Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/1987, n. 6720
CASS
Sentenza 5 agosto 1987

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I provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 2409 cod. civ. per il riassetto amministrativo e contabile delle società per azioni, sono Atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso neppure quando contengono, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori e dei sindaci, essendo questa disposta nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, non in quanto nei confronti degli amministratori vengano fatti valere dei diritti soggettivi da parte di parte di altri soggetti. Tali provvedimenti, quindi, in quanto solo "strumentali" e "cautelari" sono inidonei anche sotto tale profilo, ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, e sono pertanto insuscettibili di ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.. ( V 60/85, mass n 438262).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/1987, n. 6720
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6720
    Data del deposito : 5 agosto 1987

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