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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4453 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per altre malattie professionali nella misura complessiva del 7%, ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere un maggior indennizzo per la ulteriore malattia professionale “ artrosi acromion-claveare bilaterale”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla CP_1 vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “tendinosi spalla dx e sin ” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Dalla istruttoria è emerso infatti che il ricorrente per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di conducente mezzi pesanti, ed è stato in maniera continuativa e giornaliera esposto a sovraccarico biomeccanico tale da determinare la malattia muscolo – scheletrica.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 9% (nove per cento), che conduce ad un grado complessivo di danno biologico pari al 15% in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (02.11.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del
15% (di cui 7% già riconosciuto per altre malattia e 9% per la malattia “artrosi acromion- claveare bilaterale” denunciata) a far data dal 2.11.2023, condanna l' al pagamento del CP_1 dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4453 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per altre malattie professionali nella misura complessiva del 7%, ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere un maggior indennizzo per la ulteriore malattia professionale “ artrosi acromion-claveare bilaterale”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla CP_1 vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “tendinosi spalla dx e sin ” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Dalla istruttoria è emerso infatti che il ricorrente per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di conducente mezzi pesanti, ed è stato in maniera continuativa e giornaliera esposto a sovraccarico biomeccanico tale da determinare la malattia muscolo – scheletrica.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 9% (nove per cento), che conduce ad un grado complessivo di danno biologico pari al 15% in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (02.11.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del
15% (di cui 7% già riconosciuto per altre malattia e 9% per la malattia “artrosi acromion- claveare bilaterale” denunciata) a far data dal 2.11.2023, condanna l' al pagamento del CP_1 dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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