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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marzano Di San Giuseppe - Palazzo Casalini 74020 San Marzano Di San Giuseppe TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 IMU 2009
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 IMU 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 IMU 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 TARI 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 TASI 2016 contro
Comune di San Marzano Di San Giuseppe - Palazzo Casalini 74020 San Marzano Di San Giuseppe TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 262833 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16000412 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15000189 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15000522 TARES 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15000522 TARES 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15000522 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15000522 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 144075 IMU 2009
- INGIUNZIONE n. 144075 IMU 2010
- INGIUNZIONE n. 144075 IMU 2011
- INGIUNZIONE n. 144075 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 104296 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 104296 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1803/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
il difensore dell'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 696611/2024 del 20.11.2024, notificato il 02.12.2024, eccependone la illegittimità per i seguenti motivi:
1-Omessa notifica degli atti presupposti.
2-Difetto di motivazione (anche in ordine alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
3-Intervenuta prescrizione dei crediti.
4-Omessa indicazione del responsabile del procedimento. Si è costituita in giudizio la Resistente1 confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente ha concluso per l'annullamento integrale dell'atto impugnato, comprendente anche la ingiunzione di pagamento n. 21638/2017 avente ad oggetto violazioni al CdS.
A riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art.2, 1 comma, D.Lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali , provinciali e comunali ed il contributo per il SSN, le sovraimposte e le addizionali, e le relative sanzioni, nonché gli interessi ed ogni altro accessorio.
In proposito la Suprema Corte (cfr. Sez. Un. n. 19069/2016), ha ribadito che:
° la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e unicamente ratione materiae (già Cass. nn. 2950/2016, 3773/2014, 2709/2009, 20889/2006);
° ai fini della sua sussistenza è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (cfr. Cass. nn. 3773/2014, 7526/2013, 2064/2011, 8312/2010, 15031/2009).
E, per insegnamento pacifico del giudice di legittimità (Cass. n. 11141 e n. 11142 /2015, Sez. Un. n. 15425/2014, n14831/2008) anche il recupero di pretesa tramite l'Agente per la Riscossione impone comunque la verifica della natura della natura del credito, appartenendo alla autorità giudiziaria ordinaria le controversie sui crediti non tributari (quale quello qui in discussione) ed al giudice tributario quelle sui crediti tributari.
Da qui il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita (rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992), in favore del giudice ordinario rispetto alla sottesa ingiunzione di pagamento n. 21638/2017, non avente ad oggetto tributi.
Tanto premesso:
-In ordine al primo motivo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che gli atti sottesi al pfa impugnato hanno ad oggetto tributi locali dovuti al Comune di San Marzano di San Giuseppe.
Trattasi di :
° ingiunzione n. 144075/2017 notificata il 03.10.2017;
° ingiunzione n. 104296/2018 notificata il 16.7.2018; ° ingiunzione n. 262833/2022 notificata il 15.11.2022;
° accertamento n. 16000412/2021 notificato il 19.11.2021;
° accertamento n. 15000189/2020 notificato il 10.12.2020;
° accertamento n. 15000522/2020 notificato il 30.11.2020.
Ebbene, siccome si evince dalla documentazione prodotta in atti da parte resistente (rispetto alla quale non risulta sollevata contestazione da parte del ricorrente) i prefati atti sono stati notificati al contribuente e non opposti , con conseguente definitività dei crediti dagli stessi portati, rispetto ai quali non può, pertanto, ritenersi maturata la eccepita prescrizione.
Anche con riferimento alla ingiunzione n. 144075/2017 notificata il 03.10.2017 ed alla ingiunzione n. 104296/2018 notificata il 16.7.2018 va, infatti, ricordato che, In tema di proroga dei termini per la riscossione coattiva il legislatore del periodo pandemico , con l'art. 68 DL n. 18/2020, ha riconosciuto un prolungamento temporale delle attività ricorrendo all'art. 12 DLgs. n. 159/2015, commi 1 e 2: nella specie trova applicazione la seconda scadenza (variabile) di cui al 1 comma del cit. art. 12, riguardante le annualità la cui decadenza o prescrizione maturava, originariamente, negli anni successivi al 2021 ovvero nel 2022, nel 2023, nel 2024, nel qual caso la proroga è pari a 542 giorni (dal 08.03.2020 al 31.08.2020 (tra questi, appunto, ingiunzioni o cartelle notificate nel 2017, nel 2018 e nel 2019 , senza ulteriori atti interruttivi, con nuova scadenza allo spirare di 5 anni e 542 giorni).
I motivi sono pertanto infondati.
-in ordine al secondo motivo si osserva che l'atto impugnato contiene comunque tutte le indicazioni utili e/o necessarie per avere contezza della natura, della risalenza, delle ragioni e della entità delle diverse componenti, anche accessorie, delle pretese sottese (peraltro, ripetesi, contenute in atti già notificati al contribuente).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine all'ultimo motivo si rileva che l'atto impugnato riporta il nominativo del responsabile del Nominativo_1procedimento della riscossione, individuato nella persona della Dott.ssa .
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui, per il resto, il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Resistente1 delle spese del giudizio, liquidate in Euro 400,00, oltre accessori di legge dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico: - -Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario rispetto ai crediti sottesi all'atto impugnato non aventi natura di tributi.
- Rigetta nel resto il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Resistente1 delle spese del giudizio, liquidate in Euro 400,00, oltre accessori di legge dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marzano Di San Giuseppe - Palazzo Casalini 74020 San Marzano Di San Giuseppe TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 IMU 2009
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 IMU 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 IMU 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 TARI 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000069661 TASI 2016 contro
Comune di San Marzano Di San Giuseppe - Palazzo Casalini 74020 San Marzano Di San Giuseppe TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 262833 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16000412 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15000189 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15000522 TARES 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15000522 TARES 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15000522 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15000522 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 144075 IMU 2009
- INGIUNZIONE n. 144075 IMU 2010
- INGIUNZIONE n. 144075 IMU 2011
- INGIUNZIONE n. 144075 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 104296 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 104296 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1803/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
il difensore dell'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 696611/2024 del 20.11.2024, notificato il 02.12.2024, eccependone la illegittimità per i seguenti motivi:
1-Omessa notifica degli atti presupposti.
2-Difetto di motivazione (anche in ordine alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
3-Intervenuta prescrizione dei crediti.
4-Omessa indicazione del responsabile del procedimento. Si è costituita in giudizio la Resistente1 confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente ha concluso per l'annullamento integrale dell'atto impugnato, comprendente anche la ingiunzione di pagamento n. 21638/2017 avente ad oggetto violazioni al CdS.
A riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art.2, 1 comma, D.Lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali , provinciali e comunali ed il contributo per il SSN, le sovraimposte e le addizionali, e le relative sanzioni, nonché gli interessi ed ogni altro accessorio.
In proposito la Suprema Corte (cfr. Sez. Un. n. 19069/2016), ha ribadito che:
° la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e unicamente ratione materiae (già Cass. nn. 2950/2016, 3773/2014, 2709/2009, 20889/2006);
° ai fini della sua sussistenza è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (cfr. Cass. nn. 3773/2014, 7526/2013, 2064/2011, 8312/2010, 15031/2009).
E, per insegnamento pacifico del giudice di legittimità (Cass. n. 11141 e n. 11142 /2015, Sez. Un. n. 15425/2014, n14831/2008) anche il recupero di pretesa tramite l'Agente per la Riscossione impone comunque la verifica della natura della natura del credito, appartenendo alla autorità giudiziaria ordinaria le controversie sui crediti non tributari (quale quello qui in discussione) ed al giudice tributario quelle sui crediti tributari.
Da qui il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita (rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992), in favore del giudice ordinario rispetto alla sottesa ingiunzione di pagamento n. 21638/2017, non avente ad oggetto tributi.
Tanto premesso:
-In ordine al primo motivo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che gli atti sottesi al pfa impugnato hanno ad oggetto tributi locali dovuti al Comune di San Marzano di San Giuseppe.
Trattasi di :
° ingiunzione n. 144075/2017 notificata il 03.10.2017;
° ingiunzione n. 104296/2018 notificata il 16.7.2018; ° ingiunzione n. 262833/2022 notificata il 15.11.2022;
° accertamento n. 16000412/2021 notificato il 19.11.2021;
° accertamento n. 15000189/2020 notificato il 10.12.2020;
° accertamento n. 15000522/2020 notificato il 30.11.2020.
Ebbene, siccome si evince dalla documentazione prodotta in atti da parte resistente (rispetto alla quale non risulta sollevata contestazione da parte del ricorrente) i prefati atti sono stati notificati al contribuente e non opposti , con conseguente definitività dei crediti dagli stessi portati, rispetto ai quali non può, pertanto, ritenersi maturata la eccepita prescrizione.
Anche con riferimento alla ingiunzione n. 144075/2017 notificata il 03.10.2017 ed alla ingiunzione n. 104296/2018 notificata il 16.7.2018 va, infatti, ricordato che, In tema di proroga dei termini per la riscossione coattiva il legislatore del periodo pandemico , con l'art. 68 DL n. 18/2020, ha riconosciuto un prolungamento temporale delle attività ricorrendo all'art. 12 DLgs. n. 159/2015, commi 1 e 2: nella specie trova applicazione la seconda scadenza (variabile) di cui al 1 comma del cit. art. 12, riguardante le annualità la cui decadenza o prescrizione maturava, originariamente, negli anni successivi al 2021 ovvero nel 2022, nel 2023, nel 2024, nel qual caso la proroga è pari a 542 giorni (dal 08.03.2020 al 31.08.2020 (tra questi, appunto, ingiunzioni o cartelle notificate nel 2017, nel 2018 e nel 2019 , senza ulteriori atti interruttivi, con nuova scadenza allo spirare di 5 anni e 542 giorni).
I motivi sono pertanto infondati.
-in ordine al secondo motivo si osserva che l'atto impugnato contiene comunque tutte le indicazioni utili e/o necessarie per avere contezza della natura, della risalenza, delle ragioni e della entità delle diverse componenti, anche accessorie, delle pretese sottese (peraltro, ripetesi, contenute in atti già notificati al contribuente).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine all'ultimo motivo si rileva che l'atto impugnato riporta il nominativo del responsabile del Nominativo_1procedimento della riscossione, individuato nella persona della Dott.ssa .
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui, per il resto, il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Resistente1 delle spese del giudizio, liquidate in Euro 400,00, oltre accessori di legge dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico: - -Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario rispetto ai crediti sottesi all'atto impugnato non aventi natura di tributi.
- Rigetta nel resto il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Resistente1 delle spese del giudizio, liquidate in Euro 400,00, oltre accessori di legge dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)