Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00894/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2131 del 2025, proposto collettivamente da
SA Fascellaro, nata a [...] il [...]; PA Randazzo, nata a [...] il [...]; TI Randazzo, nata a [...] il [...]; tutte rappresentate e difese dall’avvocato Tommaso Terranova, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivamente in Palermo, via degli Emiri n. 24;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via M. Stabile n. 182;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ut supra ;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi dell’Avvocatura Regionale dell’Istituto intimato, tutti con domicilio digitale come da REGINDE;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 4112/2024 del 17.10.2024, pubblicata in pari data, resa dal Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, G.U. Martino, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti gli artt. 35 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. RI FI e udito per le Amministrazioni ministeriali intimate il difensore, avvocato Florio, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., le ricorrenti, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, hanno domandato: a ) la condanna delle Amministrazioni intimate ad ottemperare al titolo in discorso e, per l’effetto, di ordinare loro di darvi piena ed integrale esecuzione, provvedendo al pagamento delle differenze retributive dovute nei confronti delle ricorrenti, nonché al pagamento delle spese di lite parimenti liquidate nel suddetto titolo, distratte dal giudice di prime cure in favore del loro difensore, avvocato Filippo Vitrano, oltre interessi maturati e “maturandi”; b ) la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nell’eventualità di ulteriore inerzia delle Amministrazione stesse; c ) nonché di fissare una somma di denaro a titolo di penalità di mora ex art 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la violazione o inosservanza successiva di tale intimazione ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; d ) con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario;
Ritenuti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e, in particolare, quello dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, laddove è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per genericità del giudicato sulla quantificazione del dovuto a titolo di differenze retributive;
Ritenuto inoltre che nel corso della camera di consiglio del 05.02.2023 questo Tribunale ha rilevato di ufficio ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. due possibili profili d’inammissibilità del ricorso ed esattamente: a ) la natura di mera condanna generica della sentenza oggetto del decidere; b ) il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti in merito al pagamento delle spese di lite distratte dal giudice di prime cure in favore del loro difensore;
Considerato che, invitate a controdedurre sui punti in discorso, le parti presenti hanno aderito espressamente ai rilievi formulati da questo Tribunale;
Ritenuto che, compulsando la sentenza del giudice ordinario di cui all’epigrafe, non è dato evincere quale sia l’effettivo quantum debeatur liquidato in favore delle odierne ricorrenti a titolo di differenze retributive;
Considerato che, come ancora di recente ribadito dal Consiglio di Stato, la genericità del giudicato del giudice ordinario è causa ostativa all’introduzione di un giudizio ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per la sua ottemperanza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 16.02.2023, n. 1620);
Considerato altresì che il difensore distrattario delle spese di lite del giudizio di prime cure non risulta costituito nell’odierno giudizio;
Rilevato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. il giudice deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso quando sussistono delle ragioni ostative ad una sua pronuncia nel merito;
Considerato, infine, per ciò che concerne le spese dell’odierno giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
RI FI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FI | RT VA |
IL SEGRETARIO