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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9768 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 23792/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RO UC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23792/2023 promossa da:
(p.iva )), con il patrocinio dagli avv.ti GIUSEPPE LOMBARDI CP_1 C.F._1 (C.F.: ), EMANUELA DA RIN (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 Pt_1 C.F.: ), (C.F.: )
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._5 nonché ( ), Parte_3 C.F._6 Parte_4 ( e ( ) elettivamente domiciliata presso C.F._7 Parte_5 C.F._8 LCA Studio Legale in MILANO VIA MOSCOVA 18 ATTRICE contro
Controparte_2 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la CP_1 Controparte_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“in via principale: (i) previo, occorrendo, accertamento dell'illegittimo rifiuto da parte di di ricevere n. CP_2
2.866.950 calzari del valore di Euro 1.433.475,00 offerti da in data 26 e 27 giugno CP_1
2020 e di cui nuovamente offre la con-segna in questa sede e della relativa pretesa di dichiarare risolto il contratto concluso tra le parti il 21 marzo 2020, dichiarare CP_2 tenuta a rice-vere la consegna della tranche di 2.866.950 calzari protettivi e condannare
[...] al pagamento in favore di del corrispettivo con-trattuale di Euro CP_2 CP_1
7.500.000,00 oltre IVA, o il diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa;
pagina 1 di 17 (ii) conseguentemente, condannare al risarcimento di tutti i danni subìti da CP_2 CP_1
[...
nell'importo che risulterà dovuto in corso di causa, o nella la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;
(iii) condannare al pagamento di interessi al tasso previsto dalla legge applicabile dal CP_2 dovuto al saldo, oltre rivalutazione monetaria;
in via subordinata: (iv) per la denegata ipotesi in cui si ritenesse legittimo il rifiuto di di ricevere n. CP_2
2.866.950 calzari del valore di Euro 1.433.475,00, accertare e dichiarare l'inadempimento di all'obbligo di pagamento delle consegne effettuate ai sensi del contratto per i CP_2 motivi in atti e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di di CP_2 CP_1
Euro 6.066.525 oltre IVA, o il diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa;
(v) conseguentemente condannare e al risarcimento di tutti i danni subìti da CP_2 CP_1
[...
nell'importo che risulterà dovuto in corso di causa, o nella la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, (vi) il tutto oltre interessi al tasso previsto dalla legge applicabile dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
in via di estremo subordine: (vii) per la denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande formulate a titolo contrattuale, accertare e dichiarare che ha conseguito un arric-chimento senza causa in CP_2 conseguenza della consegna di 12.133.050 calzari protettivi da parte di e, per CP_1 l'effetto, condannare a corrispondere ad Euro 6.066.525 oltre IVA, CP_2 CP_1 ovvero la di-versa somma che risultasse dovuta e/o che il Giudice riterrà di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre accessori”.
Si è costituita con comparsa di risposta dell'11 ottobre 202 la eccependo: CP_2
1) In via preliminare di merito, dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata sub (i) delle conclusioni di parte attrice, per tutte le ragioni illustrate in narrativa.
2) Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare: (i) se ritenuta ammissibile la domanda sub (i) delle conclusioni di parte attrice, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di di pagare in favore di la somma di Euro CP_2 CP_1
7,5 milioni quale corrispettivo per la consegna di 15 milioni di calzari, (ii) il diritto di a ricevere il pagamento del corrispettivo pattuito in relazione ai circa CP_1
12 milioni di calzari consegnati, pari ad Euro 6.066.525,00 oltre IVA se applicabile, (iii) che il pagamento eseguito da nel marzo 2020 per un importo pari ad Euro CP_2
3.000.000,00 ha parzialmente estinto il credito di di cui al precedente punto (ii), CP_2
(iv) che il credito attuale di per la fornitura dei calzari e pari ad Euro 3.066.525,00 CP_1
(oltre iva se applicabile), non ancora esigibile per fatto e colpa di CP_1
e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di pagamento formulate tanto in via principale quanto subordinata da nel presente giudizio o, comunque, subordinando l'eventuale condanna CP_1
pagina 2 di 17 di al pagamento della somma ritenuta come dovuta all'emissione da parte di del CP_2 CP_1 relativo titolo di pagamento a saldo della fornitura.
3) Sempre nel merito, in via principale, rigettare la domanda risarcitoria proposta sub (ii) delle conclusioni di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto.
4) Sempre nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. formulata da in via subordinata a quella contrattuale. CP_1
5) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che nulla deve ad in relazione CP_2 CP_1 alla fornitura di camici e mascherine prevista nell'Ordine per cui è causa.
6) In via riconvenzionale subordinata alla precedente, e per la sola eventualità in cui l'intestato Tribunale ritenesse di rigettare la domanda sub 2 (iii) che precede, accertare e dichiarare che ha CP_2 diritto alla restituzione da parte di della somma di Euro 3.000.000,00, oltre rivalutazione CP_1 ed interessi dal pagamento, condannando al pagamento in favore di dello stesso CP_1 CP_2 importo, anche se del caso disponendone la compensazione con le eventuali somme che dovesse ritenere ad essa dovute in relazione alla fornitura di calzari. CP_1
7) In ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”.
Il g.i. – con decreto emesso ex art. 171 – bis c.p.c. – ha differito la prima udienza di comparizione personale ex art. 183 c.p.c. al 17 aprile 2023. All'esito di ampia ed articolata discussione il g.i.ha:
• ritenuto la natura documentale della causa e l'assenza di istanze istruttorie costituende tecnicamente intese;
• rinviato la causa all'udienza di rimessione in decisione dell'11 settembre 2025 da celebrarsi in via cartolare (vista la natura dell'incombente). Il 16 giugno 2025 ha ammesso la produzione dei documenti nn. 101- 102 sulla base dell'istanza di rimessione in termini della parte attrice. Il 9 agosto 2025 ha dichiarato inammissibile l'istanza di “trattazione orale dell'udienza del 11 settembre 2025 ovvero mediante collegamenti audiovisivi a distanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 bis c.p.c..” formulata dalla parte convenuta attesa non essendo prevista alcuna udienza di discussione orale (per come intesa dalla parte convenuta) nella fase decisoria a trattazione scritta di fronte al Tribunale che giudica in composizione monocratica. A seguito della decorrenza dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. e del deposito dei relativi attivi conclusivi, il g.i. ha trattenuto la causa in decisione giusta ordinanza del 2 ottobre 2025.
La domanda proposta in via principale dalla fondata e va accolta. CP_1
A. La legge applicabile. In disparte l'aspra tematica (di cui infra) inerente la natura unica o multipla dei contratti originati dalla negoziazione del marzo 2020 fra le parti, può affermarsi ragionevolmente che il diritto c.d. materiale costituente la disciplina applicabile al contratto c.d. “Calzari” sia rinvenibile in via diretta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge 11 dicembre 1985, n. 765) ed in vigore dal 1° gennaio 1988. Ai sensi dell'art. 1 della convenzione, la medesima "si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi (...) quando questi Stati sono Stati contraenti". In questo caso l'attrice, con sede legale in Churerstrasse 37, 8808 Pfaffikon (SZ), Svizzera e la convenuta in Milano, Via Torquato Taramelli n. 26 Italia. Ambo i Paesi sono contraenti dello strumento convenzionale.
pagina 3 di 17 Non appare peregrino ricordare che ai sensi dell'art. 1 parag. 3 “Nel determinare l'ambito di applicazione della presente Convenzione non si deve tener conto né della nazionalità delle parti né del carattere civile o commerciale delle parti o del contratto” attesa la natura di società in hosue della Regione Lombardia dell'odierna convenuta e la sua natura di organismo di diritto pubblico secondo la classificazione comunitaria e della contrattualistica pubblica. Persuasiva, poi, appare la ricostruzione giuridica offerta dall'attrice in ordine all'individuazione della legge applicabile in caso di mancanza di una disposizione specifica stabilita dalla Convenzione. All'art. 7 par. 2 di questa si legge:” Le questioni che, pur riguardando materie regolate dalla presente Convenzione, non siano in essa espressamente risolte, devono essere risolte conformemente ai principi generali su cui essa si basa o, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato” Ebbene la strumento internazional-privatistico che viene in auge nei rapporti tra Repubblica Italiana e in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è costituito dalla Controparte_3
“Convenzione concernente la legge applicabile ontratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee” conclusa a l' il 15 giugno 1955, e ratificata con la l. 4 febbraio 1958, n. 50 dall'Italia. La Convenzione conf e primazia in primis alla scelta della legge applicabile alle parti (art. 2): la “designazione deve formare l'oggetto di una clausola espressa, o risultare indubbiamente dai disposti contrattuali” (art. 2.2). In difetto:” Quando manchi una dichiarazione delle parti circa il diritto applicabile conformemente alle premesse previste nell'articolo precedente, la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui il venditore, al momento in cui assume l'ordine, ha la sua dimora abituale. Se l'ordine è assunto da una succursale del venditore, la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui si trova la succursale. Il contratto di compravendita è tuttavia regolato dal diritto interno del paese, nel quale il compratore ha la sua dimora abituale o dove è domiciliata la sua ditta commerciale che ha fatto l'ordinazione, se quest'ultima sia stata assunta in tale paese sia dal venditore, sia dal suo rappresentante, agente o viaggiatore di commercio”. La compravendita dei calzari per cui è causa si è conclusa a distanza mediante proposta ed accettazione i cui atti pre-negoziali sono stati trasmessi da due Stati diversi, difettando, quindi, quella contestualità
“spaziale” tra proposta ed accettazione di cui al citato art. 3 par. 2 deponente per l'applicazione della legge dello Stato dell'acquirente. Questo strumento convenzionale, quindi, prevale nella electio legis come espressamente stabilito anche dall'art. 57 della l. 31 maggio 1995, n. 218 che statuisce:” Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”. Tale ultimo inciso, vista la non appartenenza della all'Unione Europea e all'applicazione del REG. CE c.d. Roma I (sostitutivo Controparte_3 Per_ della citata Convenzione del 19 giugno 1980), fa emergere la vincolatività della Convenzione del il 15 giugno 1955. Va dato atto, comunque, che il Reg. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nella sua c.d. applicazione universale (“La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro” art. 2) condurrebbe a risultati analoghi in subiecta materia. L'.art. 4 par 1 lett a) stabilisce che: “il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale”. In questo caso, quindi, la legge “residuale” applicabile agli aspetti contrattuali con disciplinati o disciplinabili dalla C.I.G.S. è quella della RA . Il riferimento svolto dalla parte CP_3 convenuta alla lex fori non si comprende nella sua assenza di indicazione della fonte normativa che disciplinerebbe tale collegamento. pagina 4 di 17 B. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla è infondata e va CP_2 respinta. Venendo al lato soggettivo del rapporto, prima di quello oggettivo, va preso atto che la convenuta in comparsa conclusionale ha sollevato per la prima volta un'eccezione definita di “carenza di legittimazione passiva”. In tale libello si premura di specificarne la rilevanza “in generale rispetto a tutte le doglianze attoree ed in particolare rispetto a quelle introdotte da controparte solo in corso di causa”. Inerisce, pertanto, anche al Contratto Calzari. Da questa posizione processuale ricorda che:” È infatti palese che la finalità della domanda CP_ riconvenzionale di si giustifica per il fatto che quest'ultima è stata evidentemente convenuta in giudizio per errore da che, invece, avrebbe dovuto chiamare in causa la Presidenza del CP_1 Consiglio dei Ministri, unica effettiva legittimata passiva, non foss'altro perché – come si dirà meglio infra – per un verso, ha gestito in modo centralizzato tutte le attività relative all'emergenza pandemica CP_ e, per altro verso, sopporta l'intero onere finanziario degli acquisti operati da quale delegato del Soggetto Attuatore”. Ed infatti:” l'Ordine del 21 marzo 2020,.. così come tutti gli acquisti effettuati nel periodo pandemico (non oggetto del presente giudizio), sarebbero stati sottoscritti dall'allora Direttore CP_ Generale di quale ultimo anello di una struttura che risaliva fino alla Presidenza del Consiglio CP_ dei Ministri… il quadro normativo vigente all'epoca emerge che le attività poste in essere da – e in particolare dal suo Direttore Generale – erano direttamente riconducibili, giuridicamente ed Parte economicamente, alla , nell'ambito della gestione emergenziale della pandemia Covid-19.” (infra pp. 16-18 comparsa conclusionale ). “ CP_2 In sostanza, pare di capire, la convenuta eccepisce, in senso lato, la veste di mera rappresentante in nome e per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri nella contrattazione che ha dato adito all'odierno giudizio. In sintesi, un difetto di titolarità passiva del rapporto in quanto il contraente su cui si sarebbero “consolidati” gli effetti del contratto concluso sarebbe stato lo Stato italiano e non la Centrale unica per gli acquisti della Regione Lombardia. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione l'azione sarà inammissibile La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. (ex plurimis Cass. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951). Ciò comporta che trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (Cass. SS.UU. 9 febbraio 2012, n. 1912) Il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda non significando, tuttavia, che la relativa prova gravi sul pagina 5 di 17 convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto (con le relative preclusioni) La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti;
tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti. Chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona sulla base della ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c.. Ai fini della sua dimostrazione occorre rifarsi al rapporto sostanziale che lo regola nella realtà giuridica in quanto il suo riconoscimento attraverso il principio della non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutato dal giudice, specie quando riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto (amplius infra Cass. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 295; Cass. VI- III, 24 settembre 2018, n. 22525). In definitiva se è vero che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla;
purtuttavia il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto esonera il primo dal relativo onere. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità. (Cass. III, Ord. 22 aprile 2025, n. 10435). Trattandosi di una questione processuale di valutazione del fatto, della prova, della ripartizione dell'onere della stessa ricade nell'ambito della lex fori e quindi della legge italiana. Sul piano processuale non si registra alcuna preclusione a far valere siffatto difetto o, meglio, non vi sarebbe alcun impedimento alla parte di sollecitare il mero potere officioso del giudice nel dover accertare i fatti costitutivi (anche dal lato oggettivo) della domanda. Si tradurrebbe, infatti, in una mera difesa. Ebbene la mera difesa, al pari dell'eccezione in senso lato, non è condizionata all'onere di allegazione dei fatti per essa rilevanti, né al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, ma è inequivocamente condizionata all'emergenza ex actis degli elementi sulla cui base essa può essere rilevata d'ufficio o “dedotta dalla parte interessata”. (infra Cass. SS.UU. 7 maggio 2013, n. 10531) ovvero che sia già legittimamente acquisito sul piano probatorio, in linea con una
“concezione del processo che (…) fa leva sul valore della giustizia della decisione", in forza della quale un conto sono le preclusioni processuali, le quali rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione “di fonti (anche documentali) di prova da cui i fatti a supporto dell'eccezione/mera difesa possano emergere (infra Cass. III, 17 giugno 2024, n. 16814; Cass. cfr. sul punto Cass. 01/02/2023, n.2963). Tale “rilievo”, in sintesi, non è precluso alla parte convenuta, neanche negli scritti deputati alla mera illustrazione e riordino delle difese, in quanto non introduce un fatto nuovo in senso tecnico limitandosi ad ostacolare la domanda avversa. Si rivela, tuttavia, del tutto infondato sotto il profilo dell'acquisizione processuale del fatto tanto in via assertiva che documentale con quel che ne segue circa la manifesta infondatezza dell'assunto. Appare dirimente ricordare:
- l'ammissione implicita della propria titolarità passiva del rapporto da parte della convenuta sin dalla costituzione nel presente giudizio. Non si tratta solo di una mera non specifica contestazione della titolarità passiva allegata dall'attrice in citazione ovvero che l CP_2 fosse l'acquirente dei calzari e colei che in proprio nome e conto avesse concluso il relativo pagina 6 di 17 contratto. Emblematica l'espressa ammissione della convenuta circa la ricostruzione fattuale offerta dall'attrice, esposta a pp.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta:” In relazione alla ricostruzione della genesi dello specifico rapporto tra e si rimanda a quanto CP_2 CP_1 riportato nel paragrafo II.A dell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto conforme a verità. Vero è anche che, come anche affermato nel punto 12 pag. 4 dell'atto introduttivo, in data 21 marzo 2020 (doc. 2) chiedeva ad la fornitura di: n. 15 milioni di CP_2 CP_1 calzari per un costo totale di Euro 7.500.000,00, da consegnare entro 14 giorni dal ricevimento della lettera di credito…”.
- A ciò si aggiunge:
• la c.d. domanda riconvenzionale di accertamento negativo, poi “riconvertita” in eccezione in senso stretto in comparsa conclusionale (p. 16), che non mirava alla difesa da un error soggettivo dell'attrice ma ad affermare che nulla era dovuto per ragioni oggettive inerenti alla risoluzione parziale del contratto o, comunque, di inammissibilità di altra parte della domanda attorea per incoercibilità della prestazione secondo la legge italiana o ex art. 28 della C.I.G.S.. Sostenere che l' non doveva nulla oppure CP_2 che non avrebbe potuto essere condannata a “ricevere la merce” significava che il soggetto passivo dell'azione era la società e non lo Stato Italiano;
• la stessa contraddittoria spiegazione offerta in sede di comparsa conclusionale circa la funzione della domanda riconvenzionale testé citata:” È infatti palese che la finalità della domanda riconvenzionale di Aria si giustifica per il fatto che quest'ultima è stata evidentemente convenuta in giudizio per errore da che, invece, avrebbe dovuto CP_1 chiamare in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica effettiva legittimata passiva,…”. Se fosse stato così evidente l'errore soggettivo passivo in cui sarebbe incorsa l'attrice, non si comprende sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, perché mai la convenuta avrebbe riconosciuto la ricostruzione dei fatti proposta dalla prima inerente alla conclusione del contratto in nome e per conto dell' e non di altri soggetti giuridici distinti;
CP_2
− nell'aberratio iuris della ricostruzione giuridica offerta dalla difesa convenuta sugli effetti che avrebbe avuto la normativa emergenziale nell'individuare l' quale attuatore – in CP_2 quanto soggetto deputato all'acquisto dei dispositivi di protezione – nell'ambito della rappresentanza negoziale. I provvedimenti extra ordinem (legittimati dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) adottati dal Dipartimento della protezione Civile fino ai decreti del Presidente della Giunta regionale (quale commissario) e all'individuazione dell' (nella persona del suo CP_2
Direttore Generale), meglio riassunti alle pp. 19-23 comparsa conclusionale , appaiono CP_2 del tutto irrilevanti sotto il profilo dell'imputazione giuridica del contratto e alla sua “veste” civilistica nel concluderlo ovvero quale contraente in nome e per proprio conto. Appare pleonastico dover discriminare (circostanza di cui si è già peritata la difesa attorea in sede di memoria di replica) il piano amministrativo e contabile “interno” di tale costrutto provvedimentale – normativo, da quello meramente contrattuale della vicenda cui occorre. Il fatto che sia stata esonerata da un serie di limiti amministrativi e contabili CP_2 nell'acquisto dei dispositivi di protezione medica nonché rivestisse la “funzione”, assieme ad pagina 7 di 17 altri soggetti, di attuatore dei provvedimenti emergenziali, per affrontare la crisi epidemica, non assume alcun rilievo contrattuale. non ha mai speso il nome di altri soggetti in CP_2 nessuna delle comunicazioni precontrattuali e contrattuali né ha mai contestato ex post (ed ante contenzioso) l'imputazione giuridica degli effetti del contratto quale ad es. l'intestazione delle fatture via via emesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 32 e ss. della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (c.d. Codice delle Obbligazioni - ma anche degli artt. 1387 e ss. c.c.) la c.d. deviazione degli effetti dal rappresentante al rappresentato non può che passare dalla previa spendita di tale qualità in chi contrae. Si tratta di un presupposto tanto “banale” quanto assorbente, agli odierni fini, visto che l non ha mai speso il nome della Presidenza del Consiglio dei CP_2 Ministri né tantomeno poteva considerarsi inserita quale suo organo ai fini della conclusione dei singoli contratti. La domanda di ripetizione dell'asserito indebito proposta dalla in proprio, Controparte_2 peraltro, cozza con la c.d. eccezione atteso che non è neanche stata spesa in nome e per conto di terzi.
C.Il merito della domanda inerente i calzari. Appare documentata in atti, e pacifica sul piano assertivo, la conclusione del contratto avente ad oggetto 15.000.000 di calzari per il prezzo di € 7.500.000. A questi fini non assume rilievo la diatriba sostanziale e processuale concernente “l'unicità” del contratto o il suo inserimento in un “macro contratto” assieme agli altri dispositivi medici (camici e mascherine). Le parti hanno convenuto il citato acquisto (dopo una serie di interlocuzioni tra il 13 ed il 17 marzo 2020 – docc.
3-4 fasc. attraverso: CP_1 a) la proposta della el 18 marzo 2020 (doc. 5 fasc. ncorchè definita CP_1 CP_1
“non binding offer”)
b) l'accettazione da parte della con la PEC del 21 marzo 2020 (docc. 6 e 6.1 fasc. Controparte_2
CP_1
pagina 8 di 17 Questo per quanto concerne gli elementi essenziali del contratto ovvero oggetto, quantità e prezzo ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 par. 1 e 18 par. 1 della nonché per quanto concerneva la Pt_8 prima data di consegna individuata nei 14 successivi al rilascio di una lettera di credito da parte della
Controparte_2 Su questo punto, infatti, la convenuta ebbe espressamente ad aderire a tale termine proposto dall'attrice:” entro 14 giorni dal ricevimento della lettera di credito”. Discorso diverso va svolto in relazione alla scansione delle consegne ed al quantum che di volta in volta sarebbe stato oggetto di spedizione nonché riguardo il luogo di consegna. L'attrice aveva proposto in modo generico “presso l'aeroporto di Milano con spese di trasporto e dogana a vostro carico”. La convenuta aveva risposto:” Consegna. Le consegne devono essere effettuate presso il magazzino unico di AREU, Viale delle Ferrovie – Ingress o CARGO 2 RHO - 20017
- Rho (MI)”.
Fatta questa debita precisazione negoziale, occorre valutare la sussistenza del credito azionato tanto per sorte capitale che per interessi moratori da parte dell'attrice. Come allegato dall'attrice in corso di causa e precisato nelle conclusioni del 12 giugno 2025:” previo, occorrendo, accertamento dell'illegittimo rifiuto da parte di di ricevere n. Controparte_2 2.866.950 calzari del valore di € 1.433.475,00 offerti da in data 26 e 27 giugno 2020 e CP_1 di cui nuovamente offre la consegna in questa sede e della relativa pretesa di dichiarare risolto il contratto concluso tra le parti il 21 marzo 2020 avente oggetto la fornitura dei calzari, dichiarare tenuta a ricevere la consegna della tranche di 2.866.950 calzari protettivi e/o Controparte_2 condannare a ricevere la merce e condannare al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_2
del restante corrispettivo contrattuale per l'intera fornitura pari a € 4.433.475,00 (oltre CP_1 IVA se dovuta) (pari a € 7.500.000, detratto il pagamento già effettuato da per € 3.066.525,00), CP_2
o il diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa”. In sostanza ad avviso dell'attrice il diritto al pagamento del prezzo, residuato dall'adempimento parziale sopravvenuto della convenuta del 12 dicembre 2023 (doc. 41 e 63 fasc- , sarebbe CP_1 composto da:
pagina 9 di 17 a) la somma di € 1.433.475,00 (pari al corrispettivo contrattuale dei 2.866.950 di calzari) la cui consegna è stata rifiutata dalla convenuta il 26 e 27 giugno 2020 – docc. 23 e 23.1 fasc. ; CP_1
b) la somma di € 3.000,00 pari a tranche di calzari consegnati dall'attrice alla convenuta ed il cui avvenuto pagamento è stato eccepito da questa sulla scorta del bonifico del 25 marzo 2020 (doc. 3 fasc. ). CP_2
Il profilo sub a). La conclusione è fondata e va accolta. A questo proposito non può prescindersi dall'esaminare la sorta di eccezione di “risoluzione” del contratto sollevata dalla convenuta nell'ambito della mera difesa, o domanda riconvenzionale, di accertamento negativo del credito refluita nei petita rassegnati in comparsa di sostituzione e risposta. Ricorda di aver: “dichiarato di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale in data 22 giugno 2020 (annullando l'ordine relativo ai calzari non ancora consegnatile, doc. 4) e ha di conseguenza rifiutato l'unica consegna tentata successivamente a tale data. Se tale condotta (che sia una risoluzione o un annullamento parziale, poco rileva ai fini della CISG) sia legittima o meno deve essere valutato in base alla Convenzione di Vienna e, in subordine al diritto italiano, illegittimità che comunque, si ribadisce, legittimerebbe ad avanzare (ma tanto non ha fatto) un credito risarcitorio, non a pretendere CP_1 il pagamento del prezzo obbligando ad accettare i calzari già rifiutati. CP_2 In sintesi “tale contratto è stato risolto, e la consegna rifiutata, a causa del ritardo con cui i calzari sarebbero stati consegnati, rispetto ai termini – che riteneva essenziali – indicati nella CP_2 comunicazione di del 22 aprile 2020 (doc. 5, cfr. punto 18 dell'atto introduttivo del presente CP_2 giudizio, pag. 6), l'ultimo dei quali in scadenza il 15 maggio 2020”. L'assunto non persuade sotto i due profili prospettati:
- insussistenza del titolo negoziale speso dall'attrice in quanto risolto o annullato (secondo una nomenclatura spuria) per asserito ritardo nella consegna;
- inammissibilità, comunque, del diritto attoreo ad obbligare la convenuta a ricevere le merci in parola;
Quanto al primo profilo non può non convenirsi con la difesa attorea ricordandosi:
- l'assenza di accordo circa una specifica sequenza di consegne ripartite dei calzari nell'ordine del 21 marzo 2020, essendosi convenuto soltanto un dies a quo decorrente dalla consegna di una lettera di credito di almeno € 750.000,00. Fatto quest'ultimo mai avvenuto con quel che ne segue circa la sterilizzazione anche di quello;
- la natura unilaterale, e avente valore di proposta, dell'indicazione dei termini di cui alla PEC del
24 aprile 2020 (docc. 12 e 12.1 fasc doc. 5 fasc. )) nel seguente modo: CP_1 CP_2
“• 516.500 pezzi: 22 aprile;
• 150.000 pezz i: 24 aprile;
• 6.000.000 pezz i: entro il 4 maggio 2020;
• 8.327.000 pezz i: entro il 15 maggio 2020. Alla conclusione delle singole consegne verrà saldato l'importo per la presente fornitura pari a
€ 4.500.000, anticipata per un valore economico di € 3.000.000 (sono stati pertanto già pagati in anticipo n.
6.000.000 di calzari”. A questa indicazione non è mai seguita alcuna accettazione espressa o tacita da parte della
, considerando peraltro che due dei termini ivi indicati erano precedenti o coevi CP_1
pagina 10 di 17 rispetto alla stessa loro indicazione da parte di (quelli del 22 e del 24 aprile). Va CP_2 ricordato che ai sensi dell'art. 18 par. 1 C.I.S.G.:” Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichino il suo assenso alla proposta costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inattività di per sè non equivalgono ad accettazione”. Accedendo all'allegazione convenuta, sull'asserita non contestazione di simili termini in forma espressa, non vi è mai stata alcuna dichiarazione con la quale la avesse fatti propri tali termini (nuovi) né, peraltro, i CP_1 comportamenti successivi tanto di questa che della convenuta deponevano per la loro accettazione. Peraltro, la convenuta ebbe a richiedere all'attrice le date e i quantitativi per le consegne future giusta e- mail del 31 marzo 2020 (infra docc. 44.11 fasc. ricevendo CP_1 come rispetto, il 1° aprile, la necessità di dover verificare i tempi di produzione con il proprio fornitore ma che comunque ogni consegna ripartita non poteva superare il milione di pezzi (infra docc. 44.12 fasc. . Ed ancora nell'e.-mail del 7 aprile della convenuta con la CP_1 quale ammetteva di non poter organizzare i trasporti aerei direttamente dalla Cina rimettendosi all'organizzazione della a.g. (infra doc. 44. 12) CP_1 Oltre a queste premesso, poi, appaiono decisive le seguenti circostanze (peraltro ben evidenziate dall'attrice sin dalla citazione):
➢ le consegne vennero svolte ed accettate dalla metà di maggio fino al 26 giugno 2020 (doc. 15 fasc. ; CP_1
➢ le parti continuarono ad interloquire sull'evoluzione delle consegne nella stessa fascia temporale (dal 12 maggio al 20 giugno 2020) senza alcun riferimento da parte dell' alla esistenza né, tantomeno, essenzialità, del termine del 15 maggio CP_2
2020 ampiamente spirato nel mentre. Le e-mail del 12,18 maggio e del 3 giugno 2020 (infra docc. 16,17 e 19 fasc. trasmesse dalla appaiono piuttosto CP_1 CP_2 eloquenti in tal senso. Pare, anzi, confermare la tesi sviluppata dall'attrice ovvero che l' avesse CP_2 comunque, preso atto dell'evasione delle consegne in modo esponenziale alla ripresa della produzione del proprio fornitore proposta dalla e la sua CP_1 articolazione esposta nell'e-mail del 14 maggio 2020 (doc. 18 fasc. . Il ritmo CP_1 delle consegne aveva cominciato ad aumentare dopo la scadenza dell'asserito termine
“essenziale” impartito dalla convenuta. Nell'e-mail del 2 giugno 2020
[...]
per l' aveva riconosciuto l'entità dell'ultima consegna in Per_2 CP_2
1.445.000 di calzari, deducendone 1.000 in quanto la confezione era rotta. Nessuna contestazione o riferimento all'esistenza dei termini di consegna violati oggetto della successiva lettera di annullamento del 22 giugno 2020. Il grave inadempimento richiesto dalla Convezione per la risoluzione del contratto – anche da opporre quale eccezione come nella odierna fattispecie – non sussiste sul piano del titolo in quanto non dedotto dalle parti. A sorte diversa non può pervenirsi evocando una sorta di presupposizione (ex post peraltro) come si cimenta la convenuta, collegando il suo comportamento all'emergenza sanitaria e, quindi, alla subitanea necessitò di conseguire i beni entro uno specifico termine. Si tratta di un assunto che non persuade per la semplice circostanza che non vi fosse alcun fatto implicito che deponesse per la necessità della consegna in quelle specifiche date, visto l'andamento, allora sconosciuto, dell'epidemia, e, quindi, del fabbisogno di dispositivi di protezione in capo alla Regione Lombardia. Non può sottacersi, sul punto, che la stessa non aveva possibilità CP_2 prognostiche di sapere tale dato visto il suo carattere flottante e la sua dipendenza anche da scelte pagina 11 di 17 discrezionali ed organizzative dell'Ente. In disparte eventuali profili di disfunzionalità organizzativa ( e predittiva) all'interno della stessa centrale per gli acquisti (vedasi le e- mail del 15 aprile 2020 – doc. 9 fasc. - ove aveva provato a chiedere una riduzione di un terzo del quantitativo acquistato di CP_1 calzari) Evidente che un simile coacervo di circostanze non costituisce un sostrato negoziale, neanche implicito, e non può dare la stura all'insorgenza di obbligazioni di cui lamentare l'inadempimento.
Da qui l'illegittimità del rifiuto opposto dall' di ricevere i residui calzari il 25 -26 giugno CP_2 2020 (doc. 23 fasc. ed il diritto di farla accertare da parte dell'attrice secondo l'art. 62 della CP_1 Convenzione. A questo proposito si tratta di un diritto che implica un accertamento e non una coercizione negoziale (come affermato dalla convenuta in comparsa di costituzione) dell'obbligo del compratore di accettare i ben oggetto del contratto, quale forma di adempimento. La sua concreata esecuzione, di contro, esula sia dalla disposizione convenzionale sia dalla stessa domanda proposta dall'attrice, attenendo ad un posterius rispetto all'odierna causa. In questo modo la disposizione convenzionale mira a contemperare il diritto del venditore a ricevere il prezzo dei beni mantenendo la sinallagmaticità del negozio visto l'obbligo (diritto) dell'acquirente a riceverli. Si tratta di un rimedio “di accertamento in forma specifica” non previsto nella vendita di beni mobili di diritto comune (che, comunque, non trova applicazione nell'odierna causa) ma che, tuttavia, non trova ostacolo nell'art. 28 della stessa Convenzione. Questa pone un limite ai dicta che può pronunciare il Tribunale adito rispetto al proprio ordinamento giuridico, con riferimento all'esecuzione coattiva di alcune obbligazioni: “If, in accordance with the provisions of this Convention, one party is entitled to require performance of any obligation by the other party, a court is not bound to enter a judgement for specific performance unless the court would do so under its own law in respect of similar contracts of sale not governed by this Convention” Il Tribunale, tuttavia, non è chiamato a condannare in forma specifica la convenuta all'accettazione dei citati calzari residui, con quel che ne seguirebbe circa l'impossibilità per il Giudice italiano di provvedervi. Non si tratta della questione (mal posta dall'attrice) della fungibilità o meno della prestazione quanto dell'espressa esclusione nel diritto comune italiano di una possibilità di esecuzione coattiva dell'obbligazione di consegna della cosa a mani dell'acquirente. L'ordito normativo di cui agli artt. 1515-1519 c.c. (applicabili quali limiti alle pronunce del giudice ex art. 28 C.I.G.S.) non consentono una simile esecuzione in quanto in caso di inadempimento del compratore il venditore può disporre la vendita delle cose in via coattiva ma mai conseguire la consegna coattiva a mani dell'acquirente. Ma questo, come detto, non ricorre nel caso di specie, poiché l'attrice ha chiesto un minus ovvero accertare la natura di inadempimento del rifiuto alla consegna e il conseguente obbligo di riceverla da parte dell'acquirente – convenuta: non la consegna coattiva a mani. Domanda non consentita nell'ordinamento italiano ma che può essere accolta sulla base del già citato art. 62 della Copnvenzone:”The seller may require the buyer to pay the price, take delivery or perform his other obligations, unless the seller has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement.”.
In sintesi, va accertato l'obbligo dell' di ricevere 2.866.950 di calzari residui e va Controparte_2 condannata a corrispondere il relativo prezzo di € 1.433.475,00, oltre I.V.A., in favore della CP_1
[...]
L'eccezione di pagamento sub b). L'exceptio è infondata e va respinta. pagina 12 di 17 In limine litis (come si desume dalla succitata “rubrica”) l'eccezione di pagamento parziale sollevata dalla convenuta costituisce il thema decidendum dell'odierna causa ampliandolo ad un fatto estintivo, in parte della pretesa azionata. In questi termini vi è piena giurisdizione del presente Tribunale ex art. 5 parag. 1 lett. b) seconda alinea della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (come recepita dai pronunciamenti svizzeri nel caso de quo declinatori della propria giurisdizione). Trattandosi di un'eccezione che mira a paralizzare in parte la domanda creditoria non può che essere attratta alla cognizione dell'odierna Autorità Giurisdizionale. La deduzione svolta dalla difesa anche attraverso la proposizione subordinata di una Parte_9 reconventio reconventionis, dell'attinenza al thema decidendum dell'ulteriore giudizio, oramai, pendente di fronte alle Autorità elvetiche sul c.d. contratto camici, non coglie nel segno. La diatriba concernente la formazione del contratto camici, la sua inclusione o connessione con quello “calzari” esula dall'accertamento dell'odierna eccezione. Questa, infatti, si risolve nell'accertamento dell'imputazione o meno del pagamento eseguito ad un ordine o prodotto per come oggettivamente emergente dai documenti di causa. Peraltro, giova segnalare che ai sensi dell'art. 6 della l. 31 maggio 1995, n. 218 (non vi sono disposizioni specifiche a riguardo nello strumento convenzionale):”l giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta”. Se dovesse reputarsi necessario, il che non è, qualificare l'unicità o meno del contratto del 21 marzo 2020 (rispetto a quello prospettato dall'attrice del 25 marzo 2020) si risolverebbe in un accertamento incidentale – senza vincolo di giudicato- e quindi, potenzialmente non in conflitto con l'eventuale competenza giurisdizionale dell'Autorità Svizzera sul processo a sé pendente inerente i “camici”. La questione si risolve sulla scorta dell'accertamento dell'imputazione del pagamento eseguito dall' con il bonifico il 25 marzo 2020. Questa la causale inserita dalla convenuta nell'ordine CP_2 di esecuzione del bonifico di € 3.000.000,00 come risulta dalla relativa distinta (doc 14 fasc.
doc. 3 fasc. ) CP_1 CP_2
Vi è un riferimento espresso alla fattura 20203. Questo codice numerico è stato inserito dalla convenuta nel predisporre il bonifico. Ebbene dagli atti di causa risulta in modo univoco che tale codice fosse riferito al contratto o alla partita (a seconda delle diverse impostazioni) c.d. “camici” come si evince in modo incontrovertibile da:
- la fattura (installment) del 25 marzo 2020 (infra doc. 54 fasc. recante il codice CP_1
20203 e riferita espressamente ad un anticipo per assicurare il trasporto immediato di una prima parte di beni. Documento firmato digitalmente da per la conventa (infra Persona_3 doc. 55 fasc. CP_1
pagina 13 di 17 − la coeva offerta “complessiva” (rerctius: proposta) per i “surgical gowns” recante quale numero di riferimento ai fini dell'eventuale pagamento il codice 20203
(infra doc. 55 fasc. . Documento, anche questo, firmato digitalmente da CP_1 [...] per la conventa;
Persona_3
− l'indicazione contenuta nei file dei citati documenti sottoscritti digitalmente contenuti nella e- mail trasmessa da per sempre il 25 marzo 2020 (infra doc. 44.8 e Persona_4 CP_2
54 fasc. ovvero il codice CP_1
Appare difficile in termini di espressione ed emergenze “volontaristiche”, esternamente oggettivabili, ricondurre il pagamento ad on ordine o una partita di beni diversa da quella dei camici. La stessa nella propria ricostruzione unitaria negoziale – tesa a far mergere una diversa CP_2 imputazione – richiama la prima fattura emessa il 23 marzo 2020 (doc. 44 .5 fasc. dalla CP_1 attrice e concernente tutti i beni di cui all'ordine del 21 marzo 2020.
pagina 14 di 17 Ebbene l'acconto indicato per il primo successivo pagamento era rimesso alla scelta dell'acquirente visto e considerato che compare sia in forma alfabetica che numerica una netta distinzione tra i vari prodotti. In seguito, come visto, l' ha provveduto tanto a trasmetterei documenti contrattuali quanto CP_2 la prima fattura riguardanti esclusivamente i camici chirurgici ed il codice 20203. Da qui il coevo e contestuale pagamento recante lo specifico codice. La stessa attrice ebbe a “ringraziare” la convenuta del pronto pagamento riferendo che per il successivo 3 aprile sarebbe giunta la prima fornitura di 1.000,000 di camici (infra doc. 44. 10 fasc. UMBRAS). Ogni altra questione appare irrilevante ai fini di causa e la difesa opposta ai fini della paralisi della domanda attorea va respinta.
In definitiva la va condannata al pagamento del prezzo, residuo, dei calzari pari ad € CP_2 4.433.475,00.
D. gli interessi di mora. La Convenzione di Vienna del 1980 detta una disciplina materiale “generica” sul diritto agli interessi di mora in caso di ritardo del compratore al pagamento del prezzo ex art. 78:” If a party fails to pay the price or any other sum that is in arrears, the other party is entitled to interest on it, without prejudice to any claim for damages recoverable under article 74”. Non viene indicato alcun saggio di interesse né una specifica disposizione convenzionale sulla decorrenza. Occorre, pertanto, fare riferimento alla legge svizzera quale fonte normativa residuale applicabile all'odierna fattispecie ovvero alla Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (c.d. Codice delle Obbligazioni). Eppertanto:
- l'art. 102 dispone che: “Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno”;
- l'art. 104 stabilisce che:” Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore”.
pagina 15 di 17 A dispetto di quanto ritenuto dall'attrice il dies a quo di decorrenza non può riferirsi all' 11 luglio 2020 quale data di emissione ( e non scadenza, peraltro) della fattura emessa per il pagamento dell'intero prezzo dei calzari. La condizione di pagamento complessivo del prezzo evincibile dalla proposta (poi accettata senza modifiche sul punto dall' del 18 marzo 2020 era quella di “full payment CP_2 30 days after delivery”. Ebbene la fine delle consegne è stata ostacolata dal rifiuto illegittimo opposto dalla convenuta il 25 giugno 2020 sicchè da allora può ritenersi esaurita l'obbligazione della venditrice e decorrente il termine dilatorio di pagamento. Gli interessi moratori del 5% annuo saranno dovuti a partire dal 25 giugno 2020 e fino:
- al 12 dicembre 2023 sulla somma di € 3.066.525,00 che doveva considerarsi esigibile vista l'infondatezza della relativa eccezione svolta dall'a convenuta. Discorre di assenza di titolo per la richiesta di pagamento non ha pregio giuridico in quanto la aveva richiesto il CP_1 pagamento tramite l'invio di una fattura per il totale. Eventuali eccezioni di parziale inadempimento per altra causa non legittimavano la compratrice a corrispondere la somma da ella dovuta per i beni pacificamente ricevute.;
- al soddisfo sulla somma di € 4.433.475,00.
E. La domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria proposta dalla CP_1 infondata e va respinta. La parte attrice persegue una duplicazione di poste di danno sulla base dello stesso fatto: il ritardo imputabile nel pagamento del prezzo. Come visto per gli interessi la Convenzione di Vienna del 1980 attribuisce soltanto die diritti “astratti”
o meglio indica i rimedi astratti di cui può avvalersi la parte attinta dall'inadempimento contrattuale e la loro coesistenza. Ora la parte invoca a più riprese l'art. 74 della Convenzione secondo cui:” Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach. Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought to have known, as a possible consequence of the breach of contract”. Orbene il fatto costituente il danno lamentato sarebbe:” il danno da svalutazione monetaria causato dall'ingiustificato tardivo pagamento di , considerato che il franco svizzero si è sensibilmente CP_2 rafforzato rispetto all'€ tra il 26 giugno 2020, data di emissione della fattura da parte di (cfr. CP_1 ns. doc. n. 24.2) ad oggi”. Non si può fare a meno di notare che il pregiudizio allegato è quello già coperto dagli interessi di mora che costituiscono per il diritto svizzero la compensazione per il ritardo nella possibilità di disporre della somma di denaro dovuta e, coprono, quindi, anche l'eventualità che la moneta di sia deprezzata medio tempore. La parte attrice, infatti, non invoca un diverso utilizzo che avrebbe fatto della somma foriera di quel maggior danno risarcibile ex art. 106 del Codice delle Obbligazioni svizzero (“Quando il danno patito dal creditore ecceda l'ammontare degli interessi moratori, il debitore è tenuto a risarcire anche questo danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa”). Allo stesso modo la parte attrice non ha agito per la risoluzione del contratto chiedendo il differenziale di prezzo tra ciò che aveva pattuito e quello corrente al momento della risoluzione ex art. 76 della Convenzione.
pagina 16 di 17 In definitiva la parte chiede un mero scarto di valore della moneta e non dei beni e collega il danno al ritardo nel pagamento così facendo refluire sotto diverse spoglie la richiesta risarcitoria a quella già liquidata con gli interessi moratori.
F. Le domande riconvenzionali. Va da sé che la c.d. domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non importi alcuna esondazione del thema decidendum rispetto all'azione iniziale proposta dall'attrice e ciò priva di base processuale (oltre che di utilità) la c.d. reconventio reconventionis sui “camici” di cui alla prima memoria ex art. 171 – ter c.p.c. della CP_4 I fatti materiali e giuridici allegati dalla nonché la stessa spiegazione che ne ha svolto in CP_2 sede di scritti conclusivi palesano tale “sforzo” come paralizzatore della pretesa avversa. Peraltro, appare processualmente “bizzarro” che la convenuta abbia proposto a sua volta una domanda riconvenzionale sul punto, affermando (e documentando) che al tempo stesso aveva già intrapreso una, procedura conciliativa sullo stesso oggetto (poi sfociata in un vero e proprio processo) di fronte alle Autorità Elvetiche. Da qui la contestuale richiesta di sospendere – previa separazione – la controversia inerente i camici per pregiudizialità internazionale derivante comunque da un asserita giurisdizione svizzera sulla domanda. Tale esigenza non sussiste in quanto la domanda riconvenzionale dell'attrice non deve essere decisa nel presente processo.
Ogni altra domanda o eccezione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il disputatum iniziale (€ 7.500.000,00) visto l'intervenuto parziale pagamento (comunque dovuto) in corso di causa in € 1.740,00 per anticipazioni non imponibili, € 64.138,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• condanna la al pagamento della somma – per sorte capitale – di € 4.433.475,00 in CP_2 favore della;
CP_1
• condanna la al pagamento degli interessi di mora al saggio del 5% decorrenti dal 25 CP_2 giugno 2020: i. al 12 dicembre 2023 sulla somma di € 3.066.525,00; ii. all'effettivo soddisfo sulla somma di € 4.433.475,00;
• rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti;
• condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla liquidate CP_2 CP_1 in € 1.740,00 per anticipazioni non imponibili, € 64.138,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice
RO UC
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RO UC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23792/2023 promossa da:
(p.iva )), con il patrocinio dagli avv.ti GIUSEPPE LOMBARDI CP_1 C.F._1 (C.F.: ), EMANUELA DA RIN (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 Pt_1 C.F.: ), (C.F.: )
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._5 nonché ( ), Parte_3 C.F._6 Parte_4 ( e ( ) elettivamente domiciliata presso C.F._7 Parte_5 C.F._8 LCA Studio Legale in MILANO VIA MOSCOVA 18 ATTRICE contro
Controparte_2 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la CP_1 Controparte_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“in via principale: (i) previo, occorrendo, accertamento dell'illegittimo rifiuto da parte di di ricevere n. CP_2
2.866.950 calzari del valore di Euro 1.433.475,00 offerti da in data 26 e 27 giugno CP_1
2020 e di cui nuovamente offre la con-segna in questa sede e della relativa pretesa di dichiarare risolto il contratto concluso tra le parti il 21 marzo 2020, dichiarare CP_2 tenuta a rice-vere la consegna della tranche di 2.866.950 calzari protettivi e condannare
[...] al pagamento in favore di del corrispettivo con-trattuale di Euro CP_2 CP_1
7.500.000,00 oltre IVA, o il diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa;
pagina 1 di 17 (ii) conseguentemente, condannare al risarcimento di tutti i danni subìti da CP_2 CP_1
[...
nell'importo che risulterà dovuto in corso di causa, o nella la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;
(iii) condannare al pagamento di interessi al tasso previsto dalla legge applicabile dal CP_2 dovuto al saldo, oltre rivalutazione monetaria;
in via subordinata: (iv) per la denegata ipotesi in cui si ritenesse legittimo il rifiuto di di ricevere n. CP_2
2.866.950 calzari del valore di Euro 1.433.475,00, accertare e dichiarare l'inadempimento di all'obbligo di pagamento delle consegne effettuate ai sensi del contratto per i CP_2 motivi in atti e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di di CP_2 CP_1
Euro 6.066.525 oltre IVA, o il diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa;
(v) conseguentemente condannare e al risarcimento di tutti i danni subìti da CP_2 CP_1
[...
nell'importo che risulterà dovuto in corso di causa, o nella la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, (vi) il tutto oltre interessi al tasso previsto dalla legge applicabile dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
in via di estremo subordine: (vii) per la denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande formulate a titolo contrattuale, accertare e dichiarare che ha conseguito un arric-chimento senza causa in CP_2 conseguenza della consegna di 12.133.050 calzari protettivi da parte di e, per CP_1 l'effetto, condannare a corrispondere ad Euro 6.066.525 oltre IVA, CP_2 CP_1 ovvero la di-versa somma che risultasse dovuta e/o che il Giudice riterrà di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre accessori”.
Si è costituita con comparsa di risposta dell'11 ottobre 202 la eccependo: CP_2
1) In via preliminare di merito, dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata sub (i) delle conclusioni di parte attrice, per tutte le ragioni illustrate in narrativa.
2) Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare: (i) se ritenuta ammissibile la domanda sub (i) delle conclusioni di parte attrice, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di di pagare in favore di la somma di Euro CP_2 CP_1
7,5 milioni quale corrispettivo per la consegna di 15 milioni di calzari, (ii) il diritto di a ricevere il pagamento del corrispettivo pattuito in relazione ai circa CP_1
12 milioni di calzari consegnati, pari ad Euro 6.066.525,00 oltre IVA se applicabile, (iii) che il pagamento eseguito da nel marzo 2020 per un importo pari ad Euro CP_2
3.000.000,00 ha parzialmente estinto il credito di di cui al precedente punto (ii), CP_2
(iv) che il credito attuale di per la fornitura dei calzari e pari ad Euro 3.066.525,00 CP_1
(oltre iva se applicabile), non ancora esigibile per fatto e colpa di CP_1
e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di pagamento formulate tanto in via principale quanto subordinata da nel presente giudizio o, comunque, subordinando l'eventuale condanna CP_1
pagina 2 di 17 di al pagamento della somma ritenuta come dovuta all'emissione da parte di del CP_2 CP_1 relativo titolo di pagamento a saldo della fornitura.
3) Sempre nel merito, in via principale, rigettare la domanda risarcitoria proposta sub (ii) delle conclusioni di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto.
4) Sempre nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. formulata da in via subordinata a quella contrattuale. CP_1
5) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che nulla deve ad in relazione CP_2 CP_1 alla fornitura di camici e mascherine prevista nell'Ordine per cui è causa.
6) In via riconvenzionale subordinata alla precedente, e per la sola eventualità in cui l'intestato Tribunale ritenesse di rigettare la domanda sub 2 (iii) che precede, accertare e dichiarare che ha CP_2 diritto alla restituzione da parte di della somma di Euro 3.000.000,00, oltre rivalutazione CP_1 ed interessi dal pagamento, condannando al pagamento in favore di dello stesso CP_1 CP_2 importo, anche se del caso disponendone la compensazione con le eventuali somme che dovesse ritenere ad essa dovute in relazione alla fornitura di calzari. CP_1
7) In ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”.
Il g.i. – con decreto emesso ex art. 171 – bis c.p.c. – ha differito la prima udienza di comparizione personale ex art. 183 c.p.c. al 17 aprile 2023. All'esito di ampia ed articolata discussione il g.i.ha:
• ritenuto la natura documentale della causa e l'assenza di istanze istruttorie costituende tecnicamente intese;
• rinviato la causa all'udienza di rimessione in decisione dell'11 settembre 2025 da celebrarsi in via cartolare (vista la natura dell'incombente). Il 16 giugno 2025 ha ammesso la produzione dei documenti nn. 101- 102 sulla base dell'istanza di rimessione in termini della parte attrice. Il 9 agosto 2025 ha dichiarato inammissibile l'istanza di “trattazione orale dell'udienza del 11 settembre 2025 ovvero mediante collegamenti audiovisivi a distanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 bis c.p.c..” formulata dalla parte convenuta attesa non essendo prevista alcuna udienza di discussione orale (per come intesa dalla parte convenuta) nella fase decisoria a trattazione scritta di fronte al Tribunale che giudica in composizione monocratica. A seguito della decorrenza dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. e del deposito dei relativi attivi conclusivi, il g.i. ha trattenuto la causa in decisione giusta ordinanza del 2 ottobre 2025.
La domanda proposta in via principale dalla fondata e va accolta. CP_1
A. La legge applicabile. In disparte l'aspra tematica (di cui infra) inerente la natura unica o multipla dei contratti originati dalla negoziazione del marzo 2020 fra le parti, può affermarsi ragionevolmente che il diritto c.d. materiale costituente la disciplina applicabile al contratto c.d. “Calzari” sia rinvenibile in via diretta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge 11 dicembre 1985, n. 765) ed in vigore dal 1° gennaio 1988. Ai sensi dell'art. 1 della convenzione, la medesima "si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi (...) quando questi Stati sono Stati contraenti". In questo caso l'attrice, con sede legale in Churerstrasse 37, 8808 Pfaffikon (SZ), Svizzera e la convenuta in Milano, Via Torquato Taramelli n. 26 Italia. Ambo i Paesi sono contraenti dello strumento convenzionale.
pagina 3 di 17 Non appare peregrino ricordare che ai sensi dell'art. 1 parag. 3 “Nel determinare l'ambito di applicazione della presente Convenzione non si deve tener conto né della nazionalità delle parti né del carattere civile o commerciale delle parti o del contratto” attesa la natura di società in hosue della Regione Lombardia dell'odierna convenuta e la sua natura di organismo di diritto pubblico secondo la classificazione comunitaria e della contrattualistica pubblica. Persuasiva, poi, appare la ricostruzione giuridica offerta dall'attrice in ordine all'individuazione della legge applicabile in caso di mancanza di una disposizione specifica stabilita dalla Convenzione. All'art. 7 par. 2 di questa si legge:” Le questioni che, pur riguardando materie regolate dalla presente Convenzione, non siano in essa espressamente risolte, devono essere risolte conformemente ai principi generali su cui essa si basa o, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato” Ebbene la strumento internazional-privatistico che viene in auge nei rapporti tra Repubblica Italiana e in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è costituito dalla Controparte_3
“Convenzione concernente la legge applicabile ontratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee” conclusa a l' il 15 giugno 1955, e ratificata con la l. 4 febbraio 1958, n. 50 dall'Italia. La Convenzione conf e primazia in primis alla scelta della legge applicabile alle parti (art. 2): la “designazione deve formare l'oggetto di una clausola espressa, o risultare indubbiamente dai disposti contrattuali” (art. 2.2). In difetto:” Quando manchi una dichiarazione delle parti circa il diritto applicabile conformemente alle premesse previste nell'articolo precedente, la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui il venditore, al momento in cui assume l'ordine, ha la sua dimora abituale. Se l'ordine è assunto da una succursale del venditore, la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui si trova la succursale. Il contratto di compravendita è tuttavia regolato dal diritto interno del paese, nel quale il compratore ha la sua dimora abituale o dove è domiciliata la sua ditta commerciale che ha fatto l'ordinazione, se quest'ultima sia stata assunta in tale paese sia dal venditore, sia dal suo rappresentante, agente o viaggiatore di commercio”. La compravendita dei calzari per cui è causa si è conclusa a distanza mediante proposta ed accettazione i cui atti pre-negoziali sono stati trasmessi da due Stati diversi, difettando, quindi, quella contestualità
“spaziale” tra proposta ed accettazione di cui al citato art. 3 par. 2 deponente per l'applicazione della legge dello Stato dell'acquirente. Questo strumento convenzionale, quindi, prevale nella electio legis come espressamente stabilito anche dall'art. 57 della l. 31 maggio 1995, n. 218 che statuisce:” Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”. Tale ultimo inciso, vista la non appartenenza della all'Unione Europea e all'applicazione del REG. CE c.d. Roma I (sostitutivo Controparte_3 Per_ della citata Convenzione del 19 giugno 1980), fa emergere la vincolatività della Convenzione del il 15 giugno 1955. Va dato atto, comunque, che il Reg. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nella sua c.d. applicazione universale (“La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro” art. 2) condurrebbe a risultati analoghi in subiecta materia. L'.art. 4 par 1 lett a) stabilisce che: “il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale”. In questo caso, quindi, la legge “residuale” applicabile agli aspetti contrattuali con disciplinati o disciplinabili dalla C.I.G.S. è quella della RA . Il riferimento svolto dalla parte CP_3 convenuta alla lex fori non si comprende nella sua assenza di indicazione della fonte normativa che disciplinerebbe tale collegamento. pagina 4 di 17 B. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla è infondata e va CP_2 respinta. Venendo al lato soggettivo del rapporto, prima di quello oggettivo, va preso atto che la convenuta in comparsa conclusionale ha sollevato per la prima volta un'eccezione definita di “carenza di legittimazione passiva”. In tale libello si premura di specificarne la rilevanza “in generale rispetto a tutte le doglianze attoree ed in particolare rispetto a quelle introdotte da controparte solo in corso di causa”. Inerisce, pertanto, anche al Contratto Calzari. Da questa posizione processuale ricorda che:” È infatti palese che la finalità della domanda CP_ riconvenzionale di si giustifica per il fatto che quest'ultima è stata evidentemente convenuta in giudizio per errore da che, invece, avrebbe dovuto chiamare in causa la Presidenza del CP_1 Consiglio dei Ministri, unica effettiva legittimata passiva, non foss'altro perché – come si dirà meglio infra – per un verso, ha gestito in modo centralizzato tutte le attività relative all'emergenza pandemica CP_ e, per altro verso, sopporta l'intero onere finanziario degli acquisti operati da quale delegato del Soggetto Attuatore”. Ed infatti:” l'Ordine del 21 marzo 2020,.. così come tutti gli acquisti effettuati nel periodo pandemico (non oggetto del presente giudizio), sarebbero stati sottoscritti dall'allora Direttore CP_ Generale di quale ultimo anello di una struttura che risaliva fino alla Presidenza del Consiglio CP_ dei Ministri… il quadro normativo vigente all'epoca emerge che le attività poste in essere da – e in particolare dal suo Direttore Generale – erano direttamente riconducibili, giuridicamente ed Parte economicamente, alla , nell'ambito della gestione emergenziale della pandemia Covid-19.” (infra pp. 16-18 comparsa conclusionale ). “ CP_2 In sostanza, pare di capire, la convenuta eccepisce, in senso lato, la veste di mera rappresentante in nome e per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri nella contrattazione che ha dato adito all'odierno giudizio. In sintesi, un difetto di titolarità passiva del rapporto in quanto il contraente su cui si sarebbero “consolidati” gli effetti del contratto concluso sarebbe stato lo Stato italiano e non la Centrale unica per gli acquisti della Regione Lombardia. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione l'azione sarà inammissibile La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. (ex plurimis Cass. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951). Ciò comporta che trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (Cass. SS.UU. 9 febbraio 2012, n. 1912) Il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda non significando, tuttavia, che la relativa prova gravi sul pagina 5 di 17 convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto (con le relative preclusioni) La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti;
tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti. Chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona sulla base della ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c.. Ai fini della sua dimostrazione occorre rifarsi al rapporto sostanziale che lo regola nella realtà giuridica in quanto il suo riconoscimento attraverso il principio della non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutato dal giudice, specie quando riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto (amplius infra Cass. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 295; Cass. VI- III, 24 settembre 2018, n. 22525). In definitiva se è vero che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla;
purtuttavia il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto esonera il primo dal relativo onere. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità. (Cass. III, Ord. 22 aprile 2025, n. 10435). Trattandosi di una questione processuale di valutazione del fatto, della prova, della ripartizione dell'onere della stessa ricade nell'ambito della lex fori e quindi della legge italiana. Sul piano processuale non si registra alcuna preclusione a far valere siffatto difetto o, meglio, non vi sarebbe alcun impedimento alla parte di sollecitare il mero potere officioso del giudice nel dover accertare i fatti costitutivi (anche dal lato oggettivo) della domanda. Si tradurrebbe, infatti, in una mera difesa. Ebbene la mera difesa, al pari dell'eccezione in senso lato, non è condizionata all'onere di allegazione dei fatti per essa rilevanti, né al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, ma è inequivocamente condizionata all'emergenza ex actis degli elementi sulla cui base essa può essere rilevata d'ufficio o “dedotta dalla parte interessata”. (infra Cass. SS.UU. 7 maggio 2013, n. 10531) ovvero che sia già legittimamente acquisito sul piano probatorio, in linea con una
“concezione del processo che (…) fa leva sul valore della giustizia della decisione", in forza della quale un conto sono le preclusioni processuali, le quali rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione “di fonti (anche documentali) di prova da cui i fatti a supporto dell'eccezione/mera difesa possano emergere (infra Cass. III, 17 giugno 2024, n. 16814; Cass. cfr. sul punto Cass. 01/02/2023, n.2963). Tale “rilievo”, in sintesi, non è precluso alla parte convenuta, neanche negli scritti deputati alla mera illustrazione e riordino delle difese, in quanto non introduce un fatto nuovo in senso tecnico limitandosi ad ostacolare la domanda avversa. Si rivela, tuttavia, del tutto infondato sotto il profilo dell'acquisizione processuale del fatto tanto in via assertiva che documentale con quel che ne segue circa la manifesta infondatezza dell'assunto. Appare dirimente ricordare:
- l'ammissione implicita della propria titolarità passiva del rapporto da parte della convenuta sin dalla costituzione nel presente giudizio. Non si tratta solo di una mera non specifica contestazione della titolarità passiva allegata dall'attrice in citazione ovvero che l CP_2 fosse l'acquirente dei calzari e colei che in proprio nome e conto avesse concluso il relativo pagina 6 di 17 contratto. Emblematica l'espressa ammissione della convenuta circa la ricostruzione fattuale offerta dall'attrice, esposta a pp.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta:” In relazione alla ricostruzione della genesi dello specifico rapporto tra e si rimanda a quanto CP_2 CP_1 riportato nel paragrafo II.A dell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto conforme a verità. Vero è anche che, come anche affermato nel punto 12 pag. 4 dell'atto introduttivo, in data 21 marzo 2020 (doc. 2) chiedeva ad la fornitura di: n. 15 milioni di CP_2 CP_1 calzari per un costo totale di Euro 7.500.000,00, da consegnare entro 14 giorni dal ricevimento della lettera di credito…”.
- A ciò si aggiunge:
• la c.d. domanda riconvenzionale di accertamento negativo, poi “riconvertita” in eccezione in senso stretto in comparsa conclusionale (p. 16), che non mirava alla difesa da un error soggettivo dell'attrice ma ad affermare che nulla era dovuto per ragioni oggettive inerenti alla risoluzione parziale del contratto o, comunque, di inammissibilità di altra parte della domanda attorea per incoercibilità della prestazione secondo la legge italiana o ex art. 28 della C.I.G.S.. Sostenere che l' non doveva nulla oppure CP_2 che non avrebbe potuto essere condannata a “ricevere la merce” significava che il soggetto passivo dell'azione era la società e non lo Stato Italiano;
• la stessa contraddittoria spiegazione offerta in sede di comparsa conclusionale circa la funzione della domanda riconvenzionale testé citata:” È infatti palese che la finalità della domanda riconvenzionale di Aria si giustifica per il fatto che quest'ultima è stata evidentemente convenuta in giudizio per errore da che, invece, avrebbe dovuto CP_1 chiamare in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica effettiva legittimata passiva,…”. Se fosse stato così evidente l'errore soggettivo passivo in cui sarebbe incorsa l'attrice, non si comprende sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, perché mai la convenuta avrebbe riconosciuto la ricostruzione dei fatti proposta dalla prima inerente alla conclusione del contratto in nome e per conto dell' e non di altri soggetti giuridici distinti;
CP_2
− nell'aberratio iuris della ricostruzione giuridica offerta dalla difesa convenuta sugli effetti che avrebbe avuto la normativa emergenziale nell'individuare l' quale attuatore – in CP_2 quanto soggetto deputato all'acquisto dei dispositivi di protezione – nell'ambito della rappresentanza negoziale. I provvedimenti extra ordinem (legittimati dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) adottati dal Dipartimento della protezione Civile fino ai decreti del Presidente della Giunta regionale (quale commissario) e all'individuazione dell' (nella persona del suo CP_2
Direttore Generale), meglio riassunti alle pp. 19-23 comparsa conclusionale , appaiono CP_2 del tutto irrilevanti sotto il profilo dell'imputazione giuridica del contratto e alla sua “veste” civilistica nel concluderlo ovvero quale contraente in nome e per proprio conto. Appare pleonastico dover discriminare (circostanza di cui si è già peritata la difesa attorea in sede di memoria di replica) il piano amministrativo e contabile “interno” di tale costrutto provvedimentale – normativo, da quello meramente contrattuale della vicenda cui occorre. Il fatto che sia stata esonerata da un serie di limiti amministrativi e contabili CP_2 nell'acquisto dei dispositivi di protezione medica nonché rivestisse la “funzione”, assieme ad pagina 7 di 17 altri soggetti, di attuatore dei provvedimenti emergenziali, per affrontare la crisi epidemica, non assume alcun rilievo contrattuale. non ha mai speso il nome di altri soggetti in CP_2 nessuna delle comunicazioni precontrattuali e contrattuali né ha mai contestato ex post (ed ante contenzioso) l'imputazione giuridica degli effetti del contratto quale ad es. l'intestazione delle fatture via via emesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 32 e ss. della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (c.d. Codice delle Obbligazioni - ma anche degli artt. 1387 e ss. c.c.) la c.d. deviazione degli effetti dal rappresentante al rappresentato non può che passare dalla previa spendita di tale qualità in chi contrae. Si tratta di un presupposto tanto “banale” quanto assorbente, agli odierni fini, visto che l non ha mai speso il nome della Presidenza del Consiglio dei CP_2 Ministri né tantomeno poteva considerarsi inserita quale suo organo ai fini della conclusione dei singoli contratti. La domanda di ripetizione dell'asserito indebito proposta dalla in proprio, Controparte_2 peraltro, cozza con la c.d. eccezione atteso che non è neanche stata spesa in nome e per conto di terzi.
C.Il merito della domanda inerente i calzari. Appare documentata in atti, e pacifica sul piano assertivo, la conclusione del contratto avente ad oggetto 15.000.000 di calzari per il prezzo di € 7.500.000. A questi fini non assume rilievo la diatriba sostanziale e processuale concernente “l'unicità” del contratto o il suo inserimento in un “macro contratto” assieme agli altri dispositivi medici (camici e mascherine). Le parti hanno convenuto il citato acquisto (dopo una serie di interlocuzioni tra il 13 ed il 17 marzo 2020 – docc.
3-4 fasc. attraverso: CP_1 a) la proposta della el 18 marzo 2020 (doc. 5 fasc. ncorchè definita CP_1 CP_1
“non binding offer”)
b) l'accettazione da parte della con la PEC del 21 marzo 2020 (docc. 6 e 6.1 fasc. Controparte_2
CP_1
pagina 8 di 17 Questo per quanto concerne gli elementi essenziali del contratto ovvero oggetto, quantità e prezzo ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 par. 1 e 18 par. 1 della nonché per quanto concerneva la Pt_8 prima data di consegna individuata nei 14 successivi al rilascio di una lettera di credito da parte della
Controparte_2 Su questo punto, infatti, la convenuta ebbe espressamente ad aderire a tale termine proposto dall'attrice:” entro 14 giorni dal ricevimento della lettera di credito”. Discorso diverso va svolto in relazione alla scansione delle consegne ed al quantum che di volta in volta sarebbe stato oggetto di spedizione nonché riguardo il luogo di consegna. L'attrice aveva proposto in modo generico “presso l'aeroporto di Milano con spese di trasporto e dogana a vostro carico”. La convenuta aveva risposto:” Consegna. Le consegne devono essere effettuate presso il magazzino unico di AREU, Viale delle Ferrovie – Ingress o CARGO 2 RHO - 20017
- Rho (MI)”.
Fatta questa debita precisazione negoziale, occorre valutare la sussistenza del credito azionato tanto per sorte capitale che per interessi moratori da parte dell'attrice. Come allegato dall'attrice in corso di causa e precisato nelle conclusioni del 12 giugno 2025:” previo, occorrendo, accertamento dell'illegittimo rifiuto da parte di di ricevere n. Controparte_2 2.866.950 calzari del valore di € 1.433.475,00 offerti da in data 26 e 27 giugno 2020 e CP_1 di cui nuovamente offre la consegna in questa sede e della relativa pretesa di dichiarare risolto il contratto concluso tra le parti il 21 marzo 2020 avente oggetto la fornitura dei calzari, dichiarare tenuta a ricevere la consegna della tranche di 2.866.950 calzari protettivi e/o Controparte_2 condannare a ricevere la merce e condannare al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_2
del restante corrispettivo contrattuale per l'intera fornitura pari a € 4.433.475,00 (oltre CP_1 IVA se dovuta) (pari a € 7.500.000, detratto il pagamento già effettuato da per € 3.066.525,00), CP_2
o il diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa”. In sostanza ad avviso dell'attrice il diritto al pagamento del prezzo, residuato dall'adempimento parziale sopravvenuto della convenuta del 12 dicembre 2023 (doc. 41 e 63 fasc- , sarebbe CP_1 composto da:
pagina 9 di 17 a) la somma di € 1.433.475,00 (pari al corrispettivo contrattuale dei 2.866.950 di calzari) la cui consegna è stata rifiutata dalla convenuta il 26 e 27 giugno 2020 – docc. 23 e 23.1 fasc. ; CP_1
b) la somma di € 3.000,00 pari a tranche di calzari consegnati dall'attrice alla convenuta ed il cui avvenuto pagamento è stato eccepito da questa sulla scorta del bonifico del 25 marzo 2020 (doc. 3 fasc. ). CP_2
Il profilo sub a). La conclusione è fondata e va accolta. A questo proposito non può prescindersi dall'esaminare la sorta di eccezione di “risoluzione” del contratto sollevata dalla convenuta nell'ambito della mera difesa, o domanda riconvenzionale, di accertamento negativo del credito refluita nei petita rassegnati in comparsa di sostituzione e risposta. Ricorda di aver: “dichiarato di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale in data 22 giugno 2020 (annullando l'ordine relativo ai calzari non ancora consegnatile, doc. 4) e ha di conseguenza rifiutato l'unica consegna tentata successivamente a tale data. Se tale condotta (che sia una risoluzione o un annullamento parziale, poco rileva ai fini della CISG) sia legittima o meno deve essere valutato in base alla Convenzione di Vienna e, in subordine al diritto italiano, illegittimità che comunque, si ribadisce, legittimerebbe ad avanzare (ma tanto non ha fatto) un credito risarcitorio, non a pretendere CP_1 il pagamento del prezzo obbligando ad accettare i calzari già rifiutati. CP_2 In sintesi “tale contratto è stato risolto, e la consegna rifiutata, a causa del ritardo con cui i calzari sarebbero stati consegnati, rispetto ai termini – che riteneva essenziali – indicati nella CP_2 comunicazione di del 22 aprile 2020 (doc. 5, cfr. punto 18 dell'atto introduttivo del presente CP_2 giudizio, pag. 6), l'ultimo dei quali in scadenza il 15 maggio 2020”. L'assunto non persuade sotto i due profili prospettati:
- insussistenza del titolo negoziale speso dall'attrice in quanto risolto o annullato (secondo una nomenclatura spuria) per asserito ritardo nella consegna;
- inammissibilità, comunque, del diritto attoreo ad obbligare la convenuta a ricevere le merci in parola;
Quanto al primo profilo non può non convenirsi con la difesa attorea ricordandosi:
- l'assenza di accordo circa una specifica sequenza di consegne ripartite dei calzari nell'ordine del 21 marzo 2020, essendosi convenuto soltanto un dies a quo decorrente dalla consegna di una lettera di credito di almeno € 750.000,00. Fatto quest'ultimo mai avvenuto con quel che ne segue circa la sterilizzazione anche di quello;
- la natura unilaterale, e avente valore di proposta, dell'indicazione dei termini di cui alla PEC del
24 aprile 2020 (docc. 12 e 12.1 fasc doc. 5 fasc. )) nel seguente modo: CP_1 CP_2
“• 516.500 pezzi: 22 aprile;
• 150.000 pezz i: 24 aprile;
• 6.000.000 pezz i: entro il 4 maggio 2020;
• 8.327.000 pezz i: entro il 15 maggio 2020. Alla conclusione delle singole consegne verrà saldato l'importo per la presente fornitura pari a
€ 4.500.000, anticipata per un valore economico di € 3.000.000 (sono stati pertanto già pagati in anticipo n.
6.000.000 di calzari”. A questa indicazione non è mai seguita alcuna accettazione espressa o tacita da parte della
, considerando peraltro che due dei termini ivi indicati erano precedenti o coevi CP_1
pagina 10 di 17 rispetto alla stessa loro indicazione da parte di (quelli del 22 e del 24 aprile). Va CP_2 ricordato che ai sensi dell'art. 18 par. 1 C.I.S.G.:” Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichino il suo assenso alla proposta costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inattività di per sè non equivalgono ad accettazione”. Accedendo all'allegazione convenuta, sull'asserita non contestazione di simili termini in forma espressa, non vi è mai stata alcuna dichiarazione con la quale la avesse fatti propri tali termini (nuovi) né, peraltro, i CP_1 comportamenti successivi tanto di questa che della convenuta deponevano per la loro accettazione. Peraltro, la convenuta ebbe a richiedere all'attrice le date e i quantitativi per le consegne future giusta e- mail del 31 marzo 2020 (infra docc. 44.11 fasc. ricevendo CP_1 come rispetto, il 1° aprile, la necessità di dover verificare i tempi di produzione con il proprio fornitore ma che comunque ogni consegna ripartita non poteva superare il milione di pezzi (infra docc. 44.12 fasc. . Ed ancora nell'e.-mail del 7 aprile della convenuta con la CP_1 quale ammetteva di non poter organizzare i trasporti aerei direttamente dalla Cina rimettendosi all'organizzazione della a.g. (infra doc. 44. 12) CP_1 Oltre a queste premesso, poi, appaiono decisive le seguenti circostanze (peraltro ben evidenziate dall'attrice sin dalla citazione):
➢ le consegne vennero svolte ed accettate dalla metà di maggio fino al 26 giugno 2020 (doc. 15 fasc. ; CP_1
➢ le parti continuarono ad interloquire sull'evoluzione delle consegne nella stessa fascia temporale (dal 12 maggio al 20 giugno 2020) senza alcun riferimento da parte dell' alla esistenza né, tantomeno, essenzialità, del termine del 15 maggio CP_2
2020 ampiamente spirato nel mentre. Le e-mail del 12,18 maggio e del 3 giugno 2020 (infra docc. 16,17 e 19 fasc. trasmesse dalla appaiono piuttosto CP_1 CP_2 eloquenti in tal senso. Pare, anzi, confermare la tesi sviluppata dall'attrice ovvero che l' avesse CP_2 comunque, preso atto dell'evasione delle consegne in modo esponenziale alla ripresa della produzione del proprio fornitore proposta dalla e la sua CP_1 articolazione esposta nell'e-mail del 14 maggio 2020 (doc. 18 fasc. . Il ritmo CP_1 delle consegne aveva cominciato ad aumentare dopo la scadenza dell'asserito termine
“essenziale” impartito dalla convenuta. Nell'e-mail del 2 giugno 2020
[...]
per l' aveva riconosciuto l'entità dell'ultima consegna in Per_2 CP_2
1.445.000 di calzari, deducendone 1.000 in quanto la confezione era rotta. Nessuna contestazione o riferimento all'esistenza dei termini di consegna violati oggetto della successiva lettera di annullamento del 22 giugno 2020. Il grave inadempimento richiesto dalla Convezione per la risoluzione del contratto – anche da opporre quale eccezione come nella odierna fattispecie – non sussiste sul piano del titolo in quanto non dedotto dalle parti. A sorte diversa non può pervenirsi evocando una sorta di presupposizione (ex post peraltro) come si cimenta la convenuta, collegando il suo comportamento all'emergenza sanitaria e, quindi, alla subitanea necessitò di conseguire i beni entro uno specifico termine. Si tratta di un assunto che non persuade per la semplice circostanza che non vi fosse alcun fatto implicito che deponesse per la necessità della consegna in quelle specifiche date, visto l'andamento, allora sconosciuto, dell'epidemia, e, quindi, del fabbisogno di dispositivi di protezione in capo alla Regione Lombardia. Non può sottacersi, sul punto, che la stessa non aveva possibilità CP_2 prognostiche di sapere tale dato visto il suo carattere flottante e la sua dipendenza anche da scelte pagina 11 di 17 discrezionali ed organizzative dell'Ente. In disparte eventuali profili di disfunzionalità organizzativa ( e predittiva) all'interno della stessa centrale per gli acquisti (vedasi le e- mail del 15 aprile 2020 – doc. 9 fasc. - ove aveva provato a chiedere una riduzione di un terzo del quantitativo acquistato di CP_1 calzari) Evidente che un simile coacervo di circostanze non costituisce un sostrato negoziale, neanche implicito, e non può dare la stura all'insorgenza di obbligazioni di cui lamentare l'inadempimento.
Da qui l'illegittimità del rifiuto opposto dall' di ricevere i residui calzari il 25 -26 giugno CP_2 2020 (doc. 23 fasc. ed il diritto di farla accertare da parte dell'attrice secondo l'art. 62 della CP_1 Convenzione. A questo proposito si tratta di un diritto che implica un accertamento e non una coercizione negoziale (come affermato dalla convenuta in comparsa di costituzione) dell'obbligo del compratore di accettare i ben oggetto del contratto, quale forma di adempimento. La sua concreata esecuzione, di contro, esula sia dalla disposizione convenzionale sia dalla stessa domanda proposta dall'attrice, attenendo ad un posterius rispetto all'odierna causa. In questo modo la disposizione convenzionale mira a contemperare il diritto del venditore a ricevere il prezzo dei beni mantenendo la sinallagmaticità del negozio visto l'obbligo (diritto) dell'acquirente a riceverli. Si tratta di un rimedio “di accertamento in forma specifica” non previsto nella vendita di beni mobili di diritto comune (che, comunque, non trova applicazione nell'odierna causa) ma che, tuttavia, non trova ostacolo nell'art. 28 della stessa Convenzione. Questa pone un limite ai dicta che può pronunciare il Tribunale adito rispetto al proprio ordinamento giuridico, con riferimento all'esecuzione coattiva di alcune obbligazioni: “If, in accordance with the provisions of this Convention, one party is entitled to require performance of any obligation by the other party, a court is not bound to enter a judgement for specific performance unless the court would do so under its own law in respect of similar contracts of sale not governed by this Convention” Il Tribunale, tuttavia, non è chiamato a condannare in forma specifica la convenuta all'accettazione dei citati calzari residui, con quel che ne seguirebbe circa l'impossibilità per il Giudice italiano di provvedervi. Non si tratta della questione (mal posta dall'attrice) della fungibilità o meno della prestazione quanto dell'espressa esclusione nel diritto comune italiano di una possibilità di esecuzione coattiva dell'obbligazione di consegna della cosa a mani dell'acquirente. L'ordito normativo di cui agli artt. 1515-1519 c.c. (applicabili quali limiti alle pronunce del giudice ex art. 28 C.I.G.S.) non consentono una simile esecuzione in quanto in caso di inadempimento del compratore il venditore può disporre la vendita delle cose in via coattiva ma mai conseguire la consegna coattiva a mani dell'acquirente. Ma questo, come detto, non ricorre nel caso di specie, poiché l'attrice ha chiesto un minus ovvero accertare la natura di inadempimento del rifiuto alla consegna e il conseguente obbligo di riceverla da parte dell'acquirente – convenuta: non la consegna coattiva a mani. Domanda non consentita nell'ordinamento italiano ma che può essere accolta sulla base del già citato art. 62 della Copnvenzone:”The seller may require the buyer to pay the price, take delivery or perform his other obligations, unless the seller has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement.”.
In sintesi, va accertato l'obbligo dell' di ricevere 2.866.950 di calzari residui e va Controparte_2 condannata a corrispondere il relativo prezzo di € 1.433.475,00, oltre I.V.A., in favore della CP_1
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L'eccezione di pagamento sub b). L'exceptio è infondata e va respinta. pagina 12 di 17 In limine litis (come si desume dalla succitata “rubrica”) l'eccezione di pagamento parziale sollevata dalla convenuta costituisce il thema decidendum dell'odierna causa ampliandolo ad un fatto estintivo, in parte della pretesa azionata. In questi termini vi è piena giurisdizione del presente Tribunale ex art. 5 parag. 1 lett. b) seconda alinea della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (come recepita dai pronunciamenti svizzeri nel caso de quo declinatori della propria giurisdizione). Trattandosi di un'eccezione che mira a paralizzare in parte la domanda creditoria non può che essere attratta alla cognizione dell'odierna Autorità Giurisdizionale. La deduzione svolta dalla difesa anche attraverso la proposizione subordinata di una Parte_9 reconventio reconventionis, dell'attinenza al thema decidendum dell'ulteriore giudizio, oramai, pendente di fronte alle Autorità elvetiche sul c.d. contratto camici, non coglie nel segno. La diatriba concernente la formazione del contratto camici, la sua inclusione o connessione con quello “calzari” esula dall'accertamento dell'odierna eccezione. Questa, infatti, si risolve nell'accertamento dell'imputazione o meno del pagamento eseguito ad un ordine o prodotto per come oggettivamente emergente dai documenti di causa. Peraltro, giova segnalare che ai sensi dell'art. 6 della l. 31 maggio 1995, n. 218 (non vi sono disposizioni specifiche a riguardo nello strumento convenzionale):”l giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta”. Se dovesse reputarsi necessario, il che non è, qualificare l'unicità o meno del contratto del 21 marzo 2020 (rispetto a quello prospettato dall'attrice del 25 marzo 2020) si risolverebbe in un accertamento incidentale – senza vincolo di giudicato- e quindi, potenzialmente non in conflitto con l'eventuale competenza giurisdizionale dell'Autorità Svizzera sul processo a sé pendente inerente i “camici”. La questione si risolve sulla scorta dell'accertamento dell'imputazione del pagamento eseguito dall' con il bonifico il 25 marzo 2020. Questa la causale inserita dalla convenuta nell'ordine CP_2 di esecuzione del bonifico di € 3.000.000,00 come risulta dalla relativa distinta (doc 14 fasc.
doc. 3 fasc. ) CP_1 CP_2
Vi è un riferimento espresso alla fattura 20203. Questo codice numerico è stato inserito dalla convenuta nel predisporre il bonifico. Ebbene dagli atti di causa risulta in modo univoco che tale codice fosse riferito al contratto o alla partita (a seconda delle diverse impostazioni) c.d. “camici” come si evince in modo incontrovertibile da:
- la fattura (installment) del 25 marzo 2020 (infra doc. 54 fasc. recante il codice CP_1
20203 e riferita espressamente ad un anticipo per assicurare il trasporto immediato di una prima parte di beni. Documento firmato digitalmente da per la conventa (infra Persona_3 doc. 55 fasc. CP_1
pagina 13 di 17 − la coeva offerta “complessiva” (rerctius: proposta) per i “surgical gowns” recante quale numero di riferimento ai fini dell'eventuale pagamento il codice 20203
(infra doc. 55 fasc. . Documento, anche questo, firmato digitalmente da CP_1 [...] per la conventa;
Persona_3
− l'indicazione contenuta nei file dei citati documenti sottoscritti digitalmente contenuti nella e- mail trasmessa da per sempre il 25 marzo 2020 (infra doc. 44.8 e Persona_4 CP_2
54 fasc. ovvero il codice CP_1
Appare difficile in termini di espressione ed emergenze “volontaristiche”, esternamente oggettivabili, ricondurre il pagamento ad on ordine o una partita di beni diversa da quella dei camici. La stessa nella propria ricostruzione unitaria negoziale – tesa a far mergere una diversa CP_2 imputazione – richiama la prima fattura emessa il 23 marzo 2020 (doc. 44 .5 fasc. dalla CP_1 attrice e concernente tutti i beni di cui all'ordine del 21 marzo 2020.
pagina 14 di 17 Ebbene l'acconto indicato per il primo successivo pagamento era rimesso alla scelta dell'acquirente visto e considerato che compare sia in forma alfabetica che numerica una netta distinzione tra i vari prodotti. In seguito, come visto, l' ha provveduto tanto a trasmetterei documenti contrattuali quanto CP_2 la prima fattura riguardanti esclusivamente i camici chirurgici ed il codice 20203. Da qui il coevo e contestuale pagamento recante lo specifico codice. La stessa attrice ebbe a “ringraziare” la convenuta del pronto pagamento riferendo che per il successivo 3 aprile sarebbe giunta la prima fornitura di 1.000,000 di camici (infra doc. 44. 10 fasc. UMBRAS). Ogni altra questione appare irrilevante ai fini di causa e la difesa opposta ai fini della paralisi della domanda attorea va respinta.
In definitiva la va condannata al pagamento del prezzo, residuo, dei calzari pari ad € CP_2 4.433.475,00.
D. gli interessi di mora. La Convenzione di Vienna del 1980 detta una disciplina materiale “generica” sul diritto agli interessi di mora in caso di ritardo del compratore al pagamento del prezzo ex art. 78:” If a party fails to pay the price or any other sum that is in arrears, the other party is entitled to interest on it, without prejudice to any claim for damages recoverable under article 74”. Non viene indicato alcun saggio di interesse né una specifica disposizione convenzionale sulla decorrenza. Occorre, pertanto, fare riferimento alla legge svizzera quale fonte normativa residuale applicabile all'odierna fattispecie ovvero alla Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (c.d. Codice delle Obbligazioni). Eppertanto:
- l'art. 102 dispone che: “Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno”;
- l'art. 104 stabilisce che:” Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore”.
pagina 15 di 17 A dispetto di quanto ritenuto dall'attrice il dies a quo di decorrenza non può riferirsi all' 11 luglio 2020 quale data di emissione ( e non scadenza, peraltro) della fattura emessa per il pagamento dell'intero prezzo dei calzari. La condizione di pagamento complessivo del prezzo evincibile dalla proposta (poi accettata senza modifiche sul punto dall' del 18 marzo 2020 era quella di “full payment CP_2 30 days after delivery”. Ebbene la fine delle consegne è stata ostacolata dal rifiuto illegittimo opposto dalla convenuta il 25 giugno 2020 sicchè da allora può ritenersi esaurita l'obbligazione della venditrice e decorrente il termine dilatorio di pagamento. Gli interessi moratori del 5% annuo saranno dovuti a partire dal 25 giugno 2020 e fino:
- al 12 dicembre 2023 sulla somma di € 3.066.525,00 che doveva considerarsi esigibile vista l'infondatezza della relativa eccezione svolta dall'a convenuta. Discorre di assenza di titolo per la richiesta di pagamento non ha pregio giuridico in quanto la aveva richiesto il CP_1 pagamento tramite l'invio di una fattura per il totale. Eventuali eccezioni di parziale inadempimento per altra causa non legittimavano la compratrice a corrispondere la somma da ella dovuta per i beni pacificamente ricevute.;
- al soddisfo sulla somma di € 4.433.475,00.
E. La domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria proposta dalla CP_1 infondata e va respinta. La parte attrice persegue una duplicazione di poste di danno sulla base dello stesso fatto: il ritardo imputabile nel pagamento del prezzo. Come visto per gli interessi la Convenzione di Vienna del 1980 attribuisce soltanto die diritti “astratti”
o meglio indica i rimedi astratti di cui può avvalersi la parte attinta dall'inadempimento contrattuale e la loro coesistenza. Ora la parte invoca a più riprese l'art. 74 della Convenzione secondo cui:” Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach. Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought to have known, as a possible consequence of the breach of contract”. Orbene il fatto costituente il danno lamentato sarebbe:” il danno da svalutazione monetaria causato dall'ingiustificato tardivo pagamento di , considerato che il franco svizzero si è sensibilmente CP_2 rafforzato rispetto all'€ tra il 26 giugno 2020, data di emissione della fattura da parte di (cfr. CP_1 ns. doc. n. 24.2) ad oggi”. Non si può fare a meno di notare che il pregiudizio allegato è quello già coperto dagli interessi di mora che costituiscono per il diritto svizzero la compensazione per il ritardo nella possibilità di disporre della somma di denaro dovuta e, coprono, quindi, anche l'eventualità che la moneta di sia deprezzata medio tempore. La parte attrice, infatti, non invoca un diverso utilizzo che avrebbe fatto della somma foriera di quel maggior danno risarcibile ex art. 106 del Codice delle Obbligazioni svizzero (“Quando il danno patito dal creditore ecceda l'ammontare degli interessi moratori, il debitore è tenuto a risarcire anche questo danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa”). Allo stesso modo la parte attrice non ha agito per la risoluzione del contratto chiedendo il differenziale di prezzo tra ciò che aveva pattuito e quello corrente al momento della risoluzione ex art. 76 della Convenzione.
pagina 16 di 17 In definitiva la parte chiede un mero scarto di valore della moneta e non dei beni e collega il danno al ritardo nel pagamento così facendo refluire sotto diverse spoglie la richiesta risarcitoria a quella già liquidata con gli interessi moratori.
F. Le domande riconvenzionali. Va da sé che la c.d. domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non importi alcuna esondazione del thema decidendum rispetto all'azione iniziale proposta dall'attrice e ciò priva di base processuale (oltre che di utilità) la c.d. reconventio reconventionis sui “camici” di cui alla prima memoria ex art. 171 – ter c.p.c. della CP_4 I fatti materiali e giuridici allegati dalla nonché la stessa spiegazione che ne ha svolto in CP_2 sede di scritti conclusivi palesano tale “sforzo” come paralizzatore della pretesa avversa. Peraltro, appare processualmente “bizzarro” che la convenuta abbia proposto a sua volta una domanda riconvenzionale sul punto, affermando (e documentando) che al tempo stesso aveva già intrapreso una, procedura conciliativa sullo stesso oggetto (poi sfociata in un vero e proprio processo) di fronte alle Autorità Elvetiche. Da qui la contestuale richiesta di sospendere – previa separazione – la controversia inerente i camici per pregiudizialità internazionale derivante comunque da un asserita giurisdizione svizzera sulla domanda. Tale esigenza non sussiste in quanto la domanda riconvenzionale dell'attrice non deve essere decisa nel presente processo.
Ogni altra domanda o eccezione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il disputatum iniziale (€ 7.500.000,00) visto l'intervenuto parziale pagamento (comunque dovuto) in corso di causa in € 1.740,00 per anticipazioni non imponibili, € 64.138,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• condanna la al pagamento della somma – per sorte capitale – di € 4.433.475,00 in CP_2 favore della;
CP_1
• condanna la al pagamento degli interessi di mora al saggio del 5% decorrenti dal 25 CP_2 giugno 2020: i. al 12 dicembre 2023 sulla somma di € 3.066.525,00; ii. all'effettivo soddisfo sulla somma di € 4.433.475,00;
• rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti;
• condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla liquidate CP_2 CP_1 in € 1.740,00 per anticipazioni non imponibili, € 64.138,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice
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