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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data
05/04/2023 e iscritta a ruolo in data 18/04/2023 al n. 5309/2023 R.G. promossa da ed rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
FRANCESCA COMMISSATI e dall'avv. ALESSANDRO TOMMASEO PONZETTA;
parte attrice contro
, rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA Controparte_1
IANNUZZI;
e contro rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Controparte_2
VERRECCHIA e dall'avv. FEDERICO VAUDANO parti convenute
Conclusioni delle parti: come da rispettive note, tutte depositate telematicamente in data 20/06/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con l'atto di citazione in epigrafe indicato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto l' davanti Controparte_3 CP_2 all'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell' in solido con il sig. Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 6 allora presidente e rappresentante legale della medesima associazione, con riferimento alla caduta da cavallo del 21.02.2009 sì come indicata in narrativa e ciò sotto un profilo contrattuale e/o quello extracontrattuale ex art. 2050 c.c. o, in subordine, ex art. 2052 c.c. o, in ulteriore subordine, ex art. 2043 c.c. con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni. Le stesse hanno allegato che il 21/02/2009, durante una lezione di equitazione tenuta presso il Circolo ippico tenuta da , di anni 8, cadeva dal cavallo pony che stava Persona_1 Parte_1 cavalcando riportando la frattura dell'avambraccio sinistro, fatto denunciato con lettera del 04/06/2009 (doc. 7 attoreo), alla quale seguiva ulteriore richiesta risarcitoria in data 05/02/2019 (doc. 12 attoreo), indirizzate, quanto alla prima, al
Circolo ippico e, quanto alla seconda, anche a , nella qualità Controparte_2 affermata da parte attrice di Presidente dell'associazione all'epoca dei fatti.
Si è costituito in giudizio il Circolo ippico contestando l'inammissibilità della domanda per pregresso giudicato, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oltre che, nel merito, negando la responsabilità e il quantum risarcitorio richiesto. Anche si è regolarmente Controparte_2 costituito in giudizio, sollevando le medesime eccezioni, oltre che negando la carica di Presidente dell'Associazione al momento del sinistro e, secondariamente,
l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Scambiate le memorie istruttorie, il Giudice originario assegnatario della causa ha rinviato all'udienza del 19/09/2024 per la rimessione della causa in decisione sulle questioni preliminari dedotte con termini ex art. 189 c.c. per il deposito di precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Alla successiva udienza del 20/12/2024, immutato frattanto il Giudice istruttore, la causa veniva trattenuta in decisione.
-L'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da entrambe le parti convenute è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La responsabilità per i danni occorsi in occasione di lezioni impartite all'interno di un circolo sportivo è stata qualificata da consolidata giurisprudenza tra le ipotesi vuoi di danno da attività pericolosa vuoi di danno da detenzione di animale ai sensi rispettivamente dell'art. 2050 o dell'art. 2052 c.c., ciò a seconda che la persona pagina 2 di 6 infortunata fosse o meno esperta nell'arte di cavalcare, sul presupposto che lo svolgimento dell'attività di maneggio sia intrinsecamente pericolosa se attuata con persone prive di sufficiente esperienza.
Dagli atti di causa è emerso che l'attrice, di soli otto anni, avesse acquistato un pacchetto di dieci lezioni per imparare a cavalcare. La giovane età, il pagamento delle lezioni di equitazione, il fatto che le fosse stato assegnato un cavallo pony dimostrano inequivocabilmente che trattavasi di una bambina priva di esperienza con l'equitazione; né differenti circostanze risultano allegate e provate in atti.
Ne consegue che l'infortunio occorsole non può che essere ricondotto sotto l'egida della norma di cui all'art. 2050 c.c. vale a dire la responsabilità (oggettiva) per lo svolgimento di attività pericolose.
Pacificamente detta azione, ai sensi dell'art. 2947 c.c., si prescrive nel termine quinquennale ivi previsto (ne dà atto la stessa parte attrice nella prima memoria: cfr. pag. 3 laddove -erroneamente- discetta in ordine alla interruzione anche della prescrizione quinquennale), sicché nella specie il diritto al risarcimento del danno è prescritto ai sensi della citata norma, essendo stato fatto decorrere dopo l'iniziale lettera di denuncia di data 04/06/2009 (cfr. doc. 07) senza compimento di altri atti idonei alla interruzione del termine (come si dirà infra), fino alla successiva lettera interruttiva in data 05/02/2019 mediante invio della raccomandata sub doc. 12
(spedita al e al suo Presidente presso la sede dell ). CP_1 Parte_3
Parte attrice allega che la prescrizione quinquennale non è decorsa, stante l'interposto processo conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Venezia svolto nei confronti della Compagnia di assicurazioni di cui ha dato atto sin dall'introduzione del giudizio. La sequenza temporale esposta nella prima memoria attorea è la seguente:
- il sinistro si è verificato in data 21/09/2009 [recte 21/02/20009 a quanto leggesi nella denuncia];
- la prima comunicazione formale di denuncia del sinistro ed interruzione della prescrizione è stata inviata al convenuto in data 04/06/2009 (cfr CP_1 doc. 7), tempestivamente;
- successivamente la richiesta risarcitoria è stata reiterata a mezzo di pagina 3 di 6 raccomandata A.R. inviata alla Compagnia Assicurativa, una volta stabilizzato il danno, con raccomandata datata 08/10/2012 (cfr doc. 8);
- è stato avviato il giudizio nei confronti della Compagnia Assicurativa, coobbligata in solido con il , con citazione notificata in data Controparte_1
04/05/2013;
- il giudizio di primo grado, in seno al quale peraltro era già stata esaminata e rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione, si è poi concluso con sentenza n.
88/2016 dell'11/01/2016;
- detta è stata poi impugnata avanti la Corte d'Appello di Venezia con atto notificato in data 11/07/2016;
- la sentenza di secondo grado, emessa in data 28/01/2019, è divenuta definitiva dopo 6 mesi dalla pubblicazione e quindi in data 28/07/2020;
- nel frattempo, in data 05/02/2019, è stata nuovamente interrotta la prescrizione con l'invio della raccomandata prodotta come doc. 12 e spedita sia al sia al CP_1 suo Presidente presso la sede dell'Associazione.
In realtà e come correttamente hanno rilevato le parti convenute sul punto, nessun atto interruttivo si è verificato dal promovimento dell'azione giudiziale nei confronti dell'Assicurazione ex art. 1310 c.c., stante la mancanza di vincolo solidale tra il Circolo e l'allora suo presidente e l'Assicurazione. La solidarietà nell'interesse del creditore infatti consente a questi di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori (che perciò sono solidali).
Presupposti ne sono la pluralità soggettiva, la medesima prestazione diretta al soddisfacimento dell'interesse creditorio, la eadem ratio obligandi.
Nella specie, non ricorre questa ipotesi.
Innanzi tutto, risulta pacifico agli atti che il contenzioso tra l'attrice (la cui introduzione invoca parte attrice a sostegno dell'interrotto termine prescrizionale) si è incardinato nei confronti di , compagnia di assicurazione della CP_4 federazione sportiva, cui il Circolo ippico era affiliato, e non già l'Assicurazione di quest'ultimo. La circostanza è stata esplicitata dal Circolo ippico sin dalla prima lettera di denuncia del sinistro, laddove, con fax 24/6/2009, ha comunicato all'infortunata: “il a seguito della sua richiesta di Controparte_1 pagina 4 di 6 risarcimento ha denunciato il sinistro occorso in data 21 febbraio 2009 alla compagnia assicuratrice (Agenzia 560 Milano – Controparte_5 via Cappuccini n. 4 Milano). Evidenzio che la sua assistita tesserata FISE risulta coperta dalla polizza infortuni in base alla convenzione Multirischi FISE” (cfr. doc.
16 attoreo). Ne deriva che nessun vincolo solidaristico legava l'assicurazione FISE con il Circolo ippico tale che l'azione intrapresa contro la prima possa essere invocata a interruzione del termine prescrizionale contro il secondo ex art. 1310
c.c.
In secondo luogo, è proprio parte attrice a negare tale vincolo;
si legga a pagina dieci della prima memoria istruttoria attorea: “Il fatto poi che vi stato un giudizio deciso in via definitiva tra la Signora e la Compagnia assicurativa a seguito Pt_1 del quale è stata accertata e liquidata una somma in favore della predetta, con sentenza passata in giudicato, non ha rilevanza alcuna all'interno del presente procedimento sia perché detta sentenza non fa stato tra le odierne parti, sia perché il titolo in virtù del quale la Signora allora minorenne, è stata Pt_1 indennizzata si basava su una polizza infortuni, accesa dal nei CP_1 confronti di tutti gli associati e non su profili di responsabilità per colpa”.
In un eccesso di difesa, parte attrice vuole affermare l'estraneità del giudizio tra la
Compagnia di assicurazioni degli associati FISE per confutare l'eccezione di giudicato sollevata dai convenuti;
e dall'altro lato la solidarietà tra la stessa
Compagnia e il Circolo e il legale rappresentante dello stesso per confutare l'eccezione di prescrizione così incorrendo in una difesa che prova troppo. In realtà
e come si è detto poco sopra, come non vi è giudicato coperto dalla sentenza emessa nel giudizio incardinato contro la compagnia assicuratrice del FISE cui il convenuto era affiliato, così non vi può essere interruzione della CP_1 prescrizione derivante dal giudizio instaurato nei confronti di obbligato passivo non solidale con gli odierni convenuti.
-L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende superflua l'analisi delle ulteriori eccezioni e porta al rigetto delle domande attoree, ivi inclusa quella sollevata dal convenuto di difetto della titolarità passiva della dedotta responsabilità CP_2 personale quale legale rappresentante del;
sia sul punto detto solo ad CP_1 pagina 5 di 6 abundantiam che tale eccezione è fondata, essendo emerso in causa che egli non era Presidente del Circolo all'epoca dei fatti e che pertanto nessuna responsabilità può essere invocata nei suoi confronti, escluso che vi sia una circolazione dal lato passivo dell'eventuale debito da responsabilità tra i successori nella Presidenza e rappresentanza legale dell'ente non riconosciuto.
-Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: rigetta le domande attoree;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare a ognuna delle parti convenute le spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in €1.701,00 per la fase di studio della controversia, €1.204,00 per la fase introduttiva, €2.905,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese forfetario 15%, cpa e iva come per legge se dovute.
Così deciso in Venezia, 02/01/2025
Il Giudice Tonino Giordan
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data
05/04/2023 e iscritta a ruolo in data 18/04/2023 al n. 5309/2023 R.G. promossa da ed rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
FRANCESCA COMMISSATI e dall'avv. ALESSANDRO TOMMASEO PONZETTA;
parte attrice contro
, rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA Controparte_1
IANNUZZI;
e contro rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Controparte_2
VERRECCHIA e dall'avv. FEDERICO VAUDANO parti convenute
Conclusioni delle parti: come da rispettive note, tutte depositate telematicamente in data 20/06/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con l'atto di citazione in epigrafe indicato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto l' davanti Controparte_3 CP_2 all'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell' in solido con il sig. Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 6 allora presidente e rappresentante legale della medesima associazione, con riferimento alla caduta da cavallo del 21.02.2009 sì come indicata in narrativa e ciò sotto un profilo contrattuale e/o quello extracontrattuale ex art. 2050 c.c. o, in subordine, ex art. 2052 c.c. o, in ulteriore subordine, ex art. 2043 c.c. con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni. Le stesse hanno allegato che il 21/02/2009, durante una lezione di equitazione tenuta presso il Circolo ippico tenuta da , di anni 8, cadeva dal cavallo pony che stava Persona_1 Parte_1 cavalcando riportando la frattura dell'avambraccio sinistro, fatto denunciato con lettera del 04/06/2009 (doc. 7 attoreo), alla quale seguiva ulteriore richiesta risarcitoria in data 05/02/2019 (doc. 12 attoreo), indirizzate, quanto alla prima, al
Circolo ippico e, quanto alla seconda, anche a , nella qualità Controparte_2 affermata da parte attrice di Presidente dell'associazione all'epoca dei fatti.
Si è costituito in giudizio il Circolo ippico contestando l'inammissibilità della domanda per pregresso giudicato, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oltre che, nel merito, negando la responsabilità e il quantum risarcitorio richiesto. Anche si è regolarmente Controparte_2 costituito in giudizio, sollevando le medesime eccezioni, oltre che negando la carica di Presidente dell'Associazione al momento del sinistro e, secondariamente,
l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Scambiate le memorie istruttorie, il Giudice originario assegnatario della causa ha rinviato all'udienza del 19/09/2024 per la rimessione della causa in decisione sulle questioni preliminari dedotte con termini ex art. 189 c.c. per il deposito di precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Alla successiva udienza del 20/12/2024, immutato frattanto il Giudice istruttore, la causa veniva trattenuta in decisione.
-L'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da entrambe le parti convenute è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La responsabilità per i danni occorsi in occasione di lezioni impartite all'interno di un circolo sportivo è stata qualificata da consolidata giurisprudenza tra le ipotesi vuoi di danno da attività pericolosa vuoi di danno da detenzione di animale ai sensi rispettivamente dell'art. 2050 o dell'art. 2052 c.c., ciò a seconda che la persona pagina 2 di 6 infortunata fosse o meno esperta nell'arte di cavalcare, sul presupposto che lo svolgimento dell'attività di maneggio sia intrinsecamente pericolosa se attuata con persone prive di sufficiente esperienza.
Dagli atti di causa è emerso che l'attrice, di soli otto anni, avesse acquistato un pacchetto di dieci lezioni per imparare a cavalcare. La giovane età, il pagamento delle lezioni di equitazione, il fatto che le fosse stato assegnato un cavallo pony dimostrano inequivocabilmente che trattavasi di una bambina priva di esperienza con l'equitazione; né differenti circostanze risultano allegate e provate in atti.
Ne consegue che l'infortunio occorsole non può che essere ricondotto sotto l'egida della norma di cui all'art. 2050 c.c. vale a dire la responsabilità (oggettiva) per lo svolgimento di attività pericolose.
Pacificamente detta azione, ai sensi dell'art. 2947 c.c., si prescrive nel termine quinquennale ivi previsto (ne dà atto la stessa parte attrice nella prima memoria: cfr. pag. 3 laddove -erroneamente- discetta in ordine alla interruzione anche della prescrizione quinquennale), sicché nella specie il diritto al risarcimento del danno è prescritto ai sensi della citata norma, essendo stato fatto decorrere dopo l'iniziale lettera di denuncia di data 04/06/2009 (cfr. doc. 07) senza compimento di altri atti idonei alla interruzione del termine (come si dirà infra), fino alla successiva lettera interruttiva in data 05/02/2019 mediante invio della raccomandata sub doc. 12
(spedita al e al suo Presidente presso la sede dell ). CP_1 Parte_3
Parte attrice allega che la prescrizione quinquennale non è decorsa, stante l'interposto processo conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Venezia svolto nei confronti della Compagnia di assicurazioni di cui ha dato atto sin dall'introduzione del giudizio. La sequenza temporale esposta nella prima memoria attorea è la seguente:
- il sinistro si è verificato in data 21/09/2009 [recte 21/02/20009 a quanto leggesi nella denuncia];
- la prima comunicazione formale di denuncia del sinistro ed interruzione della prescrizione è stata inviata al convenuto in data 04/06/2009 (cfr CP_1 doc. 7), tempestivamente;
- successivamente la richiesta risarcitoria è stata reiterata a mezzo di pagina 3 di 6 raccomandata A.R. inviata alla Compagnia Assicurativa, una volta stabilizzato il danno, con raccomandata datata 08/10/2012 (cfr doc. 8);
- è stato avviato il giudizio nei confronti della Compagnia Assicurativa, coobbligata in solido con il , con citazione notificata in data Controparte_1
04/05/2013;
- il giudizio di primo grado, in seno al quale peraltro era già stata esaminata e rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione, si è poi concluso con sentenza n.
88/2016 dell'11/01/2016;
- detta è stata poi impugnata avanti la Corte d'Appello di Venezia con atto notificato in data 11/07/2016;
- la sentenza di secondo grado, emessa in data 28/01/2019, è divenuta definitiva dopo 6 mesi dalla pubblicazione e quindi in data 28/07/2020;
- nel frattempo, in data 05/02/2019, è stata nuovamente interrotta la prescrizione con l'invio della raccomandata prodotta come doc. 12 e spedita sia al sia al CP_1 suo Presidente presso la sede dell'Associazione.
In realtà e come correttamente hanno rilevato le parti convenute sul punto, nessun atto interruttivo si è verificato dal promovimento dell'azione giudiziale nei confronti dell'Assicurazione ex art. 1310 c.c., stante la mancanza di vincolo solidale tra il Circolo e l'allora suo presidente e l'Assicurazione. La solidarietà nell'interesse del creditore infatti consente a questi di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori (che perciò sono solidali).
Presupposti ne sono la pluralità soggettiva, la medesima prestazione diretta al soddisfacimento dell'interesse creditorio, la eadem ratio obligandi.
Nella specie, non ricorre questa ipotesi.
Innanzi tutto, risulta pacifico agli atti che il contenzioso tra l'attrice (la cui introduzione invoca parte attrice a sostegno dell'interrotto termine prescrizionale) si è incardinato nei confronti di , compagnia di assicurazione della CP_4 federazione sportiva, cui il Circolo ippico era affiliato, e non già l'Assicurazione di quest'ultimo. La circostanza è stata esplicitata dal Circolo ippico sin dalla prima lettera di denuncia del sinistro, laddove, con fax 24/6/2009, ha comunicato all'infortunata: “il a seguito della sua richiesta di Controparte_1 pagina 4 di 6 risarcimento ha denunciato il sinistro occorso in data 21 febbraio 2009 alla compagnia assicuratrice (Agenzia 560 Milano – Controparte_5 via Cappuccini n. 4 Milano). Evidenzio che la sua assistita tesserata FISE risulta coperta dalla polizza infortuni in base alla convenzione Multirischi FISE” (cfr. doc.
16 attoreo). Ne deriva che nessun vincolo solidaristico legava l'assicurazione FISE con il Circolo ippico tale che l'azione intrapresa contro la prima possa essere invocata a interruzione del termine prescrizionale contro il secondo ex art. 1310
c.c.
In secondo luogo, è proprio parte attrice a negare tale vincolo;
si legga a pagina dieci della prima memoria istruttoria attorea: “Il fatto poi che vi stato un giudizio deciso in via definitiva tra la Signora e la Compagnia assicurativa a seguito Pt_1 del quale è stata accertata e liquidata una somma in favore della predetta, con sentenza passata in giudicato, non ha rilevanza alcuna all'interno del presente procedimento sia perché detta sentenza non fa stato tra le odierne parti, sia perché il titolo in virtù del quale la Signora allora minorenne, è stata Pt_1 indennizzata si basava su una polizza infortuni, accesa dal nei CP_1 confronti di tutti gli associati e non su profili di responsabilità per colpa”.
In un eccesso di difesa, parte attrice vuole affermare l'estraneità del giudizio tra la
Compagnia di assicurazioni degli associati FISE per confutare l'eccezione di giudicato sollevata dai convenuti;
e dall'altro lato la solidarietà tra la stessa
Compagnia e il Circolo e il legale rappresentante dello stesso per confutare l'eccezione di prescrizione così incorrendo in una difesa che prova troppo. In realtà
e come si è detto poco sopra, come non vi è giudicato coperto dalla sentenza emessa nel giudizio incardinato contro la compagnia assicuratrice del FISE cui il convenuto era affiliato, così non vi può essere interruzione della CP_1 prescrizione derivante dal giudizio instaurato nei confronti di obbligato passivo non solidale con gli odierni convenuti.
-L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende superflua l'analisi delle ulteriori eccezioni e porta al rigetto delle domande attoree, ivi inclusa quella sollevata dal convenuto di difetto della titolarità passiva della dedotta responsabilità CP_2 personale quale legale rappresentante del;
sia sul punto detto solo ad CP_1 pagina 5 di 6 abundantiam che tale eccezione è fondata, essendo emerso in causa che egli non era Presidente del Circolo all'epoca dei fatti e che pertanto nessuna responsabilità può essere invocata nei suoi confronti, escluso che vi sia una circolazione dal lato passivo dell'eventuale debito da responsabilità tra i successori nella Presidenza e rappresentanza legale dell'ente non riconosciuto.
-Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: rigetta le domande attoree;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare a ognuna delle parti convenute le spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in €1.701,00 per la fase di studio della controversia, €1.204,00 per la fase introduttiva, €2.905,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese forfetario 15%, cpa e iva come per legge se dovute.
Così deciso in Venezia, 02/01/2025
Il Giudice Tonino Giordan
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