta dall'appellante in sede di note conclusionali, secondo cui la frase “per noi va bene” doveva ritenersi impegnativa anche per il giudice delegato, in quanto finisce per confondere il ruolo gestorio del Curatore con quello di vigilanza e di controllo demandato per legge al giudice delegato (art. 25 l.f.).
Non a caso, infatti, l'art. 35 l.f. impone al Curatore, per le transazioni, l'obbligo di preventiva informazione al giudice delegato, proprio per sollecitare l'attivazione dei suoi poteri di vigilanza e controllo.
Del resto, era di intuitiva evidenza che avendo il legale del Curatore fornito riscontro alla mail del difensore del con cui si era inviata la bozza dell'accordo transattivo, a distanza di meno di Pt_1
24 ore, egli non avesse avuto modo né di notiziare previamente il giudice delegato né di munirsi della sua autorizzazione in funzione sostitutiva del comitato dei creditori, con la conseguenza che quanto da lui riferito non poteva essere inteso come rappresentativo anche del punto di vista dell'organo autorizzatorio della procedura.
In realtà, proprio la circostanza che lo scambio delle comunicazioni fosse avvenuto tra i legali delle rispettive parti e, quindi, tra soggetti professionalmente qualificati, consente di ritenere che il difensore dell'odierno appellante fosse perfettamente al corrente della necessità dell'autorizzazione del comitato dei creditori (e per esso del giudice delegato) ai fini del perfezionamento dell'accordo transattivo e che, pertanto, l'espressione “per noi va bene”, utilizzata dall'avvocato della Curatela, non potesse ritenersi in alcun modo esaustiva.
D'altronde, in mancanza di tale autorizzazione, il tribunale non avrebbe mai potuto ritenere raggiunta la conciliazione delle parti, essendo evidente il difetto di legittimazione della Curatela a disporre del relativo diritto, il che imponeva la produzione del provvedimento in giudizio e rendeva macroscopicamente inidonee allo scopo forme di comunicazioni avvenute, come nella specie, in via informale e non suffragate da alcun supporto documentale.
3.3. – Erra, allora, l'impugnante nel ritenere che, nel caso in esame, sarebbe cessata la materia del contendere.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 9.6.2016, n. 11813).
pagina 7 di 9 Quindi, la cessazione della materia del contendere si verifica quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti, per essere sopraggiunti nel corso del giudizio eventi estintivi della controversia.
Il che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, dal momento che il si è sempre opposto CP_1 alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, in tutti i suoi scritti difensivi, nelle eccezioni preliminari di estinzione del giudizio e di improcedibilità della domanda avversaria, come ribadito anche all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. (cfr. verbale del 20.4.2023).
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 5.201-26.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase decisionale (valore medio): € 1.911,00
Compenso tabellare: € 3.966,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si esclude la fase istruttoria/trattazione in quanto non svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
375/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 20/04/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 10.7.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
pagina 8 di 9 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 1125/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LUCACCIONI NADA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. INDIVERI Controparte_1 P.IVA_1 SIMONA (CF ) C.F._2
APPELLATO/I
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Oggi 10 luglio 2024, alle ore 13:00 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Elena Escriva nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: nessuno compare. Per parte appellata: l'avv. Indiveri.
Il Collegio invita le parti alla discussione. L'avv. Indiveri insiste nelle proprie conclusioni.
Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
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N. R.G. 1125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1125/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LUCACCIONI NADA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. INDIVERI Controparte_1 P.IVA_1 SIMONA (CF ) C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 375/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 20/04/2023
CONCLUSIONI
In data 10.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata: in via preliminare: accertata e dichiarata la sussistenza dei relativi presupposti, disporre, inaudita altera parte o, in subordine, ad instaurato contraddittorio tra le parti, la sospensione dell'efficacia esecutoria della sentenza appellata, per la quale verrà comunque depositato a parte apposito ricorso ex art. 351 comma 2 c.p.c.; in via principale nel
pagina 2 di 9 merito: accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata, in quanto illogica e contraddittoria e/o emessa in violazione dell'art. 116 c.p.c. e comunque fondata su presupposti erronei, per tutte le ragioni meglio illustrate nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, riformare la sentenza medesima, accertando e dichiarando che l'accordo stipulato sulla base della proposta conciliativa formulata dal Giudice di Primo Grado nell'ambito del procedimento n. 2013/2020 R.G. (causa madre) si è perfezionato anche tra il e La Curatela Pt_1 Controparte_2 e, per l'effetto, dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere
[...] quale questione assorbente ogni ulteriore profilo di causa, ivi espressamente compreso quello relativo all'eccezione di improcedibilità delle domande avanzate dal nei confronti del Pt_1
nonché annullare e revocare la condanna dell'appellante alla Controparte_1 refusione delle spese di giudizio per come liquidate in sentenza;
Comunque con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio come per legge”.
Per parte appellata: “dichiararsi comunque l'improcedibilità del giudizio nei confronti della curatela e in limine e confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado, con espressa precisazione in merito all'esclusione della formazione di ogni e qualsiasi giudicato sul punto. Dichiararsi comunque inesistente, in quanto mai concluso per mancanza di consenso espresso e/o per difetto assoluto di adesione della curatela, l'atto di transazione per cui è causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, il (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
“ ” e/o “ ”) proponendo gravame avverso la sentenza n. 375/2023, emessa dal CP_1 CP_3
Tribunale di Arezzo e pubblicata il 20/04/2023, che aveva così disposto: “dichiara improcedibili le domande avanzate da nei confronti del condanna Parte_1 Controparte_1 parte attrice alla rifusione in favore del delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 3.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese iva e cpa come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio e il geom. Parte_1 Controparte_1 CP_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che l'opera commissionata dal alla in parte non è stata ultimata, residuando lavori Pt_1 Controparte_1 da completare per un importo pari e non inferiore ad euro 2.600,00 ed, in altra parte, presenta vizi e/o difetti nei termini indicati nell'elaborato peritale depositato nel procedimento per a.t.p., oltre che negli ulteriori termini indicati dal CTP Geom. nella propria perizia di parte Parte_2
e, per l'effetto, - dichiarare che la si è resa inadempiente verso il alle Controparte_1 Pt_1 obbligazioni contrattuali assunte ed ha pertanto violato la norma di cui all'art. 1453 c.c. e/o quella di cui all'art. 1668 c.c. e quindi, - accertato e dichiarato che il costo stimato per l'eliminazione dei vizi e/o difetti riscontrati nell'opera è pari ad euro 7.800,00, o alla diversa somma che sarà
pagina 3 di 9 ritenuta di giustizia, condannare la al pagamento della somma necessaria per Controparte_1 eliminare i vizi dell'opera; - in subordine rispetto al punto che precede, disporre, previo accertamento e determinazione del minor valore dell'immobile per come di fatto si presenta rispetto a quello che avrebbe avuto ove fosse stato realizzato a regola d'arte, la proporzionale riduzione del prezzo pattuito e già interamente corrisposto dall'attore, condannando quindi la convenuta a rimborsare e/o restituire all'attore il detto importo;
- accertato e dichiarato altresì il ritardo con cui le varie parti dell'opera sono state realizzate rispetto ai tempi contrattualmente previsti e pattuiti, condannare la al pagamento in favore del delle relative Controparte_1 Pt_1 penali, quantificabili in complessivi euro 46.000,00 o nella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e Controparte_1 subendi dall'attore, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
condannare il Geom. CP_4 in qualità di Direttore dei Lavori, al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dal nella Pt_1 misura che sarà ritenuta di giustizia. Comunque con vittoria di spese e compenso professionale di causa come per legge”.
1.2. – Si costituiva in giudizio , chiedendo preliminarmente di essere autorizzato alla CP_4 chiamata in causa della sua Compagnia di Assicurazione e, nel merito, il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
1.3. – Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_5
1.4. – Riassunto il processo a seguito della dichiarazione di interruzione per il fallimento della
[...]
si costituiva in giudizio la Curatela, eccependo preliminarmente l'estinzione del Controparte_1 giudizio e, nel merito, il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
1.5. – Formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., questa veniva accettata da tutte le parti ad eccezione del , con la conseguenza che il giudice disponeva la separazione della CP_1 causa concernente la domanda avanzata nei confronti della Curatela.
1.6. – Infine, con la sentenza in questa sede impugnata, il tribunale rigettava la domanda dell'attore volta ad ottenere la declaratoria della cessazione della materia del contendere nei riguardi del , stante la mancata produzione dell'accordo transattivo sul quale, secondo il CP_1
il legale della Curatela aveva manifestato il suo consenso. Pt_1
Ciò posto, il primo giudice, disattesa l'eccezione della Curatela di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, rilevando che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento
è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall., dichiarava improcedibile la domanda del Pt_1
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
pagina 4 di 9 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , articolando un unico motivo con Parte_1 il quale denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso l'istanza di cessazione della materia del contendere, ritenendo ostativo il mancato deposito dell'accordo transattivo.
In particolare, evidenziava che, nella specie, a venire in rilievo non era un accordo transattivo, bensì l'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice, proposta che era stata espressamente accettata dal legale della curatela, munito del relativo potere in forza della procura alle liti versata in atti, come dimostrava la corrispondenza intercorsa con la difesa dell'attore.
Aggiungeva che, in proposito, nessuna rilevanza poteva attribuirsi al fatto che il giudice delegato avesse negato l'autorizzazione a transigere la lite a spese compensate.
Sottolineava, infine, che la condotta del e del suo difensore avevano ingenerato CP_1 nell'attore il ragionevole affidamento in ordine alla definizione transattiva della causa, con la conseguenza che l'accordo avrebbe dovuto comunque ritenersi perfezionato, anche in considerazione del fatto che il legale aveva agito in nome e per conto della Curatore, sicché
l'accettazione della proposta transattiva aveva prodotto i suoi effetti direttamente nei confronti di quest'ultimo.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, il nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 24.3.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disponendo definirsi il giudizio nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., fissando l'udienza per la discussione.
La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'appello è infondato e va respinto, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta ed integrata.
3.1. – Non vi è dubbio che l'accettazione, da parte della Curatela, della proposta conciliativa formulata dal giudice di prime cure ex art. 185-bis c.p.c. – con cui era stato proposto alle parti di transigere la controversia mediante la corresponsione in favore dell'attore, da parte della
Compagnia di Assicurazione, della somma di € 7.000,00, con compensazione integrale delle spese pagina 5 di 9 di lite (cfr. ordinanza del 4.8.2022) – necessitasse dell'autorizzazione del giudice delegato, in funzione sostitutiva del comitato dei creditori, ex artt. 35 e 41, comma 4, l.f.
Difatti, la suddetta proposta comportava la stipula di un accordo transattivo tra le parti (come da bozza predisposta da legale dell'attore) e, comunque, implicava la rinunzia alla lite da parte della
Curatela, oltre che la rinuncia al credito derivante dal rimborso delle spese legali, tutti atti richiamati dal citato art. 35 l.f. e, come tali, necessitanti della predetta autorizzazione.
Ebbene, è pacifico che tale autorizzazione sia stata negata dal giudice delegato con decreto del
25.1.2023 (in atti).
In proposito, non rileva che la procura alle liti rilasciata dal Curatore al proprio difensore contemplasse anche il potere di transigere la lite.
Invero, anche a voler ritenere che la frase “per noi va bene”, contenuta nella mail con la quale l'avvocato del aveva riscontrato quella della collega di parte attrice con cui era stata CP_1 inviata la bozza dell'accordo transattivo, esprimesse la volontà anche del Curatore, quest'ultima, in difetto dell'autorizzazione del comitato dei creditori (e per esso del giudice delegato), non era sufficiente a produrre gli effetti estintivi propri dell'atto transattivo ex art. 35 l.f. (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, sentenza del 20.12.2019, n. 34213).
Difatti, come osservato in dottrina, la mancanza della prescritta autorizzazione pregiudica l'efficacia dell'atto sia nei confronti dell'autorizzato, cioè del curatore, sia nei confronti dell'autorizzante, cioè del comitato dei creditori, recte della collettività dei creditori, sia nei confronti del terzo contraente che, quindi, non può invocarne gli effetti.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato, in funzione sostitutiva del comitato dei creditori, è tutt'altro che irrilevante, in quanto fa venire meno la legittimazione del Curatore a disporre del diritto, in nome dell'ufficio di cui è investito, impedendo la produzione di effetti nell'altrui sfera giuridica (vale a dire quella della massa e del terzo contraente).
3.2. – Né può l'appellante dedurre la lesione del suo ragionevole affidamento in ordine alla stipula dell'accordo transattivo.
In proposito, giova considerare che l'espressione “per noi va bene”, contenuta nella citata mail, unitamente alla disponibilità manifestata (in altra successiva mail) dal legale del di CP_1 firmare in udienza l'accordo transattivo, era idonea ad ingenerare nella controparte solo un'aspettativa di fatto (come tale giuridicamente irrilevante) in ordine alla positiva conclusione dell'accordo.
È evidente, infatti, che tale frase era indicativa solo del parere reso dal legale e dal Curatore in ordine alla convenienza, per la procedura, della prospettata transazione, ma ciò non poteva avere pagina 6 di 9 alcuna efficacia vincolante nei confronti del comitato dei creditori (e per esso del giudice delegato) stante il chiaro disposto dell'art. 35 l.f. (secondo cui il Curatore formula le proprie conclusioni sulla convenienza della proposta, mentre l'autorizzazione viene data dal comitato dei creditori, anche eventualmente discostandosi dal parere).
Pertanto, completamente destituita di fondamento è la tesi, esposta dall'appellante in sede di note conclusionali, secondo cui la frase “per noi va bene” doveva ritenersi impegnativa anche per il giudice delegato, in quanto finisce per confondere il ruolo gestorio del Curatore con quello di vigilanza e di controllo demandato per legge al giudice delegato (art. 25 l.f.).
Non a caso, infatti, l'art. 35 l.f. impone al Curatore, per le transazioni, l'obbligo di preventiva informazione al giudice delegato, proprio per sollecitare l'attivazione dei suoi poteri di vigilanza e controllo.
Del resto, era di intuitiva evidenza che avendo il legale del Curatore fornito riscontro alla mail del difensore del con cui si era inviata la bozza dell'accordo transattivo, a distanza di meno di Pt_1
24 ore, egli non avesse avuto modo né di notiziare previamente il giudice delegato né di munirsi della sua autorizzazione in funzione sostitutiva del comitato dei creditori, con la conseguenza che quanto da lui riferito non poteva essere inteso come rappresentativo anche del punto di vista dell'organo autorizzatorio della procedura.
In realtà, proprio la circostanza che lo scambio delle comunicazioni fosse avvenuto tra i legali delle rispettive parti e, quindi, tra soggetti professionalmente qualificati, consente di ritenere che il difensore dell'odierno appellante fosse perfettamente al corrente della necessità dell'autorizzazione del comitato dei creditori (e per esso del giudice delegato) ai fini del perfezionamento dell'accordo transattivo e che, pertanto, l'espressione “per noi va bene”, utilizzata dall'avvocato della Curatela, non potesse ritenersi in alcun modo esaustiva.
D'altronde, in mancanza di tale autorizzazione, il tribunale non avrebbe mai potuto ritenere raggiunta la conciliazione delle parti, essendo evidente il difetto di legittimazione della Curatela a disporre del relativo diritto, il che imponeva la produzione del provvedimento in giudizio e rendeva macroscopicamente inidonee allo scopo forme di comunicazioni avvenute, come nella specie, in via informale e non suffragate da alcun supporto documentale.
3.3. – Erra, allora, l'impugnante nel ritenere che, nel caso in esame, sarebbe cessata la materia del contendere.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 9.6.2016, n. 11813).
pagina 7 di 9 Quindi, la cessazione della materia del contendere si verifica quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti, per essere sopraggiunti nel corso del giudizio eventi estintivi della controversia.
Il che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, dal momento che il si è sempre opposto CP_1 alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, in tutti i suoi scritti difensivi, nelle eccezioni preliminari di estinzione del giudizio e di improcedibilità della domanda avversaria, come ribadito anche all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. (cfr. verbale del 20.4.2023).
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 5.201-26.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase decisionale (valore medio): € 1.911,00
Compenso tabellare: € 3.966,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si esclude la fase istruttoria/trattazione in quanto non svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
375/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 20/04/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 10.7.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
pagina 8 di 9 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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