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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 693 /2025
Oggi 21/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 693/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Duilio Parte_1 C.F._1
Piccione ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
E
in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avvocati SA Galluffo P.IVA_1
( e VI SA UF Email_2
( per mandato in atti Email_3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, premesso di aver incoato il giudizio portante il Parte_1
numero di ruolo 139/2022 RG avverso la , sua datrice di lavoro, l' Controparte_1 CP_2
e l' e conclusosi con sentenza n. 669/2023 del Tribunale di Marsala, non impugnata, CP_3
2 che ha statuito: “a) dichiara inammissibili le domande attoree volte alla dichiarazione
dell'illegittimità e della nullità delle sanzioni disciplinari conservative irrogate in data 13.05.2019 e
23.10.2019; b) rigetta la domanda risarcitoria per mobbing proposta dal ricorrente nei confronti della
c) dichiara che in data 12.6.2019 il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro CP_1 CP_1
dal quale è derivato un danno biologico permanente pari al 6%; d) condanna l' al pagamento, CP_3
in favore del ricorrente, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000 nella misura pari
ad € 4.922,90 oltre interessi fino al saldo;
e) condanna a corrispondere al sig. Controparte_1
a titolo di risarcimento danno differenziale non patrimoniale, la somma di € 2.198,10 Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;
f) compensa le spese di lite nei
rapporti tra il ricorrente e la e tra il ricorrente e l' g) condanna CP_1 Controparte_1 CP_2
l' a rifondere al ricorrente le spese processuali che si liquidano per compensi in € 2.800,00 oltre CP_3
IVA, CPA e rimborso forfettario, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi
antistatari; h) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' e del datore di lavoro, CP_3
soccombenti, nella misura del 50% ciascuno”, ha convenuto la per Controparte_1
ottenere l'ulteriore risarcimento a titolo di danno biologico temporaneo, danno morale e rimborso spese mediche subiti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 12/6/2019 e pari ad euro 16.762,56.
La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per abuso del processo e chiesto comunque nel merito il rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria, la causa è discussa all'odierna udienza.
La domanda di parte attrice è improcedibile.
Il Tribunale, infatti, sulla scorta di ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, ritiene che il frazionamento della domanda di risarcimento davanti a distinti giudici configuri un'ipotesi di abuso del diritto (cfr., Cass. civ., sent. n. 28286/2011; n. 14374/2012; n.
4702/2015; n. 7195/2015), atteso che il principio del giusto processo, espresso dall'art. 111 c.
1 Cost., non consente più di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia, e impedisce, perciò, di accordare protezione ad una pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l'uso strumentale del processo.
3 Com'è noto, le Sezioni Unite hanno giustificato l'instaurazione di autonomi giudizi 'solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata' (Cass., sez. VI, n. 25413/2021).
La disarticolazione della domanda risarcitoria costituisce infatti comportamento violativo del dovere di correttezza e buona fede, dal momento che aggrava la posizione della controparte. In tal caso viene in rilievo – come ricordato dalla Corte – il superamento dei limiti dello strumento processuale, che è e deve essere funzionale al perseguimento e conseguimento del diritto per la cui tutela l'azione è concessa dall'ordinamento.
A ciò consegue la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Non sfugge al Tribunale che nel caso di specie la Corte conferma il divieto di parcellizzazione del credito già enunciato dalle Sezioni Unite del 2007 in contrasto con un risalente indirizzo delle stesse Sezioni Unite, secondo il quale, in assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente un adempimento parziale (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 108/2000).
A tali conclusioni, in passato, la Suprema Corte era giunta interpretando l'art. 1181 c.c. alla luce del principio ubi lex tacuit, voluit. La suddetta disposizione codicistica, infatti, riconosce il diritto del creditore di rifiutare un adempimento parziale, ma non esclude il potere dello stesso di accettarlo e, quindi, di richiederlo anche giudizialmente. Per tale ragione, la Corte
riteneva che se il legislatore avesse voluto vietare una simile possibilità al creditore, lo avrebbe codificato espressamente. Nel ribadire la propria linea di pensiero, inoltre, il
Collegio prendeva le mosse dalla lettura degli artt. 277, c. 2, e 278, c. 2, c.p.c. i quali rappresenterebbero espresse ipotesi, disciplinate dalla legge, di parcellizzazione del credito,
consentendo di limitare la pronuncia ad una parte della domanda, ovvero di condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, al fine di meglio tutelare gli interessi del creditore.
Come già brevemente accennato, l'orientamento oggi dominante supera tali argomentazioni sulla scorta di una serie di considerazioni che si condividono pienamente.
4 In primo luogo, in ragione del carattere preminente assunto, nel caso in esame così come in quello precedentemente sottoposto alle Sezioni Unite del 2007, dalle clausole generali di correttezza e buona fede che assumono, grazie all'intervenuta costituzionalizzazione e,
dunque, in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., “all'un
tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona
e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche
dell'interesse del partner negoziale” (cfr., Cass. civ., SS.UU., n. 23726/2007 cit.).
Come già affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18128 del
2005: “Il principio di correttezza e buona fede, il quale richiama nella sfera del creditore la
considerazione degli interessi del debitore, e nella sfera del debitore il giusto riguardo agli interessi
del creditore, operando quindi come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori
introdotto dalla Carta Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili
doveri di solidarietà imposti dall'art. 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a
ciascuna parte del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi
dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali ovvero di quanto
espressamente stabilito da singole norme di legge”.
Il principio generale di buona fede impone, dunque, ad entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio, un dovere di salvaguardia dell'utilità della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio. Tale dovere impedisce che il creditore abusi del proprio diritto, e delinea i contorni entro cui lo stesso può pretendere ovvero rifiutare l'adempimento.
L'esercizio di un diritto, infatti, non è rappresentato dal legislatore come attribuzione di un potere privo di controlli. Al contrario, esistono nel nostro ordinamento, limiti interni all'esercizio del diritto soggettivo, desumibili, oltre che dal principio generale di solidarietà
sociale di cui all'art. 2 Cost., da una serie di disposizioni codicistiche, fra le quali primeggiano, in primo luogo, l'art. 833 c.c., che proibisce il compimento di atti emulativi, e l'art. 1175 c.c., che disciplina la clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza.
Attraverso le valutazioni del giudice, finalizzate alla garanzia del giusto equilibrio degli interessi contrapposti, si realizza dunque quel filtro necessario atto ad impedire che la
5 discrezionalità del creditore sfoci in un mero arbitrio, ponendosi in contrasto con i doveri inderogabili di solidarietà sociale.
Inoltre, non può sottacersi la inadeguatezza e la evidente antinomia di una simile moltiplicazione di giudizi, rispetto all'obiettivo, anch'esso di matrice costituzionale, della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost..
Si tratta, dunque, di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 88 c.p.c. nel senso di un suo allineamento al duplice obiettivo della “ragionevole durata del procedimento” e della “giustezza del processo”, intesa come conformazione della risposta alla domanda della parte, la quale non può realizzarsi attraverso un abuso dell'esercizio di più azioni giudiziali in modo da deviare o oltrepassare quella tutela dell'interesse sostanziale che segna il limite, per il suo titolare, della potestas agendi.
A venire in rilievo non sono dunque i contrapposti interessi delle parti “considerati da un'ottica soggettivistica, ma – in un'ottica di sistema generale della tutela processuale – la mancanza di tutela apprestata dall'ordinamento costituzionale al creditore quando l'utilizzo dello strumento processuale è effettuato oltre i limiti della sua funzionalizzazione al perseguimento del diritto per cui è stato conferito”.
Per tale ragione, secondo la Corte, in ipotesi di frazionamento della domanda giudiziale la sanzione apprestata dall'ordinamento è quella della dichiarazione d'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta successivamente, in quanto condotta che abusa dello strumento processuale, il quale viene strumentalizzato e deviato rispetto all'interesse da tutelare, con evidente violazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 88 e 96 c.p.c..
Il cd. abuso del processo si identifica, dunque, con tutte quelle condotte che, oltre a compromettere giuridicamente o di fatto, le situazioni di vantaggio sostanziali o processuali di un altro soggetto del processo, nuocciono anche all'efficienza dell'amministrazione della giustizia, pregiudicando o ostacolando il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ragionevole durata del processo e di giusto processo.
Tali argomentazioni, peraltro, risultano pienamente in linea con l'orientamento della Corte
Europea di Strasburgo formatosi intorno all'art. 6 CEDU, ai sensi del quale “ogni persona ha
6 diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole
da un tribunale indipendente e imparziale […]”.
Ultimo ma non meno rilevante profilo, di carattere “etico”, concerne l'art. 49 del Codice
Deontologico forense, secondo cui “l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime
iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive
ragioni di tutela della parte assistita”.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda della lavoratrice oggetto del presente giudizio deve essere ritenuta improcedibile in quanto costituisce abuso del processo,
trattandosi di domanda che la parte avrebbe potuto già proporre nel primo giudizio.
Si noti, peraltro, che la ricorrente non ha contestato l'eccezione di improcedibilità sollevata dal né alla prima udienza (cfr., verbale di udienza del 21.11.2023) né CP_4
successivamente.
Ogni ulteriore questione resta evidentemente assorbita.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte (la quale peraltro
Con aveva accettato la proposta conciliativa formulata dal .
A tale statuizione non osta la circostanza che sia stato ammessa al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala del
171/2025 (cfr., documentazione in atti), avendo la Suprema Corte precisato che “l'ammissione
al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, art. 74 comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio
sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art.
131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato,
sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della
non manifesta infondatezza delle relative pretese – si impegna ad anticipare” (Cass. civ. n.
10053/2012) e che “per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile,
gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello
stesso consulente, ai sensi dell'art. 131, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ma ciò non
7 impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la sentenza, a carico della parte ammessa al
patrocinio rimasta soccombente” (Cass. civ. n. 14888/2012).
La liquidazione delle suddette spese giudiziali – per la quale si rimanda al dispositivo – va integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
valore minimo, fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda avanzata da Parte_1
2) condanna al pagamento al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
, che si liquidano in complessivi € 2.109,00, oltre spese generali, Controparte_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Marsala, 21.10.2025
IL GIUDICE
IA IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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