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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In persona del Giudice dott.ssa NG Lo RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3799 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
AN DANIEL);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il decreto di allontanamento di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 24/03/2025,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Prefetto della Parte_1
Provincia di Agrigento il 9 marzo 2025, notificato all'interessato lo stesso giorno, con il quale è stato disposto l'allontanamento dal territorio nazionale dello stesso per motivi relativi all'ordine pubblico.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento asserendo l'assenza di pericolosità sociale del ricorrente e l'erroneità della valutazione operata dal Prefetto nell'avere dedotto detta pericolosità dalle sue condanne penali. 2. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stato disposto lo svolgimento in forma cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle domande formulate in ricorso.
3. Scaduto il termine del 24 novembre 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
**********
4. Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Nella fattispecie in esame, invero, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 1 del
D.L. 159/2011 né dell'art. 20 del d.lgs. 30/2007, fondamenti normativi del provvedimento impugnato.
Si rileva, al riguardo, che - ai sensi dell'art. 20, comma l, del d.lgs. 30/2007 – salvo quanto previsto dal successivo art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari può essere limitato con apposito provvedimento per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I motivi rientranti in detta ultima categoria (“altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”) sono posti a fondamento del provvedimento impugnato e, a differenza degli altri due, non sono stati definiti dal legislatore che ha rimesso all'Autorità amministrativa competente il compito di stabilire di volta in volta quando detti motivi possano ritenersi sussistenti, fermo restando il rispetto dei criteri e principi di cui all'art. 21, commi 4 e 5, del d.lgs. 30/2007 in quanto applicabili a tutti i provvedimenti di allontanamento.
Orbene, nel caso in esame il decreto di allontanamento impugnato è adeguatamente motivato e conforme ai suddetti criteri e principi.
Dalla lettura del citato provvedimento, invero, si evince che a carico dell'odierno ricorrente risultano numerosi precedenti penali.
In particolare, dal casellario giudiziale relativo al ricorrente di cui è stata disposta l'acquisizione risulta che lo stesso ha riportato le seguenti condanne:
- 15/11/2012 - Sentenza del Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di
Canicattì (irrevocabile il 05/02/2013) per il reato di Furto in concorso (Art. 110,
624 C.P.) commesso il 03/11/2012 a Camastra. Pena: Reclusione di 4 mesi e 20 giorni, multa di 100,00 euro. - 5/12/2012 – sentenza del Tribunale di Agrigento (irrevocabile il 22/3/2013) per il reato di evasione (art. 385 comma 1 c.p.) commesso il 13/11/2012 a Palma di
Montechiaro. Pena: reclusione di 5 mesi e 10 giorni.
- 14/12/2015 – sentenza del Tribunale di Agrigneto (irrevocabile il 2/5/2016) per il reato di furto in concorso commesso in epoca anteriore e prossima al 25/9/2015
a Palma di Montechiaro. Pena: reclusione di 4 mesi e multa di 120,00 euro.
- 25/3/2016 – sentenza della Corte di Appello di Palermo (irrevocabile il 9/7/2016) per il reato di furto in abitazione in concorso (artt. 110 e 624 bis c.p.) commesso il
5/3/2014 a Palma di Montechiaro. Pena: reclusione di 5 mesi e dieci giorni, multa di 200,00 euro.
- 2/5/2019 – sentenza del Tribunale di Agrigento (irrevocabile il 14/10/2019) per li reato di falsa testimonianza (art. 273 c.p.) commesso il 3/10/2011 ad . CP_1
Pena: reclusione di 1 anno e 4 mesi.
- 14/6/2022 – Sentenza della Corte di Appello di Palermo (irrevocabile il
28/10/2022) per il reato di lesione personale in concorso (art. 110, 582 c.p.) commesso il 21/5/2020 a Canicattì. Pena: reclusione di 3 anni.
- 16/10/2024 – sentenza della Corte d'appello di Palermo (irrevocabile il
20/6/2025 per i reati di danneggiamento su edifici pubblici o destinati a uso pubblico (art. 635 comma 2 c.p.) commesso l'11/6/2021 ad e d CP_1 resistenza a pubblico ufficiale continuato (art. 81 e 337 c.p.) commesso lo stesso giorni nello stesso luogo. Pena: reclusione di 6 mesi.
- 5/2/2025 – sentenza della Corte d'appello di Palermo (irrevocabile il 21/6/2025) per il reato di procurare a un detenuto un apparecchio telefonico o dispositivo di comunicazione (art. 391 ter comma 3 c.p.) commesso il 24/4/2021 ad . CP_1
Pena: reclusione di 1 anno.
Trattasi di circostanze non contestate da parte ricorrente.
Tenuto conto della gravità dei fatti posti a fondamento della condanna penale e del fatto che, nonostante gli anni di reclusione, il soggetto non ha mostrato alcun segno di resipiscenza o di recupero sociale, ma, al contrario, visto che le condotte penalmente rilevanti perdurano dal 2012 al 2021, per ben nove anni, ha mantenuto un atteggiamento avverso alle regole del vivere civile, si ritiene che rappresenti una minaccia concreta e sufficiente grave alla pubblica sicurezza con la conseguenza che l'allontanamento risulta adottato nel rispetto del prescritto principio di proporzionalità. Ed invero non può trascurarsi nella valutazione della pericolosità del soggetto la varietà dei beni giuridici aggrediti: si tratta di reati contro il patrimonio, contro la persona e contro l'amministrazione della giustizia.
Va sottolineato che il ricorrente ha concretamente dimostrato peraltro di non tenere in conto neppure le misure restrittive impostegli nel corso della sua permanenza sul territorio nazionale, atteso che si è macchiato del reato di evasione ed ha procurato ad un detenuto un dispositivo di comunicazione.
Nel provvedimento impugnato si fa riferimento peraltro al fatto che nei periodi in cui era libero il ricorrente era spesso ubriaco oltre ad accompagnarsi con soggetti pregiudicati.
Va detto inoltre che, in presenza di tali elementi, non sia bastevole il dato che il sia stato ammesso talvolta al lavoro inframurario, né appare dirimente Pt_1 la cartella clinica del predetto, che non attesta patologie in corso.
Gli atti difensivi prodotti dalla difesa e che concernono alcuni procedimenti penali,
e pure allegati, descrivono condotte di rilevante gravità.
Come rilevato dall'Autorità Amministrativa nel provvedimento impugnato, non vi è alcuna prova che il ricorrente, nel corso della permanenza in Italia, si sia integrato tramite svolgimento di regolare attività lavorativa o di studio, al contrario le reiterate condotte del prevenuto inducono a ritenere che lo stesso possa continuare a vivere di proventi derivanti da attività illecite e che possa reiterarle, come fino ad un recente passato avvenuto, con conseguente pregiudizio della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico. I comportamenti tenuti, invero, sono incompatibili con la volontà di inserirsi in maniera ordinata e pacifica nella comunità nazionale.
Lo stesso, in particolare, risulta non avere mai svolto alcuna attività lavorativa lecita sul territorio nazionale.
Quanto esposto denota l'assenza di qualsiasi integrazione non solo economica, ma anche sociale e culturale nel territorio nazionale da parte del ricorrente.
Il provvedimento impugnato appare, quindi, scevro da vizi e la valutazione effettuata dal Prefetto corretta e non censurabile in questa sede.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
In mancanza di difese da parte dell'amministrazione resistente e visto l'esito del giudizio, si lasciano le spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
• rigetta il ricorso;
• dispone che le spese restino a carico del ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 13/12/2025.
IL GIUDICE
NG Lo RO
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In persona del Giudice dott.ssa NG Lo RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3799 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
AN DANIEL);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il decreto di allontanamento di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 24/03/2025,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Prefetto della Parte_1
Provincia di Agrigento il 9 marzo 2025, notificato all'interessato lo stesso giorno, con il quale è stato disposto l'allontanamento dal territorio nazionale dello stesso per motivi relativi all'ordine pubblico.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento asserendo l'assenza di pericolosità sociale del ricorrente e l'erroneità della valutazione operata dal Prefetto nell'avere dedotto detta pericolosità dalle sue condanne penali. 2. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stato disposto lo svolgimento in forma cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle domande formulate in ricorso.
3. Scaduto il termine del 24 novembre 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
**********
4. Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Nella fattispecie in esame, invero, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 1 del
D.L. 159/2011 né dell'art. 20 del d.lgs. 30/2007, fondamenti normativi del provvedimento impugnato.
Si rileva, al riguardo, che - ai sensi dell'art. 20, comma l, del d.lgs. 30/2007 – salvo quanto previsto dal successivo art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari può essere limitato con apposito provvedimento per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I motivi rientranti in detta ultima categoria (“altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”) sono posti a fondamento del provvedimento impugnato e, a differenza degli altri due, non sono stati definiti dal legislatore che ha rimesso all'Autorità amministrativa competente il compito di stabilire di volta in volta quando detti motivi possano ritenersi sussistenti, fermo restando il rispetto dei criteri e principi di cui all'art. 21, commi 4 e 5, del d.lgs. 30/2007 in quanto applicabili a tutti i provvedimenti di allontanamento.
Orbene, nel caso in esame il decreto di allontanamento impugnato è adeguatamente motivato e conforme ai suddetti criteri e principi.
Dalla lettura del citato provvedimento, invero, si evince che a carico dell'odierno ricorrente risultano numerosi precedenti penali.
In particolare, dal casellario giudiziale relativo al ricorrente di cui è stata disposta l'acquisizione risulta che lo stesso ha riportato le seguenti condanne:
- 15/11/2012 - Sentenza del Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di
Canicattì (irrevocabile il 05/02/2013) per il reato di Furto in concorso (Art. 110,
624 C.P.) commesso il 03/11/2012 a Camastra. Pena: Reclusione di 4 mesi e 20 giorni, multa di 100,00 euro. - 5/12/2012 – sentenza del Tribunale di Agrigento (irrevocabile il 22/3/2013) per il reato di evasione (art. 385 comma 1 c.p.) commesso il 13/11/2012 a Palma di
Montechiaro. Pena: reclusione di 5 mesi e 10 giorni.
- 14/12/2015 – sentenza del Tribunale di Agrigneto (irrevocabile il 2/5/2016) per il reato di furto in concorso commesso in epoca anteriore e prossima al 25/9/2015
a Palma di Montechiaro. Pena: reclusione di 4 mesi e multa di 120,00 euro.
- 25/3/2016 – sentenza della Corte di Appello di Palermo (irrevocabile il 9/7/2016) per il reato di furto in abitazione in concorso (artt. 110 e 624 bis c.p.) commesso il
5/3/2014 a Palma di Montechiaro. Pena: reclusione di 5 mesi e dieci giorni, multa di 200,00 euro.
- 2/5/2019 – sentenza del Tribunale di Agrigento (irrevocabile il 14/10/2019) per li reato di falsa testimonianza (art. 273 c.p.) commesso il 3/10/2011 ad . CP_1
Pena: reclusione di 1 anno e 4 mesi.
- 14/6/2022 – Sentenza della Corte di Appello di Palermo (irrevocabile il
28/10/2022) per il reato di lesione personale in concorso (art. 110, 582 c.p.) commesso il 21/5/2020 a Canicattì. Pena: reclusione di 3 anni.
- 16/10/2024 – sentenza della Corte d'appello di Palermo (irrevocabile il
20/6/2025 per i reati di danneggiamento su edifici pubblici o destinati a uso pubblico (art. 635 comma 2 c.p.) commesso l'11/6/2021 ad e d CP_1 resistenza a pubblico ufficiale continuato (art. 81 e 337 c.p.) commesso lo stesso giorni nello stesso luogo. Pena: reclusione di 6 mesi.
- 5/2/2025 – sentenza della Corte d'appello di Palermo (irrevocabile il 21/6/2025) per il reato di procurare a un detenuto un apparecchio telefonico o dispositivo di comunicazione (art. 391 ter comma 3 c.p.) commesso il 24/4/2021 ad . CP_1
Pena: reclusione di 1 anno.
Trattasi di circostanze non contestate da parte ricorrente.
Tenuto conto della gravità dei fatti posti a fondamento della condanna penale e del fatto che, nonostante gli anni di reclusione, il soggetto non ha mostrato alcun segno di resipiscenza o di recupero sociale, ma, al contrario, visto che le condotte penalmente rilevanti perdurano dal 2012 al 2021, per ben nove anni, ha mantenuto un atteggiamento avverso alle regole del vivere civile, si ritiene che rappresenti una minaccia concreta e sufficiente grave alla pubblica sicurezza con la conseguenza che l'allontanamento risulta adottato nel rispetto del prescritto principio di proporzionalità. Ed invero non può trascurarsi nella valutazione della pericolosità del soggetto la varietà dei beni giuridici aggrediti: si tratta di reati contro il patrimonio, contro la persona e contro l'amministrazione della giustizia.
Va sottolineato che il ricorrente ha concretamente dimostrato peraltro di non tenere in conto neppure le misure restrittive impostegli nel corso della sua permanenza sul territorio nazionale, atteso che si è macchiato del reato di evasione ed ha procurato ad un detenuto un dispositivo di comunicazione.
Nel provvedimento impugnato si fa riferimento peraltro al fatto che nei periodi in cui era libero il ricorrente era spesso ubriaco oltre ad accompagnarsi con soggetti pregiudicati.
Va detto inoltre che, in presenza di tali elementi, non sia bastevole il dato che il sia stato ammesso talvolta al lavoro inframurario, né appare dirimente Pt_1 la cartella clinica del predetto, che non attesta patologie in corso.
Gli atti difensivi prodotti dalla difesa e che concernono alcuni procedimenti penali,
e pure allegati, descrivono condotte di rilevante gravità.
Come rilevato dall'Autorità Amministrativa nel provvedimento impugnato, non vi è alcuna prova che il ricorrente, nel corso della permanenza in Italia, si sia integrato tramite svolgimento di regolare attività lavorativa o di studio, al contrario le reiterate condotte del prevenuto inducono a ritenere che lo stesso possa continuare a vivere di proventi derivanti da attività illecite e che possa reiterarle, come fino ad un recente passato avvenuto, con conseguente pregiudizio della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico. I comportamenti tenuti, invero, sono incompatibili con la volontà di inserirsi in maniera ordinata e pacifica nella comunità nazionale.
Lo stesso, in particolare, risulta non avere mai svolto alcuna attività lavorativa lecita sul territorio nazionale.
Quanto esposto denota l'assenza di qualsiasi integrazione non solo economica, ma anche sociale e culturale nel territorio nazionale da parte del ricorrente.
Il provvedimento impugnato appare, quindi, scevro da vizi e la valutazione effettuata dal Prefetto corretta e non censurabile in questa sede.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
In mancanza di difese da parte dell'amministrazione resistente e visto l'esito del giudizio, si lasciano le spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
• rigetta il ricorso;
• dispone che le spese restino a carico del ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 13/12/2025.
IL GIUDICE
NG Lo RO
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.