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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 77 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, posta in deliberazione all'udienza del 12 febbraio 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Salce, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice opponente;
e
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cafarelli, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
12 febbraio 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ditta individuale “ Controparte_1
” ha chiesto ingiungersi alla società il pagamento
[...] Parte_1 della somma complessiva di € 13.415,01, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
Ha esposto parte ricorrente di aver stipulato in data 15 settembre 2022 un contratto di subappalto con la predetta la quale, a sua volta, era affidataria dei Parte_1 lavori di efficientamento energetico dell'immobile del sig. , sito in Alanno (PE), Parte_2 via Sant'Emidio n. 56. Il contratto aveva ad oggetto le opere dettagliate in computo metrico allegato, per un corrispettivo pattuito di € 12.300,90.
Le opere oggetto del subappalto sono state regolarmente eseguite dalla ditta ricorrente e definitivamente accettate dall'appaltatrice, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione circa la presenza di vizi o difetti.
A fronte di tale corrispettivo, la ditta committente ha provveduto a versare soltanto l'importo di € 5.000,00, come da fattura n. 28 del 19 dicembre 2022 del valore complessivo di
€ 6.000,00, restando quindi un residuo impagato di € 1.000,00. Ulteriori lavorazioni eseguite sono state fatturate con documento n. 3 dell'8 marzo 2023, per un importo di € 9.366,26.
Inoltre, parte ricorrente ha richiesto la restituzione della somma di € 808,75, pari al 5% dell'importo dei lavori trattenuto a titolo di garanzia, come da fattura n. 11 del 24 ottobre 2023.
Pertanto, l'importo complessivo ancora dovuto dalla resistente per i lavori effettuati presso l'immobile del sig. ammonta a € 11.175,01. Parte_2
Oltre a ciò, la ditta ricorrente ha riferito di aver eseguito ulteriori opere in subappalto su incarico della medesima presso l'immobile di proprietà della sig.ra Parte_1
. Tali interventi - consistiti in lavorazioni di muratura, armatura solaio e Persona_1
posa del cappotto per efficientamento energetico - sono stati eseguiti in economia, per un totale di 64 ore lavorative, con corrispettivo pattuito pari a € 2.240,00, come da fattura n. 12 del 24
ottobre 2023.
La somma complessivamente vantata dalla ditta per i lavori regolarmente CP_1
eseguiti e documentati ammonta, dunque, a € 13.415,01.
Nonostante le reiterate richieste, anche verbali, e il tempo concesso per adempiere spontaneamente, la resistente non ha provveduto al pagamento, né ha fornito alcuna CP_2
giustificazione, palesando in tal modo la volontà di non adempiere.
2 Con atto di citazione, la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 577/2023, emesso in data 1° dicembre 2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'impresa edile , della Controparte_1 somma complessiva di € 13.415,01, oltre interessi, spese ed accessori.
La società ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, Parte_1
deducendo anzitutto che i lavori effettivamente eseguiti non corrisponderebbero a quelli indicati in ricorso, emergendo da quest'ultimo una evidente confusione e sovrapposizione tra importi pattuiti e somme fatturate. In particolare, ha osservato che, a fronte del contratto di subappalto dell'importo complessivo di € 12.300,90, la controparte ha emesso due fatture - n.
28/2022 e n. 3/2023 - per un totale di € 15.366,26, senza fornire giustificazione alcuna circa la differenza rispetto all'importo contrattualmente convenuto. Quanto alla somma di € 808,75, asseritamente trattenuta a titolo di garanzia, l'opponente ha fatto riferimento all'art. 6 del contratto, che prevede una ritenuta del 5% da applicarsi direttamente alla fattura, con differimento del pagamento all'esito favorevole del collaudo. Ha eccepito, quindi,
l'illegittimità della fatturazione separata di tale importo e, comunque, la mancata prova dell'avvenuto collaudo.
Relativamente, infine, alla fattura n. 12 del 24 ottobre 2023, pari a € 2.240,00 per presunti lavori eseguiti presso altro immobile, parte opponente ha contestato l'intera voce, rilevando come non vi sia alcuna documentazione contrattuale a supporto della pretesa né sia fornita alcuna prova della sua effettiva esecuzione, trattandosi di attività non riconducibili al contratto prodotto in giudizio.
Alla luce di quanto esposto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza in fatto e in diritto delle pretese creditorie azionate ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'importo ingiunto, con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio, la ditta individuale “ Controparte_1
” ha esposto che il decreto e il ricorso monitorio sono stati ritualmente notificati a
[...] mezzo PEC in data 6 dicembre 2023 all'indirizzo certificato della Parte_1
. Successivamente, l'opponente ha iscritto a ruolo, in data 22 gennaio 2024, Email_1 un ricorso in opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. Tuttavia, l'opposizione non è mai stata notificata alla ditta opposta nei termini di legge. In particolare, la notificazione
3 eseguita in data 15 gennaio 2024 risulterebbe riferita ad altro procedimento (opposizione al decreto ingiuntivo n. 569/2023 contro soggetto diverso, sig.ra ), come si Parte_3
evince dalla documentazione di PEC allegata alla comparsa.
Ne consegue, secondo la parte opposta, che il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione, previsto dall'art. 641 comma 1 c.p.c., è spirato senza che l'opposizione sia stata regolarmente introdotta, con la conseguente definitività ed esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, la ditta opposta ha chiesto che l'opposizione venga rigettata o dichiarata inammissibile per tardività e che sia confermato il decreto ingiuntivo n. 577/2023,
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Tanto brevemente premesso circa le posizioni delle parti, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 577/2023 risulta inammissibile per Parte_1 tardività della notifica dell'atto introduttivo.
Dagli atti di causa, risulta che il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato alla società opponente in data 6 dicembre 2023, a mezzo posta elettronica certificata. Pertanto, ai sensi dell'art. 641 comma 1 c.p.c., il termine perentorio di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione scadeva il 15 gennaio 2024.
La società ha effettivamente iscritto a ruolo il ricorso in opposizione Parte_1
in data 22 gennaio 2024, tuttavia, come puntualmente documentato dalla parte opposta, non ha mai notificato correttamente l'atto di citazione in opposizione alla controparte. La documentazione allegata (in particolare le ricevute PEC) dimostra che in data 15 gennaio 2024
è stata erroneamente notificata all'impresa un'opposizione diversa, riferita ad CP_1
altro procedimento (decreto ingiuntivo n. 569/2023) e contro diverso soggetto (sig.ra Pt_3
).
[...]
Non avendo la parte opponente provveduto a notificare tempestivamente e correttamente l'opposizione nel termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., deve ritenersi maturata la decadenza processuale.
Né risultano successivi atti o attività difensive da parte dell'opponente, la quale, dopo l'iscrizione a ruolo, è rimasta totalmente inattiva.
4 Alla luce di tali elementi, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione tariffario di riferimento, senza computo della fase istruttoria, non svoltasi, seguono la soccombenza della parte opponente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla società Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 577/2023, emesso dal Tribunale di Chieti in data 1° dicembre 2023, che dichiara definitivo;
- condanna la parte attrice opponente alla refusione delle spese legali, in favore della parte convenuta opposta, che si quantificano in totali € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del
procuratore antistatario.
Chieti, 31 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 77 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, posta in deliberazione all'udienza del 12 febbraio 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Salce, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice opponente;
e
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cafarelli, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
12 febbraio 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ditta individuale “ Controparte_1
” ha chiesto ingiungersi alla società il pagamento
[...] Parte_1 della somma complessiva di € 13.415,01, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
Ha esposto parte ricorrente di aver stipulato in data 15 settembre 2022 un contratto di subappalto con la predetta la quale, a sua volta, era affidataria dei Parte_1 lavori di efficientamento energetico dell'immobile del sig. , sito in Alanno (PE), Parte_2 via Sant'Emidio n. 56. Il contratto aveva ad oggetto le opere dettagliate in computo metrico allegato, per un corrispettivo pattuito di € 12.300,90.
Le opere oggetto del subappalto sono state regolarmente eseguite dalla ditta ricorrente e definitivamente accettate dall'appaltatrice, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione circa la presenza di vizi o difetti.
A fronte di tale corrispettivo, la ditta committente ha provveduto a versare soltanto l'importo di € 5.000,00, come da fattura n. 28 del 19 dicembre 2022 del valore complessivo di
€ 6.000,00, restando quindi un residuo impagato di € 1.000,00. Ulteriori lavorazioni eseguite sono state fatturate con documento n. 3 dell'8 marzo 2023, per un importo di € 9.366,26.
Inoltre, parte ricorrente ha richiesto la restituzione della somma di € 808,75, pari al 5% dell'importo dei lavori trattenuto a titolo di garanzia, come da fattura n. 11 del 24 ottobre 2023.
Pertanto, l'importo complessivo ancora dovuto dalla resistente per i lavori effettuati presso l'immobile del sig. ammonta a € 11.175,01. Parte_2
Oltre a ciò, la ditta ricorrente ha riferito di aver eseguito ulteriori opere in subappalto su incarico della medesima presso l'immobile di proprietà della sig.ra Parte_1
. Tali interventi - consistiti in lavorazioni di muratura, armatura solaio e Persona_1
posa del cappotto per efficientamento energetico - sono stati eseguiti in economia, per un totale di 64 ore lavorative, con corrispettivo pattuito pari a € 2.240,00, come da fattura n. 12 del 24
ottobre 2023.
La somma complessivamente vantata dalla ditta per i lavori regolarmente CP_1
eseguiti e documentati ammonta, dunque, a € 13.415,01.
Nonostante le reiterate richieste, anche verbali, e il tempo concesso per adempiere spontaneamente, la resistente non ha provveduto al pagamento, né ha fornito alcuna CP_2
giustificazione, palesando in tal modo la volontà di non adempiere.
2 Con atto di citazione, la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 577/2023, emesso in data 1° dicembre 2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'impresa edile , della Controparte_1 somma complessiva di € 13.415,01, oltre interessi, spese ed accessori.
La società ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, Parte_1
deducendo anzitutto che i lavori effettivamente eseguiti non corrisponderebbero a quelli indicati in ricorso, emergendo da quest'ultimo una evidente confusione e sovrapposizione tra importi pattuiti e somme fatturate. In particolare, ha osservato che, a fronte del contratto di subappalto dell'importo complessivo di € 12.300,90, la controparte ha emesso due fatture - n.
28/2022 e n. 3/2023 - per un totale di € 15.366,26, senza fornire giustificazione alcuna circa la differenza rispetto all'importo contrattualmente convenuto. Quanto alla somma di € 808,75, asseritamente trattenuta a titolo di garanzia, l'opponente ha fatto riferimento all'art. 6 del contratto, che prevede una ritenuta del 5% da applicarsi direttamente alla fattura, con differimento del pagamento all'esito favorevole del collaudo. Ha eccepito, quindi,
l'illegittimità della fatturazione separata di tale importo e, comunque, la mancata prova dell'avvenuto collaudo.
Relativamente, infine, alla fattura n. 12 del 24 ottobre 2023, pari a € 2.240,00 per presunti lavori eseguiti presso altro immobile, parte opponente ha contestato l'intera voce, rilevando come non vi sia alcuna documentazione contrattuale a supporto della pretesa né sia fornita alcuna prova della sua effettiva esecuzione, trattandosi di attività non riconducibili al contratto prodotto in giudizio.
Alla luce di quanto esposto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza in fatto e in diritto delle pretese creditorie azionate ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'importo ingiunto, con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio, la ditta individuale “ Controparte_1
” ha esposto che il decreto e il ricorso monitorio sono stati ritualmente notificati a
[...] mezzo PEC in data 6 dicembre 2023 all'indirizzo certificato della Parte_1
. Successivamente, l'opponente ha iscritto a ruolo, in data 22 gennaio 2024, Email_1 un ricorso in opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. Tuttavia, l'opposizione non è mai stata notificata alla ditta opposta nei termini di legge. In particolare, la notificazione
3 eseguita in data 15 gennaio 2024 risulterebbe riferita ad altro procedimento (opposizione al decreto ingiuntivo n. 569/2023 contro soggetto diverso, sig.ra ), come si Parte_3
evince dalla documentazione di PEC allegata alla comparsa.
Ne consegue, secondo la parte opposta, che il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione, previsto dall'art. 641 comma 1 c.p.c., è spirato senza che l'opposizione sia stata regolarmente introdotta, con la conseguente definitività ed esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, la ditta opposta ha chiesto che l'opposizione venga rigettata o dichiarata inammissibile per tardività e che sia confermato il decreto ingiuntivo n. 577/2023,
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Tanto brevemente premesso circa le posizioni delle parti, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 577/2023 risulta inammissibile per Parte_1 tardività della notifica dell'atto introduttivo.
Dagli atti di causa, risulta che il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato alla società opponente in data 6 dicembre 2023, a mezzo posta elettronica certificata. Pertanto, ai sensi dell'art. 641 comma 1 c.p.c., il termine perentorio di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione scadeva il 15 gennaio 2024.
La società ha effettivamente iscritto a ruolo il ricorso in opposizione Parte_1
in data 22 gennaio 2024, tuttavia, come puntualmente documentato dalla parte opposta, non ha mai notificato correttamente l'atto di citazione in opposizione alla controparte. La documentazione allegata (in particolare le ricevute PEC) dimostra che in data 15 gennaio 2024
è stata erroneamente notificata all'impresa un'opposizione diversa, riferita ad CP_1
altro procedimento (decreto ingiuntivo n. 569/2023) e contro diverso soggetto (sig.ra Pt_3
).
[...]
Non avendo la parte opponente provveduto a notificare tempestivamente e correttamente l'opposizione nel termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., deve ritenersi maturata la decadenza processuale.
Né risultano successivi atti o attività difensive da parte dell'opponente, la quale, dopo l'iscrizione a ruolo, è rimasta totalmente inattiva.
4 Alla luce di tali elementi, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione tariffario di riferimento, senza computo della fase istruttoria, non svoltasi, seguono la soccombenza della parte opponente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla società Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 577/2023, emesso dal Tribunale di Chieti in data 1° dicembre 2023, che dichiara definitivo;
- condanna la parte attrice opponente alla refusione delle spese legali, in favore della parte convenuta opposta, che si quantificano in totali € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del
procuratore antistatario.
Chieti, 31 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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