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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1770/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 990/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220002190988000 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 13920220002190988000 deducendo la nullità dell'atto impugnato in quanto notificato a mezzo Pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, per carenza di motivazione, per l'illegittimità del calcolo degli interessi. Il Collegio accoglieva il ricorso in quanto AD non aveva dato prova della regolare notifica degli atti prodromici in particolare dell'avviso di liquidazione/ accertamento sotteso alla cartella esattoriale impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla sentenza ha proposto appello ER
La produzione di documenti in appello è legittima in quanto la Corte Costituzionale con sentenza numero
36 del 2025 ha rilevato la illegittimità costituzionale dell'art 58 del processo tributario nella parte in cui preclude la produzione di nuova documentazione in appello per i procedimenti iscritti prima del 4 gennaio del 2024.
Con queste premesse deve rilevarsi che , in appello, ER , produce documentazione da cui evincere la tempestività e legittimità della notificazione dell'avviso di liquidazione n. TDP2020004DI0000001220001 .
L'appello pertanto è fondato e ammissibile perché la cassazione ha da tempo ritenuto possibile la costituzione di ER in giudizio per il tramite di un avvocato del libero foro ( sul punto vedi Cass. Sez.
Trib., ordinanza n. 16040 del 7/5/2025, dep. 16/6/2025.)
. In considerazione della produzione documentale solo in appello le spese devono essere compensate .
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1770/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 990/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220002190988000 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 13920220002190988000 deducendo la nullità dell'atto impugnato in quanto notificato a mezzo Pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, per carenza di motivazione, per l'illegittimità del calcolo degli interessi. Il Collegio accoglieva il ricorso in quanto AD non aveva dato prova della regolare notifica degli atti prodromici in particolare dell'avviso di liquidazione/ accertamento sotteso alla cartella esattoriale impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla sentenza ha proposto appello ER
La produzione di documenti in appello è legittima in quanto la Corte Costituzionale con sentenza numero
36 del 2025 ha rilevato la illegittimità costituzionale dell'art 58 del processo tributario nella parte in cui preclude la produzione di nuova documentazione in appello per i procedimenti iscritti prima del 4 gennaio del 2024.
Con queste premesse deve rilevarsi che , in appello, ER , produce documentazione da cui evincere la tempestività e legittimità della notificazione dell'avviso di liquidazione n. TDP2020004DI0000001220001 .
L'appello pertanto è fondato e ammissibile perché la cassazione ha da tempo ritenuto possibile la costituzione di ER in giudizio per il tramite di un avvocato del libero foro ( sul punto vedi Cass. Sez.
Trib., ordinanza n. 16040 del 7/5/2025, dep. 16/6/2025.)
. In considerazione della produzione documentale solo in appello le spese devono essere compensate .
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, spese compensate.