Sentenza 5 agosto 1987
Massime • 1
I provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 2409 cod. civ. per il riassetto amministrativo e contabile delle società per azioni, sono Atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso neppure quando contengono, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori e dei sindaci, essendo questa disposta nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, non in quanto nei confronti degli amministratori vengano fatti valere dei diritti soggettivi da parte di parte di altri soggetti. Tali provvedimenti, quindi, in quanto solo "strumentali" e "cautelari" sono inidonei anche sotto tale profilo, ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, e sono pertanto insuscettibili di ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.. ( V 60/85, mass n 438262).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/1987, n. 6720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6720 |
| Data del deposito : | 5 agosto 1987 |
Testo completo
I provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 2409 cod. civ. per il riassetto amministrativo e contabile delle società per azioni, sono Atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso neppure quando contengono, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori e dei sindaci, essendo questa disposta nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, non in quanto nei confronti degli amministratori vengano fatti valere dei diritti soggettivi da parte di parte di altri soggetti. Tali provvedimenti, quindi, in quanto solo "strumentali" e "cautelari" sono inidonei anche sotto tale profilo, ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, e sono pertanto insuscettibili di ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.. ( V 60/85, mass n 438262).*