Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 1741
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Sentenza 4 aprile 2025

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Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da due parti attrici contro un circolo ippico e il suo ex presidente, chiedendo il risarcimento dei danni subiti da una minore a seguito di una caduta da cavallo avvenuta nel 2009 durante una lezione di equitazione. Le attrici hanno invocato la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti, ai sensi degli articoli 2050, 2052 e 2043 del codice civile, allegando che la minore, all'epoca di otto anni, riportò la frattura dell'avambraccio sinistro. Il circolo ippico e l'ex presidente hanno eccepito l'inammissibilità della domanda per pregresso giudicato, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, nonché, nel merito, la negazione della responsabilità e del quantum richiesto. In particolare, l'ex presidente ha contestato la sua carica all'epoca dei fatti e ha sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. Le attrici hanno sostenuto che la prescrizione non fosse decorsa a causa di un precedente giudizio intercorso con la compagnia assicurativa della federazione sportiva cui il circolo era affiliato, ritenendo tale giudizio idoneo a interrompere il termine prescrizionale nei confronti degli odierni convenuti in virtù di un presunto vincolo solidale.

Il Tribunale ha accolto l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da entrambe le parti convenute, dichiarando l'estinzione del diritto al risarcimento. Il Giudice ha qualificato la responsabilità per i danni occorsi in occasione di lezioni di equitazione come riconducibile all'art. 2050 c.c. (attività pericolosa), data la giovane età e la inesperienza della minore. Ha poi accertato che il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal sinistro del 21/02/2009, non era stato validamente interrotto da alcun atto successivo alla lettera di denuncia del 04/06/2009 e precedente alla raccomandata del 05/02/2019. In particolare, il Tribunale ha escluso che il giudizio promosso contro la compagnia assicurativa della federazione sportiva potesse valere come interruzione della prescrizione nei confronti del circolo ippico e del suo ex presidente, ai sensi dell'art. 1310 c.c., in quanto mancava il presupposto della solidarietà passiva tra l'assicurazione e gli odierni convenuti. Tale conclusione è stata rafforzata dalla stessa parte attrice, che nel precedente giudizio aveva negato il vincolo solidale per contestare l'eccezione di giudicato. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ha reso superflua l'analisi delle ulteriori eccezioni, compresa quella relativa alla titolarità passiva della responsabilità personale dell'ex presidente, sulla quale il Giudice si è comunque espresso ad abundantiam, ritenendola fondata per la sua non carica all'epoca dei fatti. Le domande attoree sono state pertanto rigettate e le attrici condannate al rimborso delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 1741
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 1741
    Data del deposito : 4 aprile 2025

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