TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/11/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9331/2024 R.G., chiamata all'udienza del 10/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. F. Parte_1
Cardanobile
Ricorrente
C O N T R O
- Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. G. Costantino
Resistente
Oggetto: Impugnativa di licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 17/7/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta alle dipendenze del Centro Anziani
“don Guanella” di Bari, giusta contratto a tempo indeterminato con le mansioni di
O.S.S. con decorrenza 1/7/2017, esponeva che, con nota del 16/1/2024, ricevuta in pari data, la datrice di lavoro notificava la seguente contestazione di addebito: “in data 3 gennaio 2024, alle ore 16.00 circa, LL mi ha raggiunto mentre aiutavo, come di consueto, a movimentare le sedie a rotelle di alcuni anziani del 2° piano e mi ha intimato di seguirLa nella saletta degli OSS. Giunto in tale stanza, ho trovato schierato
i Suoi colleghi , , e Parte_2 Persona_1 Persona_2 Per_3
i quali – assieme a Lei – avete iniziato a inveire contro di me accusandomi di
[...] essermi lamentato del loro servizio. Nel corso di tale riunione improvvisata si è verificato un vero e proprio assalto verbale nei miei confronti, sia come Direttore del
Centro sia come Sacerdote, utilizzando toni minacciosi e del tutto inappropriati, con affermazioni gravemente lesive della mia persona, sia del mio ruolo all'interno della struttura. In particolare, LL e i suoi colleghi e avete utilizzato Per_1 Parte_2 nei miei confronti espressioni quali: “Che razza di sacerdote sei”, “Tu non sei un sacerdote guanelliano”, “Tu non comandi niente, firmi solo quello che ti dicono di firmare”, “Tu vieni a imboccare gli anziani al secondo piano, solo per spiarci e poi riferire agli altri”, “Tu hai sulla coscienza gli anziani che sono morti in questi giorni”.
Inoltre la veemenza dell'aggressione verbale effettuata nei miei confronti è stato udita sia dagli altri colleghi in servizio sia dagli stessi ospiti, attesi i toni utilizzati ed è stata altresì da Lei stessa confermata anche ad altri colleghi, ai quali ha riferito, vantandosi, di avermi duramente criticato. Infine, per tutta la durata della riunione, l'intero servizio
OSS è stato assurdamente sospeso su entrambi i piani di degenza, essendovi resi, Lei e i suoi colleghi, irreperibili sia per l'infermiera di turno sia per la Reception che vi ha a lungo cercato per l'accoglienza dei parenti degli ospiti. Tale condotta, oltre a costituire una violazione dei Suoi doveri di diligenza e correttezza, integra un gravissimo illecito disciplinare tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e, pertanto, Le si contesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del vigente ccnl”.
Con nota inviata in data 20/1/2024 venivano fornite le giustificazioni e, successivamente, con lettera datata 25/1/2024, parte datoriale comunicava il licenziamento per giusta causa della ricorrente;
la ricorrente impugnava il provvedimento espulsivo con nota del 26/2/2024 che rimaneva priva di riscontro;
infine, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, eccependo: I) la “illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti nella loro componente soggettiva e oggettiva”;
II) in subordine, la “illegittimità della sanzione disciplinare perché il fatto non sussiste alla luce delle previsioni della contr. collettiva”; III) la “nullità del licenziamento perché ritorsivo e discriminatorio”; IV) la “illegittimità del licenziamento per violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare ex art. 7 St. Lav.”.
Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertata l'illiceità e/o l'illegittimità del licenziamento impugnato per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiararlo
e/o comunque e, per l'effetto, CONDANNARE la Provincia Per_4 CP_2
Pag. 2 di 25 Italiana della [?] della Controparte_3 Parte_3 all'immediata reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria come per legge, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto […] oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre a interessi e rivalutazione come per legge”; “in via gradata, accertata comunque l'illegittimità del licenziamento, adottare all'occorrenza ogni altro provvedimento, di natura reintegratoria e/o risarcitoria e/o indennitaria, ritenuto di giustizia ai sensi del D.lgs.
23/2015”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente, deducendo, in via principale,
l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, in ragione della legittimità del licenziamento per giusta causa;
in via subordinata, nell'ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento, richiamato l'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, invocava la commisurazione dell'indennità risarcitoria al minimo previsto (massimo 6 mensilità), con detrazione dell'aliunde perceptum e/o dell'aliunde percipiendum; in via ulteriormente subordinata, la detrazione, dall'indennità risarcitoria dell'aliunde perceptum e/o percipiendum.
Fallito il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con produzioni documentali e con prove testimoniali, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti, la causa veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente procedere alla disamina delle eccezioni formulate delle parti, così di seguito sintetizzate:
1) eccezione di tardività/inammissibilità di parte della produzione documentale di parte ricorrente sollevata dalla resistente;
2) eccezione relativa alla violazione dell'art. 231 c.p.c. in ragione della non comparizione personale ai fini dell'interrogatorio formale sollevata da parte ricorrente;
3) eccezione di incapacità a testimoniare di ex art. 246 c.p.c. Persona_5 sollevata dalla ricorrente.
Pag. 3 di 25 Quanto all'eccezione di tardività ed inammissibilità formulata da parte resistente all'udienza del 25/9/2024 e reiterata nelle note autorizzate, va osservato che la predetta eccezione colpisce la produzione documentale di parte ricorrente di cui agli allegati nn.
12-20.
In termini generali, deve osservarsi che la produzione documentale, al pari delle prove costituende, è soggetta al rigoroso regime di preclusioni disegnato, per il rito del lavoro, dagli artt. 414 e 416 c.p.c. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'esigenza della produzione documentale non sussista ab origine, ma sorga per effetto del diacronico svolgimento della dialettica processuale, deve ritenersi che il regime delle preclusioni si dischiuda all'inserimento di nuovi documenti.
Fattispecie paradigmatica di una simile esigenza è rappresentata dalla cosiddetta “prova contraria”: parte ricorrente, ad esempio, può, in deroga all'ordinario assetto di preclusioni, effettuare nuovi depositi documentali quando tali depositi si correlano alle produzioni documentali effettuate da parte avversaria e, in particolare, risultano finalizzati alla sterilizzazione della prova dei fatti oggetto dell'iniziativa della controparte. Trattasi, dunque, di situazioni in cui il diritto di difesa, nella declinazione operativa della prova contraria, è, per così dire, rinnovato nella sua configurazione, a seguito di sopravvenienze legate all'altrui attività processuale-probatoria.
Dunque, affinché, sia consentito a parte ricorrente un nuovo deposito documentale, si richiede il riscontro di una interrelazione logico-funzionale tra i nuovi documenti e le prove offerte da controparte.
La nuova produzione non deve, allora, recare una funzione probatoria autonoma, indipendente o originaria, ma deve collocarsi in un'ottica di subordinazione finalistica rispetto all'attività istruttoria di
contro
-parte.
Tali conclusioni sono conformi agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: la produzione documentale non si sottrae alle decadenze previste per le prove costituende, salvo che risulti giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale (v. Cassazione
Sez. Un. 8202/2005).
Tanto chiarito sul piano teorico, deve ritenersi che i documenti di cui agli allegati sopra richiamati concretizzino il diritto di difesa nella morfologia di prova contraria e, per tale ragione, non possono ritenersi tardivi e inammissibili. Infatti, con i suddetti documenti,
Pag. 4 di 25 parte ricorrente intende destrutturare l'efficacia probatoria del documento di cui all'allegato n. 5 di parte resistente: sussiste, perciò, il citato nesso di correlazione funzionale.
In ordine all'eccezione relativa alla violazione di cui all'art. 231 c.p.c. (cfr. pag. 4 del verbale di udienza del 23/10/2024 e pagg. 8, 9 e 10 delle note conclusive di parte ricorrente), questa deve ritenersi, almeno parzialmente, nei termini di seguito esposti, fondata.
L'art. 231 c.p.c. statuisce esplicitamente che “la parte interrogata deve rispondere personalmente”: da una lettura complementare della disposizione si ricava, quindi, con sufficiente evidenza, che l'interrogatorio non può avvenire con la mediazione del procuratore speciale, ovverosia non personalmente.
L'art. 231 c.p.c. riveste carattere speciale rispetto all'art. 420 c.p.c. evocato da parte resistente: il primo, infatti, regola specificamente la non possibilità di rappresentanza rispetto al particolare mezzo di prova dell'interrogatorio formale;
ne consegue la non pertinenza dell'art. 420 c.p.c.
Invero, taluna dottrina richiama, per erodere la preclusione disegnata dall'art. 231 c.p.c.,
l'art. 2731 c.c., il quale statuisce: “la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato”.
Ebbene, tale opinione dottrinale valorizza la riportata disposizione, nella parte in cui fa riferimento alla confessione resa da un rappresentante, per rimodulare in senso attenuato quella personalità posta dall'art. 231 c.p.c.
Tuttavia, tale lettura sembra trascurare una disamina sistemica dell'art. 2731 c.c. che consente l'operatività della rappresentanza non in modo assoluto e trasversale, ma in rapporto alla prima parte della disposizione, attinente alle persone che non sono capaci di disporre del diritto in contesa. Dunque, lo strumento della rappresentanza non assume portata generale, ma sezionale, delimitata alle situazioni di incapacità di disporre del diritto.
Pag. 5 di 25 Tuttavia, dalla mancata presentazione personale della parte non segue, necessariamente il meccanismo della ficta confessio, rimesso, invece, ad una valutazione discrezionale del giudicante.
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni per l'integrazione del citato meccanismo, la cui esclusione è così di seguito motivata.
Anzitutto, la stessa forma giuridica della resistente (che non è una persona fisica) consente di ridurre sensibilmente la portata della non presentazione personale del rappresentante legale, atteso che il detto rappresentante, per effetto della fisiologica frantumazione di ruoli all'interno di una compagine organizzativa, può non avere diretta contezza di concreti episodi;
in altri termini, il ruolo di rappresentante legale non è automaticamente indicativo di un livello di conoscenza dei fatti di causa superiore a quello posseduto dal designato procuratore speciale.
In secondo luogo, la resistente ha manifestato la propria disponibilità alla presentazione personale del rappresentante legale.
Da ultimo, ai fini della ficta confessio, la disposizione richiede la valutazione congiunta di ulteriori elementi convergenti in direzione della ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio: nel caso di specie, non si ravvisano elementi in tal senso valorizzabili, utili a ricavare, in termini positivi, la citata ammissione.
L'eccezione in tema di incapacità a testimoniare sollevata da parte ricorrente (v. pagg.
21, 22, 23 delle note conclusive di parte ricorrente) non può, per le ragioni di seguito esposte, trovare accoglimento.
Giurisprudenza e dottrina hanno precisato il significato da ascrivere alla formula
“interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio” posta, dall'art. 246 c.p.c., a fondamento della predetta incapacità.
Nello specifico, tale interesse, incompatibile con la posizione di teste, deve essere saggiato sul piano giuridico e va parametrato alla possibilità di svolgere un intervento principale, litisconsortile o adesivo dipendente. In particolare, il suddetto interesse, ai fini dell'integrazione della incapacità, deve recare i caratteri della personalità, della concretezza e della attualità e deve, altresì, legittimare una eventuale partecipazione al giudizio.
Pag. 6 di 25 Ebbene, dall'analisi delle suddette situazioni di legittimazione (eventuale), si ricava come il relativo interesse presupposto e quindi rilevante, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., sia disomogeneo rispetto a quello attribuibile a . Persona_5
L'art. 246 c.p.c. assume una nozione di interesse che presenta i connotati della incompatibilità o della autonomia: trattasi dei caratteri che colorano l'interesse ad un intervento nelle varie declinazioni dell'art. 105 c.p.c.; peraltro, tali caratteri si armonizzano pienamente con gli attributi di personalità e concretezza assegnati all'interesse implicante l'incapacità.
La situazione in cui versa , invece, difetta dei predetti connotati: Persona_5 difatti, la presenza di una procura speciale conferita dal rappresentante legale della persona giuridica non risulta attributiva di un interesse che possa dirsi o incompatibile o proprio o autonomo. La procura consente semplicemente di configurare un soggetto sostitutivo, un alter ego, nel finalismo ispirato ad esigenze di rapidità dei rapporti giuridici, di un ampliamento della sfera dell'altrui capacità d'agire, ma non ne deriva la creazione di un ulteriore interesse. L'interesse rimane immutato, uniforme;
l'esito è una mera estensione delle sue concrete possibilità di concretizzazione.
Inoltre, avendo riguardo alla concreta vicenda processuale, il ruolo sostitutivo risultante dal conferimento della procura è rimasto inattivo, inoperante, “consumato” dalla costituzione in giudizio della resistente per mezzo del suo rappresentante legale – e non del procuratore di questo.
I precedenti giurisprudenziali e le indicazioni della dottrina consentono di avvalorare la predetta conclusione: in caso di rappresentanza, è incapace chi nel processo abbia agito come rappresentante (Cassazione 7028/1998; Cassazione 2058/1996), ma conserva la capacità a testimoniare chi, pur essendo rappresentante, non abbia agito come tale nel processo.
La conclusione a cui si perviene si concilia, altresì, con l'orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alle persone giuridiche, valuta l'incapacità a testimoniare con minore rigore rispetto alle persone fisiche (cfr. Cassazione 19498/2018). A ben vedere, tale orientamento si basa sull'evidenza che le persone giuridiche sono titolari di un interesse proprio, non risolvibile o non degradabile nell'interesse delle persone fisiche inserite al loro interno. L'interesse di una persona giuridica deriva dalla sintesi olistica,
Pag. 7 di 25 governata da criteri economico-giuridici, di una molteplicità di interessi singolari, i quali vengono così convertiti e proiettati in una nuova dimensione, trascendente la mera individualità di partenza. Se il rappresentante legale è la persona che, per effetto della fictio della immedesimazione organica, consente la personificazione dell'ente, per le altre figure, in ragione del descritto processo di conversione, deve procedersi in termini restrittivi.
In sintesi, assunto che non ha la rappresentanza legale e non ha Persona_5 agito nel presente processo in qualità di rappresentante, non spendendo, dunque, in sede processuale, la procura conferitagli, non è data ravvisare alcuna situazione di incapacità.
Né assume rilievo, rispetto all'art. 246 c.p.c., la circostanza che Persona_5 possa, nelle interazioni personali, essere percepito come “datore di lavoro”: infatti, tale situazione, eventualmente generatrice di una condizione di asimmetria relazionale, potrà, nel caso, acquisire significato nella valutazione della testimonianza, sia del medesimo, sia delle persone parti del tessuto organizzativo dell'ente. Sotto tale profilo,
è necessario distinguere due dimensioni: quella della incapacità e quella della credibilità/attendibilità (cfr. Cassazione ordinanza 8988/2023).
**
Appare utile preliminarmente prendere le mosse dal contenuto della nota datata
25/1/2024 con cui è stato irrogato il licenziamento per giusta causa nei confronti della sig.ra “La presente con riferimento al procedimento disciplinare avviato nei Pt_1
Suoi confronti con lettera del 16.1.2024 e alle successive controdeduzioni da Lei rassegnate, per il tramite del Suo legale, con memoria scritta del 19.1.2024, notificata a mezzo PEC il 20.1.2024.
Al proposito, si comunica la decisione dell'Ente di adottare nei Suoi confronti la sanzione del licenziamento per giusta causa.
A tale determinazione si è pervenuti a causa della gravità della condotta contestata con la citata lettera del 16.1.2024 – che si allega alla presente per formarne parte integrante, anche ai fini della motivazione del licenziamento, come richiesto ai sensi dell'art. 2 L.n. 604/1966 e s.m.i. -tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Il rapporto di lavoro con lo scrivente deve dunque considerarsi risolto contestualmente al ricevimento della presente con effetto immediato”.
Pag. 8 di 25 Ciò posto, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il recesso datoriale motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore va considerato “ontologicamente” disciplinare, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari, previsto dallo specifico regime del rapporto.
Rientrano nella nozione di licenziamento disciplinare il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.
Giova ribadire al riguardo che, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non
Pag. 9 di 25 consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (da ultimo,
Cass. n. 16598/2019; Cass. civ. sez. lav., n. 6498/12).
Tanto premesso, per valutare la legittimità del licenziamento: 1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;
2) l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o comunque di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 4060/11).
Rispetto all'allocazione dell'onere probatorio, giova riportare le seguenti acquisizioni giurisprudenziali, oramai cristallizzate.
“La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. è configurabile solo in presenza di una condotta del lavoratore così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. L'onere probatorio in tal senso incombe sul datore di lavoro, il quale deve fornire riscontri specifici e concreti circa la sussistenza delle condotte contestate. In assenza di prove determinanti sulla grave violazione degli obblighi contrattuali, il licenziamento non può essere ritenuto giustificato” (Corte d'Appello
Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 09/03/2025, n. 98). E ancora: “In tema di licenziamenti disciplinari, l'onere della prova della giusta causa di recesso spetta al datore di lavoro.
L'inadempimento di tale onere giustifica l'annullamento del licenziamento e l'eventuale reintegrazione del lavoratore” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/02/2025, n. 2976);
“In materia di licenziamento per giusta causa, spetta al datore di lavoro l'onere della prova riguardo la sussistenza dei fatti che giustificano il licenziamento” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/08/2024, n. 22870).
Incombe, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di provare, secondo lo standard civilistico della cosiddetta “probabilità cruciale” o del “più probabile che non”
l'integrazione dei fatti posti a fondamento della sanzione espulsiva, suscettivi di configurare una “giusta causa”: infatti, l'art. 5 l. n. 604/66 pone a carico del datore di
Pag. 10 di 25 lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato.
In ordine alla necessaria specificità dell'addebito disciplinare, si ritiene di evidenziare quanto segue: “la specificità della contestazione disciplinare, ai sensi dell'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori, deve riferirsi al fatto materiale e non alla sua qualificazione giuridica, che è rimessa all'interpretazione del giudice. La contestazione deve riportare dettagliatamente il comportamento addebitato al lavoratore, consentendo a quest'ultimo di predisporre un'adeguata difesa” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 24/03/2025, n.
7778); “la specificità della contestazione disciplinare deve consentire al lavoratore di approntare la propria difesa, ma non richiede una precisione assoluta dei dettagli probatori. La contestazione è ritenuta adeguata quando indica i fatti con chiarezza sufficiente per permettere l'incolpato di comprendere le accuse” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 29/01/2025, n. 2075).
Il concetto di specificità della contestazione va, pertanto, vagliato in rapporto al diritto di difesa del lavoratore: se dalla lettura della contestazione, quest'ultimo è comunque in grado di comprendere, almeno nel loro nucleo essenziale, i fatti posti, dal datore di lavoro, a fondamento della sanzione, sì da poter svolgere compiutamente le proprie prerogative dialettiche difensive, non può ravvisarsi un difetto di specificità inficiante il procedimento disciplinare.
Tuttavia, è opportuno evidenziare che il tasso di precisione dell'addebito è comunque atto ad incidere sul raggiungimento dell'onere probatorio gravante sul datore di lavoro: difatti, la contestazione disciplinare, costituendo componente del compendio probatorio,
è elemento valutabile e valorizzabile ad opera del giudicante.
Parte resistente ha irrogato la sanzione espulsiva nei confronti della ricorrente per asserita violazione dell'art. 42 CCNL Cooperative Sociali (cfr. all. 1 ricorso); la richiamata norma prevede: “E. Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: a) assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
b) assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
c) abbandono del proprio di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di
Pag. 11 di 25 ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
d) inosservanza delle norme mediche per malattia;
e) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatti;
f) danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
g) litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
h)furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
i) esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
j) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; K) azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
l) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona”.
Tanto premesso e prima di procedere ad una approfondita valutazione del compendio probatorio, conviene darsi le seguenti notazioni: il tema controverso è rappresentato dalla ricostruzione dell'incontro occorso, in data 3/1/2024, tra gli Parte_4
odierna ricorrente, ,
[...] Persona_1 Persona_2 Parte_2
, ed il Direttore e Superiore Generale del Centro,
[...] Persona_3 Persona_5
.
[...]
Parte datoriale, odierna resistente, pone il detto incontro a fondamento della sanzione espulsiva adottata nei confronti della ricorrente ed offre una rappresentazione del suddetto incontro in termini di aggressione ed assalto verbale, dai toni minacciosi ed inappropriati, nei confronti del superiore, con conseguente Persona_5 sospensione dell'intero servizio.
La ricostruzione affermata dalla ricorrente è del tutto divergente: si sarebbe trattato di un semplice confronto su talune dinamiche lavorative, senza alcuna minaccia o aggressione, non implicante nessuna sospensione del servizio.
L'evento occorso, in sintesi, è oggetto, ad opera della resistente, di una duplice, concorrente qualificazione “negativa”: aggressione/assalto verbale e sospensione del servizio. L'evento, dunque, deve essere indagato in rapporto a tale ancipite asserita rappresentazione.
Tanto chiarito, si ritiene di muovere dalla qualificazione del fatto addebitato in termini di aggressione verbale.
In ordine a tale profilo, è utile premettere la seguente osservazione: mentre nella contestazione disciplinare (v. documento 3 di parte ricorrente) le frasi testualmente
Pag. 12 di 25 riportate (“Che razza di sacerdote sei”; “Tu non sei un sacerdote guanelliano”; eccetera…) vengono attribuite indistintamente a 3 soggetti ( , Pt_1 Per_1
), nel corso della testimonianza resa da (v. pag. 3 del Parte_2 Persona_5 verbale di udienza del 6/11/2024) l'attribuzione delle singole frasi avviene in termini individualizzanti, stabilendosi una correlazione più specifica tra i soggetti e le frasi.
Se ne ricava un difetto di precisione della contestazione, strutturata in un'ottica
“collettiva”.
Un'ulteriore circostanza riflette il suddetto difetto di precisione: nella contestazione disciplinare non si attribuisce ad alcun ruolo di preminenza o di Parte_1 centralità e la sua partecipazione viene assimilata a quella di altri OSS (infatti, nella memoria di costituzione della resistente, a pag. 6, così si afferma: “la gravità della condotta non è tanto rinvenibile nelle parole pronunciate, quanto nel complessivo atteggiamento intimidatorio e insubordinato, tenuto dal gruppo di lavoratori nei confronti del loro superiore”); invece, nelle note autorizzate (v. pagg. 8 e 9 delle note della resistente) si attribuisce a un ruolo di specialità (“vero e proprio assalto Pt_1 verbale che ha visto quale protagonista principale proprio la ; la Pt_1 Pt_1 quale si è contraddistinta per la ferocia ed aggressività con cui si è approcciata al religioso indifeso”).
Ancorché le segnalate criticità non siano idonee, anche per le indicazioni teorico- generali sopra fornite, a compromettere ab origine la determinatezza della contestazione disciplinare – essendo dalla stessa in ogni caso possibile estrapolare l'episodio oggetto di contestazione – esse penetrano nell'apprezzamento del materiale probatorio, infiltrandosi nel raggiungimento dello standard richiesto.
La contestazione, sotto il profilo dell'efficacia probatoria, in punto di individualità- specificità del contegno addebitato, nasce affetta da debolezza: tale debolezza, come si vedrà, si aggrava a seguito delle escussioni testimoniali, ampliandosi con ulteriori aspetti.
Si addiviene, pertanto, allo specifico esame delle dichiarazioni testimoniali, dalla cui complessiva considerazione è possibile evincere, in ordine alla ricostruzione dei fatti presentata dalla resistente, molteplici disarmonie interne.
Pag. 13 di 25 Le dichiarazioni testimoniali saranno attenzionate seguendo la progressione temporale della vicenda controversa.
La prima disarmonia interna cade sulle modalità del preliminare contatto relazionale tra l'odierna ricorrente ( e - nella Parte_1 Persona_5 contestazione disciplinare (cfr. documento n. 3 di parte ricorrente) è riportato “mi ha intimato di seguirla”; - la teste ha affermato, in relazione alla predetta Tes_1 interazione “preciso che ciò avvenne con fare prepotente e arrogante” (v. pag. 4 del verbale di udienza del 20/11/2024); - invece, durante l'escussione testimoniale, la formula utilizzata da per descrivere le modalità del contatto è più Persona_5 mite: “la signora mi chiese di seguirla” (v. pag. 2 del verbale di udienza del Pt_1
6/11/2024); il verbale del Consiglio di Casa (v. documento 12 di parte resistente) contiene la seguente espressione: “mi chiedeva se potevo seguirla”; - e ancora, la dichiarazione stragiudiziale resa da (v. documento 9 di parte resistente) Tes_1 presenta i seguenti termini: “DO puoi venire un momento?”. Per_5
Da quanto riportato emerge che la descrizione dell'evento da parte della in Tes_1 sede di esame testimoniale si pone in contrasto con le dichiarazioni testimoniali di
[...]
, soggetto direttamente coinvolto, con il contenuto del verbale del Persona_5
Consiglio di Casa e anche con la dichiarazione stragiudiziale della stessa . È di Tes_1 plastica evidenza, difatti, che le modalità descrittive “con fare prepotente e arrogante” e
“puoi venire un momento” non sono equivalenti. La detta divergenza introduce, nella testimonianza di una significativa debolezza, potenziale elemento di Tes_1 disgregazione.
Ne consegue che non risulta condivisibile l'affermazione di parte resistente “il cui contenuto [quello delle dichiarazioni testimoniali di corrisponde Tes_1 integralmente al tenore delle dichiarazioni stragiudiziali rese nell'immediatezza dei fatti e versate in atti” (v. pag. 5 delle note autorizzate).
La descrizione del detto contatto preliminare è ulteriormente incostante: da una parte il contenuto della contestazione disciplinare, dall'altra la testimonianza di Persona_5
ed il contenuto del verbale del Consiglio di Casa dall'altra.
[...]
Si rileva, poi, una ulteriore difformità ricostruttiva: si considerino, in tal senso, la dichiarazione testimoniale resa da , la contestazione disciplinare e Persona_5
Pag. 14 di 25 il verbale del Consiglio di Casa, calibrati entrambi sulla prospettiva dello stesso
[...]
. Per_5
Nella prima (v. pag. 2 del verbale di udienza del 6/11/2024) si afferma: “mi trovai al cospetto degli altri OSS”; nella seconda, con formula assimilabile, “ho trovato schierati” (v. documento 3 di parte ricorrente); nella terza, invece, una descrizione collidente con le precedenti: “sono entrati anche i seguenti altri OSS” (v. documento 12 di parte resistente).
Si riscontra, dunque, una oscillazione descrittiva e non si comprende se gli altri OSS fossero già presenti all'interno della stanza o siano entrati solo successivamente.
A seguire, una aggiuntiva disarmonia: non si riscontra piena compatibilità tra il contenuto dei messaggi WhatsApp di (v. documento n. 10 di parte resistente) Tes_1
e le dichiarazioni dalla stessa rese nel corso della testimonianza.
Ebbene, in sede di esame testimoniale, la teste riferisce di una sensazione di Tes_1 paura, associando tale sensazione ad una situazione percepita di particolare gravità:
“avevo molta paura e non volevo essere coinvolta in una situazione che ritenevo essere molto grave” (v. pag. 5 del verbale di udienza del 20/11/2024). La teste, quindi, non solo riporta una condizione di intenso turbamento emotivo, ma, altresì, precisa che il turbamento causato dalla situazione era di tale entità da dissuaderla da un intervento diretto. Dunque, la teste rappresenta una situazione che, in ragione delle sue modalità di svolgimento, ha ingenerato in lei il timore di una partecipazione personale e immediata, il che equivale a dire che un contatto diretto con la situazione in atto le appariva pericoloso, in quanto tale possibile fonte di pregiudizi, di natura non meglio specificata.
Tuttavia, il tenore dei messaggi WhatsApp mal si accorda con la descritta paura ed il prospettato pericolo: i messaggi non recano, infatti, alcun indizio in tal senso;
peraltro, il secondo messaggio di (“ok”), nella sua estrema laconicità, chiude Tes_1
l'interazione non solo in termini emozionalmente neutri – distonici rispetto ad una sensazione di paura – ma anche con una rapidità che mal si concilia con la denunciata gravità, astenendosi dal fornire ulteriori informazioni.
Inoltre, la risposta alla circostanza sub c13) contiene un elemento non agevolmente coniugabile con le dichiarazioni precedenti: la teste, infatti, afferma “avendo compreso la gravità di quanto accaduto il 3/1/2024 ho ritenuto, per onore della verità, di dover
Pag. 15 di 25 condividere quanto avevo vissuto con la Direzione” (v. pag. 6 del verbale di udienza del
20/11/2024).
Il concetto di “comprensione” evoca un procedimento intellettivo di acquisizione;
la teste ha, tuttavia, durante l'escussione, riferito di una sensazione di paura, ovverosia di una esperienza soggettiva emozionalmente rilevante, indicativa della gravità.
Non si comprende, allora, se la gravità sia stata oggetto di immediata percezione, veicolata dalla sensazione di paura, oppure sia stata solo compresa per effetto di una ponderata valutazione a posteriori della situazione occorsa.
A tal proposito, si osserva che parte resistente, nelle note autorizzate (cfr. pag. 9 delle stesse), realizza una indebita traslazione del contesto temporale in cui si inserisce la
“comprensione” della gravità della situazione. La resistente correla tale acquisizione al messaggio inviato da alla dott.ssa. Scelsi;
invero, come emerge dalle Tes_1 dichiarazioni testimoniali di tale “comprensione” è correlata alla scrittura Tes_1 della dichiarazione stragiudiziale, dunque, ad un contesto temporale posteriore: “ho avvertito la necessità di scrivere la circostanza di cui alla circostanza sub c13)
[conferma quanto da LL ha scritto e sottoscritto nella dichiarazione del 22.11.2024] in quanto, avendo compreso la gravità di quanto accaduto il 3/1/2024 ho ritenuto, per onore della verità, di dover condividere quanto avevo vissuto con la Direzione” (v. pag.
6 del verbale di udienza del 20/11/2024).
Deve attribuirsi una attendibilità privilegiata ai messaggi WhatsApp di in Tes_1 quanto inviati ad iniziativa della stessa e nell'immediatezza del fatto e, perciò, estranei a qualsiasi ipotesi di interferenza.
Dai messaggi (“Ma è successo qualcosa con le oss? Hanno chiamato don e Per_5 stanno gridando…non ti ho detto nulla”; “ok”) è possibile ricavare quanto segue: assenza di una situazione di gravità tale da suscitare paura;
presenza di grida, senza ulteriore specificazione di contenuto.
Il messaggio, quindi, fornisce, almeno esplicitamente, una sola informazione, attinente alla percepita forma esteriore dell'interazione (“stanno gridando”). Tuttavia, tale informazione risulta scarsamente indicativa: essa, infatti, non offre un dato obiettivo – quale sarebbe l'utilizzo di determinate parole – ma è l'esito della variabile percezione soggettiva. Il concetto di “grida”, infatti, non è preciso, ma intrinsecamente
Pag. 16 di 25 indeterminato: trattasi di “concetto empirico”, primariamente costruito sull'esperienza, che sempre soffre della mutevole prospettiva soggettiva.
D'altra parte, è dato di comune acquisizione che, a fronte del medesimo accadimento empirico, i diversi partecipanti possono avere percezioni divergenti del volume delle interazioni vocali.
Allora, il messaggio di consente la seguente inferenza abduttiva: percezione Tes_1 individuale di “grida”; assenza di una gravità determinativa di una sensazione di paura.
Si replicherà che la sensazione di paura determinata dall'evento in ricostruzione non è stata esclusiva della sola , ma ha anche interessato (“Ho avuto Tes_1 Parte_5 paura”, v. pag. 3 del verbale di udienza del 13/11/2024), ricevendo così una validazione estrinseca.
Tuttavia, si rileva che la suddetta sensazione di paura non è corroborata dal contenuto della dichiarazione stragiudiziale di (v. documento 7 di parte resistente). Parte_5
La predetta dichiarazione risulta abbastanza dettagliata sull'indicazione delle urla, tanto da descriverle nei seguenti termini: “ho sentito urlare gli OSS contro in Persona_5 modo così veemente che non mi era mai capitato in tanti anni di servizio presso il
Centro Anziani”; l'accuratezza caratterizza, altresì, la collocazione spaziale della dichiarante e delle mansioni dalla stessa svolte durante l'accaduto.
Alla luce di tale modalità descrittiva, appare distonica l'assenza di qualsiasi riferimento all'esperienza emotiva suscitata da quelle urla, né potrebbe stabilirsi alcun nesso di implicazione tra percepita intensità delle urla e paura.
Si riscontra, allora, un non pieno allineamento tra la dichiarazione stragiudiziale e il tenore delle dichiarazioni testimoniali;
l'effetto è il seguente: il dato sul quale non si realizza piena convergenza (la sensazione di paura) risulta indebolito.
La teste non ha avuto alcun contatto diretto con l'accadimento. Le sue Tes_2 conoscenze sul punto sono il risultato dell'interazione con i soggetti coinvolti, nessuno neutrale. Ne consegue una conoscenza della vicenda verosimilmente alterata.
La dichiarazione stragiudiziale (v. documento 5 di parte resistente) è compatibile con l'esercizio di una facoltà di critica (“mi hanno riferito d'aver esposto le loro esigenze lavorative e d'aver detto a DO con toni decisi, di non essere in grado di Per_5 svolgere la funzione”).
Pag. 17 di 25 Non indicativo il tenore del messaggio WhatsApp inviato da in data 6/1/2024: Tes_2
“me lo hanno detto proprio loro […] gli hanno detto di tutto, di più…Tutto quello che pensano di lui, tutto negativo…Ti lascio immaginare” (v. documento 6 di parte resistente). La formulazione del messaggio è indeterminata: nessun riferimento specifico;
il riempimento del contenuto è rimesso alla definizione di un generico “tutto”
e all'esercizio dell'immaginazione.
Inoltre, tale messaggio deve leggersi anche alla luce delle interazioni tra la stessa
[...]
e la ricorrente (v. documento 12 di parte ricorrente): da queste emerge Tes_2 Pt_1 un contegno di adesione e di solidarietà (“voi non avete fatto niente”; “ti stimo molto”;
“spero sempre ci possa essere una svolta, che vi faccia tornare”).
Se si volesse attribuire al messaggio del 6/1/2024 la valenza sostenuta da parte resistente, allora ci si scontrerebbe con la stima e la vicinanza successivamente espresse;
ne deriverebbe un contegno volatile, incerto, a tratti ambiguo.
Ma proprio tale equivocità si ripercuote, in termini negativi, sull'efficacia probatoria del materiale riferibile a . Tes_2
Prive di attitudine probatoria la dichiarazione stragiudiziale di (v. documento CP_4
8 di parte resistente), non avendo avuto lo stesso alcuna personale e diretta percezione dell'accadimento in contestazione.
Da ultimo, si impongono, sul piano della credibilità, le seguenti considerazioni.
La posizione rivestita da , così come quella degli OSS coinvolti Persona_5 nell'accaduto, non riflette una condizione di neutralità, né sul profilo emotivo – da qui la possibilità di distorsioni narrative, inquinate dall'impatto emozionale – né sul profilo economico-giuridico – trattandosi di soggetti, almeno mediatamente, interessati dall'esito del giudizio. Ne risulta una vicendevole, reciproca criticità in punto di credibilità.
Inoltre, i testi , e , in quanto dipendenti della struttura, Pt_5 Tes_1 Tes_3 Tes_2 sono inseriti, attualmente, in una relazione di asimmetria con , loro Persona_5 superiore, titolare di poteri nei loro confronti. L'effetto della configurazione di un potere
è la restrizione del campo di libertà giuridica, mediante l'introduzione di una posizione di soggezione;
siffatta condizione proietta sui citati testi, almeno in parte, le criticità riferite a . Persona_5
Pag. 18 di 25 Peraltro, le dichiarazioni stragiudiziali allegate da parte resistente si sono formate nell'ambito lavorativo, intessuto dalla segnalata relazione asimmetrica, non in un contesto avulso da interferenze.
Ne deriva che le testimonianze rese devono essere sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità interna, proprio per compensare e riequilibrare il detto profilo critico.
Resta da affrontare il profilo della interruzione del servizio.
Si osserva, anzitutto, che l'analisi del verbale del Consiglio di Casa e la disamina della contestazione disciplinare sviliscono sensibilmente la rilevanza del suddetto profilo.
Il verbale del Consiglio di Casa (cfr. all. n. 12 di parte resistente) è focalizzato esclusivamente sulla asserita aggressione verbale, nessun riferimento ad una ipotetica interruzione del servizio;
è pur vero che la contestazione si cristallizza solo successivamente, ma la segnalata mancanza è sintomatica di incongruenza interna.
Peraltro, la contestazione disciplinare in punto di interruzione del servizio è presentata in modo non puntuale: dalla stessa progressione grafica degli addebiti e dall'esiguo spazio ad essa riservato si ricava il suo rilievo secondario o di contorno: non si comprende in maniera sufficientemente inequivoca se tale profilo assuma considerazione autonoma o funga da elemento di rafforzo per la valutazione degli altri profili.
Tale scarsa analiticità, come accennato, pur senza inficiare la contestazione per difetto di specificità, la disarticola in punto di attitudine probatoria.
Ma v'è di più: si oblitera la valenza di un elemento essenziale, ovverosia la partecipazione di , il quale, in ragione del proprio ruolo (superiore Persona_5
e direttore generale del Centro), avrebbe potuto (e dovuto), in presenza di una constatata interruzione, richiamare gli altri partecipanti all'incontro alle relative funzioni. Non risulta che abbia manifestato la necessità di interrompere la Persona_5 riunione per ripristinare un servizio “assurdamente sospeso”.
Né sarebbe lecita la seguente obiezione: l'aggressione verbale perpetrata era impeditiva della spendita dei suddetti poteri di richiamo;
invero, una dinamica di (asserita) aggressione verbale non implica “annientamento” della possibilità di fare appello ai propri poteri, ma soltanto introduce, e in via puramente ipotetica, il rischio di un non allineamento alle indicazioni da impartire. D'altra parte, non è verosimile che una
Pag. 19 di 25 aggressione verbale in atto comporti, nel superiore che tale aggressione subisce, una rimodulazione delle necessità della struttura e una loro cedevolezza rispetto alle contingenze emotive eventualmente ingenerate.
L'esame dei testi di parte resistente – di cui si è comunque evidenziata l'instabilità interna – non consente di identificare eventi specifici ed attuali concretanti l'interruzione, né individua primarie esigenze assistenziali o genericamente lavorative che sarebbero rimaste insoddisfatte o pregiudicate (“il 3 gennaio 2024 il turno era coperto e non ricordo di una situazione di difficoltà dovuta a una situazione di riduzione del personale OSS per qualsivoglia ragione”: dichiarazioni testimoniali di
[...]
, pag. 5 del verbale di udienza del 20/11/2024; “quel pomeriggio non ho contezza Tes_1 di una mal tollerata attesa da parte dei parenti del paziente che fu portato giù dalla
”: dichiarazioni testimoniali di pag. 2 del verbale di udienza del Parte_2 Tes_3
22/1/2025; la “bussa alla porta del personale, interrompendo la discussione Tes_4 perché bisognava accompagnare gli ospiti alle visite con i parenti al piano terra”: dichiarazione scritta di , confermata in sede di esame testimoniale, documento Tes_1
9 di parte resistente).
A ben vedere, inoltre, parte resistente tende a far confluire nel concetto di “interruzione” una ipotetica situazione di non regolare distribuzione delle competenze: invero, trattasi di fattispecie qualitativamente divergenti. L'interruzione si sostanzia in una cessazione di attività, in una soluzione di continuità nelle operazioni;
invece, nel caso concreto si sarebbe compiuta, tutt'al più, una attribuzione non conforme delle operazioni, con l'importante specificazione, però, che il soggetto teoricamente non competente era in contatto privilegiato e costante con le OSS – dato, quello del contatto, non smentito da parte resistente (v. pag. 18 delle note autorizzate di parte resistente).
E, difatti, dalla ricostruzione presentata da parte resistente emerge che i soggetti presenti nella stanza non si siano completamente astratti dal contesto circostante, bensì abbiano mantenuto un contatto con l'ambiente lavorativo.
E' vero che la resistente ricostruisce il detto comportamento sulla base dell'intenzione di occultare la grave situazione in atto;
tuttavia, da una parte, trattasi di una mera valutazione personale sfornita del riscontro di elementi oggettivi (“ogni tanto aprivano
e chiudevano la porta per verificare se qualcuno fosse nei paraggi della stanza”; “penso
Pag. 20 di 25 che lo facessero per questo, in quanto stava avvenendo qualcosa di grave e non c'era altra ragione”: dichiarazioni di , pag. 3 del verbale di udienze del Persona_5
6/11/2024), dall'altra, anche a voler concedere che siffatto comportamento fosse dettato dal menzionato motivo, esso comunque consentiva di instaurare un contatto con il contesto lavorativo, sì da vagliare l'insorgenza di eventuali emergenze o bisogni.
Ne consegue il difetto di prova della contestata interruzione del servizio.
In conclusione, deve ritenersi che le parti presentano ricostruzioni inconciliabili, non degradabili a mere prospettive distinte del medesimo accadimento;
le rappresentazioni offerte dai diretti interessati si espongono, per ragioni speculari, a rilievi critici sul piano della credibilità; come già accennato, la condizione lavorativa dei testi e la relazione degli stessi con inducono riserve sulla imparzialità e neutralità dei Persona_5 medesimi testi;
si ritiene, pertanto, di dover valorizzare, nell'ambito del quadro ordinante della distribuzione dell'onere probatorio – gravante sul datore di lavoro – la coerenza intrinseca delle suddette ricostruzioni.
Orbene, alla luce della critica interconnessione delle risultanze istruttorie e delle osservazioni sopra svolte, risulta che la ricostruzione riferibile a parte resistente, come detto, onerata della prova, soffre di oscillazioni, variazioni, incongruenze e discrepanze suscettive di indebolire la stabilità strutturale della tesi sostenuta e quindi, in definitiva, ostative all'assolvimento dell'onere probatorio.
Alla luce della nozione di “insussistenza del fatto” fornita dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2024 n.27695), inclusiva sia della non materiale verificazione del fatto addebitato sia della non illiceità/imputabilità del fatto concretamente verificatosi e contestato, atteso che, nel caso di specie, gli episodi oggetto di addebito non sono inquadrabili in termini puramente naturalistici o empirici, ma contengono una intrinseca componente valutativo-qualificatoria – il riferimento è all'aggressione ed alla interruzione che sono l'esito di un giudizio e non costituiscono attività meramente descrittive- è convincimento del Tribunale che la resistente parte datoriale, gravata dall'onere probatorio, non ha fornito prova sufficiente e adeguata, conforme allo standard della “probabilità cruciale”, in ordine alle linee puramente empiriche degli episodi oggetto di contestazione, non avendo provato la materiale
Pag. 21 di 25 riferibilità all'odierna ricorrente delle frasi contestate né di eventuali condotte aggressive e non avendo offerto adeguata prova dell'illiceità degli accadimenti.
Va, infine, affrontato il profilo della natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento irrogato, pure lamentato dalla ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma 2, 1345 e 1324 c.c.; tale tipologia di licenziamento, per analogia di struttura, è stato ricondotto alla fattispecie del licenziamento discriminatorio, vietato dall'art. 4 l.n.
604/1966, dall'art. 15 l.n. 300/70 e dall'art. 3 l.n. 108/90, interpretate in maniera estensiva, che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 l.n. 300/70.
In particolare, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e, pertanto, accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova anche con presunzione.
In sostanza, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte il motivo illecito conduce alla nullità del licenziamento allorquando il provvedimento espulsivo sia stato determinato “esclusivamente” da esso e, pertanto, non è ravvisabile nel caso in cui, assieme a tale motivo illecito concorra, nella determinazione del licenziamento, anche un motivo lecito (“poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito” Cass. n. 4543 del 1999).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, è il lavoratore a dover dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso.
La costante giurisprudenza di legittimità ha affermato, a più riprese, la nullità del provvedimento datoriale se adottato “per ragioni di discriminazione sindacale, nel senso che tali ragioni debbono essere quelle che hanno determinato in via esclusiva il datore di lavoro a compiere quell'atto” (cfr. ex multis, Cass., 26/5/2001, n. 7188).
Pag. 22 di 25 Ebbene, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, ciò che difetta è proprio la prova dell'intento ritorsivo e, a fortiori, della valenza unica e determinante di tale intento, anche in ragione della mancata formulazione di capitoli di prova finalizzati a dimostrarne l'intento.
Esclusa pertanto, la natura ritorsiva del licenziamento, sotto il profilo della tutela applicabile alla fattispecie in esame, soccorre il disposto dell'art. 3, comma 2, d.lgs.
23/2015.
La disposizione richiamata stabilisce: “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.”
Il licenziamento viene annullato e la convenuta va condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 181/2000 e
Pag. 23 di 25 successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
In ordine all'elemento dell'aliunde perceptum vel percipiendum, si richiama il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “deve quindi ribadirsi l'onere del datore di lavoro, che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici,
l'aliunde perceptum o percipiendi, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda” (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2022, n.9683).
Nulla viene detratto a titolo di aliunde perceptum, considerato che la datrice di lavoro, omettendo qualsiasi riferimento a specifiche circostanze, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante (cfr. Cass, civ., sez. Lavoro, n. 2499/2017) e che è escluso dalla giurisprudenza che l'indennità di disoccupazione possa essere detratta (cfr.
Cass. civ., sez. Lavoro, n. 6265/2000; Cass. civ., sez. lav. n. 3904/2002; Cass. civi. Sez. lavoro, n. 3597/2011).
Medesime considerazioni devono valere per l'aliunde percipiendum, non avendo parte resistente assolto il relativo onere probatorio (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, n. 17683/2018).
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni controverse tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
, ogni diversa eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
[...]
Pag. 24 di 25 accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, ordina a Parte_1 [...]
” l'immediata Controparte_1 reintegrazione di nel posto di lavoro e condanna la resistente al Parte_1 pagamento, in favore della lavoratrice, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
condanna la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €
[...]
4.629,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Bari, 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Dario Minafra
Pag. 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9331/2024 R.G., chiamata all'udienza del 10/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. F. Parte_1
Cardanobile
Ricorrente
C O N T R O
- Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. G. Costantino
Resistente
Oggetto: Impugnativa di licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 17/7/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta alle dipendenze del Centro Anziani
“don Guanella” di Bari, giusta contratto a tempo indeterminato con le mansioni di
O.S.S. con decorrenza 1/7/2017, esponeva che, con nota del 16/1/2024, ricevuta in pari data, la datrice di lavoro notificava la seguente contestazione di addebito: “in data 3 gennaio 2024, alle ore 16.00 circa, LL mi ha raggiunto mentre aiutavo, come di consueto, a movimentare le sedie a rotelle di alcuni anziani del 2° piano e mi ha intimato di seguirLa nella saletta degli OSS. Giunto in tale stanza, ho trovato schierato
i Suoi colleghi , , e Parte_2 Persona_1 Persona_2 Per_3
i quali – assieme a Lei – avete iniziato a inveire contro di me accusandomi di
[...] essermi lamentato del loro servizio. Nel corso di tale riunione improvvisata si è verificato un vero e proprio assalto verbale nei miei confronti, sia come Direttore del
Centro sia come Sacerdote, utilizzando toni minacciosi e del tutto inappropriati, con affermazioni gravemente lesive della mia persona, sia del mio ruolo all'interno della struttura. In particolare, LL e i suoi colleghi e avete utilizzato Per_1 Parte_2 nei miei confronti espressioni quali: “Che razza di sacerdote sei”, “Tu non sei un sacerdote guanelliano”, “Tu non comandi niente, firmi solo quello che ti dicono di firmare”, “Tu vieni a imboccare gli anziani al secondo piano, solo per spiarci e poi riferire agli altri”, “Tu hai sulla coscienza gli anziani che sono morti in questi giorni”.
Inoltre la veemenza dell'aggressione verbale effettuata nei miei confronti è stato udita sia dagli altri colleghi in servizio sia dagli stessi ospiti, attesi i toni utilizzati ed è stata altresì da Lei stessa confermata anche ad altri colleghi, ai quali ha riferito, vantandosi, di avermi duramente criticato. Infine, per tutta la durata della riunione, l'intero servizio
OSS è stato assurdamente sospeso su entrambi i piani di degenza, essendovi resi, Lei e i suoi colleghi, irreperibili sia per l'infermiera di turno sia per la Reception che vi ha a lungo cercato per l'accoglienza dei parenti degli ospiti. Tale condotta, oltre a costituire una violazione dei Suoi doveri di diligenza e correttezza, integra un gravissimo illecito disciplinare tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e, pertanto, Le si contesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del vigente ccnl”.
Con nota inviata in data 20/1/2024 venivano fornite le giustificazioni e, successivamente, con lettera datata 25/1/2024, parte datoriale comunicava il licenziamento per giusta causa della ricorrente;
la ricorrente impugnava il provvedimento espulsivo con nota del 26/2/2024 che rimaneva priva di riscontro;
infine, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, eccependo: I) la “illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti nella loro componente soggettiva e oggettiva”;
II) in subordine, la “illegittimità della sanzione disciplinare perché il fatto non sussiste alla luce delle previsioni della contr. collettiva”; III) la “nullità del licenziamento perché ritorsivo e discriminatorio”; IV) la “illegittimità del licenziamento per violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare ex art. 7 St. Lav.”.
Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertata l'illiceità e/o l'illegittimità del licenziamento impugnato per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiararlo
e/o comunque e, per l'effetto, CONDANNARE la Provincia Per_4 CP_2
Pag. 2 di 25 Italiana della [?] della Controparte_3 Parte_3 all'immediata reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria come per legge, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto […] oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre a interessi e rivalutazione come per legge”; “in via gradata, accertata comunque l'illegittimità del licenziamento, adottare all'occorrenza ogni altro provvedimento, di natura reintegratoria e/o risarcitoria e/o indennitaria, ritenuto di giustizia ai sensi del D.lgs.
23/2015”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente, deducendo, in via principale,
l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, in ragione della legittimità del licenziamento per giusta causa;
in via subordinata, nell'ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento, richiamato l'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, invocava la commisurazione dell'indennità risarcitoria al minimo previsto (massimo 6 mensilità), con detrazione dell'aliunde perceptum e/o dell'aliunde percipiendum; in via ulteriormente subordinata, la detrazione, dall'indennità risarcitoria dell'aliunde perceptum e/o percipiendum.
Fallito il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con produzioni documentali e con prove testimoniali, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti, la causa veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente procedere alla disamina delle eccezioni formulate delle parti, così di seguito sintetizzate:
1) eccezione di tardività/inammissibilità di parte della produzione documentale di parte ricorrente sollevata dalla resistente;
2) eccezione relativa alla violazione dell'art. 231 c.p.c. in ragione della non comparizione personale ai fini dell'interrogatorio formale sollevata da parte ricorrente;
3) eccezione di incapacità a testimoniare di ex art. 246 c.p.c. Persona_5 sollevata dalla ricorrente.
Pag. 3 di 25 Quanto all'eccezione di tardività ed inammissibilità formulata da parte resistente all'udienza del 25/9/2024 e reiterata nelle note autorizzate, va osservato che la predetta eccezione colpisce la produzione documentale di parte ricorrente di cui agli allegati nn.
12-20.
In termini generali, deve osservarsi che la produzione documentale, al pari delle prove costituende, è soggetta al rigoroso regime di preclusioni disegnato, per il rito del lavoro, dagli artt. 414 e 416 c.p.c. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'esigenza della produzione documentale non sussista ab origine, ma sorga per effetto del diacronico svolgimento della dialettica processuale, deve ritenersi che il regime delle preclusioni si dischiuda all'inserimento di nuovi documenti.
Fattispecie paradigmatica di una simile esigenza è rappresentata dalla cosiddetta “prova contraria”: parte ricorrente, ad esempio, può, in deroga all'ordinario assetto di preclusioni, effettuare nuovi depositi documentali quando tali depositi si correlano alle produzioni documentali effettuate da parte avversaria e, in particolare, risultano finalizzati alla sterilizzazione della prova dei fatti oggetto dell'iniziativa della controparte. Trattasi, dunque, di situazioni in cui il diritto di difesa, nella declinazione operativa della prova contraria, è, per così dire, rinnovato nella sua configurazione, a seguito di sopravvenienze legate all'altrui attività processuale-probatoria.
Dunque, affinché, sia consentito a parte ricorrente un nuovo deposito documentale, si richiede il riscontro di una interrelazione logico-funzionale tra i nuovi documenti e le prove offerte da controparte.
La nuova produzione non deve, allora, recare una funzione probatoria autonoma, indipendente o originaria, ma deve collocarsi in un'ottica di subordinazione finalistica rispetto all'attività istruttoria di
contro
-parte.
Tali conclusioni sono conformi agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: la produzione documentale non si sottrae alle decadenze previste per le prove costituende, salvo che risulti giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale (v. Cassazione
Sez. Un. 8202/2005).
Tanto chiarito sul piano teorico, deve ritenersi che i documenti di cui agli allegati sopra richiamati concretizzino il diritto di difesa nella morfologia di prova contraria e, per tale ragione, non possono ritenersi tardivi e inammissibili. Infatti, con i suddetti documenti,
Pag. 4 di 25 parte ricorrente intende destrutturare l'efficacia probatoria del documento di cui all'allegato n. 5 di parte resistente: sussiste, perciò, il citato nesso di correlazione funzionale.
In ordine all'eccezione relativa alla violazione di cui all'art. 231 c.p.c. (cfr. pag. 4 del verbale di udienza del 23/10/2024 e pagg. 8, 9 e 10 delle note conclusive di parte ricorrente), questa deve ritenersi, almeno parzialmente, nei termini di seguito esposti, fondata.
L'art. 231 c.p.c. statuisce esplicitamente che “la parte interrogata deve rispondere personalmente”: da una lettura complementare della disposizione si ricava, quindi, con sufficiente evidenza, che l'interrogatorio non può avvenire con la mediazione del procuratore speciale, ovverosia non personalmente.
L'art. 231 c.p.c. riveste carattere speciale rispetto all'art. 420 c.p.c. evocato da parte resistente: il primo, infatti, regola specificamente la non possibilità di rappresentanza rispetto al particolare mezzo di prova dell'interrogatorio formale;
ne consegue la non pertinenza dell'art. 420 c.p.c.
Invero, taluna dottrina richiama, per erodere la preclusione disegnata dall'art. 231 c.p.c.,
l'art. 2731 c.c., il quale statuisce: “la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato”.
Ebbene, tale opinione dottrinale valorizza la riportata disposizione, nella parte in cui fa riferimento alla confessione resa da un rappresentante, per rimodulare in senso attenuato quella personalità posta dall'art. 231 c.p.c.
Tuttavia, tale lettura sembra trascurare una disamina sistemica dell'art. 2731 c.c. che consente l'operatività della rappresentanza non in modo assoluto e trasversale, ma in rapporto alla prima parte della disposizione, attinente alle persone che non sono capaci di disporre del diritto in contesa. Dunque, lo strumento della rappresentanza non assume portata generale, ma sezionale, delimitata alle situazioni di incapacità di disporre del diritto.
Pag. 5 di 25 Tuttavia, dalla mancata presentazione personale della parte non segue, necessariamente il meccanismo della ficta confessio, rimesso, invece, ad una valutazione discrezionale del giudicante.
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni per l'integrazione del citato meccanismo, la cui esclusione è così di seguito motivata.
Anzitutto, la stessa forma giuridica della resistente (che non è una persona fisica) consente di ridurre sensibilmente la portata della non presentazione personale del rappresentante legale, atteso che il detto rappresentante, per effetto della fisiologica frantumazione di ruoli all'interno di una compagine organizzativa, può non avere diretta contezza di concreti episodi;
in altri termini, il ruolo di rappresentante legale non è automaticamente indicativo di un livello di conoscenza dei fatti di causa superiore a quello posseduto dal designato procuratore speciale.
In secondo luogo, la resistente ha manifestato la propria disponibilità alla presentazione personale del rappresentante legale.
Da ultimo, ai fini della ficta confessio, la disposizione richiede la valutazione congiunta di ulteriori elementi convergenti in direzione della ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio: nel caso di specie, non si ravvisano elementi in tal senso valorizzabili, utili a ricavare, in termini positivi, la citata ammissione.
L'eccezione in tema di incapacità a testimoniare sollevata da parte ricorrente (v. pagg.
21, 22, 23 delle note conclusive di parte ricorrente) non può, per le ragioni di seguito esposte, trovare accoglimento.
Giurisprudenza e dottrina hanno precisato il significato da ascrivere alla formula
“interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio” posta, dall'art. 246 c.p.c., a fondamento della predetta incapacità.
Nello specifico, tale interesse, incompatibile con la posizione di teste, deve essere saggiato sul piano giuridico e va parametrato alla possibilità di svolgere un intervento principale, litisconsortile o adesivo dipendente. In particolare, il suddetto interesse, ai fini dell'integrazione della incapacità, deve recare i caratteri della personalità, della concretezza e della attualità e deve, altresì, legittimare una eventuale partecipazione al giudizio.
Pag. 6 di 25 Ebbene, dall'analisi delle suddette situazioni di legittimazione (eventuale), si ricava come il relativo interesse presupposto e quindi rilevante, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., sia disomogeneo rispetto a quello attribuibile a . Persona_5
L'art. 246 c.p.c. assume una nozione di interesse che presenta i connotati della incompatibilità o della autonomia: trattasi dei caratteri che colorano l'interesse ad un intervento nelle varie declinazioni dell'art. 105 c.p.c.; peraltro, tali caratteri si armonizzano pienamente con gli attributi di personalità e concretezza assegnati all'interesse implicante l'incapacità.
La situazione in cui versa , invece, difetta dei predetti connotati: Persona_5 difatti, la presenza di una procura speciale conferita dal rappresentante legale della persona giuridica non risulta attributiva di un interesse che possa dirsi o incompatibile o proprio o autonomo. La procura consente semplicemente di configurare un soggetto sostitutivo, un alter ego, nel finalismo ispirato ad esigenze di rapidità dei rapporti giuridici, di un ampliamento della sfera dell'altrui capacità d'agire, ma non ne deriva la creazione di un ulteriore interesse. L'interesse rimane immutato, uniforme;
l'esito è una mera estensione delle sue concrete possibilità di concretizzazione.
Inoltre, avendo riguardo alla concreta vicenda processuale, il ruolo sostitutivo risultante dal conferimento della procura è rimasto inattivo, inoperante, “consumato” dalla costituzione in giudizio della resistente per mezzo del suo rappresentante legale – e non del procuratore di questo.
I precedenti giurisprudenziali e le indicazioni della dottrina consentono di avvalorare la predetta conclusione: in caso di rappresentanza, è incapace chi nel processo abbia agito come rappresentante (Cassazione 7028/1998; Cassazione 2058/1996), ma conserva la capacità a testimoniare chi, pur essendo rappresentante, non abbia agito come tale nel processo.
La conclusione a cui si perviene si concilia, altresì, con l'orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alle persone giuridiche, valuta l'incapacità a testimoniare con minore rigore rispetto alle persone fisiche (cfr. Cassazione 19498/2018). A ben vedere, tale orientamento si basa sull'evidenza che le persone giuridiche sono titolari di un interesse proprio, non risolvibile o non degradabile nell'interesse delle persone fisiche inserite al loro interno. L'interesse di una persona giuridica deriva dalla sintesi olistica,
Pag. 7 di 25 governata da criteri economico-giuridici, di una molteplicità di interessi singolari, i quali vengono così convertiti e proiettati in una nuova dimensione, trascendente la mera individualità di partenza. Se il rappresentante legale è la persona che, per effetto della fictio della immedesimazione organica, consente la personificazione dell'ente, per le altre figure, in ragione del descritto processo di conversione, deve procedersi in termini restrittivi.
In sintesi, assunto che non ha la rappresentanza legale e non ha Persona_5 agito nel presente processo in qualità di rappresentante, non spendendo, dunque, in sede processuale, la procura conferitagli, non è data ravvisare alcuna situazione di incapacità.
Né assume rilievo, rispetto all'art. 246 c.p.c., la circostanza che Persona_5 possa, nelle interazioni personali, essere percepito come “datore di lavoro”: infatti, tale situazione, eventualmente generatrice di una condizione di asimmetria relazionale, potrà, nel caso, acquisire significato nella valutazione della testimonianza, sia del medesimo, sia delle persone parti del tessuto organizzativo dell'ente. Sotto tale profilo,
è necessario distinguere due dimensioni: quella della incapacità e quella della credibilità/attendibilità (cfr. Cassazione ordinanza 8988/2023).
**
Appare utile preliminarmente prendere le mosse dal contenuto della nota datata
25/1/2024 con cui è stato irrogato il licenziamento per giusta causa nei confronti della sig.ra “La presente con riferimento al procedimento disciplinare avviato nei Pt_1
Suoi confronti con lettera del 16.1.2024 e alle successive controdeduzioni da Lei rassegnate, per il tramite del Suo legale, con memoria scritta del 19.1.2024, notificata a mezzo PEC il 20.1.2024.
Al proposito, si comunica la decisione dell'Ente di adottare nei Suoi confronti la sanzione del licenziamento per giusta causa.
A tale determinazione si è pervenuti a causa della gravità della condotta contestata con la citata lettera del 16.1.2024 – che si allega alla presente per formarne parte integrante, anche ai fini della motivazione del licenziamento, come richiesto ai sensi dell'art. 2 L.n. 604/1966 e s.m.i. -tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Il rapporto di lavoro con lo scrivente deve dunque considerarsi risolto contestualmente al ricevimento della presente con effetto immediato”.
Pag. 8 di 25 Ciò posto, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il recesso datoriale motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore va considerato “ontologicamente” disciplinare, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari, previsto dallo specifico regime del rapporto.
Rientrano nella nozione di licenziamento disciplinare il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.
Giova ribadire al riguardo che, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non
Pag. 9 di 25 consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (da ultimo,
Cass. n. 16598/2019; Cass. civ. sez. lav., n. 6498/12).
Tanto premesso, per valutare la legittimità del licenziamento: 1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;
2) l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o comunque di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 4060/11).
Rispetto all'allocazione dell'onere probatorio, giova riportare le seguenti acquisizioni giurisprudenziali, oramai cristallizzate.
“La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. è configurabile solo in presenza di una condotta del lavoratore così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. L'onere probatorio in tal senso incombe sul datore di lavoro, il quale deve fornire riscontri specifici e concreti circa la sussistenza delle condotte contestate. In assenza di prove determinanti sulla grave violazione degli obblighi contrattuali, il licenziamento non può essere ritenuto giustificato” (Corte d'Appello
Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 09/03/2025, n. 98). E ancora: “In tema di licenziamenti disciplinari, l'onere della prova della giusta causa di recesso spetta al datore di lavoro.
L'inadempimento di tale onere giustifica l'annullamento del licenziamento e l'eventuale reintegrazione del lavoratore” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/02/2025, n. 2976);
“In materia di licenziamento per giusta causa, spetta al datore di lavoro l'onere della prova riguardo la sussistenza dei fatti che giustificano il licenziamento” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/08/2024, n. 22870).
Incombe, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di provare, secondo lo standard civilistico della cosiddetta “probabilità cruciale” o del “più probabile che non”
l'integrazione dei fatti posti a fondamento della sanzione espulsiva, suscettivi di configurare una “giusta causa”: infatti, l'art. 5 l. n. 604/66 pone a carico del datore di
Pag. 10 di 25 lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato.
In ordine alla necessaria specificità dell'addebito disciplinare, si ritiene di evidenziare quanto segue: “la specificità della contestazione disciplinare, ai sensi dell'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori, deve riferirsi al fatto materiale e non alla sua qualificazione giuridica, che è rimessa all'interpretazione del giudice. La contestazione deve riportare dettagliatamente il comportamento addebitato al lavoratore, consentendo a quest'ultimo di predisporre un'adeguata difesa” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 24/03/2025, n.
7778); “la specificità della contestazione disciplinare deve consentire al lavoratore di approntare la propria difesa, ma non richiede una precisione assoluta dei dettagli probatori. La contestazione è ritenuta adeguata quando indica i fatti con chiarezza sufficiente per permettere l'incolpato di comprendere le accuse” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 29/01/2025, n. 2075).
Il concetto di specificità della contestazione va, pertanto, vagliato in rapporto al diritto di difesa del lavoratore: se dalla lettura della contestazione, quest'ultimo è comunque in grado di comprendere, almeno nel loro nucleo essenziale, i fatti posti, dal datore di lavoro, a fondamento della sanzione, sì da poter svolgere compiutamente le proprie prerogative dialettiche difensive, non può ravvisarsi un difetto di specificità inficiante il procedimento disciplinare.
Tuttavia, è opportuno evidenziare che il tasso di precisione dell'addebito è comunque atto ad incidere sul raggiungimento dell'onere probatorio gravante sul datore di lavoro: difatti, la contestazione disciplinare, costituendo componente del compendio probatorio,
è elemento valutabile e valorizzabile ad opera del giudicante.
Parte resistente ha irrogato la sanzione espulsiva nei confronti della ricorrente per asserita violazione dell'art. 42 CCNL Cooperative Sociali (cfr. all. 1 ricorso); la richiamata norma prevede: “E. Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: a) assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
b) assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
c) abbandono del proprio di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di
Pag. 11 di 25 ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
d) inosservanza delle norme mediche per malattia;
e) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatti;
f) danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
g) litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
h)furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
i) esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
j) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; K) azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
l) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona”.
Tanto premesso e prima di procedere ad una approfondita valutazione del compendio probatorio, conviene darsi le seguenti notazioni: il tema controverso è rappresentato dalla ricostruzione dell'incontro occorso, in data 3/1/2024, tra gli Parte_4
odierna ricorrente, ,
[...] Persona_1 Persona_2 Parte_2
, ed il Direttore e Superiore Generale del Centro,
[...] Persona_3 Persona_5
.
[...]
Parte datoriale, odierna resistente, pone il detto incontro a fondamento della sanzione espulsiva adottata nei confronti della ricorrente ed offre una rappresentazione del suddetto incontro in termini di aggressione ed assalto verbale, dai toni minacciosi ed inappropriati, nei confronti del superiore, con conseguente Persona_5 sospensione dell'intero servizio.
La ricostruzione affermata dalla ricorrente è del tutto divergente: si sarebbe trattato di un semplice confronto su talune dinamiche lavorative, senza alcuna minaccia o aggressione, non implicante nessuna sospensione del servizio.
L'evento occorso, in sintesi, è oggetto, ad opera della resistente, di una duplice, concorrente qualificazione “negativa”: aggressione/assalto verbale e sospensione del servizio. L'evento, dunque, deve essere indagato in rapporto a tale ancipite asserita rappresentazione.
Tanto chiarito, si ritiene di muovere dalla qualificazione del fatto addebitato in termini di aggressione verbale.
In ordine a tale profilo, è utile premettere la seguente osservazione: mentre nella contestazione disciplinare (v. documento 3 di parte ricorrente) le frasi testualmente
Pag. 12 di 25 riportate (“Che razza di sacerdote sei”; “Tu non sei un sacerdote guanelliano”; eccetera…) vengono attribuite indistintamente a 3 soggetti ( , Pt_1 Per_1
), nel corso della testimonianza resa da (v. pag. 3 del Parte_2 Persona_5 verbale di udienza del 6/11/2024) l'attribuzione delle singole frasi avviene in termini individualizzanti, stabilendosi una correlazione più specifica tra i soggetti e le frasi.
Se ne ricava un difetto di precisione della contestazione, strutturata in un'ottica
“collettiva”.
Un'ulteriore circostanza riflette il suddetto difetto di precisione: nella contestazione disciplinare non si attribuisce ad alcun ruolo di preminenza o di Parte_1 centralità e la sua partecipazione viene assimilata a quella di altri OSS (infatti, nella memoria di costituzione della resistente, a pag. 6, così si afferma: “la gravità della condotta non è tanto rinvenibile nelle parole pronunciate, quanto nel complessivo atteggiamento intimidatorio e insubordinato, tenuto dal gruppo di lavoratori nei confronti del loro superiore”); invece, nelle note autorizzate (v. pagg. 8 e 9 delle note della resistente) si attribuisce a un ruolo di specialità (“vero e proprio assalto Pt_1 verbale che ha visto quale protagonista principale proprio la ; la Pt_1 Pt_1 quale si è contraddistinta per la ferocia ed aggressività con cui si è approcciata al religioso indifeso”).
Ancorché le segnalate criticità non siano idonee, anche per le indicazioni teorico- generali sopra fornite, a compromettere ab origine la determinatezza della contestazione disciplinare – essendo dalla stessa in ogni caso possibile estrapolare l'episodio oggetto di contestazione – esse penetrano nell'apprezzamento del materiale probatorio, infiltrandosi nel raggiungimento dello standard richiesto.
La contestazione, sotto il profilo dell'efficacia probatoria, in punto di individualità- specificità del contegno addebitato, nasce affetta da debolezza: tale debolezza, come si vedrà, si aggrava a seguito delle escussioni testimoniali, ampliandosi con ulteriori aspetti.
Si addiviene, pertanto, allo specifico esame delle dichiarazioni testimoniali, dalla cui complessiva considerazione è possibile evincere, in ordine alla ricostruzione dei fatti presentata dalla resistente, molteplici disarmonie interne.
Pag. 13 di 25 Le dichiarazioni testimoniali saranno attenzionate seguendo la progressione temporale della vicenda controversa.
La prima disarmonia interna cade sulle modalità del preliminare contatto relazionale tra l'odierna ricorrente ( e - nella Parte_1 Persona_5 contestazione disciplinare (cfr. documento n. 3 di parte ricorrente) è riportato “mi ha intimato di seguirla”; - la teste ha affermato, in relazione alla predetta Tes_1 interazione “preciso che ciò avvenne con fare prepotente e arrogante” (v. pag. 4 del verbale di udienza del 20/11/2024); - invece, durante l'escussione testimoniale, la formula utilizzata da per descrivere le modalità del contatto è più Persona_5 mite: “la signora mi chiese di seguirla” (v. pag. 2 del verbale di udienza del Pt_1
6/11/2024); il verbale del Consiglio di Casa (v. documento 12 di parte resistente) contiene la seguente espressione: “mi chiedeva se potevo seguirla”; - e ancora, la dichiarazione stragiudiziale resa da (v. documento 9 di parte resistente) Tes_1 presenta i seguenti termini: “DO puoi venire un momento?”. Per_5
Da quanto riportato emerge che la descrizione dell'evento da parte della in Tes_1 sede di esame testimoniale si pone in contrasto con le dichiarazioni testimoniali di
[...]
, soggetto direttamente coinvolto, con il contenuto del verbale del Persona_5
Consiglio di Casa e anche con la dichiarazione stragiudiziale della stessa . È di Tes_1 plastica evidenza, difatti, che le modalità descrittive “con fare prepotente e arrogante” e
“puoi venire un momento” non sono equivalenti. La detta divergenza introduce, nella testimonianza di una significativa debolezza, potenziale elemento di Tes_1 disgregazione.
Ne consegue che non risulta condivisibile l'affermazione di parte resistente “il cui contenuto [quello delle dichiarazioni testimoniali di corrisponde Tes_1 integralmente al tenore delle dichiarazioni stragiudiziali rese nell'immediatezza dei fatti e versate in atti” (v. pag. 5 delle note autorizzate).
La descrizione del detto contatto preliminare è ulteriormente incostante: da una parte il contenuto della contestazione disciplinare, dall'altra la testimonianza di Persona_5
ed il contenuto del verbale del Consiglio di Casa dall'altra.
[...]
Si rileva, poi, una ulteriore difformità ricostruttiva: si considerino, in tal senso, la dichiarazione testimoniale resa da , la contestazione disciplinare e Persona_5
Pag. 14 di 25 il verbale del Consiglio di Casa, calibrati entrambi sulla prospettiva dello stesso
[...]
. Per_5
Nella prima (v. pag. 2 del verbale di udienza del 6/11/2024) si afferma: “mi trovai al cospetto degli altri OSS”; nella seconda, con formula assimilabile, “ho trovato schierati” (v. documento 3 di parte ricorrente); nella terza, invece, una descrizione collidente con le precedenti: “sono entrati anche i seguenti altri OSS” (v. documento 12 di parte resistente).
Si riscontra, dunque, una oscillazione descrittiva e non si comprende se gli altri OSS fossero già presenti all'interno della stanza o siano entrati solo successivamente.
A seguire, una aggiuntiva disarmonia: non si riscontra piena compatibilità tra il contenuto dei messaggi WhatsApp di (v. documento n. 10 di parte resistente) Tes_1
e le dichiarazioni dalla stessa rese nel corso della testimonianza.
Ebbene, in sede di esame testimoniale, la teste riferisce di una sensazione di Tes_1 paura, associando tale sensazione ad una situazione percepita di particolare gravità:
“avevo molta paura e non volevo essere coinvolta in una situazione che ritenevo essere molto grave” (v. pag. 5 del verbale di udienza del 20/11/2024). La teste, quindi, non solo riporta una condizione di intenso turbamento emotivo, ma, altresì, precisa che il turbamento causato dalla situazione era di tale entità da dissuaderla da un intervento diretto. Dunque, la teste rappresenta una situazione che, in ragione delle sue modalità di svolgimento, ha ingenerato in lei il timore di una partecipazione personale e immediata, il che equivale a dire che un contatto diretto con la situazione in atto le appariva pericoloso, in quanto tale possibile fonte di pregiudizi, di natura non meglio specificata.
Tuttavia, il tenore dei messaggi WhatsApp mal si accorda con la descritta paura ed il prospettato pericolo: i messaggi non recano, infatti, alcun indizio in tal senso;
peraltro, il secondo messaggio di (“ok”), nella sua estrema laconicità, chiude Tes_1
l'interazione non solo in termini emozionalmente neutri – distonici rispetto ad una sensazione di paura – ma anche con una rapidità che mal si concilia con la denunciata gravità, astenendosi dal fornire ulteriori informazioni.
Inoltre, la risposta alla circostanza sub c13) contiene un elemento non agevolmente coniugabile con le dichiarazioni precedenti: la teste, infatti, afferma “avendo compreso la gravità di quanto accaduto il 3/1/2024 ho ritenuto, per onore della verità, di dover
Pag. 15 di 25 condividere quanto avevo vissuto con la Direzione” (v. pag. 6 del verbale di udienza del
20/11/2024).
Il concetto di “comprensione” evoca un procedimento intellettivo di acquisizione;
la teste ha, tuttavia, durante l'escussione, riferito di una sensazione di paura, ovverosia di una esperienza soggettiva emozionalmente rilevante, indicativa della gravità.
Non si comprende, allora, se la gravità sia stata oggetto di immediata percezione, veicolata dalla sensazione di paura, oppure sia stata solo compresa per effetto di una ponderata valutazione a posteriori della situazione occorsa.
A tal proposito, si osserva che parte resistente, nelle note autorizzate (cfr. pag. 9 delle stesse), realizza una indebita traslazione del contesto temporale in cui si inserisce la
“comprensione” della gravità della situazione. La resistente correla tale acquisizione al messaggio inviato da alla dott.ssa. Scelsi;
invero, come emerge dalle Tes_1 dichiarazioni testimoniali di tale “comprensione” è correlata alla scrittura Tes_1 della dichiarazione stragiudiziale, dunque, ad un contesto temporale posteriore: “ho avvertito la necessità di scrivere la circostanza di cui alla circostanza sub c13)
[conferma quanto da LL ha scritto e sottoscritto nella dichiarazione del 22.11.2024] in quanto, avendo compreso la gravità di quanto accaduto il 3/1/2024 ho ritenuto, per onore della verità, di dover condividere quanto avevo vissuto con la Direzione” (v. pag.
6 del verbale di udienza del 20/11/2024).
Deve attribuirsi una attendibilità privilegiata ai messaggi WhatsApp di in Tes_1 quanto inviati ad iniziativa della stessa e nell'immediatezza del fatto e, perciò, estranei a qualsiasi ipotesi di interferenza.
Dai messaggi (“Ma è successo qualcosa con le oss? Hanno chiamato don e Per_5 stanno gridando…non ti ho detto nulla”; “ok”) è possibile ricavare quanto segue: assenza di una situazione di gravità tale da suscitare paura;
presenza di grida, senza ulteriore specificazione di contenuto.
Il messaggio, quindi, fornisce, almeno esplicitamente, una sola informazione, attinente alla percepita forma esteriore dell'interazione (“stanno gridando”). Tuttavia, tale informazione risulta scarsamente indicativa: essa, infatti, non offre un dato obiettivo – quale sarebbe l'utilizzo di determinate parole – ma è l'esito della variabile percezione soggettiva. Il concetto di “grida”, infatti, non è preciso, ma intrinsecamente
Pag. 16 di 25 indeterminato: trattasi di “concetto empirico”, primariamente costruito sull'esperienza, che sempre soffre della mutevole prospettiva soggettiva.
D'altra parte, è dato di comune acquisizione che, a fronte del medesimo accadimento empirico, i diversi partecipanti possono avere percezioni divergenti del volume delle interazioni vocali.
Allora, il messaggio di consente la seguente inferenza abduttiva: percezione Tes_1 individuale di “grida”; assenza di una gravità determinativa di una sensazione di paura.
Si replicherà che la sensazione di paura determinata dall'evento in ricostruzione non è stata esclusiva della sola , ma ha anche interessato (“Ho avuto Tes_1 Parte_5 paura”, v. pag. 3 del verbale di udienza del 13/11/2024), ricevendo così una validazione estrinseca.
Tuttavia, si rileva che la suddetta sensazione di paura non è corroborata dal contenuto della dichiarazione stragiudiziale di (v. documento 7 di parte resistente). Parte_5
La predetta dichiarazione risulta abbastanza dettagliata sull'indicazione delle urla, tanto da descriverle nei seguenti termini: “ho sentito urlare gli OSS contro in Persona_5 modo così veemente che non mi era mai capitato in tanti anni di servizio presso il
Centro Anziani”; l'accuratezza caratterizza, altresì, la collocazione spaziale della dichiarante e delle mansioni dalla stessa svolte durante l'accaduto.
Alla luce di tale modalità descrittiva, appare distonica l'assenza di qualsiasi riferimento all'esperienza emotiva suscitata da quelle urla, né potrebbe stabilirsi alcun nesso di implicazione tra percepita intensità delle urla e paura.
Si riscontra, allora, un non pieno allineamento tra la dichiarazione stragiudiziale e il tenore delle dichiarazioni testimoniali;
l'effetto è il seguente: il dato sul quale non si realizza piena convergenza (la sensazione di paura) risulta indebolito.
La teste non ha avuto alcun contatto diretto con l'accadimento. Le sue Tes_2 conoscenze sul punto sono il risultato dell'interazione con i soggetti coinvolti, nessuno neutrale. Ne consegue una conoscenza della vicenda verosimilmente alterata.
La dichiarazione stragiudiziale (v. documento 5 di parte resistente) è compatibile con l'esercizio di una facoltà di critica (“mi hanno riferito d'aver esposto le loro esigenze lavorative e d'aver detto a DO con toni decisi, di non essere in grado di Per_5 svolgere la funzione”).
Pag. 17 di 25 Non indicativo il tenore del messaggio WhatsApp inviato da in data 6/1/2024: Tes_2
“me lo hanno detto proprio loro […] gli hanno detto di tutto, di più…Tutto quello che pensano di lui, tutto negativo…Ti lascio immaginare” (v. documento 6 di parte resistente). La formulazione del messaggio è indeterminata: nessun riferimento specifico;
il riempimento del contenuto è rimesso alla definizione di un generico “tutto”
e all'esercizio dell'immaginazione.
Inoltre, tale messaggio deve leggersi anche alla luce delle interazioni tra la stessa
[...]
e la ricorrente (v. documento 12 di parte ricorrente): da queste emerge Tes_2 Pt_1 un contegno di adesione e di solidarietà (“voi non avete fatto niente”; “ti stimo molto”;
“spero sempre ci possa essere una svolta, che vi faccia tornare”).
Se si volesse attribuire al messaggio del 6/1/2024 la valenza sostenuta da parte resistente, allora ci si scontrerebbe con la stima e la vicinanza successivamente espresse;
ne deriverebbe un contegno volatile, incerto, a tratti ambiguo.
Ma proprio tale equivocità si ripercuote, in termini negativi, sull'efficacia probatoria del materiale riferibile a . Tes_2
Prive di attitudine probatoria la dichiarazione stragiudiziale di (v. documento CP_4
8 di parte resistente), non avendo avuto lo stesso alcuna personale e diretta percezione dell'accadimento in contestazione.
Da ultimo, si impongono, sul piano della credibilità, le seguenti considerazioni.
La posizione rivestita da , così come quella degli OSS coinvolti Persona_5 nell'accaduto, non riflette una condizione di neutralità, né sul profilo emotivo – da qui la possibilità di distorsioni narrative, inquinate dall'impatto emozionale – né sul profilo economico-giuridico – trattandosi di soggetti, almeno mediatamente, interessati dall'esito del giudizio. Ne risulta una vicendevole, reciproca criticità in punto di credibilità.
Inoltre, i testi , e , in quanto dipendenti della struttura, Pt_5 Tes_1 Tes_3 Tes_2 sono inseriti, attualmente, in una relazione di asimmetria con , loro Persona_5 superiore, titolare di poteri nei loro confronti. L'effetto della configurazione di un potere
è la restrizione del campo di libertà giuridica, mediante l'introduzione di una posizione di soggezione;
siffatta condizione proietta sui citati testi, almeno in parte, le criticità riferite a . Persona_5
Pag. 18 di 25 Peraltro, le dichiarazioni stragiudiziali allegate da parte resistente si sono formate nell'ambito lavorativo, intessuto dalla segnalata relazione asimmetrica, non in un contesto avulso da interferenze.
Ne deriva che le testimonianze rese devono essere sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità interna, proprio per compensare e riequilibrare il detto profilo critico.
Resta da affrontare il profilo della interruzione del servizio.
Si osserva, anzitutto, che l'analisi del verbale del Consiglio di Casa e la disamina della contestazione disciplinare sviliscono sensibilmente la rilevanza del suddetto profilo.
Il verbale del Consiglio di Casa (cfr. all. n. 12 di parte resistente) è focalizzato esclusivamente sulla asserita aggressione verbale, nessun riferimento ad una ipotetica interruzione del servizio;
è pur vero che la contestazione si cristallizza solo successivamente, ma la segnalata mancanza è sintomatica di incongruenza interna.
Peraltro, la contestazione disciplinare in punto di interruzione del servizio è presentata in modo non puntuale: dalla stessa progressione grafica degli addebiti e dall'esiguo spazio ad essa riservato si ricava il suo rilievo secondario o di contorno: non si comprende in maniera sufficientemente inequivoca se tale profilo assuma considerazione autonoma o funga da elemento di rafforzo per la valutazione degli altri profili.
Tale scarsa analiticità, come accennato, pur senza inficiare la contestazione per difetto di specificità, la disarticola in punto di attitudine probatoria.
Ma v'è di più: si oblitera la valenza di un elemento essenziale, ovverosia la partecipazione di , il quale, in ragione del proprio ruolo (superiore Persona_5
e direttore generale del Centro), avrebbe potuto (e dovuto), in presenza di una constatata interruzione, richiamare gli altri partecipanti all'incontro alle relative funzioni. Non risulta che abbia manifestato la necessità di interrompere la Persona_5 riunione per ripristinare un servizio “assurdamente sospeso”.
Né sarebbe lecita la seguente obiezione: l'aggressione verbale perpetrata era impeditiva della spendita dei suddetti poteri di richiamo;
invero, una dinamica di (asserita) aggressione verbale non implica “annientamento” della possibilità di fare appello ai propri poteri, ma soltanto introduce, e in via puramente ipotetica, il rischio di un non allineamento alle indicazioni da impartire. D'altra parte, non è verosimile che una
Pag. 19 di 25 aggressione verbale in atto comporti, nel superiore che tale aggressione subisce, una rimodulazione delle necessità della struttura e una loro cedevolezza rispetto alle contingenze emotive eventualmente ingenerate.
L'esame dei testi di parte resistente – di cui si è comunque evidenziata l'instabilità interna – non consente di identificare eventi specifici ed attuali concretanti l'interruzione, né individua primarie esigenze assistenziali o genericamente lavorative che sarebbero rimaste insoddisfatte o pregiudicate (“il 3 gennaio 2024 il turno era coperto e non ricordo di una situazione di difficoltà dovuta a una situazione di riduzione del personale OSS per qualsivoglia ragione”: dichiarazioni testimoniali di
[...]
, pag. 5 del verbale di udienza del 20/11/2024; “quel pomeriggio non ho contezza Tes_1 di una mal tollerata attesa da parte dei parenti del paziente che fu portato giù dalla
”: dichiarazioni testimoniali di pag. 2 del verbale di udienza del Parte_2 Tes_3
22/1/2025; la “bussa alla porta del personale, interrompendo la discussione Tes_4 perché bisognava accompagnare gli ospiti alle visite con i parenti al piano terra”: dichiarazione scritta di , confermata in sede di esame testimoniale, documento Tes_1
9 di parte resistente).
A ben vedere, inoltre, parte resistente tende a far confluire nel concetto di “interruzione” una ipotetica situazione di non regolare distribuzione delle competenze: invero, trattasi di fattispecie qualitativamente divergenti. L'interruzione si sostanzia in una cessazione di attività, in una soluzione di continuità nelle operazioni;
invece, nel caso concreto si sarebbe compiuta, tutt'al più, una attribuzione non conforme delle operazioni, con l'importante specificazione, però, che il soggetto teoricamente non competente era in contatto privilegiato e costante con le OSS – dato, quello del contatto, non smentito da parte resistente (v. pag. 18 delle note autorizzate di parte resistente).
E, difatti, dalla ricostruzione presentata da parte resistente emerge che i soggetti presenti nella stanza non si siano completamente astratti dal contesto circostante, bensì abbiano mantenuto un contatto con l'ambiente lavorativo.
E' vero che la resistente ricostruisce il detto comportamento sulla base dell'intenzione di occultare la grave situazione in atto;
tuttavia, da una parte, trattasi di una mera valutazione personale sfornita del riscontro di elementi oggettivi (“ogni tanto aprivano
e chiudevano la porta per verificare se qualcuno fosse nei paraggi della stanza”; “penso
Pag. 20 di 25 che lo facessero per questo, in quanto stava avvenendo qualcosa di grave e non c'era altra ragione”: dichiarazioni di , pag. 3 del verbale di udienze del Persona_5
6/11/2024), dall'altra, anche a voler concedere che siffatto comportamento fosse dettato dal menzionato motivo, esso comunque consentiva di instaurare un contatto con il contesto lavorativo, sì da vagliare l'insorgenza di eventuali emergenze o bisogni.
Ne consegue il difetto di prova della contestata interruzione del servizio.
In conclusione, deve ritenersi che le parti presentano ricostruzioni inconciliabili, non degradabili a mere prospettive distinte del medesimo accadimento;
le rappresentazioni offerte dai diretti interessati si espongono, per ragioni speculari, a rilievi critici sul piano della credibilità; come già accennato, la condizione lavorativa dei testi e la relazione degli stessi con inducono riserve sulla imparzialità e neutralità dei Persona_5 medesimi testi;
si ritiene, pertanto, di dover valorizzare, nell'ambito del quadro ordinante della distribuzione dell'onere probatorio – gravante sul datore di lavoro – la coerenza intrinseca delle suddette ricostruzioni.
Orbene, alla luce della critica interconnessione delle risultanze istruttorie e delle osservazioni sopra svolte, risulta che la ricostruzione riferibile a parte resistente, come detto, onerata della prova, soffre di oscillazioni, variazioni, incongruenze e discrepanze suscettive di indebolire la stabilità strutturale della tesi sostenuta e quindi, in definitiva, ostative all'assolvimento dell'onere probatorio.
Alla luce della nozione di “insussistenza del fatto” fornita dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2024 n.27695), inclusiva sia della non materiale verificazione del fatto addebitato sia della non illiceità/imputabilità del fatto concretamente verificatosi e contestato, atteso che, nel caso di specie, gli episodi oggetto di addebito non sono inquadrabili in termini puramente naturalistici o empirici, ma contengono una intrinseca componente valutativo-qualificatoria – il riferimento è all'aggressione ed alla interruzione che sono l'esito di un giudizio e non costituiscono attività meramente descrittive- è convincimento del Tribunale che la resistente parte datoriale, gravata dall'onere probatorio, non ha fornito prova sufficiente e adeguata, conforme allo standard della “probabilità cruciale”, in ordine alle linee puramente empiriche degli episodi oggetto di contestazione, non avendo provato la materiale
Pag. 21 di 25 riferibilità all'odierna ricorrente delle frasi contestate né di eventuali condotte aggressive e non avendo offerto adeguata prova dell'illiceità degli accadimenti.
Va, infine, affrontato il profilo della natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento irrogato, pure lamentato dalla ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma 2, 1345 e 1324 c.c.; tale tipologia di licenziamento, per analogia di struttura, è stato ricondotto alla fattispecie del licenziamento discriminatorio, vietato dall'art. 4 l.n.
604/1966, dall'art. 15 l.n. 300/70 e dall'art. 3 l.n. 108/90, interpretate in maniera estensiva, che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 l.n. 300/70.
In particolare, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e, pertanto, accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova anche con presunzione.
In sostanza, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte il motivo illecito conduce alla nullità del licenziamento allorquando il provvedimento espulsivo sia stato determinato “esclusivamente” da esso e, pertanto, non è ravvisabile nel caso in cui, assieme a tale motivo illecito concorra, nella determinazione del licenziamento, anche un motivo lecito (“poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito” Cass. n. 4543 del 1999).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, è il lavoratore a dover dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso.
La costante giurisprudenza di legittimità ha affermato, a più riprese, la nullità del provvedimento datoriale se adottato “per ragioni di discriminazione sindacale, nel senso che tali ragioni debbono essere quelle che hanno determinato in via esclusiva il datore di lavoro a compiere quell'atto” (cfr. ex multis, Cass., 26/5/2001, n. 7188).
Pag. 22 di 25 Ebbene, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, ciò che difetta è proprio la prova dell'intento ritorsivo e, a fortiori, della valenza unica e determinante di tale intento, anche in ragione della mancata formulazione di capitoli di prova finalizzati a dimostrarne l'intento.
Esclusa pertanto, la natura ritorsiva del licenziamento, sotto il profilo della tutela applicabile alla fattispecie in esame, soccorre il disposto dell'art. 3, comma 2, d.lgs.
23/2015.
La disposizione richiamata stabilisce: “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.”
Il licenziamento viene annullato e la convenuta va condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 181/2000 e
Pag. 23 di 25 successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
In ordine all'elemento dell'aliunde perceptum vel percipiendum, si richiama il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “deve quindi ribadirsi l'onere del datore di lavoro, che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici,
l'aliunde perceptum o percipiendi, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda” (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2022, n.9683).
Nulla viene detratto a titolo di aliunde perceptum, considerato che la datrice di lavoro, omettendo qualsiasi riferimento a specifiche circostanze, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante (cfr. Cass, civ., sez. Lavoro, n. 2499/2017) e che è escluso dalla giurisprudenza che l'indennità di disoccupazione possa essere detratta (cfr.
Cass. civ., sez. Lavoro, n. 6265/2000; Cass. civ., sez. lav. n. 3904/2002; Cass. civi. Sez. lavoro, n. 3597/2011).
Medesime considerazioni devono valere per l'aliunde percipiendum, non avendo parte resistente assolto il relativo onere probatorio (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, n. 17683/2018).
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni controverse tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
, ogni diversa eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
[...]
Pag. 24 di 25 accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, ordina a Parte_1 [...]
” l'immediata Controparte_1 reintegrazione di nel posto di lavoro e condanna la resistente al Parte_1 pagamento, in favore della lavoratrice, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
condanna la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €
[...]
4.629,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Bari, 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Dario Minafra
Pag. 25 di 25