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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/06/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12103/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con citazione notificate depositata il 23.6.23, iscritta al n.12103/23 di R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Marco Pelizzi Fiolini
ricorrente in opposizione contro
Controparte_1
con l'Avv. Franceso Deorsola
resistente opposta
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 3417/23 del 15.5.23 notificato il 16.5.23 il Tribunale di Torino
ha condannato al pagamento in favore del di euro Parte_1 Controparte_1
161.490,44 vantati a saldo da quest'ultimo per gli anni 2018 e 2019 in forza del pagina 1 di 9 contratto di affitto del ramo d'azienda del 12.1.18 come modificato con scrittura del 10
maggio 2018 e in forza del contratto di locazione ad uso non abitativo del primo ottobre
2015
ha tempestivamente proposto opposizione con citazione notificata il 23.6.23 e Pt_1
depositata in pari data, come accertato interrogando il sistema informatico, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione; Controparte_1
- con ordinanza del 13.10.23 è stato disposto il mutamento del rito ed è stata prescritta la mediazione obbligatoria alla quale parte opponente non ha partecipato;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie integrative ex articolo 426 c.p.c.;
- l'istruttoria è consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 22.1.25 per il deposito di memorie conclusive e di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il credito azionato in sede monitoria dal riguarda sia i canoni di Controparte_1
locazione e alle spese per gli anni 2018 e 2019 relativi all'immobile nel quale Pt_1
esercitava attività commerciale, sia i canoni di affitto del ramo d'azienda nei medesimi anni;
- sotto il primo profilo va premesso che , per effetto dell'acquisto del ramo Pt_1
d'azienda, era subentrata a nel contratto di locazione ad uso non abitativo del CP_1
primo ottobre 2015;
pagina 2 di 9 - in conseguenza della successione nel contratto di locazione, la titolarità attiva del rapporto obbligatorio è rimasta in capo alla locatrice , Parte_2
mentre la titolarità passiva si è trasferita in capo alla nuova conduttrice;
Pt_1
- a fronte dei motivi di opposizione attorei, il ha specificato che il Controparte_1
credito vantato ha ad oggetto il rimborso di quanto in bonis, in qualità di CP_1
cedente, aveva dovuto corrispondere alla locatrice ai Parte_2
sensi dell'articolo 36 l. 392/78 a fronte dell'inadempimento della conduttrice subentrata
; Pt_1
- occorre, dunque, accertare quali importi siano stati corrisposti alla locatrice
[...]
a fronte dell'inadempimento dell'obbligo della nuova Parte_3
conduttrice di versare canoni e spese;
Pt_1
- lo stesso ha prodotto, a questo scopo, la scrittura privata del 23 Controparte_1
settembre 2020 intercorsa tra in bonis e la locatrice (doc. 18 conv.) e la richiesta CP_1
di di emissione a favore della locatrice di due assegni circolari per complessivi CP_1
euro 50.000 (doc. 11 conv.);
- con la scrittura del 23 settembre 2020 le parti, dopo aver dato atto del subentro della nuova conduttrice nel contratto di locazione, hanno specificato che “la locatrice Pt_1
contesta alla conduttrice il mancato pagamento di canone di locazione, oneri accessori e spese condominiali (anche in relazione al periodo di conduzione da parte della predetta ), nonché danni ulteriori” e hanno manifestato l'intenzione di addivenire Pt_1
ad una “transattiva definizione di ogni reciproca pendenza”;
- al punto quattro della scrittura si legge che “la locatrice si dichiara integralmente soddisfatta e conseguentemente rinuncia a qualsiasi diritto, credito, pretesa EO azioni connesse, direttamente e/o indirettamente, alle vicende e titoli relativi al rapporto di locazione dedotto in premessa” e che “la presente rinuncia è da intendersi altresì
pagina 3 di 9 operante anche nei confronti di Family ed estesa al periodo di conduzione di quest'ultima”;
- pertanto la scrittura transattiva ha riguardato l'intera durata della locazione e ha comportato la rinuncia della locatrice a qualsiasi ulteriore credito sia nei confronti dell'originaria conduttrice , sia nei confronti della successiva conduttrice CP_1 Pt_1
prevedendo, a fronte di tale rinuncia, il pagamento da parte di della somma CP_1
omnicomprensiva di euro 50.000;
- se la transazione avesse avuto ad oggetto esclusivamente il debito maturato dalla nuova conduttrice avrebbe avuto diritto all'integrale rimborso da Pt_1 CP_1
quest'ultima;
- la transazione ha avuto ad oggetto, invece, l'intero periodo locatizio nel quale, per quanto evincibile dal punto I delle premesse, erano maturati inadempimenti sia di che di;
CP_1 Pt_1
- sarebbe stato, pertanto, onere del allegare e dimostrare a quanto Controparte_1
ammontassero i rispettivi inadempimenti, così da permettere una ripartizione dell'importo transattivamente riconosciuto in euro 50.000 in misura proporzionale ai debiti maturati nella prima fase del rapporto locatizio da e nella seconda fase da CP_1
; Pt_1
- in assenza di tale allegazione e prova, che riguarda un profilo sconosciuto alla subentrante , è assolutamente impossibile stabilire in quale misura l'importo Pt_1
forfettariamente quantificato in euro 50.000 sia stato versato da per far fronte ai CP_1
debiti di piuttosto che ai propri debiti;
Pt_1
- la richiesta del di rimborso dell'intera somma di euro 50.000, che in Controparte_1
realtà le spetterebbe solo parzialmente, va dunque respinta per totale incertezza sul pagina 4 di 9 quantum con effetti assorbenti rispetto ad ogni ulteriore eccezione sollevata dall'opponente ; Pt_1
*
- il ha, inoltre, prodotto documentazione attestante l'emissione di un Controparte_1
assegno di euro 20.000 il 21 luglio 2020 e di un assegno di euro 30.000 datato primo ottobre 2020 (doc. 11);
- il secondo assegno è riferibile alla predetta scrittura privata, come si evince in modo univoco sia dall'importo, sia dalla data di emissione, e non è dunque rimborsabile per i motivi sopra esposti;
- il primo assegno è stato, invece, emesso due mesi prima della scrittura e riguarda,
quindi, un debito preesistente già estinto alla data della successiva transazione;
- anche in questo caso resta, tuttavia, ignoto se tale debito fosse maturato prima della successione del contratto da a o successivamente, per cui non vi è prova CP_1 Pt_1
del presupposto in forza del quale potrebbe esigerne il rimborso da;
CP_1 Pt_1
- per le ragioni che precedono non è riconoscibile a favore del alcun credito CP_1
relativo al rapporto locatizio;
***
- il ha chiesto, in secondo luogo, la condanna di al pagamento Controparte_1 Pt_1
dei canoni insoluti di affitto del ramo d'azienda;
- in sede di C.T.U. è stato accertato che i canoni dovuti a per gli anni 2018 e Pt_1
2019 ammontavano ad euro 165.920 e che ha versato l'inferiore importo di euro Pt_1
80.679,05, maturando un residuo debito di euro 85.240,95;
- il computo peritale non è stato contestato dalle parti, le cui uniche osservazioni riguardavano la debenza dell'IVA sui canoni di locazione;
pagina 5 di 9 - tuttavia ha eccepito che nel gennaio 2019 il signor , legale Pt_1 Per_1
rappresentante di in bonis, le avrebbe accordato una riduzione del canone di CP_1
affitto d'azienda ad euro 4.880 mensili da gennaio ad agosto 2019 e, successivamente,
avrebbe stornato a suo favore i canoni da aprile ad agosto 2019 per complessivi CP_1
euro 24.400 (euro 20.000 + IVA) emettendo la nota di credito del 5.8.19;
- a questo scopo ha formulato i capitoli di prova da 10 a 14; Pt_1
- tali capitoli sono inammissibili poiché non indicano specificamente la data in cui sarebbe stato raggiunto l'accordo;
- inoltre l'eventuale accordo non sarebbe, in ogni caso, opponibile al Controparte_1
poiché non risulta da atto scritto con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- dunque, non spetta a alcuna riduzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo Pt_1
2019;
- quanto ai mesi successivi, si rileva che, nei limiti della documentazione prodotta, non vi
è prova del fatto che la nota di credito prodotta da quale doc. 3 bis att. come Pt_1
mera immagine in formato .pdf sia stata emessa da in bonis in formato .xml e CP_1
trasmessa in forma elettronica al sistema di scambio informatico;
- pertanto anche questo documento, che in realtà è una mera riproduzione, è privo di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- la nota di credito non può, dunque, provare né la riduzione dei canoni asseritamente pattuiti dal gennaio 2019, né l'esonero dal loro pagamento da aprile ad agosto 2019;
- va, infine, rilevato che i pagamenti effettuati da al Sig. , legale Pt_1 Per_1
rappresentante di in bonis, anziché alla società non hanno carattere liberatorio e CP_1
non possono essere imputati ai debiti per cui è causa poiché:
pagina 6 di 9 a) non vi è prova documentale opponibile al Fallimento del fatto che il Sig. Per_1
fosse stato indicato dal , peraltro da lui stessa amministrata, come terzo Pt_1
delegato a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c.;
b) non ricorrono i presupposti dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente perché, secondo la stessa prospettazione attorea, era ben consapevole del Pt_1
fatto che la propria contraente e creditrice fosse;
CP_1
***
- per le motivazioni che precedono si deve revocare il decreto ingiuntivo rilasciato nel complessivo l'importo di euro 161.490,444 per canoni di locazione, spese e canoni di affitto del ramo d'azienda e condannare al pagamento, solo a quest'ultimo Pt_1
titolo, di euro 85.240,95 (165.920 – 80.679,50) oltre ad interessi al tasso di cui al
D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, trattandosi di un contratto tra imprenditori;
***
- l'accertamento di un credito del pari a circa la metà di quello azionato Controparte_1
in sede monitoria giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50% e la paritaria ripartizione delle spese di C.T.U.;
- i compensi vengono così liquidati in misura intermedia tra i parametri minimi e i medi di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 550
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 1.800
- fase introduttiva: euro 1.200
pagina 7 di 9 - fase istruttoria: euro 4.200
- fase decisionale: euro 2.500
per complessivi euro 10.250 che, per effetto della compensazione parziale, vanno ridotti ad euro 5.125, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
- considerata la sua mancata e ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione, si dispone la condanna di parte convenuta al pagamento in favore dello
Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs.
28/10 nel testo vigente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo alla quale si deve far riferimento per stabilire la pendenza della lite;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3417/23 del 15.5.23;
- condanna al pagamento a favore del di Parte_1 Controparte_1
euro 85.240,95 oltre ad interessi di cui al D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che, operata la compensazione parziale del 50%, liquida nella quota in euro 5.125 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. per metà a carico di e per metà Parte_1
a carico del Controparte_1
pagina 8 di 9 - condanna al pagamento in favore dello Stato di un importo pari al Parte_1
doppio del contributo unificato.
Così deciso in Torino il 23 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con citazione notificate depositata il 23.6.23, iscritta al n.12103/23 di R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Marco Pelizzi Fiolini
ricorrente in opposizione contro
Controparte_1
con l'Avv. Franceso Deorsola
resistente opposta
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 3417/23 del 15.5.23 notificato il 16.5.23 il Tribunale di Torino
ha condannato al pagamento in favore del di euro Parte_1 Controparte_1
161.490,44 vantati a saldo da quest'ultimo per gli anni 2018 e 2019 in forza del pagina 1 di 9 contratto di affitto del ramo d'azienda del 12.1.18 come modificato con scrittura del 10
maggio 2018 e in forza del contratto di locazione ad uso non abitativo del primo ottobre
2015
ha tempestivamente proposto opposizione con citazione notificata il 23.6.23 e Pt_1
depositata in pari data, come accertato interrogando il sistema informatico, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione; Controparte_1
- con ordinanza del 13.10.23 è stato disposto il mutamento del rito ed è stata prescritta la mediazione obbligatoria alla quale parte opponente non ha partecipato;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie integrative ex articolo 426 c.p.c.;
- l'istruttoria è consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 22.1.25 per il deposito di memorie conclusive e di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il credito azionato in sede monitoria dal riguarda sia i canoni di Controparte_1
locazione e alle spese per gli anni 2018 e 2019 relativi all'immobile nel quale Pt_1
esercitava attività commerciale, sia i canoni di affitto del ramo d'azienda nei medesimi anni;
- sotto il primo profilo va premesso che , per effetto dell'acquisto del ramo Pt_1
d'azienda, era subentrata a nel contratto di locazione ad uso non abitativo del CP_1
primo ottobre 2015;
pagina 2 di 9 - in conseguenza della successione nel contratto di locazione, la titolarità attiva del rapporto obbligatorio è rimasta in capo alla locatrice , Parte_2
mentre la titolarità passiva si è trasferita in capo alla nuova conduttrice;
Pt_1
- a fronte dei motivi di opposizione attorei, il ha specificato che il Controparte_1
credito vantato ha ad oggetto il rimborso di quanto in bonis, in qualità di CP_1
cedente, aveva dovuto corrispondere alla locatrice ai Parte_2
sensi dell'articolo 36 l. 392/78 a fronte dell'inadempimento della conduttrice subentrata
; Pt_1
- occorre, dunque, accertare quali importi siano stati corrisposti alla locatrice
[...]
a fronte dell'inadempimento dell'obbligo della nuova Parte_3
conduttrice di versare canoni e spese;
Pt_1
- lo stesso ha prodotto, a questo scopo, la scrittura privata del 23 Controparte_1
settembre 2020 intercorsa tra in bonis e la locatrice (doc. 18 conv.) e la richiesta CP_1
di di emissione a favore della locatrice di due assegni circolari per complessivi CP_1
euro 50.000 (doc. 11 conv.);
- con la scrittura del 23 settembre 2020 le parti, dopo aver dato atto del subentro della nuova conduttrice nel contratto di locazione, hanno specificato che “la locatrice Pt_1
contesta alla conduttrice il mancato pagamento di canone di locazione, oneri accessori e spese condominiali (anche in relazione al periodo di conduzione da parte della predetta ), nonché danni ulteriori” e hanno manifestato l'intenzione di addivenire Pt_1
ad una “transattiva definizione di ogni reciproca pendenza”;
- al punto quattro della scrittura si legge che “la locatrice si dichiara integralmente soddisfatta e conseguentemente rinuncia a qualsiasi diritto, credito, pretesa EO azioni connesse, direttamente e/o indirettamente, alle vicende e titoli relativi al rapporto di locazione dedotto in premessa” e che “la presente rinuncia è da intendersi altresì
pagina 3 di 9 operante anche nei confronti di Family ed estesa al periodo di conduzione di quest'ultima”;
- pertanto la scrittura transattiva ha riguardato l'intera durata della locazione e ha comportato la rinuncia della locatrice a qualsiasi ulteriore credito sia nei confronti dell'originaria conduttrice , sia nei confronti della successiva conduttrice CP_1 Pt_1
prevedendo, a fronte di tale rinuncia, il pagamento da parte di della somma CP_1
omnicomprensiva di euro 50.000;
- se la transazione avesse avuto ad oggetto esclusivamente il debito maturato dalla nuova conduttrice avrebbe avuto diritto all'integrale rimborso da Pt_1 CP_1
quest'ultima;
- la transazione ha avuto ad oggetto, invece, l'intero periodo locatizio nel quale, per quanto evincibile dal punto I delle premesse, erano maturati inadempimenti sia di che di;
CP_1 Pt_1
- sarebbe stato, pertanto, onere del allegare e dimostrare a quanto Controparte_1
ammontassero i rispettivi inadempimenti, così da permettere una ripartizione dell'importo transattivamente riconosciuto in euro 50.000 in misura proporzionale ai debiti maturati nella prima fase del rapporto locatizio da e nella seconda fase da CP_1
; Pt_1
- in assenza di tale allegazione e prova, che riguarda un profilo sconosciuto alla subentrante , è assolutamente impossibile stabilire in quale misura l'importo Pt_1
forfettariamente quantificato in euro 50.000 sia stato versato da per far fronte ai CP_1
debiti di piuttosto che ai propri debiti;
Pt_1
- la richiesta del di rimborso dell'intera somma di euro 50.000, che in Controparte_1
realtà le spetterebbe solo parzialmente, va dunque respinta per totale incertezza sul pagina 4 di 9 quantum con effetti assorbenti rispetto ad ogni ulteriore eccezione sollevata dall'opponente ; Pt_1
*
- il ha, inoltre, prodotto documentazione attestante l'emissione di un Controparte_1
assegno di euro 20.000 il 21 luglio 2020 e di un assegno di euro 30.000 datato primo ottobre 2020 (doc. 11);
- il secondo assegno è riferibile alla predetta scrittura privata, come si evince in modo univoco sia dall'importo, sia dalla data di emissione, e non è dunque rimborsabile per i motivi sopra esposti;
- il primo assegno è stato, invece, emesso due mesi prima della scrittura e riguarda,
quindi, un debito preesistente già estinto alla data della successiva transazione;
- anche in questo caso resta, tuttavia, ignoto se tale debito fosse maturato prima della successione del contratto da a o successivamente, per cui non vi è prova CP_1 Pt_1
del presupposto in forza del quale potrebbe esigerne il rimborso da;
CP_1 Pt_1
- per le ragioni che precedono non è riconoscibile a favore del alcun credito CP_1
relativo al rapporto locatizio;
***
- il ha chiesto, in secondo luogo, la condanna di al pagamento Controparte_1 Pt_1
dei canoni insoluti di affitto del ramo d'azienda;
- in sede di C.T.U. è stato accertato che i canoni dovuti a per gli anni 2018 e Pt_1
2019 ammontavano ad euro 165.920 e che ha versato l'inferiore importo di euro Pt_1
80.679,05, maturando un residuo debito di euro 85.240,95;
- il computo peritale non è stato contestato dalle parti, le cui uniche osservazioni riguardavano la debenza dell'IVA sui canoni di locazione;
pagina 5 di 9 - tuttavia ha eccepito che nel gennaio 2019 il signor , legale Pt_1 Per_1
rappresentante di in bonis, le avrebbe accordato una riduzione del canone di CP_1
affitto d'azienda ad euro 4.880 mensili da gennaio ad agosto 2019 e, successivamente,
avrebbe stornato a suo favore i canoni da aprile ad agosto 2019 per complessivi CP_1
euro 24.400 (euro 20.000 + IVA) emettendo la nota di credito del 5.8.19;
- a questo scopo ha formulato i capitoli di prova da 10 a 14; Pt_1
- tali capitoli sono inammissibili poiché non indicano specificamente la data in cui sarebbe stato raggiunto l'accordo;
- inoltre l'eventuale accordo non sarebbe, in ogni caso, opponibile al Controparte_1
poiché non risulta da atto scritto con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- dunque, non spetta a alcuna riduzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo Pt_1
2019;
- quanto ai mesi successivi, si rileva che, nei limiti della documentazione prodotta, non vi
è prova del fatto che la nota di credito prodotta da quale doc. 3 bis att. come Pt_1
mera immagine in formato .pdf sia stata emessa da in bonis in formato .xml e CP_1
trasmessa in forma elettronica al sistema di scambio informatico;
- pertanto anche questo documento, che in realtà è una mera riproduzione, è privo di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- la nota di credito non può, dunque, provare né la riduzione dei canoni asseritamente pattuiti dal gennaio 2019, né l'esonero dal loro pagamento da aprile ad agosto 2019;
- va, infine, rilevato che i pagamenti effettuati da al Sig. , legale Pt_1 Per_1
rappresentante di in bonis, anziché alla società non hanno carattere liberatorio e CP_1
non possono essere imputati ai debiti per cui è causa poiché:
pagina 6 di 9 a) non vi è prova documentale opponibile al Fallimento del fatto che il Sig. Per_1
fosse stato indicato dal , peraltro da lui stessa amministrata, come terzo Pt_1
delegato a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c.;
b) non ricorrono i presupposti dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente perché, secondo la stessa prospettazione attorea, era ben consapevole del Pt_1
fatto che la propria contraente e creditrice fosse;
CP_1
***
- per le motivazioni che precedono si deve revocare il decreto ingiuntivo rilasciato nel complessivo l'importo di euro 161.490,444 per canoni di locazione, spese e canoni di affitto del ramo d'azienda e condannare al pagamento, solo a quest'ultimo Pt_1
titolo, di euro 85.240,95 (165.920 – 80.679,50) oltre ad interessi al tasso di cui al
D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, trattandosi di un contratto tra imprenditori;
***
- l'accertamento di un credito del pari a circa la metà di quello azionato Controparte_1
in sede monitoria giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50% e la paritaria ripartizione delle spese di C.T.U.;
- i compensi vengono così liquidati in misura intermedia tra i parametri minimi e i medi di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 550
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 1.800
- fase introduttiva: euro 1.200
pagina 7 di 9 - fase istruttoria: euro 4.200
- fase decisionale: euro 2.500
per complessivi euro 10.250 che, per effetto della compensazione parziale, vanno ridotti ad euro 5.125, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
- considerata la sua mancata e ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione, si dispone la condanna di parte convenuta al pagamento in favore dello
Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs.
28/10 nel testo vigente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo alla quale si deve far riferimento per stabilire la pendenza della lite;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3417/23 del 15.5.23;
- condanna al pagamento a favore del di Parte_1 Controparte_1
euro 85.240,95 oltre ad interessi di cui al D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che, operata la compensazione parziale del 50%, liquida nella quota in euro 5.125 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. per metà a carico di e per metà Parte_1
a carico del Controparte_1
pagina 8 di 9 - condanna al pagamento in favore dello Stato di un importo pari al Parte_1
doppio del contributo unificato.
Così deciso in Torino il 23 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 9 di 9