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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 33129/2023 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni da reato promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEO ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LEO ANTONIO
parte attrice contro
C.F. ), convenuto contumace CP_1 C.F._2
(C.F. ), convenuto contumace CP_2 C.F._3
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 25.03.2025 e richiamato all'udienza del 26.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 6 esponeva che: in Milano, nella notte tra il 16 e il 17 settembre 2017, trascorreva una Parte_1 serata in compagnia di due amiche presso la discoteca Byblos – ex Richmond Cafè, in via Melchiorre Gioia 69; intorno alle ore 5:30 del mattino, l'attore e le due amiche decidevano di far rientro a casa, congedandosi da altri ragazzi (tra cui i due convenuti) conosciuti in discoteca;
i convenuti, nell'intento di intrattenersi ulteriormente con le amiche dell'attore, lo seguivano mentre si recava insieme alle amiche a prendere l'auto situata nel parcheggio antistante al locale;
l'attore, dopo aver invitato i convenuti a desistere, veniva aggredito prima alle spalle, poi con un pugno al volto che ne provocava l'accasciamento a terra e infine con calci e pugni sferrati da entrambi i convenuti, poi datisi alla fuga, che gli provocavano lesioni;
a seguito di denuncia sporta dall'attore, veniva tratto a CP_1 giudizio per il reato di lesioni personali dolose aggravate in danno dell'attore e patteggiava una pena di un anno di reclusione, giusta sentenza del Tribunale di Milano n. 2793/2018, passata in giudicato (doc.
17); la responsabilità del convenuto , traeva origine dalle dichiarazioni del sub doc. CP_2 CP_1 Con
18, dalle dichiarazioni auto confessorie rese dallo stesso ai Carabinieri sub doc. 10 nonché nel procedimento penale a carico di altro soggetto RG. 17285/2018 sub doc. 20 in cui, sentito come testimone, confermava la sua partecipazione all'evento lesivo in danno dell'attore e veniva invitato dal Giudice penale a nominare un difensore, essendo emersi profili di responsabilità penale a suo carico.
L'attore conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, e , CP_1 CP_2 chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza delle loro azioni delittuose, danno che quantificava in 65.317,75 euro.
Nonostante regolare notifica, i convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Espletata CTU medico-legale (relazione dott. del 30.07.2024), la causa, a seguito di Persona_1 discussione orale, veniva trattenuta a decisione ex art. 281sexies, c. III, c.p.c. all'udienza del 26.03.2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità dei convenuti
In ordine alla posizione del sulla base della sentenza di patteggiamento, che costituisce utile CP_1 elemento indiziario, della denuncia e delle SIT rese da e (docc. Testimone_1 Testimone_2
4,5,6,7,8) nonché della documentazione sanitaria in atti (docc. 2,3,21), può ritenersi provata l'aggressione da parte del convenuto in danno dell'attore.
In particolare, sia la che la hanno dichiarato alla P.G. di aver visto il colpito Tes_2 Tes_1 Pt_1 con pugni e calci da due giovani che poi furono identificati negli odierni convenuti, anche grazie a fotografie tratte da Facebook.
Il poi, ha sostanzialmente ammesso il suo contributo nell'aggressione all'attore, sia con CP_1 dichiarazione allegata alla richiesta di patteggiamento sub doc. 18 pag. 2 in cui conferma di aver colpito il con pugni sia con le dichiarazioni rese nel dibattimento del procedimento penale RG. Pt_1
17285/2018 a carico di nel corso delle quali egli ha confermato di aver colpito il CP_3 Pt_1 con due pugni al volto cagionandone la caduta a terra (doc. 20 pag. 6).
pagina 2 di 6 Risulta poi dimostrato che, in data 17.09.2017, l'attore si recò in pronto soccorso con diagnosi conclusiva di “policontusioni con trauma facciale”, con una prognosi di 20 giorni.
Osserva infine il Tribunale che, come messo in luce dalla Suprema Corte, “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. 20170/2018),
Tenuto conto della sentenza di patteggiamento, che esclude l'assoluzione del convenuto e richiama atti di indagine, l'ammissione del convenuto e altre fonti di prova, il Tribunale ritiene dunque provata la derivazione causale delle lesioni patite dall'attore dalla condotta delittuosa dolosa del convenuto, sicché costui deve essere condannato, ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore.
Danno non patrimoniale derivante sia dalla lesione in sé del bene salute sia dalla commissione stessa di un reato doloso ai sensi dell'art. 185 c.p., ritenendo sussistenti questo Tribunale, incidenter tantum, gli elementi costitutivi della fattispecie di reato di lesioni personali dolose, avendo i convenuti cagionato dolosamente all'attore lesioni da cui è derivata una “malattia nel corpo” ai sensi dell'art. 585 c.p. (cfr. Cass. 3371/2020).
Con Per quanto concerne, invece, la posizione del : le dichiarazioni spontanee rese da questi dinnanzi ai
Carabinieri, in data 25.09.2018, in cui espressamente dichiara di aver colpito con un pugno il viso dell'attore (a seguito della dichiarazione, dalla quale emergevano indizi di reità a suo carico, veniva iscritto nel registro degli indagati e invitato a nominare un difensore, cfr. doc. 10 pag. 2 e 3), le dichiarazioni auto confessorie sub doc. 20 pag. 3 - 5 rese in qualità di testimone dinnanzi al Giudice penale nel corso del procedimento RG. 17285/2018 a carico di (sostanzialmente CP_3 Con scagionato quest'ultimo dal e dal poiché ad aver partecipato all'aggressione erano stati, CP_1 Con per loro ammissione, esclusivamente il e il laddove il si era già allontanato per CP_1 CP_3 andare a prendere la macchina), le dichiarazioni del sub docc. 18 e 20 nonché la sospensione CP_1 Con da parte del giudice penale della deposizione testimoniale del nel corso del procedimento a carico di (doc. 23 pag. 4) alla luce dei rilevanti indizi di reità a suo carico conducono il CP_3 Tribunale a ritenere provata la derivazione causale delle lesioni patite dall'attore altresì dalla condotta Con delittuosa dolosa del convenuto .
Con Pertanto, anche con riferimento alla responsabilità del per i fatti di cui è causa, questo Tribunale ritiene sussistenti, incidenter tantum, gli elementi costitutivi della fattispecie di reato di lesioni personali dolose, avendo i convenuti cagionato dolosamente all'attore lesioni da cui è derivata una
“malattia nel corpo” ai sensi dell'art. 585 c.p. (cfr. Cass. 3371/2020).
Pertanto, e devono essere condannati, in solido tra loro ex art. 2055 c.c. CP_1 CP_2 avendo entrambi contribuito alla causazione del danno all'attore, ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza delle lesioni dolose di cui è causa.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
pagina 3 di 6 Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, avendo peraltro la parte attrice integralmente aderito agli accertamenti medico – legali.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (lesione del nervo alveolare inferiore sinistro, frattura del naso, duplice frattura mandibolare con perdita del dente 3.5) dall'evento lesivo di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 13% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 261 i giorni di inabilità temporanea, di cui 6 di inabilità assoluta, 15 di inabilità parziale al 75%, 30 di inabilità parziale al 50%, 60 di inabilità parziale al 25%, 150 di inabilità parziale al 15%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti.
Ritiene poi il Tribunale che possa liquidarsi la componente di danno morale derivante dalla lesione dolosa del bene salute in quanto tale voce di danno può ritenersi presuntivamente provata, considerato che le lesioni sono conseguenza di una condotta delittuosa dolosa e violenta, che deve presumersi abbia ingenerato nell'attore sentimenti di sofferenza interiore e paura.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale prende come punto di riferimento di partenza le Tabelle
2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico pagina 4 di 6 stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 43.860 euro (34.000 + 9.860), pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 13% in soggetto di 25 anni alla stabilizzazione dei postumi (21.04.2018).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo di 115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea con conseguente liquidazione di un danno di 8.021,25 euro (690 euro per 6 gg al 100%;
1.293,75 euro per 15 gg al 75%, 1.725 euro per 30 gg al 50%, 1.725 euro per 60 gg al 25% e 2.587,50 euro per 150 gg al 15%).
Tali importi sono satisfattivi ed esauriscono l'intero danno non patrimoniale patito dall'attore, non essendo state dimostrate né allegate una sofferenza di particolare intensità né l'incisione rilevante del danno biologico su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, tali da giustificare una personalizzazione in aumento.
Osserva, poi, il Tribunale che l'attore non ha domandato risarcimento del danno patrimoniale, avendo quantificato il danno in euro 65.317, pari all'importo preciso del danno non patrimoniale indicato nella tabella a pagina 12 dell'atto di citazione. Le considerazioni svolte dal CTU (pagina 13-14 relazione) sulle spese mediche, anche future, sono del tutto ultronee ed esorbitanti dal quesito peritale, che infatti non prevedeva alcunché in termini di spese mediche (cfr. ordinanza 08.05.2024); inspiegabilmente, il consulente ha indicato nella relazione (pag. 4) un quesito che, in parte qua, era diverso da quello formulato dal Tribunale e che comprendeva una valutazione delle spese mediche. Tali considerazioni del CTU sulle spese sanitarie sono dunque tamquam non essent.
L'intero danno risarcibile, liquidato in moneta attuale, ammonta dunque a complessivi 51.881,25 euro;
a tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data dell'illecito (17 settembre 2017) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di lite e CTU
Le spese sono poste a carico di e , in solido tra loro, soccombenti e sono CP_1 CP_2 liquidate in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro (considerando il decisum comprensivo di rivalutazione e interessi) pagina 5 di 6 e previa riduzione per la semplicità della controversia e il valore effettivo della causa prossimo al limite inferiore dello scaglione, nella misura di cui al dispositivo, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Leo dichiaratosi antistatario.
Spese della CTU medico-legale, liquidate come da decreto del 2.10.2024, a carico, nei rapporti interni, dei convenuti in parti uguali, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
in parziale accoglimento delle domande attoree,
visti gli articoli 2043, 2055 e 2059 c.c.,
DICHIARA e solidalmente responsabili per il fatto illecito lesivo in danno CP_1 CP_2 di occorso in Milano il 17.09.2017 e per l'effetto Parte_1
ON e , in solido tra loro, a pagare a , a titolo di CP_1 CP_2 Parte_1 danno non patrimoniale derivante dalle lesioni, la somma di euro 51.881,25, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 17 settembre 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU a carico dei convenuti (in parti uguali tra loro) nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
ON e , in solido tra loro, a rimborsare a le spese CP_1 CP_2 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 8.350 per compensi (euro 2.000 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 786 per esborsi (C.U. e marca), da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Leo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 33129/2023 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni da reato promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEO ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LEO ANTONIO
parte attrice contro
C.F. ), convenuto contumace CP_1 C.F._2
(C.F. ), convenuto contumace CP_2 C.F._3
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 25.03.2025 e richiamato all'udienza del 26.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 6 esponeva che: in Milano, nella notte tra il 16 e il 17 settembre 2017, trascorreva una Parte_1 serata in compagnia di due amiche presso la discoteca Byblos – ex Richmond Cafè, in via Melchiorre Gioia 69; intorno alle ore 5:30 del mattino, l'attore e le due amiche decidevano di far rientro a casa, congedandosi da altri ragazzi (tra cui i due convenuti) conosciuti in discoteca;
i convenuti, nell'intento di intrattenersi ulteriormente con le amiche dell'attore, lo seguivano mentre si recava insieme alle amiche a prendere l'auto situata nel parcheggio antistante al locale;
l'attore, dopo aver invitato i convenuti a desistere, veniva aggredito prima alle spalle, poi con un pugno al volto che ne provocava l'accasciamento a terra e infine con calci e pugni sferrati da entrambi i convenuti, poi datisi alla fuga, che gli provocavano lesioni;
a seguito di denuncia sporta dall'attore, veniva tratto a CP_1 giudizio per il reato di lesioni personali dolose aggravate in danno dell'attore e patteggiava una pena di un anno di reclusione, giusta sentenza del Tribunale di Milano n. 2793/2018, passata in giudicato (doc.
17); la responsabilità del convenuto , traeva origine dalle dichiarazioni del sub doc. CP_2 CP_1 Con
18, dalle dichiarazioni auto confessorie rese dallo stesso ai Carabinieri sub doc. 10 nonché nel procedimento penale a carico di altro soggetto RG. 17285/2018 sub doc. 20 in cui, sentito come testimone, confermava la sua partecipazione all'evento lesivo in danno dell'attore e veniva invitato dal Giudice penale a nominare un difensore, essendo emersi profili di responsabilità penale a suo carico.
L'attore conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, e , CP_1 CP_2 chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza delle loro azioni delittuose, danno che quantificava in 65.317,75 euro.
Nonostante regolare notifica, i convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Espletata CTU medico-legale (relazione dott. del 30.07.2024), la causa, a seguito di Persona_1 discussione orale, veniva trattenuta a decisione ex art. 281sexies, c. III, c.p.c. all'udienza del 26.03.2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità dei convenuti
In ordine alla posizione del sulla base della sentenza di patteggiamento, che costituisce utile CP_1 elemento indiziario, della denuncia e delle SIT rese da e (docc. Testimone_1 Testimone_2
4,5,6,7,8) nonché della documentazione sanitaria in atti (docc. 2,3,21), può ritenersi provata l'aggressione da parte del convenuto in danno dell'attore.
In particolare, sia la che la hanno dichiarato alla P.G. di aver visto il colpito Tes_2 Tes_1 Pt_1 con pugni e calci da due giovani che poi furono identificati negli odierni convenuti, anche grazie a fotografie tratte da Facebook.
Il poi, ha sostanzialmente ammesso il suo contributo nell'aggressione all'attore, sia con CP_1 dichiarazione allegata alla richiesta di patteggiamento sub doc. 18 pag. 2 in cui conferma di aver colpito il con pugni sia con le dichiarazioni rese nel dibattimento del procedimento penale RG. Pt_1
17285/2018 a carico di nel corso delle quali egli ha confermato di aver colpito il CP_3 Pt_1 con due pugni al volto cagionandone la caduta a terra (doc. 20 pag. 6).
pagina 2 di 6 Risulta poi dimostrato che, in data 17.09.2017, l'attore si recò in pronto soccorso con diagnosi conclusiva di “policontusioni con trauma facciale”, con una prognosi di 20 giorni.
Osserva infine il Tribunale che, come messo in luce dalla Suprema Corte, “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. 20170/2018),
Tenuto conto della sentenza di patteggiamento, che esclude l'assoluzione del convenuto e richiama atti di indagine, l'ammissione del convenuto e altre fonti di prova, il Tribunale ritiene dunque provata la derivazione causale delle lesioni patite dall'attore dalla condotta delittuosa dolosa del convenuto, sicché costui deve essere condannato, ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore.
Danno non patrimoniale derivante sia dalla lesione in sé del bene salute sia dalla commissione stessa di un reato doloso ai sensi dell'art. 185 c.p., ritenendo sussistenti questo Tribunale, incidenter tantum, gli elementi costitutivi della fattispecie di reato di lesioni personali dolose, avendo i convenuti cagionato dolosamente all'attore lesioni da cui è derivata una “malattia nel corpo” ai sensi dell'art. 585 c.p. (cfr. Cass. 3371/2020).
Con Per quanto concerne, invece, la posizione del : le dichiarazioni spontanee rese da questi dinnanzi ai
Carabinieri, in data 25.09.2018, in cui espressamente dichiara di aver colpito con un pugno il viso dell'attore (a seguito della dichiarazione, dalla quale emergevano indizi di reità a suo carico, veniva iscritto nel registro degli indagati e invitato a nominare un difensore, cfr. doc. 10 pag. 2 e 3), le dichiarazioni auto confessorie sub doc. 20 pag. 3 - 5 rese in qualità di testimone dinnanzi al Giudice penale nel corso del procedimento RG. 17285/2018 a carico di (sostanzialmente CP_3 Con scagionato quest'ultimo dal e dal poiché ad aver partecipato all'aggressione erano stati, CP_1 Con per loro ammissione, esclusivamente il e il laddove il si era già allontanato per CP_1 CP_3 andare a prendere la macchina), le dichiarazioni del sub docc. 18 e 20 nonché la sospensione CP_1 Con da parte del giudice penale della deposizione testimoniale del nel corso del procedimento a carico di (doc. 23 pag. 4) alla luce dei rilevanti indizi di reità a suo carico conducono il CP_3 Tribunale a ritenere provata la derivazione causale delle lesioni patite dall'attore altresì dalla condotta Con delittuosa dolosa del convenuto .
Con Pertanto, anche con riferimento alla responsabilità del per i fatti di cui è causa, questo Tribunale ritiene sussistenti, incidenter tantum, gli elementi costitutivi della fattispecie di reato di lesioni personali dolose, avendo i convenuti cagionato dolosamente all'attore lesioni da cui è derivata una
“malattia nel corpo” ai sensi dell'art. 585 c.p. (cfr. Cass. 3371/2020).
Pertanto, e devono essere condannati, in solido tra loro ex art. 2055 c.c. CP_1 CP_2 avendo entrambi contribuito alla causazione del danno all'attore, ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza delle lesioni dolose di cui è causa.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
pagina 3 di 6 Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, avendo peraltro la parte attrice integralmente aderito agli accertamenti medico – legali.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (lesione del nervo alveolare inferiore sinistro, frattura del naso, duplice frattura mandibolare con perdita del dente 3.5) dall'evento lesivo di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 13% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 261 i giorni di inabilità temporanea, di cui 6 di inabilità assoluta, 15 di inabilità parziale al 75%, 30 di inabilità parziale al 50%, 60 di inabilità parziale al 25%, 150 di inabilità parziale al 15%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti.
Ritiene poi il Tribunale che possa liquidarsi la componente di danno morale derivante dalla lesione dolosa del bene salute in quanto tale voce di danno può ritenersi presuntivamente provata, considerato che le lesioni sono conseguenza di una condotta delittuosa dolosa e violenta, che deve presumersi abbia ingenerato nell'attore sentimenti di sofferenza interiore e paura.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale prende come punto di riferimento di partenza le Tabelle
2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico pagina 4 di 6 stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 43.860 euro (34.000 + 9.860), pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 13% in soggetto di 25 anni alla stabilizzazione dei postumi (21.04.2018).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo di 115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea con conseguente liquidazione di un danno di 8.021,25 euro (690 euro per 6 gg al 100%;
1.293,75 euro per 15 gg al 75%, 1.725 euro per 30 gg al 50%, 1.725 euro per 60 gg al 25% e 2.587,50 euro per 150 gg al 15%).
Tali importi sono satisfattivi ed esauriscono l'intero danno non patrimoniale patito dall'attore, non essendo state dimostrate né allegate una sofferenza di particolare intensità né l'incisione rilevante del danno biologico su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, tali da giustificare una personalizzazione in aumento.
Osserva, poi, il Tribunale che l'attore non ha domandato risarcimento del danno patrimoniale, avendo quantificato il danno in euro 65.317, pari all'importo preciso del danno non patrimoniale indicato nella tabella a pagina 12 dell'atto di citazione. Le considerazioni svolte dal CTU (pagina 13-14 relazione) sulle spese mediche, anche future, sono del tutto ultronee ed esorbitanti dal quesito peritale, che infatti non prevedeva alcunché in termini di spese mediche (cfr. ordinanza 08.05.2024); inspiegabilmente, il consulente ha indicato nella relazione (pag. 4) un quesito che, in parte qua, era diverso da quello formulato dal Tribunale e che comprendeva una valutazione delle spese mediche. Tali considerazioni del CTU sulle spese sanitarie sono dunque tamquam non essent.
L'intero danno risarcibile, liquidato in moneta attuale, ammonta dunque a complessivi 51.881,25 euro;
a tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data dell'illecito (17 settembre 2017) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di lite e CTU
Le spese sono poste a carico di e , in solido tra loro, soccombenti e sono CP_1 CP_2 liquidate in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro (considerando il decisum comprensivo di rivalutazione e interessi) pagina 5 di 6 e previa riduzione per la semplicità della controversia e il valore effettivo della causa prossimo al limite inferiore dello scaglione, nella misura di cui al dispositivo, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Leo dichiaratosi antistatario.
Spese della CTU medico-legale, liquidate come da decreto del 2.10.2024, a carico, nei rapporti interni, dei convenuti in parti uguali, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
in parziale accoglimento delle domande attoree,
visti gli articoli 2043, 2055 e 2059 c.c.,
DICHIARA e solidalmente responsabili per il fatto illecito lesivo in danno CP_1 CP_2 di occorso in Milano il 17.09.2017 e per l'effetto Parte_1
ON e , in solido tra loro, a pagare a , a titolo di CP_1 CP_2 Parte_1 danno non patrimoniale derivante dalle lesioni, la somma di euro 51.881,25, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 17 settembre 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU a carico dei convenuti (in parti uguali tra loro) nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
ON e , in solido tra loro, a rimborsare a le spese CP_1 CP_2 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 8.350 per compensi (euro 2.000 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 786 per esborsi (C.U. e marca), da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Leo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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